Aggiornati i minimali e massimali Enasarco



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PERIODICO INFORMATIVO N. 29/2010 Aggiornati i minimali e massimali Enasarco Sono stati aggiornati i minimali contributivi ed i massimali provvigionali Enasarco per il biennio 2010 2011. Le nuove misure trovano applicazione, per la prima volta, in sede di calcolo dei contributi da corrispondere entro il prossimo 20.5.2010. Premessa Gli agenti e rappresentati di commercio sono soggetti alla contribuzione Enasarco. Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo), utilizzando esclusivamente il sistema on-line. Il contributo è corrisposto su tutte le provvigioni fatturate in quanto si applica il principio di competenza ed essendo ininfluente il momento del loro pagamento.

Se l'attività di agenzia è esercitata in forma societaria, in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo: è dovuto per ciascuno di essi; è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica. Aliquota contributiva Il versamento dei contributi sono nella misura del 13,50%: 6,75% a carico del preponente; 6,75% a carico dell agente. E previsto un minimale ed un massimale annuo. Gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati aggiornati dall Enasarco con decorrenza dalle provvigioni maturate dall 1.1.2010. Attenzione Con riguardo agli agenti che svolgono l attività in forma di spa/srl, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un aliquota differenziata per scaglioni di importi provvigionali annui. In tal caso, non è previsto né minimale né massimale contributivo e il contributo è esclusivamente a carico del preponente. In base a quanto indicato dal Regolamento della Fondazione Enasarco, i Valori dei Massimali Provvigionali Enasarco ed i valori dei Minimali Contributivi Enasarco sono stati rivalutati secondo l'indice generale ISTAT riferito a Gennaio 2010 che, come sempre, viene inserito nella Gazzetta Ufficiale.

Riportiamo Minimali e Massimali contributivi e Massimale 2010/2011. MINIMALI Plurimandatari Monomandatari A decorrere dal 01/01/2010 396,00 789,00 Fino al 31/12/2009 381,00 759,00 La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente. Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali: a) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo; b) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. Contributo massimo annuo I massimali provvigionali annui su cui calcolare i contributi sono stabiliti nelle seguenti misure: MASSIMALI Plurimandatari Monomandatari A decorrere dal 01/01/2010 15.810,00 27.667,00 Fino al 31/12/2009 15.202,00 26.603,00

Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione. Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione utilizzando l'apposito modello cartaceo C/3002. Non è consentita alcuna compensazione tra gli importi chiesti in restituzione e quanto deve essere versato dalla ditta preponente. Variazioni di mandato Nel caso in cui all'agente, nel corso dell'anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da plurimandatario a monomandatario o viceversa, per il corretto versamento dei contributi previdenziali si dovrà tenere conto di quanto di seguito indicato: Trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario: se il contributo versato sino al momento della trasformazione è inferiore o pari al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l'integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari. Trasformazione da agente monomandatario a plurimandatario: se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario. Modalità di pagamento Invio della distinta Il versamento all Enasarco dei contributi dovuti è preceduto dall'invio di un'apposita distinta, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito internet www.enasarco.it.

A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l abilitazione ai servizi telematici. Per l invio della distinta in presenza di più di 100 agenti è stato istituito il servizio Grandi ditte on line. Modalità di versamento Il versamento dei contributi va effettuato mediante addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite procedura RID (Rapporti Interbancari Diretti). Per usufruire dell addebito automatico è necessaria la sottoscrizione permanente di addebito sul proprio c/c bancario. Tale operazione è svolta on line sul sito Internet della Fondazione. Ravenna, 06 maggio 2010 p. Se.t.am. Flavia Valmorra - Roberto Garavini