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Oggetto: Indirizzi in merito all applicazione dell atto aziendale Azienda Sanitaria Locale di Sassari. L Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale riferisce che la legge regionale n. 10 del 2006 avente ad oggetto tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna dispone che le aziende sanitarie provvedano a dotarsi di atto aziendale per definire l organizzazione e le modalità di funzionamento indirizzate a raggiungere gli obiettivi di assistenza sanitaria fissati dai programmi statali e regionali. L Assessore prosegue rammentando che l Azione 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 24/43 del 27 giugno 2013 concernente Azioni volte al perseguimento dell efficienza del Servizio Sanitario Regionale ha previsto che al fine di poter procedere nel percorso di definizione degli atti aziendali, i Direttori generali avrebbero dovuto provvedere alla revisione di questi ultimi apportando le modifiche derivanti dall istruttoria di valutazione richiamata nella Delib.G.R. n. 15/34 del 29.3.2013 e dalla applicazione delle azioni previste e trasmettere i nuovi atti aziendali all Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale entro l'1.9.2013. Tale previsione è stata ribadita con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/37 dell 8.8.2013 concernente Obiettivi dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali anno 2013. Esaminato pertanto il predetto atto, l Assessore rileva che lo stesso risulta carente dei dati relativi ai posti letto ed alla dotazione organica e si riserva di chiedere l invio degli stessi affinché possa essere verificata la conformità degli atti in parola alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/43 del 27 giugno 2013 sopra citata. Ciò premesso, l Assessore precisa che la Direzione generale della Sanità ha effettuato una analisi volta tra l altro a valutare la conformità degli atti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 23/21 del 31 luglio 2012 concernente Linee guida per la redazione degli atti aziendali delle aziende del sistema sanitario e indicazione delle priorità per il controllo di gestione. Approvazione preliminare, n. 43/12 del 31 ottobre 2012 avente ad oggetto l approvazione definitiva delle linee guida e n. 24/43 del 27 giugno 2013 concernente Azioni volte al perseguimento dell'efficienza del Servizio Sanitario Regionale, dalla quale è emerso che l atto di 1/5

cui trattasi, al fine di essere reso coerente con le disposizioni di legge e con le direttive regionali in materia, deve necessariamente essere integrato e modificato come di seguito indicato: il numero di strutture complesse ospedaliere massimo immediatamente attivabile deve essere pari a 44 e lo stesso è parametrato in base alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/43 del 27 giugno 2013, in ragione della quale il numero massimo di posti letto delle specialità attualmente attive deve essere pari a 773, pertanto quelle eccedenti previste nell atto sono da considerarsi quale indicazione programmatica per il futuro sviluppo organizzativo dell Azienda. Devono essere prioritariamente disattivate le strutture complesse che rappresentano duplicazioni di attività qualora i volumi della produzione non ne giustifichino la presenza. È onere dell Azienda dare comunicazione all Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale delle strutture che intende attivare e della relativa tempistica; la dotazione dei posti letto dovrà essere articolata per dipartimenti e adeguata, entro 24 mesi dall approvazione del presente atto a quella di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 72/26 del 19 dicembre 2008, salvo ulteriori disposizioni in linea con la legge n. 135/2012 e derivanti dall approvazione delle linee guida di cui alla L.R. n. 21/2012; il personale non dirigente deve essere assegnato ed organizzato per dipartimenti; deve essere modificata la dizione di struttura semplice aziendale, le strutture devono essere quindi classificate come semplici o semplici dipartimentali e devono essere allocate all interno di un dipartimento; il numero delle strutture complesse amministrative, tecnico e professionali non può essere superiore a quello indicato nell atto aziendale previgente al quello oggetto della presente deliberazione; il Collegio di Direzione dell Azienda deve essere qualificato come organo secondo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia; devono essere indicate le modalità di elezione del Consiglio delle Professioni Sanitarie; deve essere specificata la classificazione della struttura della riabilitazione territoriale; devono essere ridenominati gli ospedali territoriali in ospedali di comunità; l osservazione breve intensiva (OBI) può essere attivata solo a seguito della pubblicazione delle linee guida regionali in materia; devono essere specificate le modalità di gestione ed organizzazione del personale in ragione dell organizzazione aziendale fondata su un organizzazione interpresidio; 2/5

deve essere specificato che l atto aziendale può essere modificato solo in ossequio alla disposizioni regionali in materia; devono essere cassati tutti i riferimenti: agli incarichi assimilati a quelli di Direttore di Dipartimento; alla valutazione dei componenti del Collegio di Direzione; al controllo del Direttore Amministrativo sugli organi di cui fa parte; alla provvisorietà degli incarichi dei Direttori di Dipartimento; ai Dipartimenti interaziendali; al trasferimento delle strutture ospedaliera a livello territoriale; ai riferimento alla Delib.G.R. n. 31/2 del 2011 ed alla conseguente classificazione dei dipartimenti in DEA di I e II livello; alla modificazione di classificazione di alcuni presidi ospedalieri in stabilimenti; l attivazione di nuovi posti letto sia in termini numerici che di specialità è subordinata al percorso di autorizzazione e accreditamento di cui alla L.R. n. 10/2006, ne consegue pertanto che anche le strutture complesse ed ogni altra articolazione organizzativa possono essere attivate solo a seguito dell assolvimento delle disposizioni in parola; per l applicazione del presente atto aziendale devono essere utilizzate le risorse disponibili sui fondi contrattuali del personale dei quattro ruoli, determinati dall Azienda precedentemente all approvazione dell atto in parola, al fine di contenere i relativi costi; l applicazione dell atto aziendale non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico dell Azienda. Le azioni sopra riportate dovranno essere avviate e concordate con l Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale entro e non oltre trenta giorni dall adozione del presente atto e delle stesse dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione generale della Sanità. Per quanto sopra si propone che l Azienda possa dare esecuzione all atto aziendale solo a seguito dell assolvimento delle prescrizioni sopra riportate. La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame DELIBERA di impartire le seguenti direttive all Azienda Sanitaria Locale di Sassari: 1. il numero di strutture complesse ospedaliere massimo immediatamente attivabile deve essere pari a 44 e lo stesso è parametrato in base alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/43 del 27 giugno 2013, in ragione della quale il numero massimo di posti letto delle specialità attualmente attive deve essere pari a 773, pertanto quelle eccedenti previste nell atto sono da considerarsi quale indicazione programmatica per il futuro sviluppo 3/5

organizzativo dell Azienda. Devono essere prioritariamente disattivate le strutture complesse che rappresentano duplicazioni di attività qualora i volumi della produzione non ne giustifichino la presenza. È onere dell Azienda dare comunicazione all Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale delle strutture che intende attivare e della relativa tempistica; 2. la dotazione dei posti letto dovrà essere articolata per dipartimenti e adeguata, entro 24 mesi dall approvazione del presente atto a quella di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 72/26 del 19 dicembre 2008, salvo ulteriori disposizioni in linea con la legge n. 135/2012 e derivanti dall approvazione delle linee guida di cui alla L.R. n. 21/2012; 3. il personale non dirigente deve essere assegnato ed organizzato per dipartimenti; 4. deve essere modificata la dizione di struttura semplice aziendale, le strutture devono essere quindi classificate come semplici o semplici dipartimentali e devono essere allocate all interno di un dipartimento; 5. il numero delle strutture complesse amministrative, tecnico e professionali non può essere superiore a quello indicato nell atto aziendale previgente al quello oggetto della presente deliberazione; 6. il Collegio di Direzione dell Azienda deve essere qualificato come organo secondo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia; 7. devono essere indicate le modalità di elezione del Consiglio delle Professioni Sanitarie; 8. deve essere specificata la classificazione della struttura della riabilitazione territoriale; 9. devono essere ridenominati gli ospedali territoriali in ospedali di comunità; 10. l osservazione breve intensiva (OBI) può essere attivato solo a seguito della pubblicazione delle linee guida regionali in materia; 11. devono essere specificate le modalità di gestione ed organizzazione del personale in ragione dell organizzazione aziendale fondata su un organizzazione interpresidio; 12. deve essere specificato che l atto aziendale può essere modificato solo in ossequio alla disposizioni regionali in materia; 13. devono essere cassati tutti i riferimenti: agli incarichi assimilati a quelli di Direttore di Dipartimento; alla valutazione dei componenti del Collegio di Direzione; al controllo del Direttore Amministrativo sugli organi di cui fa parte; alla provvisorietà degli incarichi dei Direttori di Dipartimento; ai Dipartimenti interaziendali; al trasferimento delle strutture ospedaliera a livello territoriale; ai riferimento alla Delib.G.R. n. 31/2 del 2011 ed alla 4/5

conseguente classificazione dei dipartimenti in DEA di I e II livello; alla modificazione di classificazione di alcuni presidi ospedalieri in stabilimenti; 14. l attivazione di nuovi posti letto sia in termini numerici che di specialità è subordinata al percorso di autorizzazione e accreditamento di cui alla L.R. n. 10/2006, ne consegue pertanto che anche le strutture complesse ed ogni altra articolazione organizzativa possono essere attivate solo a seguito dell assolvimento delle disposizioni in parola; 15. per l applicazione del presente atto aziendale devono essere utilizzate le risorse disponibili sui fondi contrattuali del personale dei quattro ruoli, determinati dall Azienda precedentemente all approvazione dell atto in parola, al fine di contenere i relativi costi; 16. l applicazione dell atto aziendale non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico dell Azienda. Le azioni sopra riportate dovranno essere avviate e concordate con l Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale entro e non oltre trenta giorni dall adozione del presente atto e delle stesse dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione generale della Sanità. Per quanto sopra si dispone che l Azienda possa dare esecuzione all atto aziendale solo a seguito dell assolvimento delle prescrizioni sopra riportate. Il Direttore Generale Gabriella Massidda Il Presidente Ugo Cappellacci 5/5