Assicurato/Beneficiario: il soggetto cui l Impresa deve corrispondere l indennizzo in caso di sinistro.



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Condizioni di Assicurazione della Polizza per l Assicurazione sul Credito a garanzia delle perdite patrimoniali derivanti dalla Contraente in caso di perdita dell impiego del mutuatario relativa a prestiti la cui restituzione avviene mediante cessione/delegazione di quote dello stipendio. Glossario Agenzia delegata: Agenzia Generale Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Assicurato/Beneficiario: il soggetto cui l Impresa deve corrispondere l indennizzo in caso di sinistro. Cedente: la persona fisica (lavoratore dipendente di amministrazione pubblica o azienda privata, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato) alla quale la Contraente (in conto proprio o quale mandataria di principale Istituto di Credito) ha concesso un prestito estinguibile con cessione/delega di pagamento di quote dello stipendio. Ceduto: il datore di lavoro del Cedente, impegnato verso la Contraente a versare a favore di questi la quota dello stipendio del Cedente medesimo. Contraente: Il soggetto che stipula l assicurazione e ha l onere del pagamento del premio. Decadenza: la perdita della possibilità di ottenere l indennizzo per la mancata denuncia del sinistro entro il termine perentorio previsto in polizza. Finanziaria: il soggetto che eroga il finanziamento al Cedente. Fido: Importo del Montante massimo assicurabile su un singolo Ceduto Gruppo Omogeneo: principio di base della polizza che prevede che il Contraente assicuri tutti i soggetti per i quali sia stata emessa dall Impresa e regolarmente perfezionata l Assicurazione Collettiva Temporanea per il Caso di Morte a premio unico a copertura del debito residuo. Impresa: VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Indennizzo: la somma, dovuta dall Impresa in caso di sinistro, costituita dal credito residuo dell Assicurato/Beneficiario in relazione al prestito erogato al Cedente. Insolvenza: situazione in cui il Cedente non riesce ad ottemperare alle obbligazioni di restituzione assunte con il Prestito per la perdita dell impiego. Legge 180 : il DPR 05/01/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28/07/1950 n.895, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Montante: somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi. Premio: la somma dovuta all Impresa a fronte delle coperture assicurative di cui alla presente Polizza. Prestito: finanziamento erogato a lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato con estinzione a mezzo cessione/delega di pagamento di quote dello stipendio. Sinistro: l evento il cui verificarsi che dà diritto all indennizzo e che può essere dovuto a cessazione del diritto allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione, compreso il pensionamento anticipato del Cedente. La CONDIZIONI POLIZZA CREDITO Pagina 1 di 5

cessazione del diritto allo stipendio può essere temporanea totale o parziale nei soli casi in cui il Cedente sia dipendente Statale/Ministeriale. Surroga: Trasferimento all Impresa di tutti i diritti e le azioni spettanti all Assicurato a seguito di importo indennizzato. T.A.N.: Tasso Annuale Nominale del finanziamento indicato nel Prestito. T.F.R.: il trattamento di fine rapporto di cui all art. 2120 del Codice Civile o altra indennità equipollente quale, a titolo esemplificativo: indennità di quiescenza, indennità di buonuscita ecc.. 1. Oggetto del contratto La copertura assicurativa è riferita al rischio di insolvenza legato alla cessazione del diritto del Cedente allo stipendio conseguente al verificarsi di uno dei seguenti eventi assicurati: a) risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione; b) il pensionamento anticipato c) cessazione temporanea totale o parziale del diritto allo stipendio, nei soli casi in cui l Assicurato/Cedente sia dipendente Statale/Ministeriale. Nel corso della durata contrattuale, il verificarsi di uno degli eventi assicurati comporta per l Impresa l obbligo di corrispondere all Assicurato/Beneficiario il capitale assicurato determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 5. Il mancato verificarsi degli eventi assicurati determinerà al termine della durata contrattuale l estinzione del contratto ed il premio pagato resterà acquisito dall Impresa. 2. Prestiti oggetto della garanzia assicurativa Sono oggetto della presente assicurazione esclusivamente i crediti derivanti da concessioni di prestiti erogati dalla Finanziaria (oppure dal Contraente) in favore dei dipendenti sia di amministrazioni pubbliche, sia di aziende private, sempreché con contratto a tempo indeterminato, per i quali sia stata emessa dall Impresa e regolarmente perfezionato l Assicurazione Collettiva Temporanea per il Caso di Morte a premio unico a copertura del debito residuo. In particolare sono oggetto della garanzia assicurativa i crediti derivanti da: prestiti mediante Cessione del Quinto dello Stipendio rimborsabili con un numero di rate mensili di importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio netto, fermo restando il limite del doppio quinto in presenza di sequestri e pignoramenti ( come previsto dall Art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge). In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, etc., la somma degli impegni non potrà in ogni caso superare la metà dello stipendio. prestiti mediante Delegazione di Pagamento rimborsabili con un numero di rate mensili d importo costante; ciascuna rata non dovrà superare un terzo dello stipendio netto. In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, ecc., la somma degli impegni non potrà superare il limite della metà dello stipendio (come previsto dall Art. 69 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge). 3. Entrata in vigore e durata della Polizza e delle coperture assicurative ivi previste. La presente Polizza si intende prestata per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 aprile 2010 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo il caso di disdetta come indicato nel successivo art.10. Presupposto necessario all inserimento in garanzia dei singoli crediti è la sottoscrizione/stipula e perfezionamento da parte del Cedente in nome proprio o dell Assicurato/Beneficiario, in nome e per conto del Cedente, delle coperture previste nell Assicurazione Collettiva Temporanea per il Caso di Morte a premio unico a copertura del debito residuo. CONDIZIONI POLIZZA CREDITO Pagina 2 di 5

Nel caso di mancato perfezionamento delle garanzie sopra indicate le singoli coperture prestate con la presente polizza non si intenderanno operanti. La durata delle singole coperture assicurative prestate con la presente Polizza, coincide con quella fissata per il finanziamento e la data di scadenza con la data di pagamento prevista per l ultima rata di restituzione del finanziamento. E ammesso il prolungamento della durata inizialmente prevista della garanzia in conseguenza dell accodamento di quote per effetto di sospensioni temporanee dello stipendio solo a seguito di emissione di apposita appendice di proroga del rischio. In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, comprovato da una dichiarazione della Banca/Finanziaria che contenga anche la data dell avvenuta estinzione, la Società provvederà all annullamento della copertura assicurativa con effetto dalla data di estinzione anticipata, con conseguente restituzione alla Contraente, di quota parte del premio pagato e non goduto. L importo rimborsato viene calcolato moltiplicando il premio corrisposto per una percentuale determinata in base all originaria durata, espressa in mesi, della copertura assicurativa ed il numero di mesi interamente trascorsi dalla decorrenza della copertura stessa. La tabella che segue riporta a titolo esemplificativo le percentuali di rimborso in corrispondenza dell originaria durata del finanziamento e dei mesi interamente trascorsi al momento del rimborso. Quota di rimborso del premio in caso di estinzione anticipata Mesi Durata finanziamento mesi trascorsi 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 81% 79% 77% 74% 70% 64% 56% 45% 26% 24 64% 60% 56% 51% 45% 36% 25% 12% 0% 36 50% 45% 40% 33% 25% 16% 7% 0% 48 36% 31% 25% 19% 11% 4% 0% 60 25% 20% 14% 8% 3% 0% 72 16% 11% 6% 2% 0% 84 9% 5% 2% 0% 96 4% 1% 0% 108 1% 0% 120 0% Alla somma così ottenuta verrà ulteriormente trattenuta su ogni singola posizione da rimborsare, una percentuale del 10% a titolo di spese amministrative. 4. Esclusioni L obbligo di corrispondere il capitale assicurato non insorge nei casi di morosità conseguente al mancato o ritardato versamento delle quote, da parte del Ceduto, a beneficio della Contraente (o di relativo Istituto di credito mandatario) nonché per causa di perdita temporanea del diritto allo stipendio da parte dell Assicurato/Cedente fatto salvo per le garanzie emesse a fronte di Cessioni del Quinto dello Stipendio a dipendenti Statali/Ministeriali. E escluso altresì l obbligo di corrispondere la prestazione da parte dell Impresa in caso di decesso del Cedente. 5. Capitale assicurato Il capitale assicurato è commisurato al numero delle rate insolute successive alla data indicata quale cessazione del rapporto di lavoro e mancanti per la restituzione del finanziamento moltiplicato per l importo della singola rata ed attualizzato al T.A.N. indicato nel contratto di finanziamento garantito al netto di quanto l Assicurato sia riuscito a percepire sulle somme a lui spettanti a termini di legge e normative vigenti in materia di cessione del quinto dello stipendio. CONDIZIONI POLIZZA CREDITO Pagina 3 di 5

6. Premio assicurativo. A fronte della copertura assicurativa è dovuto un premio anticipato in unica soluzione il cui tasso è rapportato alla tipologia del Ceduto, al tipo di Prestito (cessione o delega) alla durata del finanziamento ed alla anzianità di servizio del Cedente, come da tabelle allegate alla presente Polizza. Al fine dell Incasso delle coperture relative alla presente polizza verrà inviata mensilmente alla Contraente, per il tramite dell agenzia delegata, una appendice di incasso premio contenente l elenco delle coperture assicurative da perfezionare. Il premio complessivo è ad esclusivo carico della Contraente che si impegna a versarlo nei termini previsti nella convenzione. 7. Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dalla Contraente, valgono le norme di cui agli artt. 1892 e 1893 del codice civile. Costituiscono altresì causa di annullamento del contratto di assicurazione: a) l invalidità del contratto di prestito; b) la falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti; c) la mancata accettazione del Ceduto alla delegazione di pagamento. 8. Diritto di surrogazione L Impresa che liquida l indennizzo all Assicurato/Beneficiario rimane surrogata, ex art. 1916 del codice civile, in tutti i diritti dell Assicurato/Beneficiario verso il Cedente, il Ceduto (o altro ente quale depositario del T.F.R.), il Fondo Pensione e l Istituto di Previdenza. 9. Denuncia di Sinistro - Pagamento delle prestazioni La liquidazione dell indennizzo avviene a seguito della denuncia di sinistro che dovrà essere sempre corredata, dalla seguente documentazione: copia integrale del Contratto di finanziamento comprensivo di relativa notifica prevista a norma di legge; atto di benestare alla delega di pagamento rilasciato dal datore di lavoro. conteggio estintivo relativo al prestito calcolato al momento del sinistro: quota capitale calcolata sulle rate a scadere al TAN applicato al contratto di finanziamento oggetto del sinistro, comprensivo delle quote insolute, detratti per intero il totale degli importi incassati a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, premi, ecc..) dal Cedente o dall Amministrazione (evidenziando le quote eventualmente già liquidate dall Impresa nel caso di sinistro temporaneo relativo a garanzie rilasciate per Cessioni del Quinto dello Stipendio a dipendenti Statali/Ministeriali); copia raccomandata per messa in mora del cliente. certificato di stipendio; comunicazione del datore di lavoro circa la data di cessazione definitiva del rapporto di lavoro. copia della richiesta al Ceduto del versamento del T.F.R. posto dal Cedente a garanzia dell estinzione del finanziamento, con eventuale diffida in caso di inadempimento. Nel caso in cui il depositario del T.F.R. sia ente diverso dal Ceduto, dovrà essere inoltrata la richiesta e la diffida anche a quest ultimo. dichiarazione del Contraente/Beneficiario di impossibilità di rintraccio del datore di lavoro. se dipendente di azienda privata o parastatale, copia della ricevuta dell atto di notifica al fondo. Vincolo TFR sottoscritto dall assicurato e notificato all amministrazione ceduta / fondo previdenza complementare, se utilizzato il TFR accantonato a fondo pensionistico per la definizione del montante. Modulo di delega al riscatto del TFR per FPC; Nel caso di sinistro temporaneo relativo a garanzie rilasciate per Cessioni del Quinto dello Stipendio a dipendenti Statali/Ministeriali, la Contraente dovrà allegare, oltre ai documenti sopra citati relativi al CONDIZIONI POLIZZA CREDITO Pagina 4 di 5

prestito, dichiarazione del datore di lavoro in cui sia stato indicato il periodo di aspettativa o sospensione. Pur in presenza del termine di prescrizione biennale previsto dal Codice Civile, il Contraente/Beneficiario ha, a pena di decadenza dall indennizzo, il termine massimo di 365 giorni dalla data di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro per inoltrare la regolare denuncia di sinistro all Impresa. Ai fini della interruzione dei termini di decadenza dalla prestazione o di prescrizione del sinistro il Contraente è obbligato a denunciare in via cautelativa il sinistro non appena a conoscenza dell evento e solo per singole posizioni ed indicando: n della copertura credito colpita dal sinistro; nome e cognome dell assicurato cedente; denominazione del datore di lavoro; data di cessazione del rapporto di lavoro; motivo della denuncia cautelativa (se conosciuto). In mancanza di tale denuncia cautelativa i termini di prescrizione e di decadenza non si intenderanno interrotti. L Impresa esegue il pagamento del capitale assicurato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Il pagamento del capitale assicurato avviene unicamente mediante bonifico sul conto corrente bancario dell Assicurato/ Beneficiario. L Impresa, infine, si impegna, in caso di cessazione temporanea o parziale del diritto allo stipendio o salario per le garanzie emesse a fronte di Cessioni del Quinto dello Stipendio a dipendenti Statali/Ministeriali, a rimborsare le rate scoperte/scadute e così di seguito semestralmente fino a quando il Cedente non ritornerà a percepire regolare stipendio. E sempre facoltà dell Impresa, in caso di sinistro, richiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare la veridicità dei dati trasmessi. 10. Disdetta della Polizza L Impresa e il Contraente possono in ogni tempo disdettare la presente Polizza, dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante lettera raccomandata A.R. e con un preavviso di 30 giorni. Nonostante la disdetta, la Polizza resterà pienamente efficace con riferimento alle singole Coperture in corso alla data del recesso, fatta salva ogni altra condizione della Polizza. 11. Imposte di Assicurazione Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all Assicurazione sono a carico del Contraente. 12.Foro competente Per ogni eventuale controversia relativa alla presente polizza è competente il Foro di Milano. 13. Rinvio alle norme di legge Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti. CONDIZIONI POLIZZA CREDITO Pagina 5 di 5