Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia



Documenti analoghi
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

Legge federale sulle finanze della Confederazione

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Sezione 1: Obiettivi. Sezione 2: Strumenti. del 25 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sulla politica regionale

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Legge federale

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Regolamento sul pensionamento anticipato

Ordinanza del DFI

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CENTRO PER LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Regolamento sulla formazione continua dei docenti

Requisiti per la presentazione delle domande

Ordinanza del DFI

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

d e c r e t a : I. Disposizioni generali

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

COMUNE DI STRESA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute. (Legge sulla prevenzione, LPrev)

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

persona in formazione è stipulato dall azienda o organizzazione di riferimento. Art. 9 Ubicazione della formazione di base ad impostazione aziendale

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Modifica del 2 aprile Il Consiglio federale svizzero decreta:

Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni)

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI CONTRIBUTI

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

FONDAZIONE CALABRIA - ROMA - EUROPA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. TITOLO I Norme Generali. Articolo 1-Premessa Generale

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e P a g. 1 di 5

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Allegato alla DGR n. del

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI SULL ONORE

I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

PIATTAFORMA DELLE RESISTENZE CONTEMPORANEE 2015 Sezione Percorsi BANDO

Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere. L importante in breve

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo -

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA

Transcript:

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1, sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, ordina: Sezione 1: Beneficiari Art. 1 2 1 Possono beneficiare degli aiuti finanziari: a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2, 5 e 8; b. le persone fisiche e giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo secondo l articolo 14a. 2 Non possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle istituzioni che non permettono di conciliare la professione o la formazione con la famiglia. Sezione 2: Aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna Art. 2 Strutture di custodia collettiva diurna 1 Sono considerate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica. 2 Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che: a. dispongono di almeno 10 posti; e b. sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all anno. 3 Per aumento significativo dell offerta si intende: a. un aumento di un terzo del numero di posti, ma al minimo di 10 posti; o b. un estensione di un terzo delle ore di apertura, ma al minimo di 375 ore all anno. RU 2003 258 1 RS 861 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 1

861.1 Protezione della famiglia 4 Una struttura di custodia collettiva diurna esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura. 3 Art. 3 Finanziamento a lungo termine Le strutture di custodia collettiva diurna devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo. Art. 4 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e le ore di apertura supplementari sono determinanti. 2 I contributi forfettari sono calcolati conformemente all allegato 1. 3 Gli aiuti finanziari sono erogati come segue: a. per i posti occupati, l intero contributo forfettario durante 2 anni; b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno. Sezione 3: Aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche Art. 5 Strutture di custodia parascolastiche 1 Sono considerate strutture di custodia parascolastiche le istituzioni che custodiscono bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento. 2 Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che: a. dispongono di almeno 10 posti; b. sono aperte almeno 4 giorni alla settimana e 36 settimane scolastiche all anno; e c. 4 custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pausa a mezzogiorno (pasto incluso) o almeno 2 ore al pomeriggio. 3 Per aumento significativo dell offerta si intende: a. un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma al minimo di 10 posti; o 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 2

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 861.1 b. un estensione delle ore di apertura mediante l aumento di un terzo del numero di blocchi orari, ma al minimo di 50 blocchi orari all anno. 4 Una struttura di custodia parascolastica esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura. 5 Art. 6 Finanziamento a lungo termine Le strutture di custodia parascolastiche devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo. Art. 7 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e i blocchi orari di custodia supplementari sono determinanti. 2 I contributi forfettari sono calcolati conformemente all allegato 2. 3 Gli aiuti finanziari sono erogati come segue: a. per i posti occupati, l intero contributo forfettario durante 2 anni e il 50 per cento di detto contributo durante il terzo anno; b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno. Sezione 4: Aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne Art. 8 Strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne 1 Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne in particolare le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici. 6 2 Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne possono ricevere aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti: a. la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni da esse occupati e delle persone incaricate del coordinamento; 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 3

861.1 Protezione della famiglia b. progetti intesi a migliorare il coordinamento (p. es. la concezione di una rete o lo sviluppo dell organizzazione) o la qualità della custodia nelle famiglie diurne (p. es. lo sviluppo di un modulo di formazione o di norme di qualità). 3 Non sono versati aiuti finanziari per singoli rapporti di custodia, per singole famiglie diurne, nonché per i salari delle persone incaricate del coordinamento. Art. 9 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Possono essere versati come aiuto finanziario per la formazione e il perfezionamento fino a 150 franchi per famiglia diurna occupata, ma al massimo un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono erogati per 3 anni al massimo. 7 2 Gli aiuti finanziari per progetti intesi a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia nelle famiglie diurne coprono un terzo delle spese computabili. Sono computate le spese che risultano da un esecuzione semplice e adeguata del provvedimento. Sezione 5: Procedura, versamento degli aiuti finanziari e valutazione Art. 10 Domanda di aiuti finanziari 1 La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di: a. una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e il bisogno, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto; b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull arco di 6 anni al minimo; c. per i provvedimenti realizzati dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento, un programma annuale per la formazione e il perfezionamento, nonché il numero di famiglie diurne occupate. 2 Le domande di aiuti finanziari, corredate dei documenti richiesti, devono essere inoltrate all Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell apertura della struttura, dell aumento dell offerta o dell esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo. 8 3 L Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 4

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 861.1 Art. 11 Esame da parte del Cantone 1 L Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all autorità competente del Cantone nel quale la custodia deve essere offerta o il provvedimento eseguito. L autorità cantonale deve in particolare esprimersi sulle questioni seguenti: a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato; b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto corrisponde a un bisogno; c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità; d. se un autorizzazione, eventualmente necessaria in virtù dell ordinanza del 19 ottobre 1977 9 sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione, sarà probabilmente rilasciata; e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l esistenza a lungo termine della struttura di cui agli articoli 2 e 5. 2 L Ufficio mette a disposizione del Cantone moduli appropriati per il parere. Art. 12 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari L Ufficio decide mediante decisione formale sul diritto all aiuto finanziario e la sua durata. Art. 13 Versamento degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari sono erogati annualmente. Possono essere versati al più presto a partire dal momento in cui vi siano spese imminenti. 2 L Ufficio fissa l importo degli aiuti finanziari: a. per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d occupazione e della chiusura dell esercizio annuale; b. per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e perfezionamento, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto. 3 I documenti corrispondenti devono essere presentati all Ufficio entro tre mesi dalla scadenza dell anno in cui sono erogati aiuti finanziari o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo di un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo. 4 Su domanda scritta, l Ufficio può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all Ufficio una copia dell autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell ordinanza del 19 ottobre 9 RS 211.222.338 5

861.1 Protezione della famiglia 1977 10 sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione e hanno comunicato per scritto l apertura della struttura o l aumento dell offerta. 5 I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente l Ufficio sulle modifiche importanti. Art. 14 Valutazione 1 L Ufficio provvede a una valutazione regolare degli effetti degli aiuti finanziari. Per adempiere tale compito può ricorrere a specialisti esterni. 2 I beneficiari degli aiuti finanziari procedono a un rilevamento statistico delle loro prestazioni e lo presentano regolarmente all Ufficio. Quest ultimo allestisce i moduli corrispondenti. Sezione 5a: 11 Aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo Art. 14a Progetti a carattere innovativo I progetti a carattere innovativo devono: a. essere in grado di avere un forte impatto e fungere da modello per altri progetti; b. essere improntati alla sostenibilità; e c. poter essere valutati in merito alla loro realizzazione e al loro impatto. Art. 14b Calcolo degli aiuti finanziari Gli aiuti finanziari versati per progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi risultanti dall elaborazione del piano dettagliato, dalla realizzazione e dalla valutazione del progetto. Art. 14c Domanda di aiuti finanziari 1 La domanda di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo deve essere corredata di: a. una descrizione del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e l utilità, il valore di modello e la sostenibilità del medesimo, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che vi partecipano; b. un piano di finanziamento del progetto. 10 RS 211.222.338 11 Introdotta dal n. I dell O del 29 ago. 2007 (RU 2007 4383). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 6

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 861.1 2 Le domande di aiuti finanziari devono essere inoltrate all Ufficio prima dell elaborazione del piano dettagliato del progetto, ma al più presto con quattro mesi di anticipo. 3 L Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli. Art. 14d Procedura per la concessione di aiuti finanziari 1 L Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all autorità competente del Cantone nel quale è prevista l esecuzione del progetto. L autorità cantonale deve esprimersi, in particolare, sulle questioni seguenti: a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato; b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno; c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità; d. in che misura il Cantone e il Comune hanno sostenuto la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia nell anno civile precedente l elaborazione del piano dettagliato del progetto. 2 L Ufficio conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l esecuzione della valutazione. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 15 12 Disposizioni transitorie 1 Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l offerta o avviano l esecuzione di un provvedimento tra il 1 febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1 febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015 devono essere inoltrate all Ufficio al più tardi il 28 febbraio 2015. 2 Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l offerta o avviano l esecuzione di un provvedimento tra il 1 luglio 2018 e il 31 gennaio 2019, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1 luglio 2018 e il 31 gennaio 2019 devono essere inoltrate all Ufficio al più tardi il 30 giugno 2018. 3 Le domande di aiuti finanziari presentate al più tardi il 1 luglio 2014 e inserite in una lista di attesa secondo l ordine di priorità stabilito in virtù dell articolo 4 capo- 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1 feb. 2015 (RU 2015 25). 7

861.1 Protezione della famiglia verso 3 della legge del 4 ottobre 2002 13 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono esaminate come nuove domande. Art. 16 Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 febbraio 2003 con effetto sino al 31 gennaio 2011. 2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2015. 14 3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2019. 15 13 RS 861 14 Introdotto dal n. I dell O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 15 Introdotto dal n. I dell O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1 feb. 2015 (RU 2015 25). 8

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 861.1 Allegato 1 1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia collettiva diurna 1.1 Il contributo forfettario per un offerta a tempo pieno ammonta a 5000 franchi per posto e per anno. 1.2 Un offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni di 9 ore al minimo. Ciò corrisponde a un minimo di 2025 ore di esercizio all anno. 1.3 Per offerte con durate di apertura annue inferiori, l importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t). 2 Formula di calcolo Contributo forfettario per l anno 1 = (a+b)/2 t 5000 franchi Contributo forfettario per l anno 2 = b t 5000 franchi Legenda: a = numero di posti creati b = media dei posti effettivamente occupati nel corso dell anno in cui sono versati contributi = «numero di ore occupate» diviso per «numero di ore di esercizio per anno» a t = fattore tempo = «numero di ore d esercizio per anno» diviso per «2025 ore» (offerta a tempo pieno) 1 9

861.1 Protezione della famiglia Allegato 2 16 1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia parascolastiche 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 3000 franchi per posto e per anno. 1.2 Un offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni. Per le offerte con durate di apertura inferiori l importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t). 1.3 Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari: a. custodia al mattino: almeno 1 ora prima dell inizio della scuola o 3 ore nei giorni liberi; b. custodia a mezzogiorno: almeno 2 ore o per tutta la pausa, incluso il pasto, nei giorni scolastici e nei giorni liberi; c. custodia al pomeriggio: almeno 2 ore dopo la fine della scuola o 4 ore nei giorni liberi. 2 Formula di calcolo Calcolo della quota dei posti creati Blocco orario Lu Ma Mer Gio Ve Formula Mattino Mezzogiorno Pomeriggio /u 0.1=a p /u 0.5=a q /u 0.4=a r Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati Blocco orario Lu Ma Mer Gio Ve Formula Mattino Mezzogiorno Pomeriggio /u 0.1=b p /u 0.5=b q /u 0.4=b r Contributo forfettario per l anno 1 = (a p + a q + a r + b p + b q + b r)/2 t 3000 franchi Contributo forfettario per l anno 2 = (b p + b q + b r) t 3000 franchi Contributo forfettario per l anno 3 = (b p + b q + b r)/2 t 3000 franchi 16 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 10

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 861.1 Legenda: a = numero medio di posti creati per giorno b = numero medio di posti effettivamente occupati per giorno p = mattino q = mezzogiorno r = pomeriggio t = fattore tempo = «numero di giorni d esercizio per anno» diviso per «225 giorni» (offerta a tempo pieno) 1 u = numero di giorni d esercizio per settimana 4 = somma del numero di posti per blocco orario e per settimana 11

861.1 Protezione della famiglia 12