N /2005 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 4 SEZIONE CIVILE

Documenti analoghi
GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

Azione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo)

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Art. 148 CdA. Mancato invio della documentazione medica: improponibilità della domanda (M. Marchese)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

La controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

OGGETTO: pagamento somma.

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G.

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Caduta di pedone in pieno giorno: il pericolo è evitabile con la normale diligenza (M.Marchese)

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA

TRIBUNALE DI VERONA SENTENZA. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M.

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Cass. 6907/2012. Danno da fermo tecnico: risarcibilità. Spese giudiziali. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 17 Maggio :18

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

Abrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo)

MOTIVI DELLA DECISIONE Alessandro, sul presupposto di essere proprietario di un immobile, sito nel comune di S. Pietro di Legnago e destinato fin dagl

CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà

-

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

SENTENZA CONTRO CONCLUSIONI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA

Art. 141 CdA. Trasportato: legittimata passiva è la sola compagnia di assicurazione del vettore (A. Ventim

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

ha pronunciato la presente

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

Accoglimento totale del 30/01/2019 RG n /2018

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

Determinazione del Capo Settore Affari Tributari e Legali

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Repert n /2016 del 07/07/2016

CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?

Comunicazione dei dati conducente: non obbligatoria in caso di ricorso (F.Bravaccio)

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

ha pronunciato la presente

Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Circolazione del veicolo invito domino o proibente domino (Giudice di Pace di Castellammare di Stabia dr.tommaso Pentangelo -sentenza 11.2.

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

ha pronunciato la presente

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI

ha pronunciato la presente

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

LUXO ITALIA SNC DI LEWIS PAUL E DEGASPERI ANDREA, VIA VENEZIA 2, CASSINA DEI PECCHI. CONVENUTO CONTUMACE

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

COMUNE DI MILETO (Provincia di Vibo Valentia)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. Sentenza 9 dicembre 2010, n Svolgimento del processo

il Giudice di Pace di Nocera Inferiore Avv. Celestino Marcia ha pronunciato la seguente

Transcript:

N. 22811/2005 R.Gen.Aff.Cont. RPUBBLICA ITALIANA IN NOM DL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 4 SZION CIVIL n Giudice, dotto Lucia Sorrentino, ha pronunziato la seguente SNTNZA nella causa iscritta al n. 22811/2005 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con la fissaziòne dei termini previsti dagli artt. 190 e 281.quinquies, co. I, c.p.c. TRA elettivamente domiciliato in PIAZZA SDRA ISOlA FIO CNTRO DIR 80143 NAPOLI presso il difensore avv. UGUORI MICHL che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti ATTOR MILANO ASS.NI SPA, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 15 80133 NAPOLI presso il difensore avv. TUCCILLO MARIO che la rappresenta e difende giusta mandato in atti CONVNUTO TORO ASS.NI SPA, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in VIA DL PARCO MARGHRITA N.. 4 NAPOU presso il difensore avv. FRRI RICCARDO che la rappresenta e difende giusta mandato in atti CONVNUTO ANNA BUONFIGLIO, domiciliata in Napoli alla Via Comunale Guantai ad Orsolone n. 64 CONVNUTA CONTUMAC

PASQUAL MARZOCCHI, domiciliato in Napoli alla Via Cupa Spinelli is. 6 CONVNUTO CONTUMAC C.I.P.A. SRL, domiciliato in Jesi (AN) alla Via Novello - Industriale zona CONVNUTO CONTUMAC GIORGIO GIAMBARTOLOMI, domiciliato in Ancona alla Via Scrima n. 63 CONVNUTO CONTUMAC Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni: come in atti MOTIVI DLLA DCISION La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Quanto aua responsabilità osserva questo giudice che nel caso di specie l'attore ha fornito prova adeguata della riconducibilità delle lesioni lamentate all'incidente occorsogli in data 04.06.02. In particolare, la ricostruzione prospettata dal. ha ottenuto un adeguato riscontro probatorio sulla base.deu'istruttoria espletata. Sotto l'aspetto documentale sono state infatti acquisite documentazioni mediche a sostegno della tesi attorea, nonché rapporto della Polizia di -2

Stato di Jesi intervenuta sul luogo dell'incidente. Inoltre, da un'attenta esamina di siffatta documentazione, nonché dall'esame della prova testimoniale espletata, si evince che parte attrice era trasportato a bordo dell'autovettura Lancia Dedra tg. R/66S8S6 e che in occasione del sinistro per cui è causa subiva lesioni personali. Più precisamente. dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dau'istruttoria, è emerso che il conducente del predetto veicolo, che non rispettava il segnale di Stop, veniva investito dall'autobus Menarini che proveniva dalla sua destra e procedeva non mantenendo strettamente la propria destra ad elevata velocità. Tanto lo si può evincere dal punto d'impatto dei due veicoli e dalle gravi conseguenze verificatesi. Inoltre, la dinamica dell'incidente è confermata anche dalla mancata comparizione dei convenuti a rendere il deferito interrogatorio formale su tali circostanze di fatto. Ciò premesso in fatto, al1a luce della dinamica del sinistro come appena ricostruita, deve affermarsi la responsabilità solidale dei convenuti per le lesioni subite dall'istante quale terzo trasportato. Per quanto concerne i danni, giova evidenziare che dalla documentazione medica in atti e dalla c.t.u. espletata si evince che l'istante ebbe a riportare ne] sinistro de quo frattura diafisaria di femore. n et.u. ha poi condivisibilmente quantificato nella misura del 8% i postumi residuati all'istante e, tenuto conto deua documentazione medica in atti, ha indicato in gg. 30 il periodo di invalidità temporanea -3 a

Sentenza n. 6825/2016 pubbl. il 30105/2016 Repert. n. 8280/2016 del 30105/2016 totale, in gg. 30 quello di invalidità temporanea parziale al 50%, connessi alla suddetta lesione. Ciò posto, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (35 anni), ritiene il Giudicante di dover liquidare, a titolo di danno biologico, le somme, già rivalutate all'attualità, con l'aumento per personalizzazione, di uro 15.758,38 per l'invalidità permanente e di uro 4.320,00 per l'invalidità temporanea come sopra determinata, cui vanno aggiunte uro 100,00 per spese mediche documentate e non. Non si ravvisano altre voci di danno non essendo state adeguatamente provate. Le somme sopra individuate vanno ulteriormente aumentate della somma dì uro 5.500 a titolo dì liquidazione equitativa del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta (Cass.17\2\1995, n.1712). Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al Procuratore antistatario. P.Q.M. n Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza, così provvede: -4

a) accoglie la domanda e. per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma di uro 25.678,38 oltre interessi legali dalla presente decisione; b) condanna, altresì, i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese de] presente giudizio che si 1iquidano in uro 750,00 per spese vive, oltre spese di CTU, uro 5.000,00 per onorario oltre rimborso iva e cpa come per legge con attribuzione al Procuratore antistatario Liguori Michele. Così deciso in Napoli, il 23/05/2016. flgiudice (dott. Lucia Sorrentino) -5 l:'!.. 0... ::! 8 tu I or Cl j :3 Z tu Il 2 g a! IO IO.