Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01



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Transcript:

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 PROTOCOLLO DI COMPLIANCE 4 PREVENZIONE DAI REATI DI RICICLAGGIO FINANZIARIO, CON FINALITA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO, CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE, CON ESTENSIONE AI REATI TRANSNAZIONALI APPROVATO ED ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 GENNAIO 2011 ED AGGIORNATO CON DELIBERA DEL 13 MARZO 2012 1

INDICE 1.FINALITA E STRUTTURA... 4 2. TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL ARTICOLO 25-OCTIES DEL DECRETO... 7 3. TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL ARTICOLO 25-QUATER DEL DECRETO... 8 4. TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL ARTICOLO 25-QUINQUIES E 25 QUATER. 1 DEL DECRETO... 9 5. REGOLE E LINEE APPLICATIVE (strumenti e presidi)... 9 6.RACCOMANDAZIONE... 16 7.ALLEGATO... 17 7.1 - SEZIONE I - Disposizioni del decreto legislativo 231/2001... 17 7.2 - SEZIONE II - Disposizioni del codice penale richiamate dal decreto legislativo231/2001... 18 2

La presente edizione aggiorna e modifica la precedente edizione del novembre 2010, alla luce delle operazioni di incorporazione per fusione ed incorporazione di Banca Popolare di Intra s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. in ( rispettivamente con decorrenza 1 e 22 novembre 2010) in Veneto Banca Holding s.c.p.a., che a seguito di assemblea straordinaria del 25 gennaio 2011, ha mutato la denominazione in VENETO BANCA S.C.P.A.. 3

1.FINALITA E STRUTTURA Il Protocollo è adottato in relazione agli artt. 25-octies, 25-quater e 25-quinquies e all art. 25-quater. 1 del Decreto nonché agli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) che declinano le seguenti fattispecie di illecito: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (cosiddetti fenomeni di riciclaggio finanziario in senso lato); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico; delitti contro la personalità individuale; reati transnazionali. L art. 25-quater si distingue da tutte le altre disposizioni sulla responsabilità amministrativa da reato contemplate dal Decreto, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati, ma si riferisce a una categoria generica di fattispecie tra loro accomunate dalla condivisa finalità terroristica o eversiva dell ordine democratico. La finalità del presente Protocollo è quella di evitare ogni forma di coinvolgimento della Capogruppo, delle Banche Rete e delle Società comunque controllate in fatti e fenomeni all origine dei reati sopra elencati, dai quali possa derivare un interesse o un vantaggio per le stesse e risulta coerente con l impegno dalle stesse assunti di prestare collaborazione attiva all azione di contrasto del riciclaggio finanziario, del terrorismo e dei fenomeni criminali contro la persona. Detto impegno, in un contesto globalizzato di maggiori possibilità di comunicazione e di scambi, trova generale riscontro e conferma a livello di sistema bancario, in considerazione delle turbative ai mercati finanziari e dei capitali che arrecano forme di criminalità economica che, usando gli stessi canali delle transazioni legittime, si confondono con le attività degli operatori legali e permettono arbitraggi formalmente regolamentari ad operatori illegali. La Capogruppo, le Banche Rete e le Società comunque controllate di diritto italiano e di diritto estero, nell attività ordinaria di raccolta del risparmio, di erogazione del credito, nonché di utilizzo dei circuiti dei sistemi dei pagamenti, potrebbero instaurare rapporti indesiderati con clientela che persegue, direttamente o mediante interposta persona, finalità di riciclaggio, di terrorismo, di eversione dell ordine democratico, di sfruttamento delle persone (anche di minori) o pratiche di mutilazione o di privazione della libertà individuale, rendendo disponibili risorse finanziarie o economiche che risultino strumentali al perseguimento di tali illeciti. Il contrasto finanziario ai fenomeni di riciclaggio, terrorismo e ai delitti contro la personalità individuale riguarda principalmente l operatività di sportello e, in particolare, il processo di erogazione dei finanziamenti, quello di raccolta del risparmio e i processi sottostanti ai servizi di pagamento; per consentire un efficace prevenzione dai reati annoverati dal Decreto, così come 4

vengono raggruppati nel presente Protocollo, il sistema di contrasto deve basarsi su obblighi di adeguata verifica e conoscenza della clientela, sia fidelizzata che occasionale, secondo gli standard normativi introdotti dal decreto legislativo, 21 novembre 2007, n. 231 (cosiddetto decreto antiriciclaggio ). Un caso concreto di assoggettamento agli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela è stato previsto per i Pep s (Persone politicamente esposte come definite dall allegato tecnico al D.Lgs n. 231/2007): questi vengono considerati degni di particolare attenzione perché soggetti maggiormente esposti ai rischi dei reati di riciclaggio, finanziamento al terrorismo e corruzione; sulla base dei criteri previsti nel citato allegato tecnico, sono Pep s : Art. 1. - Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; 5

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. Il contrasto finanziario è stato pure rafforzato attraverso iniziative interbancarie di integrazione dei servizi di pagamento al dettaglio in ambito paneuropeo (progetto SEPA, Single Euro Payments Area) che mirano a promuovere la diffusione di mezzi di pagamento nominativi e tracciabili, mediante la definizione di standard e schemi di operazioni per bonifici, carte, addebiti diretti sui mercati e sui circuiti di tutti i paesi dell Unione Europea, basati sull uso di strumenti elettronici. La normativa italiana sull antiriciclaggio e sull antiterrorismo prevede, in particolare, quali momenti qualificanti: controlli stringenti sui movimenti bancari e limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore; collaborazione attiva del sistema delle banche con le Autorità di controllo (Ufficio di informazione finanziaria, Ministero dell Economia, Autorità inquirenti, Comitato di sicurezza finanziaria, Forze dell Ordine, ecc.); approccio basato sul rischio per cui gli obblighi di adeguata verifica, differenziati per intensità (rafforzati, ordinari, semplificati), vanno commisurati al tipo di cliente, di rapporto continuativo, di operazione, di prodotto o di transazione; impianto di registrazione delle operazioni bancarie e di segnalazione di quelle sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Il presidio dei rischi per le attività sensibili, pur nelle specificità previste dal Decreto, deve trovare un valido supporto operativo nella normativa interna, nelle iniziative di formazione, nei processi organizzativi, negli strumenti informatici e di controllo antiriciclaggio L analisi e la valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo sono strumenti investigativi indispensabili per l individuazione dei patrimoni di provenienza illecita delle organizzazioni criminali, quindi si pongono quale mezzo per prevenire la commissione dei reati transnazionali, categoria innovativa introdotta dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146. Tali reati, ai sensi dell art. 10 della citata Legge, determinano la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto, quando sono commessi o presentano una serie di attività svolte od organizzate da gruppi criminali operativi in più Stati e vengono realizzati nell interesse o a vantaggio dell ente da parte di soggetti apicali o subordinati. 6

Tali reati sono trattati nel presente Protocollo per connessione di argomento, considerato che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita hanno ora rilevanza generale ed estensione maggiore ai fini della responsabilità ai sensi del Decreto, non essendo più limitata alla compresenza delle caratteristiche di transnazionalità come precedentemente previsto ai sensi dei commi 5 e 6 dell art. 10 della legge 146/2006, ora abrogati dall art. 64, lett. f) del decreto antiriciclaggio. 2. TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL ARTICOLO 25-OCTIES DEL DECRETO Ricettazione (art. 648 c.p.). Il riciclaggio, con il richiamo alla norma in esame, è stato esteso ai fatti tipici della ricettazione, vale a dire l occultamento, la dissimulazione, l acquisto e la detenzione oltre la conversione o la sostituzione del bene di origine delittuosa, sia esso denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero attività di intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare. L obiettivo è fornire all Autorità giudiziaria inquirente maggiori poteri di indagine anche nei confronti di coloro che, ricettando o nascondendo il bene di provenienza illecita, sono più prossimi, per azioni o comportamenti eseguiti, all autore del reato, dal quale si presume provenire il bene illecito. Occorre, per il reato di ricettazione, il dolo specifico dell autore e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto per sé o per altri, insieme alla conoscenza della provenienza delittuosa dell oggetto del reato. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il reato si configura nell ipotesi in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza illecita. La norma mira a colpire la condotta di colui che, consapevole della provenienza illecita del denaro, beni o altre utilità, pone in essere operazioni allo scopo di produrre il risultato di rendere più difficile la scoperta dell origine criminosa dei proventi delle attività. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza del soggetto agente in ordine alla provenienza illecita si può desumere da ogni circostanza oggettiva grave e univoca. Ai fini del perfezionamento del reato non si richiede che il soggetto abbia agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsi un provento di derivazione illegale. L art. 648-quater c.p. introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha imposto la confisca dei beni a carico dei condannati per reati di riciclaggio, anche nella forma della confisca per equivalente che consente di vincolare i beni di valore corrispondente al profitto ingiusto del reato anche se a quest ultimo non riconducibili. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Il reato si realizza attraverso l impiego, in attività economiche o finanziarie, di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, fuori dei casi di concorso nel reato e di quelli di ricettazione e di riciclaggio. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei proventi, la norma circoscrive la condotta penale all impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Non risulta semplice, in considerazione dell ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, immaginare condotte di impiego di proventi illeciti che già non integrino, di per sé, il reato di cui 7

all art. 648-bis c.p. L art. 648-quater c.p. relativo alla confisca dei beni, si applica anche al reato di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. Reati transnazionali (art. 10 della Legge n.146/2006). Questa nuova categoria di reati è stata introdotta allo scopo di rendere più efficace l azione di prevenzione e repressione delle organizzazioni criminali che agiscono in ambito internazionale, per il cui contrasto si rende necessaria la collaborazione tra diversi Stati. Si considera reato transnazionale quella fattispecie punita qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e il fatto criminoso sia commesso: (i) (ii) (iii) (iv) in più di uno Stato; in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati; in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Tra le fattispecie penali la cui commissione è fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto, ove ricorrano gli elementi costitutivi previsti dallo stesso e sussistano i suddetti requisiti del reato transnazionale, sono compresi i reati: (a) relativi alle varie forme associative finalizzate a delinquere ex artt. 416 e 416-bis c.p., art. 291-quater d.p.r. 23.1.73, n. 43 e art. 74 d.p.r. 9.10.90, n. 309; (b) di immigrazione clandestina ex art. 12 d.lgs. 25.7.98, n.286; (c) di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all Autorità giudiziaria ex art. 377-bis c.p.; (d) di favoreggiamento personale ex art.378 c.p.. Erano inizialmente considerati anche i reati di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter c.p., che, prima dell introduzione dell art. 25-octies del Decreto, avevano rilevanza solo quando presentavano i requisiti della transnazionalità, mentre adesso possono generare la responsabilità amministrativa da reato per l ente anche al di fuori dell ambito transnazionale. 3. TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL ARTICOLO 25-QUATER DEL DECRETO Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999. La legge n. 7/2003 ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. I reati per i quali viene prevista la responsabilità dell ente ai sensi del Decreto sono quelli rientranti nell ambito di applicazione della Convenzione, vale a dire i reati diretti a fornire, direttamente o indirettamente ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo; in particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre Convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro il personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l esplosione di ordigni, ecc. Più in generale la normativa antiriciclaggio è stata estesa, a partire dagli eventi tragici dell 11 settembre 2001, anche a fini di prevenzione e contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale. 8

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi penali speciali. Rientrano in questa categoria i reati politici, ossia contro la personalità interna e internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti. Tra questi vengono comprese le fattispecie concernenti la Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249 c.p.), il Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), le Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell ordine democratico (art. 270-bis c.p.). In particolare, tale ultima figura punisce non solo la partecipazione in forma associativa al compimento di atti di violenza terroristica o eversiva, ma anche qualsiasi forma di finanziamento a favore di tali soggetti partecipanti o agenti. Si deve ancora richiamare, per connessione di argomento: (i) il gruppo di reati contro il patrimonio, quando commessi o strumentalmente collegati ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione; (ii) il novero dei reati di terrorismo previsti dalla legislazione penale speciale italiana, emanata soprattutto negli anni settanta e ottanta nella lotta alle organizzazioni terroristiche ed eversive. 4. TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL ARTICOLO 25-QUINQUIES E 25 QUATER. 1 DEL DECRETO Delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale. Sono previste le fattispecie delittuose di contrasto dei fenomeni criminali, ormai noti, come le nuove schiavitù e le nuove mafie, che vengono di seguito elencate: Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art 600-ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). A questi reati si aggiunge il delitto di cui all art. 583-bis c.p. ( Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ), introdotto con la Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha aggiunto l art. 24-quater 1 al Decreto. 5. REGOLE E LINEE APPLICATIVE (strumenti e presidi) Su un piano integrato e globale, un equilibrata strategia di azione contro i reati previsti dal presente Protocollo deve basarsi su regole etiche interne che, secondo un principio di proporzionalità al rischio: (i) (ii) (iii) prescrivano obblighi chiaramente formulati e di agevole applicazione; evitino il ricorso a strumenti intrusivi o a procedure troppo rigide e poco funzionali; prevedano sicuri meccanismi disciplinari, fondati su un sistema sanzionatorio efficace, certo, equo e rapido nell accertamento delle condotte operative e delle responsabilità. 9

Sono identificabili, nell ambito delle attività sensibili ai sensi del Decreto (idonee ad acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nonché impiegare denaro o altri proventi illeciti in attività economiche o finanziarie), i seguenti processi/operazioni a rischio: a) instaurazione di un rapporto continuativo; b) prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, quali, a titolo non esaustivo, la raccolta di denaro e l erogazione del credito; c) attività di sportello, tra cui la movimentazione di contante, il trasferimento di titoli al portatore e la negoziazione di assegni bancari e circolari; d) gestione della propria tesoreria, acquisizione di partecipazioni e operazioni di finanza straordinaria; e) rapporti con soggetti terzi, intendendosi per tali i contratti di acquisto, vendita, locazione e/o sponsorizzazioni, pubblicità ecc.. Viene, in particolare, stabilito per tutti i processi e/o operazioni a rischio, come principio generale per la formazione e l attuazione delle decisioni relativi agli stessi, che: 1) il responsabile della segnalazione delle operazioni sospette, se non diversamente indicato, è individuato nel titolare dell attività, nel legale rappresentante o suo delegato; 2) il responsabile, come sopra individuato, può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le unità operative, ancorché dotate di autonomia, o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell operazione; 3) il responsabile deve garantire la riservatezza dell identità del dipendente segnalante e della fattispecie segnalata. Deve essere introdotta, per i processi e/o operazioni sopra individuati e contrassegnati dalle lettere a), b), c), d), e) una serie di accorgimenti specifici - si ribadisce intesi come insieme di regole etiche interne - di strumenti operativi e di presidi di controllo, finalizzati a un efficace azione di contrasto e di prevenzione. In particolare: a) devono essere osservati gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell attività istituzionale o professionale della stessa, quando: 10

- viene individuato il cliente e verificata l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; - viene identificato l'eventuale titolare effettivo e verificata l'identità; - vengono richieste e devono essere ottenute informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; - è svolto un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b) nell organizzare le evidenze sulla clientela, si tiene conto delle informazioni sui collegamenti significativi che i clienti intrattengono tra di loro e con altri soggetti. Assumono in proposito rilievo non solo l esistenza di relazioni societarie di gruppo, ma anche i legami contrattuali, finanziari, commerciali o di altra natura che consentono di cogliere la giustificazione di operazioni che devono essere inquadrate in un contesto più ampio. Assumono altresì rilievo gli elementi di giudizio sulla clientela in comune tra la Capogruppo, le Banche Rete e le Società comunque controllate o rientranti nell ambito della vigilanza consolidata; c) nel caso in cui il cliente non è fisicamente presente al momento dell attivazione del rapporto continuativo o dell esecuzione dell operazione: - deve essere accertata l identità dello stesso tramite documenti, dati o informazioni supplementari; - devono essere adottate misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o si deve provvedere a richiedere una certificazione di conformità a un ente creditizio o finanziario, con cui lo stesso cliente abbia rapporti, soggetto alle direttive comunitarie in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita; - è obbligatorio assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione venga effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio corrispondente; d) in caso di conti di corrispondenza con enti creditizi o finanziari corrispondenti di Stati extracomunitari: - devono essere raccolte informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura dell attività dell ente per determinare, sulla base 11

di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto; - deve essere valutata la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente è assoggettato nel proprio Paese di origine; - deve essere richiesta l'autorizzazione dell Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ovvero di un suo incaricato o soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; - devono essere definiti in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi identificativi; - è necessario assicurarsi che l'ente creditizio o finanziario corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti aventi accesso diretto ai conti di passaggio, se esistenti; che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi identificativi; e) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con Persone politicamente esposte ( Pep s ) residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo: - devono essere stabilite adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una Persona politicamente esposta e, in particolare, vengono attivate ed aggiornate periodicamente check list ; - deve essere ottenuta l autorizzazione dell Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ovvero di un suo incaricato o soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo; - devono essere adottate misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; - deve essere assicurato nel tempo un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale; f) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali che vedono coinvolti: 12

- soggetti insediati od operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi, secondo le Indicazioni del GAFI e di Banca d Italia, o in Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ovvero in Centri off-shore caratterizzati da regimi antiriciclaggio carenti e/o fiscali privilegiati, secondo le liste di controllo stilate da Organismi e Istituzioni nazionali o sovranazionali impegnati nella prevenzione dei reati, - persone fisiche o giuridiche black listed, segnalate tra i soggetti o entità collegati al terrorismo internazionale nelle sanction list prodotte da Organismi internazionali quali, a titolo esemplificativo: Liste dell Unione Europea (soggetti da sottoporre a misure di congelamento di capitali e attività economiche), Lista OFAC (organismi, società di comodo, singoli individui che agiscono per conto di gruppi o paesi individuati dalle Autorità USA quali terroristi o narcotrafficanti), Lista delle Nazioni Unite (individui appartenenti o associati ai gruppi dei Talebani, di Osama Bin Laden e di Al-Qaeda), non viene data esecuzione ad alcuna operazione; nell eventualità in cui l operazione fosse resa possibile attraverso il rispetto di canoni dettati dalla normativa europea e/o nazionale, deve comunque essere assicurata una istruttoria che veda coinvolte le funzioni tecniche competenti in coordinamento con le funzioni strategiche di controllo. L esito favorevole di detta attività deve essere sempre sottoposto all autorizzazione dell Amministratore Delegato o del Direttore Generale, o di un loro incaricato; g) deve essere effettuata un analisi del grado di anomalia di una operazione con riferimento alla tipologia e alle caratteristiche del cliente che la pone in essere; occorre, in particolare: - desumere il sospetto dalle caratteristiche, dall entità, dalla natura dell operazione e da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione acquisiti nell ambito dell attività ordinaria; - utilizzare sistemi informatici di ausilio e supporto alla gestione delle attività di individuazione dei sospetti operativi; malgrado i predetti sistemi l operatore non deve essere considerarsi esonerato dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di valutazione dei rischi delle operazioni eseguite; 13

h) deve essere formalizzata una procedura per la segnalazione delle operazioni sospette allo scopo di garantire: - certezza di riferimento per il personale; - omogeneità nei comportamenti; - applicazione generalizzata all intera struttura. L iter della segnalazione delle operazioni sospette, deve: - prevedere il rispetto normativo del contenimento del numero di livelli attraverso i quali transita la segnalazione prima di giungere al responsabile della segnalazione delle operazioni sospette (indicato dalla normativa come titolare dell attività, rappresentante legale o suo delegato ); - assicurare celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e tale responsabile; il percorso deve contemplare momenti di verifica e di controllo, eventualmente con l ausilio di funzioni di supporto e di consulenza interna, senza che da ciò derivi pregiudizio per la riservatezza e l efficienza della procedura; - prevedere che il processo valutativo seguito sia sempre ricostruibile su base documentale, specie qualora si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la segnalazione: la previsione agevola i controlli interni e assicura la ricostruzione a posteriori delle motivazioni che hanno determinato le decisioni assunte dai soggetti responsabili; i) deve essere assicurata la registrazione nell Archivio Unico Informatico di cui all articolo 37 del decreto antiriciclaggio ; la registrazione riguarda: - i rapporti continuativi, con l indicazione della data di instaurazione, dei dati identificativi del cliente (unitamente alle generalità dei delegati), del codice del rapporto; - le operazioni di importo pari o superiore a Euro 15.000 (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate) ed in dettaglio: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera; j) devono essere: 14

- regolamentati i processi di reporting interno finalizzati a tracciare la produzione e l inoltro delle informazioni; - assicurate la qualità dei dati e delle informazioni trasmesse e la verifica della tempestività delle risposte aziendali alle richieste delle Autorità; - formalizzati controlli sistematici di diverso livello sui flussi relativi alle segnalazioni obbligatorie verso le Autorità di vigilanza; k) non devono essere aperti conti ed emessi libretti di deposito: - al portatore con un saldo pari o superiore a Euro 5.000 e, qualora in circolazione, sono estinti o ricondotti sotto la predetta soglia (entro il 30/06/2011 cfr. D.L. 78 del 31/05/2010 n. 78); - in forma anonima o con intestazione fittizia; l) deve essere attivata una procedura di allarme, che segnali l anomalia qualora il cliente effettui operazioni in nome o a favore di terzi che non appaiono giustificate da legami familiari o da rapporti idonei a motivarle, ovvero sia il cliente ad essere beneficiario o destinatario di operazioni eseguite da terzi senza plausibile giustificazione economica; m) deve essere verificata la presenza della clausola di intrasferibilità sugli assegni bancari e circolari negoziati di importo pari o superiore a Euro 5.000; in caso vengano riscontrate infrazioni, deve essere attivata la procedura per la segnalazione al Ministero dell Economia; n) deve essere regolamentato che qualunque erogazione di fondi e di finanziamenti deve soggiacere ad un istruttoria interna cui partecipano una pluralità di soggetti e di unità organizzative, in modo da minimizzare il rischio di una manipolazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela e ai soggetti beneficiari, rafforzando la condivisione delle conoscenze, delle decisioni e delle comunicazioni interne; l istruttoria deve essere sempre ricostruibile su base documentale; o) deve essere adottata ogni cautela o misura diretta a individuare, con il massimo grado di certezza possibile, il titolare effettivo del conto o l utilizzatore finale del rapporto e/o operazione per: (i) (ii) accertare che non siano destinati a servizio di scopi illeciti; valutare la coerenza e la compatibilità con il profilo del cliente, soprattutto laddove questi non eserciti attività di rilievo economico; 15

p) devono essere introdotti divieti di finanziamento e blocchi di operazioni disposte da clienti che vedano coinvolti soggetti/paesi/merci oggetto di restrizioni finanziarie e/o commerciali, quali il congelamento di beni e di risorse, le limitazioni ai crediti all esportazione, l irrogazione di sanzioni al commercio generali o particolari, i divieti di import/export di beni e servizi; q) devono essere attivate ogni qualvolta necessario per rafforzare la prevenzione dai reati di cui al presente Protocollo e, in particolare, da quelli transnazionali forme di collaborazione operativa e di cooperazione, per l identificazione e lo scambio informativo riguardanti la clientela e le operazioni, tra la Capogruppo, le Banche Rete, le Società comunque controllate e le banche e le società di diritto estero; r) deve essere operativo, nell ambito del Gruppo, un comune regolamento opportunamente integrato con i documenti pubblicati dalle competenti Autorità, recanti gli indici di anomalia che tendono a individuare le fattispecie e/o le tecniche volte a dissimulare le operazioni o a frazionarne gli importi oppure a porre in essere forme di operatività inusuali e illogiche, in presenza delle quali prestare particolare attenzione nella valutazione delle transazioni stesse, ai fini di decidere se attivare, o meno, le procedure di segnalazione; s) devono essere previste disposizioni interne che impongono, sul posto di lavoro, il corretto utilizzo degli strumenti informatici e di telefonia fissa e mobile a uso aziendale, con divieti di accesso e/o ricezione di materiale pedo-pornografico, di connessione con siti internet e con chat line illegali o di dubbia finalità rilevanti rispetto ai reati presupposto; t) devono essere pianificati corsi di formazione e aggiornamento del personale in merito alle regole ed ai presidi di cui ai punti precedenti; i corsi devono comprendere sessioni e programmi formativi finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Costituiscono parte integrante della presente Sezione del Protocollo di Compliance relativo alla prevenzione dei reati e illeciti amministrativi di riciclaggio finanziario, con finalità di terrorismo e di eversione dell ordine democratico, contro la personalità individuale, con estensione ai reati transnazionali, il Codice Interno Etico e di Comportamento, i Regolamenti, la Normativa Interna e le Disposizioni Operative, i processi e le procedure riguardanti le aree di attività a rischio inerenti le suddette tipologie di reato. 6.RACCOMANDAZIONE E fatto obbligo esplicito agli esponenti/soggetti rilevanti e dipendenti della Capogruppo, delle Banche Rete e delle Società comunque controllate, rispettare e fare rispettare concretamente le disposizioni del presente protocollo. 16

7.ALLEGATO 7.1 - SEZIONE I - Disposizioni del decreto legislativo 231/2001 Art.25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'uif, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Art.25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. Art.25 quinquies Delitti contro la personalità individuale. Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. (2) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 1 Art. 648, Ricettazione; Art. 648-bis, Riciclaggio; Art. 648-ter, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 17

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 2, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter 3, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies 4, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2); c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 5, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (2). 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3. Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis 6 del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 7.2 - SEZIONE II - Disposizioni del codice penale richiamate dal decreto legislativo231/2001 Art.25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita Art. 648, c.p. RICETTAZIONE Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto e di particolare tenuità. 2 3 4 5 6 Art. 600, Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; Art. 601, Tratta di persone; Art. 602, Acquisto e alienazione di schiavi. Art. 600-bis, Prostituzione minorile; Art. 600-ter, Pornografia minorile. Art. 600-quater, Detenzione di materiale pornografico; Art. 600-quinquies, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Art. 600-quater.1, Pornografia virtuale. Art. 583-bis, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. 18

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. (1) (2). (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 15, L. 22.05.1975, n. 152. (2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, L. 09.08.1993, n. 328. Art. 648-bis, c.p. RICICLAGGIO Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. (1) (1) Il presente articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 21.03.1978, n. 59 è stato così sostituito, prima dall'art. 23, L. 19.03.1990 n. 55 e poi dall'art. 4, L. 09.08.1993, n. 328. Art. 648-ter, c.p. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648. (1) (1) Il presente articolo aggiunto dall' art. 24, L. 19.03.1990 n. 55 è stato da ultimo così sostituito dalla 5, L. 09.08.1993, n. 328. Art.25 quinquies Delitti contro la personalità individuale Art. 600, c.p. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. [La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.] (2). (1) (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 11.08.2003, n. 228, con decorrenza dal 07.09.2003. (2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3 L. 02.07.2010, n. 108 con decorrenza dal 30.07.2010. Art. 601, c.p. TRATTA DI PERSONE Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 19

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.] (2). (1) (1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 9, L. 03.08.1998, n. 269 è stato poi così sostituito dall'art. 2, L. 11.08.2003, n. 228, con decorrenza dal 07.09.2003. (2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3 L. 02.07.2010, n. 108 con decorrenza dal 30.07.2010. Art. 602, c.p. ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. [La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.] (2). (1) (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, L. 11.08.2003, n. 228, con decorrenza dal 07.09.2003. (2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3 L. 02.07.2010, n. 108 con decorrenza dal 30.07.2010. Art. 600-bis, c.p. PROSTITUZIONE MINORILE Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi. (1) (1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 2, L. 03.08.1998, n. 269 (G.U. 10.08.1998, n. 185) con decorrenza dal 11.08.1998, è stato poi così modificato dall'art. 1 L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con decorrenza dal 02.03.2006. Art. 600-ter, c.p. PORNOGRAFIA MINORILE Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (1) (1) Il presente articolo prima aggiunto dall' art. 3, L. 03.08.1998, n. 269 (G.U. 10.08.1998, n. 185) con decorrenza dal 11.08.1998 è stato poi così modificato dall'art. 2 L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con decorrenza dal 02.03.2006. Art. 600-quater, c.p DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO 20

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. (1) (1) Il presente articolo prima aggiunto dall' art. 4, L. 03.08.1998, n. 269 (G.U. 10.08.1998, n. 185) con decorrenza dal 11.08.1998, è stato poi così sostituito dall'art. 3 L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con decorrenza dal 02.03.2006. Art. 600-quinquies, c.p INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. (1) (1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, L. 03.08.1998, n. 269 (G.U. 10.08.1998, n. 185) con decorrenza dal 11.08.1998. Art. 600-quater.1, PORNOGRAFIA VIRTUALE Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualita' di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4 L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con decorrenza dal 02.03.2006. Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Art. 583-bis, PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 6 L. 09.01.2006, n. 7, con decorrenza dal 02.02.2006. 21