IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO ALL ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 132/2015 ASPETTI PRATICI



Documenti analoghi
IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore

Le notifiche degli avvocati tramite PEC (L. 53/94) dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM

LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO

IL DUPLICATO INFORMATICO e la sua notifica via pec. RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Vers.2

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza

Processo AMMINISTRATIVO Telematico (P.A.T.) Avv. Andrea Pontecorvo

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA COMMISSIONE INFORMATICA LE NOTIFICHE VIA PEC. Avv. Carolina Brunazzetto

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA NELLE NOTIFICHE E NEI DEPOSITI CON FORMULE

Processo civile telematico. Nozioni di base e decreto ingiuntivo

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

L avvocato può trovare la strada giusta (?)

Avv. Andrea Ricuperati. (ultimo aggiornamento: 30 marzo 2015)

Guida alla lettura del D.M. 44/2011 (Regolamento PCT)

PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT

FOGLIO DI CARTA, ADDIO: dall atto analogico a quello telematico. Lunedì 29 febbraio LIVORNO

La notifica telematica e l attestazione di conformità dei documenti informatici nel PCT

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

Il Momento Legislativo

PCT E NOTIFICHE A MEZZO PEC UN ANNO DOPO: STATO DELL'ARTE, NOVITÀ E PROBLEMATICHE

IL PCT: PROCESSO CIVILE TELEMATICO

VADEMECUM PER IL DEPOSITO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Come accedere a polisweb PCT con la propria firma digitale. a cura di Nicola Gargano

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio. Commissione di studio Area Giudiziale Sottocommissione alle CTU

PCT E PROCESSO ESECUTIVO

Visto Visto Visto Visto Visto Visto Visto Vista

La notificazione degli atti a mezzo Posta Elettronica Certificata Legge 21 gennaio 1994, N. 53 Istruzioni per l uso

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Si fa presente che la cancelleria non stamperà in nessun caso copia cartacea degli atti e dei documenti depositati

PROCESSO CIVILE TELEMATICO GUIDA RAPIDA AGLI ADEMPIMENTI

Ministero della Giustizia

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

Le attestazioni di conformità dopo il d.l. 83/2015 e l. conv. 132/2015. Avv. Mirco Minardi Ancona, 25/09/2015

Processo Civile Telematico per Procedure Concorsuali ed Esecutive. 30 Giugno 2014 LE NOVITA

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

LEGGE 6 AGOSTO 2015 N. 132

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile

VADEMECUM PER IL DEPOSITO TELEMATICO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Introduzione al PCT. Vincenzo Gunnella. Roma 3 aprile 2014

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

La notifica eseguita dall avvocato tramite PEC

PROCESSO CIVILE TELEMATICO FALLIMENTARE E GIUDIZIARIO

INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE PCT TRIBUNALE DI FIRENZE

Atti che devono obbligatoriamente essere depositati in via telematica:

LA NOTIFICA A MEZZO PEC GUIDA OPERATIVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013 Articolo (Giorgio Rognetta)

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG:

LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC. ex Legge 53/1994 succ. mod.

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE STAFF PCT

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

COME PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE TELEMATICA DI UN PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DAL

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

Posta Elettronica Certificata

Legge 21 gennaio 1994, n. 53

TRIBUNALE DI FIRENZE

PARCO OGLIO NORD ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

NAPOLI, 12 giugno 2013

Informatica giuridica Il processo civile telematico e mediazione on line. Lezione n. 6

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Avv. Andrea Ricuperati (ultimo aggiornamento: 25 giugno 2014)

F.A.Q. & STEP COMUNICAZIONI E BIGLIETTI DI CANCELLERIA ON-LINE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI MILANO. (ART. 51 D.L. 112/08 CONV. L. 133/08 e succ. mod.

Introduzione Requisiti Istruzioni... 2

Circolare N.27 del 23 febbraio Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

SERVIZIO DEPOSITO ATTI TELEMATICI

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA

Il Processo Civile Telematico

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL ORGANO DI VIGILANZA DI F.I.L. S.R.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO

Ministero della Giustizia

Iscrizione al ReGIndE. tramite il Portale dei Servizi Telematici

L ABC DEL PCT. Notizie sul Processo Civile Telematico applicato alle procedure concorsuali.

Il formato di atti e documenti nel PCT. Dalla carta. al bit!

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

BREVE VADEMECUM LE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO PEC A CURA DELL AVV. DARIO OBIZZI

Esecuzione delle notifiche a posta elettronica certificata P.E.C.

AVVOCATI: NOTIFICAZIONI IN PROPRIO A MEZZO PEC EX L. 53/1994 POTERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ' aggiornato al 09/01/2016

Manuale utenti per Avvocati

Ordine degli Avvocati di Rovigo Sala Auditorium Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa ROVIGO 05/02/2016

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

Cristina Ferrari. Assistente Studi Professionali Tel/Fax Cell

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994

MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Ordine Avvocati Corte di Cassazione

Seminario Formativo. La Posta Elettronica Certificata (PEC)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

ACQUISTO DEL SERVIZIO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ),

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

Fallco e il PCT Atti depositabili dal Curatore

Sin Professionisti Gold. per

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICAZIONE ALL ALBO INFORMATICO DEI PROVVEDIMENTI AMMMINISTRATIVI DELL I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Transcript:

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO ALL ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 132/2015 ASPETTI PRATICI

20.8.2015 PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE N. 132/2015 CHE CONVERTE (CON MODIFICHE) IL D.L. 83/2015

Deposito telematico allargato ad ogni atto processuale Possibilità di depositare telematicamente anche l atto introduttivo o il primo atto difensivo da parte del difensore. La legge di conversione ha modificato ulteriormente il nuovo comma 1-bis dell art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, prevedendo che sia in primo grado che in appello, è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto e dei documenti offerti in comunicazione dai difensori. Il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità, fugando così ogni dubbio su qualsiasi interpretazione restrittiva che riteneva ancora subordinato il deposito ai decreti ex art. 35 d.m. n. 44/2011 (dalla D.G.S.I.A.).

Nuova Modalità di attestazione di conformità e notifiche a mezzo PEC Con l entrata in vigore della Legge 132/15 che ha convertito in legge il DL. 83/15 e che, a sua volta, ha modificato l art. 16 undecies del DL. 179/12, dal 21 agosto 2015 e fino alla pubblicazione ed alla entrata in vigore delle modifiche alle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, richiamate dall art. 16 undecies del DL 179/12: 1) non si potranno attestare le conformità delle copie informatiche su documento separato (comma 3 art. 16 undecies DL 179/12); 2) si potranno effettuare le attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure esecutive), inserendo l attestazione di conformità esclusivamente all interno della copia informatica utilizzando quanto disposto dal comma 2 dell art. 16 undecies del DL 179/12. 3) si potranno effettuare le attestazioni dettate dall'art. 16 decies del DL 179/12 (introdotte dal DL 83/15) solo con le modalità previste dal comma 2 art. 16 undecies e quindi, anche in questo caso, inserendo l attestazione di conformità esclusivamente all interno della copia informatica.

Nuova Modalità di attestazione di conformità e notifiche a mezzo PEC 4) non si potranno notificare tramite PEC atti/provvedimenti in origine formati su supporto analogico (ad esempio: copie esecutive) in quanto l ultimo periodo del comma 3 dell art. 16 undecies DL 179/12 prevede che se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione (relata di notificazione = atto separato) con ciò quindi non essendo possibile, ai fini dell attestazione di conformità, utilizzare quanto disposto dal comma 2 dell art. 16 undecies apponendo l attestazione all interno del medesimo documento informatico; la legge di conversione ha infatti modificato anche l art. 3 bis della L. 53/94 (notifiche in proprio tramite PEC) il quale adesso, per le attestazioni di conformità, rimanda alle modalità indicate dall art. 16 undecies DL 179/12. 5) si potranno notificare tramite PEC, solo duplicati informatici e atti nativi digitali che, in quanto tali, non richiedono attestazione di conformità alcuna.

Attestazione di conformità di copia analogica (cartacea) di atto o provvedimento estratto dal Polisweb da notificarsi tramite UNEP o servizio postale. Il sottoscritto Avv. attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la presente copia analogica è conforme alla copia informatica (o al duplicato informatico) dal quale è estratta, presente nel fascicolo informatico n. del Tribunale di. l'attestazione di conformità dovrà essere apposta o a margine, o in calce o su foglio separato congiunto alla copia analogica (cartacea) da notificare, così come disposto dall'art. 16 undecies comma 1 del DL 179/12.

Attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento scansionato dall'originale cartaceo per deposito telematico Il sottoscritto Avv. attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia informatica è conforme all'originale dal quale è estratta. Da utilizzare, ad esempio, per effettuare le attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure esecutive) o per il deposito telematico di atti e provvedimenti notificati tramite UNEP. N.B.: l'attestazione di conformità dovrà essere apposta dopo la scansione dell'originale cartaceo all'interno del PDF, così come disposto dall'art. 16 undecies comma 2 del DL 179/12. IL FILE PDF CREATO ANDRA SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento scansionato dall'originale cartaceo per deposito telematico o notifica tramite PEC da inserire in un documento informatico separato. NOTA BENE AD OGGI NON È POSSIBILE ATTESTARE LA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI SCANSIONATI DALL ORIGINALE C A R T A C E O, P E R T A N T O S I D O V R À ATTENDERE LA PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA SPECIFICHE TECNICHE PREVISTE E RICHIAMATE ALL ART. 16 UNDECIES COMMA 3 D.L. 179/2012.

ATTENZIONE!!! SECONDO IL NUOVO COMMA 3 BIS DELL ART. 16 UNDECIES, L AVVOCATO CHE COMPIE LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ, DIVIENE PUBBLICO UFFICIALE A TUTTI GLI EFFETTI.

CIRCOLARE 28 OTTOBRE 2014 RILASCIO DELLA FORMULA ESECUTIVA SU COPIA ESTRATTA DAL DIFENSORE. PER IL RILASCIO DELLA COPIA, IN FORMA ESECUTIVA, DI UN PROVVEDIMENTO, DEVONO ESSERE PERCEPITI I DIRITTI DI CUI ALL ART. 268 D.P.R. N.115/2002 E LE STESSE D E V O N O E S S E R E R I L A S C I A T E D A L L A CANCELLERIA

Copie di Cortesie Non sarà introdotto alcun doppio binario telematico e cartaceo, con successivo decreto verranno stabiliti rigorosamente e in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, i casi tassativi in cui è ammissibile l acquisizione delle copie cartacee, da parte delle cancellerie, oltre alle regole sulla loro gestione e conservazione.

Le notificazioni in proprio degli avvocati a mezzo PEC Ex L. 53/1994 modificata dal D.L. 179/2012 e dalla L. 228/2012. Dal 24 maggio 2013 è prevista la facoltà, per gli Avvocati, di procedere alle notificazioni in proprio a mezzo PEC. La norma che individua gli atti notificabili è l art. 1 della Legge 53/1994: 1. L avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell ordine nel cui albo è iscritto a norma dell articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Requisiti per effettuare le notifiche a mezzo PEC Non è necessaria più l Autorizzazione del Consiglio dell Ordine di appartenenza ex art. 7 della Legge 53/1994. Con il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l art. 1 della Legge n. 53/1994, elimina il pre-requisito dell autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene anche abolito l obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l autorizzazione del COA di appartenenza. Essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) comunicato all Ordine ai sensi dell articolo 16,comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e risultante da pubblici elenchi, ovvero inserito nel REGINDE.

Destinatari delle notifiche a mezzo PEC POSSONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PRESENTI IN BANCHE DATI PUBBLICHE.

INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INIPEC) Elenco è previsto dall art. 6-bis del D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 E possibile consultare liberamente l elenco sul sito: https://www.inipec.gov.it

REGISTRO IMPRESE Tale elenco è previsto dall articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). E possibile consultare liberamente l elenco sul sito: http://www.registroimprese.it/

REGISTRO PP.AA. Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Tale registro non è liberamente consultabile, essendo necessaria l'identificazione c.d. "forte" tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione. E possibile consultare l elenco tramite l area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia all indirizzo: pst.giustizia.it/pst/ NON E UTILIZZABILE IL REGISTRO http://www.indicepa.gov.it

ReGIndE il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, in particolare: 1) appartenenti ad un ente pubblico 2) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge 3) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l invio dell albo deve essere sempre fatto dall Ordine di appartenenza o dall ente che si difende). Tale registro non è liberamente consultabile, essendo necessaria l'identificazione c.d. "forte" tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione. E possibile consultare il ReGIndE sia tramite funzionalità disponibili nei Punti di Accesso (PDA) privati sia l area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia all indirizzo: pst.giustizia.it/pst/

Un caso Particolare PEC DEI CITTADINI (art. 4 Legge 17 dicembre 2012, n. 221) Tale elenco non è ancora stato istituito ma dovrebbe includere tutti gli indirizzi PEC comunicati dai cittadini alla Pubblica Amministrazione. Tali indirizzi poi dovrebbero essere inseriti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e resi disponibili per la consultazione.

Registro Cronologico Notifiche a Mezzo PEC PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC NON È NEPPURE PREVISTA L ANNOTAZIONE NEL REGISTRO CRONOLOGICO PER CUI NON DOVREMO ATTRIBUIRE ALCUN NUMERO PROGRESSIVO ALLA RELATA NÉ REGISTRARLA SUL REGISTRO DELLE NOTIFICHE.

File da inserire nella Notifica a Mezzo Pec - Atto da notificare ( Nativo o copia/duplicato informatico) - Procura (solo per gli atti introduttivi) - Relata con attestazione di conformità

Predisposizione Atti 1) I file non vanno mai predisposti in un unico file pdf; 2) Vanno firmati digitalmente in formato CADES o PADES 3) I documenti a firma dell avvocato non vanno mai acquisiti con scansione ma convertiti in PDF in modo nativo (atti, relata, attestazioni); 4) In tutti gli altri casi si procede a mezzo scansione (procura)

PROCURA Io sottoscritto Sig. xxxxxxxxx, nato a Messina il xxxxxxxxx C.F.: xxxxxxxxx, delego a rappresentarmi e difendermi, nel procedimento N.R.G. pendente innanzi al Tribunale di Messina nei confronti del Sig. xxxxxxxxx, quale mio procuratore, con tutte le facoltà di legge l Avv. Antonio Tesoro presso il cui studio di Messina Via Nicola Scotto n.13 piano T scala A int.3 ed a mezzo PEC: studiolegale@antoniotesoro.it, eleggo domicilio. Dichiaro di avere avuto conoscenza dell'informazione sui diritti previsti negli artt. 7 e ss. del D.lgs. n.196/2003 e successive modifiche aventi ad oggetto la tutela del trattamento dei propri dati personali ed acconsento al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili, ex art. 22 della L.675/96 e successive modifiche. Messina, Sig. xxxxxxxxx È autentica Avv. Antonio Tesoro

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Io sottoscritto Avv. Antonio Tesoro C.F.: TSR NTN 76C09 F158C, iscritto all albo degli Avvocati presso l Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. quale difensore del Sig. XXXXXXXXX, nato a Messina il 11.07.1958 ed ivi residente in Via XXXXXXXXX Messina C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, per il quale si procede alla presente notifica in virtù di giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. NOTIFICO unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, duplicato informatico (nome file: Aggiungere il nome del file) di (tipo di atto) emessa dal Tribunale sezione GI dott. nel procedimento di cui al n. di RG: estratto dal fascicolo informatico ai sensi dell art. 16bis comma 9bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 a: Avv. XXXXXXX quale procuratore del Sig. XXXXXX, C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX elettivamente domiciliato in Messina, Viale San Martino n. 116 presso il suo studio professionale e rappresentato e difeso dallo stesso trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo PEC: xxxxxxxxx@pec.it estratto dal sito INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata Istituito dal MISE) in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente studiolegale@antoniotesoro.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). Messina 02 settembre 2015 F.to Digitalmente Avv. Antonio Tesoro

Prova della Notifica - Al fine di fornire la prova della notificazione, dovranno prodursi i messaggi di PEC di accettazione e di avvenuta consegna salvati nel formato (.eml.msg). - Non vanno salvati in formato.txt, in quanto tale formato comporta la perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della ricezione della PEC. I suddetti file andranno depositati mediante Busta Telematica nel fascicolo telematico di appartenenza.

TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO NOTA DI DEPOSITO N.R.G.11134/2014 - G.L. dott. XXXXX - Udienza 16.12.2015 Nell interesse della Sig.ra XXXXX, nata a Messina il XXXXX, residente in Via XXXXX- MESSINA (ME), C.F.: XXXXX, elettivamente domiciliata a mezzo PEC ed in Messina, Via Nicola Scotto n.13 piano T scala A in.3 presso lo studio dell Avv. Antonio Tesoro, C.F.: TSR NTN 76C09 F158C, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. CONTRO I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro-tempore per la carica presso la sede di Roma Via Ciro il Grande n.21; Nonché I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato presso la sede di Messina alla Via Vittorio Emanuele n.100 *** Si depositano i seguenti documenti conformi agli originali in mio possesso: 1)File Accettazione Notifica Ricorso e Decreto e verbale a Mezzo PEC; 2)File Consegna Notifica Ricorso e Decreto e verbale a Mezzo PEC Messina, 9 dicembre 2015 Avv. Antonio Tesoro

Prova della Notifica Pertanto in casi specifici, ovvero in mancanza di possibilità del deposito telematico (si pensi al G.d.P.) si può procedere secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/1994 mediante esibizione della prova della notificazione stampata su carta seguendo alcuni passaggi: Andrà stampato: 1) Il messaggio di PEC di invio della notificazione; 2) Tutti gli atti allegati; 3) La ricevuta di accettazione; 4) la ricevuta di avvenuta consegna

Prova della Notifica DEI DETTI DOCUMENTI STAMPATI L AVVOCATO DOVRÀ ATTESTARNE LA CONFORMITÀ AI DOCUMENTI INFORMATICI IN SUO POSSESSO, PREDISPONENDO LA RELATIVA DICHIARAZIONE DEL TIPO:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE TELEMATICO Io sottoscritto Avv. Antonio Tesoro C.F. TSR NTN 76C09 F158C, nella mia qualità di procuratore del Sig. XXXXXXX XXXXXX, C.F.: XXX XXX XXXXX XXXXX che rappresento e difendo, in forza di regolare procura alle liti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell art. 16 quater, D.L. 18.10.2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell art. 1, L. 24.12.2012, n. 228 e dell art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e ss.mm. VISTI Gli elencati documenti cartacei, costituiti da: a) Atto di, firmato digitalmente; b) Procura alle liti, firmata analogicamente/digitalmente; c) Relata di notifica, firmata digitalmente; d) PEC di notifica dei predetti allegati, in data e) PEC di ricevuta di accettazione della suddetta PEC in data f) PEC di ricevuta di consegna della suddetta PEC in data e così per complessive n. pagine compresa la presente, ciascuna da me siglata con timbro di congiunzione, ATTESTO LA CONFORMITÀ delle suddette copie cartacee agli originali telematici notificati a mezzo PEC, e da cui sono state estratte regolarmente e sottoscritte con firma digitale del procuratore nominato. Messina, Avv. Antonio Tesoro