Circolare n.14/2015 prot. 67063 del 14/12/15 Ai Direttori delle Strutture di ricerca. e, p.c. Alle OO.SS.



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DIREZIONE GENERALE DIREZIONE AFFARI GIURIDICI SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO E PREVIDENZIALE Circolare n.14/2015 prot. 67063 del 14/12/15 Ai Direttori delle Strutture di ricerca Alla Direzione centrale Attività scientifiche Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale Alla Segreteria del Commissario Straordinario A tutto il personale e, p.c. Alle OO.SS. OGGETTO: Permessi e congedi di cui alla L. 104/1992 art. 33, D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011../. Intenzione delle presente circolare è fornire alcune linee guida in merito ai benefici correlati alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, sviluppandole per argomento e focalizzando l attenzione sulle modalità di fruizione degli stessi. Oltre a fornire alcuni chiarimenti di ordine generale, la presente circolare, in attesa di apposita regolamentazione contrattuale di comparto, intende recepire quanto disposto sia dall INPS con messaggio n. 15995 del 18/06/2007, che dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ammettendo la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della L. 104/92, anche frazionandoli in permessi orari. Verranno, in particolare, fornite indicazioni seguendo le seguenti argomentazioni_ 1. A CHI SPETTANO 2. COSA SPETTA 3. I REQUISITI 4. IL REFERENTE UNICO 5. IL CUMULO DEI PERMESSI 6. LA COMPATIBILITÀ CON ALTRI PERMESSI 7. IL CASO DEL PART-TIME 8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 9. OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO 10. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI 11. IL CONGEDO STRAORDINARIO SEDE LEGALE T +39 06 47836 1 F +39 06 47836 500 Via Nazionale, 82-00184 Roma @ personale@crea.gov.it W www.crea.gov.it T +39 06 47836 1 C.F. 97231970589 P.I. 08183101008 1

1. A CHI SPETTANO I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti: disabili in situazione di gravità; genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità; coniuge, parenti o affini entro il secondo grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010). [NB* L espressione mancanti deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti). Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.] 2. COSA SPETTA 2.1 I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di: - 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese, senza un contingente massimo di ore mensili (1 ora di permesso se l orario di lavoro è inferiore alle sei ore); - 3 giorni interi di permessi, a prescindere dall orario della giornata; - 18 ore di permesso mensili da ripartire nelle giornate lavorative, secondo le esigenze. Si riporta di seguito la distinzione, specificata nei successivi punti, delle modalità di fruizione dei benefici da parte dei genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché del coniuge, dei parenti e affini entro il secondo e il terzo grado di parentela. 2.2 I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, possono fruire, anche quando l altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di: 1. un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito) ; i giorni fruiti, fino 2

all ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni; 2. riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell orario di lavoro (sotto le sei ore di lavoro giornaliero spetta una sola ora di permesso lavorativo); 3. tre giorni o 18 ore di permesso mensile, sia nel caso in cui l altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza. I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile. Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell arco del mese. 2.3 I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni possono fruire, anche quando l altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di: 1. un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito). I giorni fruiti, fino all ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni; 2. tre giorni o 18 ore di permesso mensile, sia nel caso in cui l altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza. I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile. Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non cumulativa nell arco del mese. [NB* Il trattamento economico spettante per il prolungamento del congedo parentale ne casi sopra previsti è quello previsto dall art. 34 del D. Lgs. 151/01, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità] 2.4 I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età superiore agli 8 anni, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo e il terzo grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di: 1. tre giorni o 18 ore di permesso mensile. A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge. I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del 3

periodo di congedo parentale ordinario, nei primi otto anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall età del bambino all atto dell adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. 3. I REQUISITI La persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92) ; Mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono: - interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; - ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; - ricovero a tempo pieno di minore di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. [NB* Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere la persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell assistito al proprio datore di lavoro] 4. IL REFERENTE UNICO (D.lgs. 119/2011) I permessi di cui all art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. E fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità. 4

5. IL CUMULO DEI PERMESSI Da parte dello stesso lavoratore per assistere più familiari La legge n.183/2010, modificando l art.33 della legge n.104/1992, non preclude espressamente la possibilità di cumulare i permessi per il dipendente che debba prestare assistenza a più familiari disabili. Tuttavia l art. 6 del d. lgs. 119/2011 prevede, nel caso di cumulo, un ulteriore presupposto: i familiari da assistere possono essere esclusivamente coniuge o parente/affine entro il 1 grado. Possono essere di 2 grado qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere siano deceduti, mancanti o abbiano compiuto 65 anni di età ovvero siano affetti da patologie invalidanti; a tale ultimo scopo le patologie invalidanti sono quelle di cui al D.I. 21.07.2000, n.278, recante regolamento di attuazione dell articolo 4 della l. 8.03.2000, n.53. Da parte del lavoratore che già usufruisce per se stesso e quelli per assistere altro familiare Il dipendente, già beneficiario di permessi per handicap proprio, può usufruire di ulteriori permessi per il familiare disabile. Anche in questo caso la legge 183/2010 non preclude tale possibilità, ma è necessario l ulteriore presupposto previsto dall art. 6 del d. lgs. 119/2011 il quale prevede che l assistenza, nel caso di cumulo, possa avvenire solo nei riguardi del familiare di 1 grado o di 2 grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere abbiano compiuto sessantacinque anni oppure siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti. 6. LA COMPATIBILITA CON ALTRI PERMESSI Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente e concessi in base alla L. 104/92, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall'altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001). E' compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio. Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c. 5 del D.Lgs. 26-3-2001 n. 151. I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell'art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992. Permane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine. E invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi ai sensi dell art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008). 5

Si ribadisce inoltre, che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell arco del mese. 7. IL CASO DEL PART-TIME In caso di contratto di lavoro a tempo parziale: nel part-time verticale il numero dei giorni di permesso e delle ore spettanti nel mese va ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate e arrotondato all unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. nel part-time orizzontale la fruizione a giorni non dà luogo a riduzione; nel caso di utilizzo ad ore, queste verranno ridotte proporzionalmente. 8. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il dipendente interessato alla concessione dei benefici dovrà produrre: la domanda, attraverso il modello predisposto, che si rimette in allegato alla presente circolare (sostituisce i precedenti modelli sino ad oggi utilizzati) con la quale richiede uno dei benefici previsti ed indica le modalità di fruizione; la certificazione della A.S.L. competente dalla quale risulti che il disabile si trova in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92, ovvero certificazione provvisoria di handicap grave rilasciata secondo le modalità previste. La documentazione sopra riportata dovrà essere inoltrata, in prima istanza, al Direttore della Struttura di ricerca di appartenenza il quale provvederà al successivo inoltro per competenza al Servizio Trattamento giuridico economico e previdenziale dell Amministrazione centrale. Il dipendente può iniziare ad usufruire dei benefici dal rilascio del verbale della Commissione Medica ASL in attesa che si esprima la Commissione medica di verifica. In tal caso egli dovrà dichiarare di essere consapevole che in caso di provvedimento definitivo negativo da parte della Commissione medica di verifica, l Amministrazione procederà al recupero delle ore usufruite a titolo di permessi per Legge n. 104/1992 (Circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006). Si precisa, inoltre che, una volta emesso il provvedimento che riconosce il beneficio, l istanza per la fruizione ordinaria dei permessi dovrà essere presentata al responsabile della Struttura di appartenenza per il necessario nulla osta. 6

9. GLI OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI Sì, deve comunicare, entro 30 giorni, le eventuali variazioni rispetto all istanza presentata e nello specifico: eventuali rettifiche sul giudizio di gravità dell handicap da parte della ASL; variazioni nella condizione del disabile (ad es. eventuale ricovero a tempo pieno presso strutture attrezzate); modifiche di modalità di fruizione dei permessi; eventuale decesso del disabile. variazioni relative ai familiari segnalati nella domanda. In caso di familiari lavoratori dovrà essere indicato se si tratta di lavoro autonomo (libero professionista, titolari o soci di ditte ecc.) o subordinato; in quest ultimo caso dovrà essere segnalato l indirizzo e numero di telefono del datore di lavoro. 10. LA MODALITA DI FRUIZIONE DEI PERMESSI I lavoratori beneficiari di cui all art. 33 della Legge 104/1992, sono tenuti a comunicare al proprio responsabile i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, se possibile, con riferimento all arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell attività lavorativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. Si segnala che il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione. Sul tema è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con gli Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un effettiva assistenza. Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 giorni per concordare preventivamente con l Amministrazione le giornate di permesso, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell organizzazione», rivedibili in caso di dimostrate situazioni di urgenza. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si rappresenta, inoltre, che la scelta del tipo di fruizione (giornaliera/mensile, oraria/mensile) dovrà essere operata al momento della presentazione della domanda. Gli attuali beneficiari della L. 104/92 7

potranno continuare a fruire dei permessi nelle consuete modalità. Nell eventualità, invece, intendessero cambiare il modo di fruizione, sarà sufficiente comunicarlo alla propria struttura di appartenenza. In merito, infine, alla modalità della fruizione oraria dei permessi, si rappresenta che le 18 ore mensili potranno essere fruite solo in frazioni non inferiori ad un ora o a multipli di essa e che nell arco dello stesso mese, non sarà possibile fruire alternativamente dei permessi giornalieri e orari. Pertanto, le modifiche delle modalità di fruizione partiranno dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, al fine di consentire una idonea programmazione dell attività lavorativa. 11. IL CONGEDO STRAORDINARIO (D.LGS. 26.03.2001 N. 151, ART. 42 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 119/2011) Il congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa introdotto dall'art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 è fruibile dal lavoratore dipendente (coniuge convivente o, in subordine genitori anche adottivi, o figli conviventi o fratelli conviventi) per assistere il familiare portatore di handicap grave. Durante il periodo di fruizione del congedo straordinario retribuito ai sensi del D.Lgs 151/2001, il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Relativamente alla tredicesima e al trattamento di fine rapporto, ricordiamo, che questi non maturano durante la fruizione del congedo ma, maturano nei periodi in cui si presta attività lavorativa. Possono farne richiesta i lavoratori dipendenti anche se a tempo determinato entro la durata del rapporto stesso. L'art. 4 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n.119 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2011 ed entrato in vigore l'11 Agosto 2011, ha modificato l'art. 42 - comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Le novità introdotte non hanno variato la platea dei fruitori, ma hanno stabilito un preciso ordine di priorità per l'accesso al beneficio che è fissato come segue: 1. coniuge convivente con la persona con disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18.4.2007); 2. in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi; 3. in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 26.1.2009); 4. in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi e in ultimo, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. 8

L'ordine di priorità sopra indicato resta comunque vincolante. E' importante notare che la norma non prevede limiti di età e che pertanto, se non affetti da patologie invalidanti, i familiari legittimati a prestare assistenza, possono essere anche molto anziani. L interpretazione logica del concetto di convivenza deve privilegiare la ratio della norma tesa a dare rilievo ai primari vincoli parentali quali quelli coniugali e/o tra genitori e figli e che si svolgono appunto nell ambito della famiglia convivente; anche l interpretazione letterale fa riferimento ad una situazione di comunanza di vincoli materiali ed affettivi esplicantisi in attività quotidiane con condivisione di spazi, di tempi e di scopi. Tale requisito deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia, Non è richiesta la prova del requisito della convivenza nel caso dei genitori che richiedono il congedo per assistere il figlio disabile, stante il primario vincolo parentale che implicitamente sottende la convivenza stessa. Al fine di venire incontro all esigenza di tutela delle persone disabili il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nel caso in cui la residenza del dipendente e della persona da assistere siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell ambito dello stesso numero civico). Inoltre, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto nei casi in cui essa sia attestata, mediante dichiarazione sostitutiva, facendo ricorso all istituto della dimora temporanea ai sensi dell art. 32 del D.P.R. 223/89. Ida MARANDOLA Direttore Generale f.f. 9