Scambio sul posto. www.gse.it. www.gsel.it



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Scambio sul posto www.gse.it www.gsel.it

2 Lo scambio sul posto: ammissione al contributo La Deliberazione ARG/elt n. 74/08 (TISP) prevede che lo scambio sul posto sia erogato dal GSE su istanza degli interessati e consente all utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore economico associabile all energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Sono interessati a proporre istanza al GSE coloro nella cui disponibilità o titolarità vi sia uno o più impianti: alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kw; alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kw (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007); di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kw. ATTENZIONE: il regime di scambio sul posto non sostituisce ma si affianca all incentivo in Conto energia. Il titolare di impianto che desideri ricevere l incentivo in Conto energia dovrà stipulare due separate convenzioni, una per lo Scambio sul posto e l altra per il Conto energia (applicazioni SSP e FTV-SR sul portale GSE).

3 Lo scambio sul posto: ammissione al contributo Lo scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata in un tempo differente dal quale si realizza la produzione; Il GSE è il soggetto erogatore del contributo in conto scambio. AMBITO DI APPLICAZIONE

4 Lo scambio sul posto: ammissione al contributo La Deliberazione ARG/elt n 74/08 ha introdotto alcune importanti novità rispetto al regime previgente: 1. l indicazione del GSE come soggetto attuatore della disciplina e unico erogatore del servizio nei confronti dell utente dello scambio; 2. la regolazione del servizio di scambio su posto su base economica; 3. l eliminazione del termine (tre anni) per l utilizzazione del saldo eccedente il proprio utilizzo; 4. l estensione dello scambio sul posto anche agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

5 Lo scambio sul posto: semplificazioni Le principali semplificazioni che ha introdotto il nuovo regime di scambio sul posto riguardano: 1. unicità nei rapporti contrattuali. L utente dello scambio regola con un soggetto unico, il GSE, tutti i propri rapporti contrattuali potendo compensare l'energia elettrica immessa e prelevata, in termini economici, in deroga alle disposizioni in vigore per tutti gli altri utenti. Diversamente avrebbe dovuto regolare separatamente con differenti soggetti (in termini di contratti e pagamenti) l'energia elettrica immessa e prelevata. Ciò avviene con la stipula di una convenzione che sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell energia elettrica e all accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto, ma non gli adempimenti relativi alla connessione alla rete elettrica, alla conclusione del regolamento di esercizio elettrico dell impianto e alla regolazione relativa all energia elettrica prelevata dalla rete;

6 Lo scambio sul posto: semplificazioni 2. maggiore integrazione con il sistema elettrico. Inizialmente il vantaggio della compensazione veniva tradotto con il cosiddetto "net metering" sottraendo all'energia elettrica immessa quella prelevata e regolando economicamente solo il saldo rimanente. La modalità del net metering, sebbene di semplicissima applicazione per l'utente, implicava una serie di anomalie derivanti dal fatto che, per ogni Utente "in scambio sul posto", il sistema elettrico aveva visione solamente del saldo dell energia elettrica pari alla differenza tra l'effettiva energia immessa e l'effettiva energia prelevata contabilizzate su un periodo annuale. L'erogazione del precedente servizio di scambio sul posto, proprio per le ragioni predette, incontrava numerose criticità applicative da parte delle Imprese di vendita, soprattutto nel contesto del mercato libero in cui si trovavano a servire clienti con consumi alterati dal meccanismo di net metering ; 3. sistematica erogazione del contributo. Il contributo in conto scambio viene erogato dal GSE con cadenza trimestrale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

7 Lo scambio sul posto: determinazione del contributo Il TISP prevede il riconoscimento di un contributo, a favore dell utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo vengono presi in considerazione: la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento); il controvalore in Euro dell energia elettrica immessa in rete; il valore in Euro dell onere di prelievo sostenuto per l approvvigionamento dell energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi.

8 Lo scambio sul posto: determinazione del contributo In particolare il contributo erogato dal GSE all utente dello scambio, prevede: il ristoro dell onere servizi limitatamente all energia scambiata con la rete; il riconoscimento del valore minimo tra l onere energia e il controvalore in Euro dell energia elettrica immessa in rete. Nel caso in cui il controvalore dell energia immessa in rete risultasse superiore all onere energia sostenuto dall utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l onere energia degli anni successivi. I produttori da impianti di cogenerazione ad alto rendimento potranno chiedere, in alternativa, la liquidazione del saldo associato all eccedenza di energia elettrica immessa in rete. In generale il GSE corrisponde un contributo di Euro 50 per ogni kw di potenza dell impianto entro i 30 giorni successivi alla stipula della convenzione. Tale contributo viene gradualmente riassorbito con le successive erogazioni in acconto nei trimestri successivi.

9 Lo scambio sul posto: determinazione del contributo Il contributo in conto scambio viene determinato tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell impianto e delle condizioni contrattuali di ciascun Utente dello scambio con la propria Impresa di vendita e corrisposto trimestralmente, in acconto e annualmente a conguaglio del periodo precedente. Il GSE pubblica e tiene aggiornato sul proprio Portale Internet il documento Regole tecniche contenente i criteri di determinazione del contributo. Il contributo viene calcolato dal GSE sulla base delle informazioni che i Gestori di rete e le Imprese di vendita sono tenute a inviare periodicamente al GSE.

10 Lo scambio sul posto: determinazione del contributo Il contributo in conto scambio (C s ) garantisce, al più, l equivalenza tra quanto pagato dall USSP, limitatamente all energia elettrica prelevata, e il valore dell energia elettrica immessa in rete tramite il punto di scambio: S [ O E C EI ] + C US E S C = min ; Quota energia Quota servizi Il contributo Cs è dato dalla sommatoria di quota energia e quota servizi. l contributo in quota energia permette, al più, la restituzione di quanto sostenuto dal cliente finale come onere in prelievo per la sola componente energia (OE) riferita al proprio contratto di fornitura ( bolletta elettrica). L eventuale maggior valore dell energia elettrica immessa in rete che ecceda la componente energia riferita all onere sostenuto in prelievo dall utente, viene portato a credito per gli anni successivi. Il contributo in quota servizi, permette la restituzione dell onere sostenuto dal cliente finale per l utilizzo della rete (trasporto, misura, dispacciamento, oneri generali di sistema) per la totalità dell energia elettrica scambiata con la rete Es dove l energia elettrica scambiata con la rete è uguale al minimo tra l energia elettrica annualmente prelevata Ep e l energia annualmente immessa in rete: Es=min [Ei;Ep]

11 Lo scambio sul posto: determinazione del contributo Nei seguenti quattro casi presentati si vuole evidenziare il funzionamento schematico del calcolo del contributo in conto scambio. Nella parte superiore dei quattro grafici sono indicate le quantità di energia immessa e prelevata e, dal confronto tra le due quantità, l ammontare dell energia elettrica scambiata. Nella parte inferiore dei grafici è riportato il controvalore in Euro delle quantità fisiche in immissione e in prelievo. Sulla quantità dell energia scambiata, infine, viene calcolata la parte del contributo commisurata agli oneri di trasporto. Nella parte inferiore del grafico è indicato l articolo della deliberazione ARG/elt 74/08 di riferimento.

12 Lo scambio sul posto: determinazione del contributo La simbologia utilizzata è quella di cui in deliberazione. In particolare: Cei Oe Es Opr CUs Ei Ep Cs Controvalore energia immessa Onere energia (prelevata) Energia scambiata Onere prelievo Controvalore unitario servizi (parte unitaria variabile dell onere sostenuto dall utente dello scambio per il pagamento dei servizi di trasporto e dispacciamento Energia immessa Energia prelevata Contributo in conto scambio

Energia elettrica immessa Controvalore in Cei Energia elettrica prelevata Onere acquisto in Oe Energia elettrica immessa Energia elettrica prelevata 13 Lo scambio sul posto: determinazione del contributo CASO 1 La quantità di energia elettrica immessa nell anno è maggiore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell energia immessa è superiore all onere acquisto energia. Cs = Oe + CUs x Es Energia scambiata Es Quantità On. serv. in CUs art. 5.4 Se Cei > Oe la differenza (A) viene riportata a credito nell anno successivo art. 5.2 art. 5.3 Controvalore Euro Energia elettrica scambiata Es (A)

Energia elettrica immessa Controvalore in Cei Energia elettrica prelevata Onere acquisto in Oe Energia elettrica immessa Energia elettrica prelevata 14 Lo scambio sul posto: determinazione del contributo CASO 2 La quantità di energia elettrica immessa nell anno è minore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell energia immessa è inferiore all onere acquisto energia. Cs = Cei + CUs x Es Energia scambiata Es Quantità art. 5.4 On. serv. in CUs Se Cei < Oe non vi sono differenze (A) da riportare a credito nell anno successivo art. 5.2 (A) art. 5.3 Controvalore Euro Energia elettrica scambiata Es

Energia elettrica immessa Controvalore in Cei Energia elettrica prelevata Onere acquisto in Oe 15 Lo scambio sul posto: determinazione del contributo CASO 3 La quantità di energia elettrica immessa nell anno è maggiore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell energia immessa è inferiore all onere acquisto energia. Cs = Cei + CUs x Es Energia elettrica immessa Energia elettrica prelevata Energia scambiata Es On. serv. in CUs art. 5.2 art. 5.3 art. 5.4 Controvalore Euro Quantità Energia elettrica scambiata Es Se Cei < Oe non vi sono differenze (A) da riportare a credito nell anno successivo (A)

Energia elettrica immessa Energia elettrica prelevata 16 Lo scambio sul posto: determinazione del contributo CASO 4 La quantità di energia elettrica immessa nell anno è minore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell energia immessa è superiore all onere acquisto energia. Cs = Oe + CUs x Es Energia scambiata Es Energia elettrica immessa Controvalore in Cei Energia elettrica prelevata On. serv. in CUs art. 5.2 art. 5.3 Onere acquisto in Oe art. 5.4 Controvalore Euro Quantità Energia elettrica scambiata Es Se Cei > Oe la differenza (A) viene riportata a credito nell anno successivo (A)

17 Lo scambio sul posto: convenzione Convenzione di scambio sul posto I produttori che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare apposita istanza al GSE. Ai fini della presentazione dell istanza e per le successive fasi di gestione tecnica, economica e amministrativa dello scambio sul posto, deve essere utilizzato il portale informatico messo a disposizione dal GSE a tutti i produttori (Utenti dello scambio). E possibile proporre istanza se vi è coincidenza tra il titolare dell impianto (Utente dello scambio) e il soggetto titolare del contratto di acquisto dell energia elettrica prelevata e, inoltre, se le immissioni e il prelievo di energia elettrica avvengano sullo stesso punto di scambio con la rete elettrica. Il contributo in conto scambio sarà calcolato dal GSE trimestralmente in acconto e corrisposto quando l importo superi la soglia minima di Euro 100. Su base annuale sarà calcolato e corrisposto il conguaglio del contributo in conto scambio maturato in corso d anno.

18 Lo scambio sul posto: convenzione Il GSE, inoltre, eroga un contributo pari a Euro 50 per ogni kw di potenza dell impianto entro i trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08. Il sistema predisposto dal GSE prevede che la regolazione di ogni aspetto del rapporto avvenga esclusivamente per via informatica per cui anche l emissione delle eventuali fatture o delle note di pagamento, avverrà unicamente attraverso il portale informatico a disposizione dei singoli Utenti dello scambio. In generale il servizio di scambio sul posto produce un vantaggio maggiore per l Utente dello scambio qualora, su base annua, la valorizzazione dell energia elettrica immessa in rete compensi totalmente l onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete.

19 Lo scambio sul posto: erogazione del contributo Il GSE eroga il contributo in conto scambio: 1. in acconto su base trimestrale utilizzando le misure trasmesse dai distributori e effettuando una stime sull onere sostenuto per il prelievo di energia elettrica da parte dell utente; 2. a conguaglio su base annuale solare utilizzando le misure trasmesse dai distributori e l onere sostenuto in prelievo trasmesso dalle imprese di vendita e valorizzando l eventuale credito riportabile dagli anni precedenti Anno (a) Anno (a+1) L acconto viene accreditato trimestralmente entro il 15 giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di competenza Il conguaglio viene accreditato annualmente entro il 15 giorno lavorativo del mese di giugno successivo dell anno a+1

20 Lo scambio sul posto: trattamento fiscale