Svolgimento del processo

Documenti analoghi
Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, può colpire anche i beni riconducibili al

I reati tributari - parte X

Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 18 ottobre 2016, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI

Possibile il sequestro finalizzato alla confisca anche per la società schermo

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Prescrizione in caso di frodi IVA: con atti interruttivi si riparte da zero

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016

dirittifondamentali.it

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tribunale di Chieti (231/2001: sequestro per equivalente nel caso di responsabilità dell'ente per reati ambientali)

I COMMENTI - anno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Patteggiamento sul reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false fatture accessibile col ravvedimento

La mancanza delle fatture di acquisto può essere considerata occultamento di scritture contabili

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Istituto della "confisca per equivalente"

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Programma lavoro e questioni

Indice. Capitolo 1 Principi generali

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Pvc a fede privilegiata

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2015, N.

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Le responsabilità del professionista nell esercizio della propria attività

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

Cassazione penale sez. V, 28/09/2012 nr

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. Pen., Sez. I, sent. 24 febbraio 2012 (dep. 22 maggio 2012), n Pres. Giordano, Rel. Caiazzo. Ritenuto in fatto

Quando è nullo il mandato nel ricorso tributario?

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud ) , n

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

SOMMARIO. INTRODUZIONE pag. 11 PARTE II. PRINCIPI GENERALI pag. 21

I.C.I.: la mancata indicazione di un solo cespite è omessa dichiarazione

Cass.16700/2014: la sola presentazione della querela non sospende il giudizio civile.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 OTTOBRE 2017, N.

Cass., Sez. III, Sent., 30 novembre 2018 n

Avv.Daniele BERTAGGIA Via Giorgio Caselli, 11/B Tel./fax FERRARA

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16

I rapporti tra giudicato penale e processo tributario...

La presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del fallito

Svolgimento del processo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

È legittimo il sequestro preventivo per equivalente sui conti dell'amministratore della SRL?

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).

CASSAZIONE PENALE - SEZ. III - SENTENZA DEL 3 APRILE 2019 N.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

Il raddoppio dei termini per l'accertamento IRAP è illegittimo?

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Obbligo di denuncia per opere in cemento armato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L art. 2, d.lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), dispone che:

Fiscal News N La circolare di aggiornamento professionale Accertamenti: notifica entro il Premessa

Delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale

Animali in condominio: legittimo il sequestro preventivo se procurano rumori e cattivi odori

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nel procedimento penale la sentenza tributaria è una prova solo se definitiva

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Corte di Cassazione, III Sezione penale, sentenza 4 marzo 2016, n. 9154

Cass /2017. Cane randagio: il Comune unico responsabile. Scritto da Francesco Annunziata Martedì 23 Maggio :58

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L accusa deve provare il reato di false fatture sulla base di prove concrete

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 2008, n

Indice. di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti...» 63. artifici...» 97. CAPITOLO PRIMO - La riforma del D.Lgs. n. 74/

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Penale Sent. Sez. 3 Num Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 SENTENZA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.

Cassazione: il cittadino può "arrestare" il rapinatore colto in flagranza

I reati tributari - parte IX

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

SENTENZA. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo RITENUTO IN FATTO

Violenza privata sulla fidanzata? Se occasionale va esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale

Transcript:

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-04-2015) 11-05-2015, n. 19358 Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Como, con ordinanza in data 17/02/2015, annullava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Como in data 19/01/2015 nei confronti di T.D., indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. Assumeva il Tribunale che il reato ipotizzato, con riferimento al periodo di imposta 2007, consumato in data 28/09/2008, dovesse ritenersi prescritto, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel termine di prescrizione di anni 6. E' vero che può considerarsi atto interruttivo il processo verbale di constatazione, anche se non notificato; deve però trattarsi di verbale di constatazione redatto nei confronti del soggetto indagato e per lo stesso fatto reato. Nel caso di specie, invece, il verbale era stato redatto nei confronti di S.C.M. ed ipotizzava il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8. Secondo il Tribunale, poi, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta 2008 e 2009, il ricorrente aveva perduto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Ecologia Ambiente s.r.l., per cui non poteva procedersi al sequestro di beni a lui appartenenti, ma eventualmente di quelli del rappresentante legale a lui subentrato. 2.Ricorre per cassazione il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, denunciando l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 17. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la natura oggettiva, impersonale e non ricettizia delle cause interruttive della prescrizione. E' sufficiente quindi che, prima della scadenza del termine ordinario di prescrizione, il fatto addebitato ad un determinato soggetto venga accertato.

Nel caso di specie il verbale di accertamento, a carico della Sirio Promotion s.r.l., di emissione di fatture per operazioni inesistenti, per consentire a terzi l'evasione di imposte, conteneva il contemporaneo accertamento anche del reato commesso da ciascuno degli utilizzatori delle fatture D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2. Il reato in questione nei confronti di T.D. non era pertanto prescritto. Il Tribunale ha proceduto, poi, ad una lettura formalistica della norma, avendo ritenuto l'estraneità dell'indagato ai reati relativi ai periodi imposta 2008 e 2009 per il solo fatto che, alla data delle presentazione delle dichiarazioni,il predetto non era più il rappresentante legale. Non tiene conto, invero, che della dichiarazione infedele o fraudolenta possa rispondere anche l'amministratore di fatto. E, nel caso di specie, l'utilizzo delle fatture della Sirio Promotion srl da parte della Ecologia Ambiente srl. era iniziata quando il vecchio ed il nuovo amministratore (i fratelli T.) erano presidente e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e proseguita quando essi si erano scambiati la carica; inoltre bisognava tener conto dell'ingente importo delle fatture utilizzate specie se rapportato al volume di affari della società. La responsabilità per l'utilizzo delle fatture doveva, quantomeno, ravvisarsi ex art. 40 c.p., comma 2. Motivi della decisione 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. A norma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 17, il corso della prescrizione è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'art. 160 c.p., dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. Sono quindi validi atti interruttivi della prescrizione tanto il verbale di costatazione della violazione redatto dalla Guardia di Finanza, quanto il processo verbale di accertamento.

E, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'efficacia interruttiva della prescrizione dipende dalla mera emanazione dell'atto non già dalla sua comunicazione all'interessato e ciò anche se l'atto abbia natura ricettizia per altri fini (Cass. sez. 3 n. 9116 di 27/05/1999; Cass. sez. 3 n. 1945 del 19/12/1996; Cass. sez. 3 n. 11977 del 9/1/2014). Non è necessario neppure che l'atto di accertamento sia portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria, dispiegando esso l'effetto interruttivo di per sè (Cass. sez. 3, n.7106 del 5/5/1994). Come ha rilevato correttamente il ricorrente la causa interruttiva ha, quindi, carattere oggettivo, impersonale e non ricettizio. Deve, cioè, trattarsi di un'attività nel corso della quale gli Uffici finanziari o la Guardia di finanza prendano cognizione dell'esistenza del reato, con ciò manifestando la persistenza della volontà punitiva dello Stato. L'interpretazione data dal Tribunale si pone in contrasto con tali principi, in quanto si richiede che il processo verbale di constatazione venga "redatto nei confronti del medesimo soggetto accusato e concernente lo stesso fatto reato". Il carattere pacificamente non ricettizio dell'atto di accertamento risulta, però, in questo modo, "ridimensionato". Viene, infatti, arbitrariamente, a negarsi validità interruttiva all'accertamento di una determinata ipotesi di reato, per il solo fatto che essa riguardava un soggetto diverso da quello nei cui confronti era stato compilato il processo verbale. E' del tutto evidente, invece, che proprio il carattere non ricettizio dell'accertamento consenta di ritenere verificato l'effetto interruttivo in relazione a qualsiasi reato accertato in quella sede. La pronuncia richiamata in tema di interrogatorio di uno soltanto dei concorrenti non appare pertinente, trattandosi di atto tipico ex art. 160 cod. pen., che richiede la "partecipazione" dell'interessato.

Il Tribunale ha, quindi, omesso di verificare se dal verbale di constatazione risultasse accertata anche la sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 nei confronti degli utilizzatori delle fatture (relative ad operazioni fittizie), emesse da Sirio Promotion srl. 3. Quanto al secondo motivo, il Tribunale si è limitato a prendere atto che al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2008 e 2009 il ricorrente non rivestisse più la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione, senza porsi il problema di accertare se egli svolgesse il ruolo di amministratore di fatto ed i rapporti esistenti con il nuovo amministratore (fratello). 3.1. E' pacifico, invero, che anche sull'amministratore di fatto, reale detentore dei poteri all'interno dell'impresa, gravino i doveri inerenti tale carica e quindi anche gli obblighi fiscali; della loro violazione, pertanto deve rispondere, eventualmente in concorso con l'amministratore di diritto. L'equiparazione degli amministratori di fatto a quelli di diritto è stata affermata da questa Corte sia in materia civile, che penale e tributaria (cfr. Cass. civ. 5.12.2008 n. 28819; Cass. civ. 12.3.2008 n. 6719; Cass. sez. un. civ. 18.10.2005 n. 2013; Cass. civ. Sez. 5 n. 21757 del 2005; Cass. pen. n. 7203 del 2008; Cass. pen. n. 9097 del 1993; Cass. pen. n. 2485 del 1995). Tale equiparazione trova del resto precisi riferimenti normativi. il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11 parifica il legale rappresentante all'amministratore di fatto, prevedendo formalmente la diretta responsabilità anche degli amministratori di fatto. E, in base al novellato art. 2639 c.c., "L'amministratore di fatto è da ritenere gravato dall'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40 c.p., comma 2" (Cass. pen. sez. 5 n. 7203 dell'11.11.2008). La norma di cui all'art. 2639 c.p., anche se relativa ai reati societari, contiene la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell'ordinamento e per la sua natura interpretativa è applicabile anche ai fatti pregressi (cfr. Cass. n. 7203/2008). Tale principio rende configurabile il concorso dell'amministratore di fatto sia nei reati commissivi che in quelli omissivi propri. 4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame alla luce dei rilievi e dei principi in precedenza enunciati.

P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Como.