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Allegato parte integrante Allegato A Criteri e modalità Criteri e modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti di cui all art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle associazioni o società di pescatori sportivi locali. Art. 1 Interventi ammissibili a contributo e finanziamento 1. L articolo 15 della L.P. 60/78, come modificato dall articolo 67 della L.P. 18/11, prevede che la Provincia possa concedere: a) contributi per l acquisto e la realizzazione di opere relative agli impianti ittiogenici finalizzati alla produzione di materiale ittico di qualità destinato al ripopolamento delle acque; b) finanziamenti a copertura dei costi preventivati per la gestione delle acque in concessione, ivi comprese le spese per pubblicazioni. Art. 2 Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi e del finanziamento di cui all articolo 1: - i proprietari di diritti esclusivi di pesca; - le associazioni o società di pescatori sportivi locali che esercitano attività di acquicoltura. Art. 3 Opere ammesse a contributo 1. Sono ammissibili a contributo, ai sensi dell art. 15, comma 1, della L.P. 60/78: a) le opere di ristrutturazione parziale o totale, di completamento funzionale, di sostituzione integrale, anche mediante acquisto, purchè sostitutive o integrative di precedente impianto, finalizzate alla razionalizzazione e miglioramento degli impianti ittiogenici esistenti. b) le opere di realizzazione di incubatoi di valle. Art. 4 Finanziamento per la gestione delle acque 1. Sono ammissibili a finanziamento, ai sensi dell art. 15, comma 2, della L.P. 60/78, le attività individuate: dalla L.P. 60/78 e suo regolamento di attuazione, dai Disciplinari di concessione del diritto esclusivo di pesca, sottoscritti da Provincia e Associazioni pescatori; dai vigenti piani di gestione della carta ittica provinciale; dal Protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici approvato con determinazione del Dirigente n. 647 del 22 dicembre 2006. Si intendono ricomprese nei costi di gestione delle acque le spese per le pubblicazioni finalizzate a promuovere l educazione e la formazione in materia di fauna ittica, pesca ed ecosistemi acquatici. 2. Il finanziamento complessivo per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto, ivi comprese quelle per mezzi, materiali, prestazioni d opera, personale e Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-S044-00266

quant altro necessario alla loro esecuzione, è calcolato nella misura massima del 70%, del costo preventivato per ogni singola associazione e per singola attività distintamente, stabilito in base ai parametri oggettivi individuati nella seguente tabella: tab. 1: parametri per la definizione del costo di gestione preventivato a b c Attività Parametro individuato Base per la definizione del costo preventivato Attività di investimento per la coltivazione e il miglioramento degli ambienti acquatici. Attività di gestione degli impianti ittiogenici Attività di gestione tecnica e di sorveglianza a1 a2 a3 Numero di uova/avannotti di trota marmorata Superficie in mq degli ecosistemi a trota fario Numero uova/avannotti di trota lacustre b1 Presenza impianto b2 Produttività delle acque di allevamento b3 Presenza di accordi fra Associazioni per la gestione congiunta di un impianto. c1 c2 Numero di guardiapesca come da disciplinare di concessione. Presenza di pubblicazione sulla pesca. 0.06 Valore unitario dell uovo/avannotto di trota marmorata/trota lacustre 0.03 Valore unitario a metro quadrato 0.06 Valore unitario dell uovo/avannotto di trota lacustre Fattore di moltiplicazione su a1*0.06+a2*0.03+0.06*a3 0,1 incubatoio di valle 0,3 pescicoltura Fattore di moltiplicazione su a1*0.06+a2*0.03+0.06*a3 0,05 raggiungimento dimensioni di 4/6 cm entro metà luglio 0,1 raggiungimento dimensioni di 4/6 cm entro agosto 0,15 raggiungimento dimensioni di 4/6 cm dopo agosto Fattore di moltiplicazione su a1*0.06+a2*0.03+0.06*a3 0,10 in presenza di accordo 32.500 Valore di riferimento di un guardiapesca 16.000 Valore di riferimento di una pubblicazione. 3. I costi preventivati per la gestione delle acque di ogni singola Associazione sono calcolati applicando: i valori unitari al numero di avannotti di trota marmorata previsti nei piani di gestione, alla superficie espressa in mq degli ecosistemi a trota fario e al numero di avannotti di trota lacustre ammessi nei vigenti piani di gestione della pesca; il valore unitario di un guardiapesca al numero previsto dai disciplinari di concessione; il valore unitario di una pubblicazione al numero delle pubblicazioni; i fattori di moltiplicazione degli impianti ittiogenici. I valori unitari vengono rivalutati ogni anno in base alle variazioni dell indice ISTAT. Pag. 2 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-S044-00266

Il costo preventivato per ogni singola Associazione è quindi, definito dalla somma a+b+c, dove: a = coltivazione e miglioramento degli ambienti acquatici = [a1 * 0.06 + a2 * 0.03 + a3 * 0.06] b = gestione degli impianti ittiogenici = [0,0 o 0,1 o 0,3 * ( a1*0.06+a2*0.03+0.06*a3 )] + [0,0 o 0,05 o 0,1 o 0,15 * ( a1*0.06+a2*0.03+0.06*a3 )] + [0,0 o 0,1 * ( a1*0.06+a2*0.03+0.06*a3 )] c = attività di gestione tecnica e di sorveglianza = [c1 * 32.500] + 16.000 4. Fatta salva la prioritaria destinazione alle acque provinciali del novellame prodotto negli impianti delle Associazioni pescatori, sono individuati i seguenti casi in cui la produzione e la destinazione fuori provincia di novellame è ritenuto rilevante per il raggiungimento dei fini di cui alla L.P. 60/78 e suo regolamento di attuazione: a. per il ripopolamento delle acque confinanti e in continuità con quelle provinciali, così individuate: fiume Adige, fiume Brenta, torrente Cismon, torrente Vanoi, torrente Senaiga, fiume Chiese, lago di Garda, lago d Idro; b. con l utilizzo delle sole specie trota marmorata e trota lacustre rispettivamente per le acque correnti e acque ferme individuate alla precedente lettera a. Art 5 Termini e modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare 1. La domanda di contributo e/o finanziamento deve essere presentata alla struttura competente in materia di pesca dal primo al 30 novembre dell anno precedente a quello di realizzazione delle opere e delle attività, avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura medesima e disponibile sul sito internet della Provincia autonoma di Trento all indirizzo www.procedimenti.provincia.tn.it. 2. Se con la domanda è chiesto il contributo per le opere di cui all articolo 3, alla medesima deve essere allegato il progetto definitivo delle opere, compresa la relazione ittiologica, nonché un sintetico piano di finanziamento delle opere. 3 Se con la domanda è chiesto il finanziamento per la gestione delle acque di cui all articolo 4, la medesima deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei seguenti requisiti: - numero di guardiapesca dipendenti - impianti posseduti o gestiti in collaborazione con altra Associazione. Devono, inoltre, essere allegati: - il piano delle immissioni ittiche qualora le previsioni/possibilità di semina siano inferiori a quelle consentite dai piani di gestione della pesca; - l eventuale piano dei miglioramenti degli ambienti acquatici, previsti in sostituzione totale o parziale delle immissioni ittiche, che individui il tipo di intervento e i relativi costi; - copia dell eventuale accordo di collaborazione per la gestione congiunta di impianto ittiogenico, avente l obiettivo di ottimizzarne la produzione e che preveda l equa distribuzione dei pesci prodotti nell impianto e il concorso nella gestione; Pag. 3 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-S044-00266

- se sono previste pubblicazioni sulla pesca, una relazione contenente i seguenti elementi: scopo e contenuti della pubblicazione, numeri annui previsti, tiratura prevista, ambiti territoriali di diffusione e numero di utenti presumibilmente raggiunti. Le pubblicazioni devono avere le seguenti caratteristiche minime: avere carattere culturale per la promozione, la formazione e l educazione in materia di fauna ittica, pesca ed ecosistemi acquatici; trattare prevalentemente argomenti attinenti alla realtà provinciale e con una diffusione a livello di due o più Associazioni pescatori del Trentino; essere edite con frequenza almeno quadrimestrale; avere un numero minimo di 60 pagine formato A4; 1. Nella domanda l Associazione deve dichiarare altresì di essere a conoscenza e di rispettare il contenuto dei documenti richiamati al precedente art. 4, punto 1, e di conformare ad essi la propria attività gestionale; di essere a conoscenza dei vincoli previsti all art. 4, punto 4; di mantenere o incrementare, secondo le potenzialità dell impianto posseduto, la produzione di trota marmorata; di mettere a disposizione delle Associazioni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno, la produzione di trota marmorata eccedente rispetto alle necessità interne; di applicare nella vendita i valori unitari, oneri fiscali compresi, non superiori a quelli individuati nella tabella 1; di non aumentare la produzione di trota fario a scapito di quella di trota marmorata. Art 6 Istruttoria delle domande e concessione del contributo/finanziamento 1. La Giunta provinciale, annualmente, con deliberazione di ripartizione fondi, si riserva la facoltà di stabilire le prorità di finanziamento delle voci di cui ai precedenti articoli 3 e 4. 2. La struttura competente, nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, cura l'istruttoria tecnico-economica accertando la corrispondenza e la conformità delle previsioni di spesa per le opere e definisce i costi preventivati da ammettere a finanziamento per ogni singola Associazione in base di quanto stabilito all art. 4, punto 3, e le percentuali di contributo e finanziamento, entro i limiti massimi previsti dai presenti criteri, sulla base degli stanziamenti di bilancio, e concede il relativo contributo e/o finanziamento. 3. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto delle priorità stabilite dalla Giunta, si provvede alla riduzione proporzionale del contributo. 4. La struttura competente, con la medesima determinazione di cui al precedente punto 2, puo provvedere a ridurre proporzionalmente l obiettivo delle immissioni ittiche indicate nei documenti di indirizzo nel caso in cui i fondi stanziati in bilancio per le attività di cui alla lettera a) della tabella 1 siano insufficienti a coprire il finanziamento massimo previsto. 5. Possono essere ammesse a finanziamento un massimo di tre pubblicazione per tutto l ambito provinciale. Qualora le richieste superino il numero di 3, la priorità di ammissione viene data, in primo luogo, alle pubblicazioni già esistenti, in secondo luogo a quelle che hanno il maggior bacino di utenza. Pag. 4 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-S044-00266

6. L erogazione del contributo per le opere di cui all art. 3, impegna il beneficiario al mantenimento della destinazione d uso con finalità di ripopolamento per non meno di 20 anni. Art 7 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile e percentuale di contributo 1. L entità minima della spesa ammissibile a contributo per ogni singola iniziativa è di 15.000,00 per le opere di cui all articolo 3, punto 1, lettera a) e di 5.000,00 per le opere di cui all articolo 3, punto 1, lettera b). 2. Il contributo per le opere di cui al precedente punto 1 è concesso nella misura massima del 70% della spesa ammessa. 3. Il finanziamento per le spese di gestione di cui all art. 4, è concesso nella misura massima del 70% del costo massimo preventivato. Il costo preventivato minimo ammissibile a finanziamento è di 1.000,00. Art. 8 Riduzione dell erogazione del finanziamento 1. La realizzazione parziale delle attività previste dalle norme e documenti richiamati all art. 4, punto 1, comporta una riduzione del finanziamento secondo la seguente tabella: Tab. 2: riduzione del finanziamento Attività Parametro Costo preventivato Coltivazione e miglioramento degli ambienti acquatici Numero di uova/avannotti di trota marmorata. (riferimento alla tab. 1) Raggiungimento dell obiettivo Detrazione su costo preventivato 0.06 * a1 Da 80 a 100% Nessuna detrazione Inferiore a 80% Detrazione proporzionale Superficie in mq degli ecosistemi a trota fario 0.03 * a2 Da 80 a 100% Nessuna detrazione Inferiore a 80% Detrazione proporzionale Gestione impianti ittiogenici (valutazione in base al protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici) Numero di uova/avannotti di trota lacustre Presenza di specie non consentite dal protocollo Fattore di forma non conforme 0.06 * a3 Da 80 a 100% Nessuna detrazione Inferiore all 80% Detrazione proporzionale Pag. 5 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-S044-00266

Attività tecnica e di sorveglianza Pubblicazioni sulla pesca Condizioni igieniche evidentemente in contrasto con il protocollo Mancato rinsanguamento Superamento del limite del carico unitario Tempo dedicato alla sorveglianza, semine e recuperi inferiore al 40% del tempo complessivo Per ogni numero in meno rispetto al minimo annuo richiesto. Mancata corrispondenza alle finalità e requisiti previsti. 32.500*c1 10% 16.000*c2 30% Fino al 100% 2. Nella valutazione dell esecuzione delle attività, la struttura competente terrà conto delle seguenti specifiche: - le Associazioni hanno la facoltà di sostituire la trota fario con trota marmorata nella zona direttamente a monte della zona di contatto per una lunghezza pari a quella della zona di contatto medesima; - le Associazioni hanno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le immissioni di materiale ittico con interventi di miglioramento dell ambiente acquatico, compresa la realizzazione di ruscelli vivaio, il cui valore è parametrato in base al corrispondente valore delle immissioni non effettate. I lavori necessari all effettuazione di questi interventi dovranno essere, pertanto, quantificati e qualificati dalle Associazioni in sede di domanda di ammissione a finanziamento, o durante il corso dell anno di riferimento; - le Associazioni hanno la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le immissioni di trota lacustre con altro pesce tipico delle acque ferme, su conforme parere della struttura competente; 3. Qualora le Associazioni pescatori abbiano proceduto alla cessione di pesce, prodotto nei propri impianti, per il ripopolamento di acque non provinciali e ricorrendo almeno uno dei seguenti casi: a. cessione senza aver assolto alle proprie necessità di ripopolamento come indicato nei piani di gestione della pesca, nonchè alle richieste di novellame che altre Associazioni pescatori provinciali avranno avanzato alle medesime, mediante strumenti idonei a dimostrare l avvenuta richiesta, entro il 30 aprile dell anno di riferimento; b. cessione per il ripopolamento di acque diverse da quelle indicate all art. 4, punto 4, lettera a.; Pag. 6 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-S044-00266

c. cessione di specie diverse da quelle indicate all art. 4, punto 4, lettera b; si procederà alla riduzione dei finanziamenti concessi annualmente per la gestione delle acque, per la parte in conto capitale, di un valore stabilito sulla base del valore unitario del pesce ceduto, adeguato all attualità applicando le variazioni dell indice ISTAT, stabilito con determinazione del dirigente del Servizio Foreste e Fauna n. 303 di data 28 luglio 2011. Art. 9 (Erogazione del contributo e/o finanziamento) 1. I soggetti beneficiari, possono richiedere un anticipazione sul contributo per le opere di cui all art. 3, allorché il valore della spesa ammessa a contributo superi l importo di Euro 50.000,00. 2. L anticipazione di cui al punto 1, che non può comunque superare il 50% del contributo concesso, deve essere chiesta con la domanda di contributo di cui all art. 6 e viene erogata previa presentazione di idonea garanzia per l intero importo anticipabile accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà o da analoga certificazione rilasciata dal direttore dei lavori, concernente l inizio dei lavori stessi e il possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti. 3. L'erogazione del saldo del contributo di cui al punto 1, è disposta, a seguito della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale dell intervento, ai sensi dell art. 6 del D.P.G.P. 5 giugno 2000 n. 9-27/leg. e s.m., ed è comunque disposta a consuntivo, provvedendo, se necessario all'eventuale recupero delle somme erogate in eccesso, a titolo di anticipazione, rispetto al contributo definitivo. La predetta documentazione, con la dichiarazione di possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti nonché dell indicazione delle amministrazioni che le hanno rilasciate, se non altrimenti dichiarato, deve essere trasmessa alla struttura competente entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento del contributo o, in caso di concessione di proroga alla rendicontazione delle opere, entro il nuovo termine stabilito dalla proroga stessa. 4. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo, la struttura competente provvederà a ridurre il contributo stesso in modo proporzionale, applicando al totale della spesa rendicontata l aliquota di contributo prevista nella determinazione di concessione del contributo. 5. Il dirigente della struttura competente può concedere, su motivata richiesta da parte dell interessato, da presentarsi entro il 31 dicembre dell anno di riferimento del contributo, una proroga alla rendicontazione delle opere di cui all art. 3, fino al 31 dicembre dell anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1980/2007. Dopo una prima proroga al termine di rendicontazione, il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno (Delibera 1980/2007 Allegato 2 punto 4). 6. La spesa per le opere di cui all art. 3 la cui realizzazione completa comporti un importo superiore a 100.000,00, può essere ripartita in più annualità; in tal caso, dovrà essere prodotto al momento della domanda anche un piano di lavoro contenente il dettaglio delle opere e delle spese che presumibilmente verranno realizzate e sostenute con riferimento agli anni del bilancio pluriennale. 7. I beneficiari possono chiedere un anticipazione sul finanziamento di cui all art. 4, nella misura massima del 50%, allorché il costo preventivato con la determinazione Pag. 7 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-S044-00266

di cui all art. 6 sia di almeno 5.000,00 Euro. Il saldo sarà erogato dietro presentazione, entro il 31 marzo successivo a quello di riferimento, di una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi dell art 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455, attestante: - le attività svolte oggetto del finanziamento; - di non aver ceduto, ovvero avere ceduto pesci provenienti dal proprio impianto per il ripopolamento di acque extraprovinciali, indicando il nominativo del destinatario, le acque di destinazione, la specie venduta e la quantità; - di non aver ricevuto, entro il termine del 30 aprile dell anno di riferimento, nessuna richiesta da parte di altre Associazioni pescatori della provincia di Trento, ovvero di aver ricevuto richieste entro il termine indicato e che dette richieste sono state soddisfatte. Tale dichiarazione sarà redatta secondo il modello predisposto dalla struttura competente e disponibile sul sito internet www.procedimenti.provincia.tn.it della Provincia Autonoma di Trento. Art. 10 (Controllo sulle attività) 1. Il controllo del raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti programmatici di settore nonché la verifica dell esecuzione delle attività oggetto di contributo e di finanziamento, può essere svolto sulla base di: a. verbali di semina; b. sopralluoghi a campione negli impianti ittiogenici delle Associazioni; c. giornale di servizio dei guardiapesca redatto dalle Associazioni e messo a disposizione della struttura competente su semplice richiesta; d. ogni altro documento predisposto o richiesto dall Amministrazione. 2. La struttura competente può intervenire nel favorire gli scambi di materiale ittico fra Associazioni anche con azioni di coordinamento nella distribuzione degli esuberi di produzione di trota marmorata. 3. La struttura competente, con determinazione del dirigente, può fissare gli obiettivi di produzione di trota marmorata per ogni singolo impianto ittiogenico. 4. L inosservanza degli impegni assunti in sede di domanda di contributo e finanziamento, comporta la decadenza o la revoca dei medesimi. Pag. 8 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-S044-00266