I figli sono tutti uguali. Un disegno di legge del Governo e un provvedimento del Senato avviano la riforma della filiazione Gianfranco Dosi



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I figli sono tutti uguali. Un disegno di legge del Governo e un provvedimento del Senato avviano la riforma della filiazione Gianfranco Dosi I figli sono tutti uguali. E questo il senso della riforma che il Governo ha voluto avviare approvando il 28 ottobre scorso un disegno di legge che quando diventerà legge porterà alla revisione completa della disciplina giuridica della filiazione con la scomparsa anche di ogni riferimento alla provenienza legittima o naturale della nascita. Il disegno di legge che ora approderà in Parlamento per l approvazione, ridefinisce il titolo IX del primo libro del codice civile Dei diritti e dei doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli (e si spera che i decreti delegati sostituiscano, come molti chiedono da tempo, il termine potestà con quello di responsabilità ) e afferma il principio che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315 bis c.c.) e che ogni figlio (naturalmente minore di età) ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori... e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (art, 315 c.c.), importante riaffermazione di un principio che fa già parte del diritto vivente, quanto meno dalla ratifica avvenuta in Italia nel 1991 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti dei minori. Il disegno di legge del Governo ha, però, come si diceva, ambizioni più vaste. Entro dodici mesi la legislazione delegata dovrà rivedere tutte le disposizioni vigenti in materia di filiazione per eliminare ogni residua discriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i figli nati fuori del matrimonio mantenendo come punto di riferimento, naturalmente, i diritti che attualmente sono garantiti alla filiazione nel matrimonio. Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio produrrà perciò effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettua (e non solo nei confronti del genitore che lo riconosce); e scomparirà così una delle più vistose aberrazioni della attuale disciplina della filiazione naturale. Il disegno di legge prevede anche l introduzione di un termine salvo che per il figlio - per l impugnazione del riconoscimento, analogamente a quanto prevede l attuale disciplina del disconoscimento della filiazione legittima con l obiettivo ragionevole di non lasciare lo status della filiazione esposto per sempre al rischio di una impugnazione. Si dispone (ma già lo prevede in sostanza oggi l art. 261 c.c.) l unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio ma non si precisa se questa unificazione debba essere anche processuale con l attribuzione delle competenze ad un unico giudice, come da tempo tutte le persone di buon senso reclamano a gran voce. L unificazione delle competenze davanti al tribunale ordinario per i figli nati nel matrimonio e per quelli nati fuori dal matrimonio è, invece, finalmente l indicazione precisa che dà il testo di riforma approvato dal Senato in prima lettura il 6 ottobre scorso in materia di equiparazione del regime giuridico tra figli legittimi e figli naturali. E non è fuori luogo a tale ultimo proposito - rilevare che per un obiettivo di così grande significato sono stati sufficienti solo alcuni aggiustamenti nel codice civile, come da tempo molti sollecitavano. Dispiace che i senatori del partito democratico, sotto la pressione della magistratura minorile (alla quale la riforma toglie la competenza sui figli naturali che passa ai tribunali ordinari) abbiano votato contro le modifiche del codice, con la debole giustificazione che, piuttosto che una mini riforma, sarebbe necessaria una riforma generale della giustizia nel settore del diritto di famiglia. Una riforma generale è certamente necessaria, ma l attesa di un riordino complessivo non giustifica certo il mantenimento di disuguaglianze a tutti evidentissime. La incomprensibile disparità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi, che ancora i nostri codici prevedono, non era più tollerabile. Quindi bene ha fatto il Senato ad approvare la riforma e bene farà la Camera ad accelerare i tempi per l approvazione definitiva della legge.

La riforma attribuisce quindi al tribunale ordinario (con una semplice modifica dell art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile) la competenza su tutta la materia della filiazione, ad eccezione dei procedimenti di contrasto agli abusi della potestà e dei procedimenti di adozione che rimangono di competenza del tribunale per i minorenni. Quando anche l aula di Montecitorio approverà la riforma, nessuno dovrà più sobbarcarsi viaggi lunghissimi fino al lontano tribunale per i minorenni della propria regione per ottenere un provvedimento che potrà essere richiesto al tribunale ordinario della propria città. Sembra inverosimile che ancora oggi, per un contenzioso del tutto analogo a quello che i giudici ordinari affrontano ogni giorno quando decidono sull affidamento e sul mantenimento dei figli legittimi in sede di separazione o divorzio, debbano esistere giudici e procedimenti differenziati per chi nasce nella famiglia legittima e per chi nasce al di fuori del matrimonio. Una differenza di competenze che è diventata nel tempo anche il simbolo di una disuguaglianza che era ora di abolire. Il tribunale per i minorenni continuerà ad occuparsi in sede civile soltanto degli di abusi della potestà e di adozione, in attesa che la riforma dell ordinamento individui le caratteristiche che dovrà avere il nuovo giudice della famiglia. Si discutono da tempo diverse prospettive di riforma dell ordinamento. Quella più plausibile è senz altro l attribuzione di una competenza generalizzata nel settore del diritto delle persone e della famiglia ai tribunali ordinari, che dovranno costituire proprie sezioni specializzate (come già oggi esistono nelle città in cui il numero dei giudici lo consente). Altre soluzioni quale quella di un tribunale unico nelle forme concentrate dell attuale tribunale per i minorenni (in sostanza uno per regione) - appaiono del tutto inattuabili se non altro perché in contrasto con elementari esigenze di prossimità della giustizia ai cittadini. Vediamo i punti principali della riforma approvata dal Senato. Tralasciando l abrogazione del feudale potere dei padri di decidere da soli in caso di urgenza (articolo 316, comma 4, del codice civile) che meritava di essere cancellato da decenni, il punto centrale della riforma sta nella modifica dell articolo 317-bis del codice civile che viene adeguato alla normativa sulla bigenitorialità con l indicazione che la potestà sul figlio naturale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori allorché siano conviventi, salvo il potere di ciascuno di rivolgersi al tribunale per la soluzione di eventuali contrasti. In caso, invece, di genitori che non convivono è richiamata la disciplina applicabile in caso di separazione. Una soluzione quindi molto lineare e del tutto ragionevole. L altro aspetto saliente della riforma sta come già detto nella attribuzione al tribunale ordinario della competenza per i procedimenti di affidamento e di mantenimento anche dei figli naturali. Con ciò e adeguandosi in fondo all articolo 4 della legge sull affidamento condiviso che aveva già espressamente equiparato tutti i figli - si supera la giurisprudenza che aveva mantenuto due giudici diversi per le procedure di affidamento (tribunale per i minorenni) e di mantenimento (tribunale ordinario) lasciando al tribunale per i minorenni la competenza in caso di contestualità delle due domande (Cassazione 8362/2007; Corte costituzionale, ordinanza n. 185/2008). La procedura davanti al tribunale ordinario fatte salve le azioni di status contenziose - è quella camerale, analoga al procedimento usualmente utilizzato per la modifica delle condizioni di separazione (per questo, anche se superfluamente, viene richiamato l articolo 710 del codice di procedura civile) mentre a tutti i decreti che definiscono queste e le altre procedure del tribunale ordinario indicate nell articolo 38, viene attribuita finalmente efficacia immediata esecutiva. La riforma prevede che il tribunale ordinario mantenga la competenza anche quando sia promosso davanti al tribunale per i minorenni un procedimento per asserite condotte abusive nei confronti del figlio (limitatamente alle condotte cui fa riferimento l articolo 333 del codice civile), risolvendo in tal modo un problema che ha sempre creato confusioni nella prassi. Passano al tribunale ordinario con il nuovo testo dell articolo 38 delle disposizioni di attuazione anche i procedimenti relativi allo status dei figli naturali e cioè l opposizione di un genitore al riconoscimento tardivo da parte dell altro genitore (articolo 250 del codice civile) e la dichiarazione giudiziale di paternità (articolo 269 del codice civile), oltre che le procedure per l attribuzione del cognome (articolo 262 del codice civile) ed altre competenze minori. In altre parole, come sopra

detto, al tribunale per i minorenni rimangono in sostanza solo le competenze in materia di provvedimenti di limitazione e di decadenza della potestà e tutto il settore dell adozione. La riforma, infine, ha colto l occasione per risolvere anche un altro problema che la giurisprudenza non ha potuto risolvere, che riguarda i casi in cui la domanda di accertamento giudiziale della paternità naturale deve essere azionata nei confronti degli eredi del presunto padre naturale deceduto. Ove non vi siano eredi diretti del presunto genitore deceduto, la giurisprudenza ha escluso la possibilità di richiedere la nomina di un curatore speciale per l esercizio dell azione (Cassazione, Sezioni unite, 21287/2005; Corte costituzionale da ultimo 278/2009) frustrando così il diritto alla genitorialità. La riforma, prendendo spunto dagli inviti della Corte costituzionale, indica ora espressamente che in mancanza di eredi l azione per l accertamento della paternità naturale deve essere promossa nei confronti di un curatore speciale. DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO APPROVATO IL 28 OTTOBRE 2010 Modifiche alla disciplina in materia di filiazione Art. 1 (Diritti e doveri dei figli) 1. La intitolazione del titolo nono del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: Dei diritti e doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli. 2. L articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: «315. Diritti e doveri dei figli. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha altresì diritto di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia finché convive con essa. 3. Dopo l articolo 315 del codice civile è inserito il seguente: «315 bis. Stato giuridico della filiazione. Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni, salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio». Art. 2 (Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione per eliminare ogni residua discriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i figli nati fuori del matrimonio o da matrimonio putativo, nel rispetto di quanto previsto nell articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre che i principi di cui all articolo 1, i seguenti principi e criteri direttivi generali: a) unificazione dei capi primo e secondo del titolo settimo del libro primo del Codice civile in un capo unico

intitolato Dello stato di figlio, apportando tutte le modifiche conseguenti e in particolare: - sostituzione della intitolazione della sezione prima del capo primo ( Dello stato di figlio legittimo ) con la intitolazione Della presunzione di paternità ; - sostituzione della intitolazione della sezione seconda del capo primo ( Delle prove della filiazione legittima ) con la intitolazione Delle prove della filiazione ; sostituzione della intitolazione della sezione terza del capo primo (Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e reclamo della legittimità ) con la intitolazione Dell azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e reclamo dello stato di figlio ; - conversione del paragrafo primo del capo secondo ( Del riconoscimento dei figli naturali ) nella sezione quarta intitolata Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio ; conversione del paragrafo secondo del capo secondo ( Della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale ) nella sezione quinta intitolata Della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità ; - abrogazione della sezione seconda del capo secondo del titolo settimo del codice civile e delle altre disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione; b) sostituzione, nei codici e nelle altre leggi vigenti, delle espressioni figli legittimi e figli naturali con le espressioni figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio e delle espressioni filiazione legittima e filiazione naturale con le espressioni filiazione nel matrimonio e filiazione fuori del matrimonio, nei casi in cui la distinzione assume rilevanza; eliminazione di ogni distinzione non necessaria; c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato, della prova della filiazione e degli effetti anche verso i figli nati fuori del matrimonio; d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all articolo 235 primo comma, numeri 1, 2, e 3 del codice civile, nel rispetto dei principi di ordine costituzionale; e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, con la previsione che: 1) il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettua; 2) sia necessario l assenso del figlio che ha compiuto i quattordici anni; 3) il riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, sia consentito solo previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio, e che la disciplina della dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità e quella del riconoscimento siano anche in tali casi adeguate ai principi di ordine costituzionale; 4) la disciplina attinente all inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell uno o dell altro genitore sia adeguata alla disciplina in materia di affidamento condiviso, prevedendo il

consenso dell altro coniuge e l ascolto degli altri figli conviventi; 5) il principio dell inammissibilità del riconoscimento di cui all articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o dichiarato da un altra persona; f) modificazione della disciplina dell impugnazione del riconoscimento, con la previsione di imprescrittibilità dell azione solo per il figlio e con l introduzione di un termine per l esercizio dell azione per gli altri legittimati; g) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio; h) specificazione del contenuto dei diritti, poteri e doveri dei genitori con la valorizzazione del principio di assunzione di responsabilità nei confronti dei figli; i) conferma della previsione dell ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento nelle procedure previste dalla presente legge; l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio; m) adattamento e riordino dei criteri di collegamento di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, anche con l individuazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione dei principi della presente legge e di quelli affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale; 2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvederanno altresì ad effettuare il necessario coordinamento con le disposizioni ivi contenute delle norme di attuazione del codice civile e delle altre norme vigenti, in modo da assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1. 3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della giustizia e del Ministro dei diritti e delle pari opportunità. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla comunicazione. Decorsi i termini previsti, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sei mesi. 4. Entro un anno dall entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare decreti correttivi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge. Art. 3 (Modifiche al regolamento dello stato civile)

1. Con regolamento adottato a norma dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall entrata in vigore del decreto legislativo di cui all articolo 2, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche al Regolamento dello stato civile adottato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. TESTO APPROVATO DAL SENATO IL 6 OTTOBRE 2010 Testo vigente Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Testo riformato Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. abrogato Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Art. 317-bis. Esercizio della potestà. Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore. Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore. Disposizioni di attuazione del codice civile Art. 38 Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, Art. 317-bis. Esercizio della potestà Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento e` fatto da entrambi i genitori, l esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell articolo 316. Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155- ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo. Disposizioni di attuazione del codice civile Art. 38 Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma.. Per i procedimenti di cui all articolo

335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, codice civile. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni. 333 resta esclusa l ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell articolo 316. In tale ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle norme richiamate, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l articolo 710 del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni. Art. 276. Legittimazione passiva. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse. Art. 276. Legittimazione passiva. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.