Novità in tema di lavoro introdotte dalla legge finanziaria 2007

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Novità in tema di lavoro introdotte dalla legge finanziaria 2007 di adalberto de grigiis Pubblicato il 14 marzo 2007 Modifica dei livelli di reddito e degli importi degli assegni familiari Dal 1 Gennaio 2007 sono disposti: a) La rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell assegno, per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, nonché per quelli con un solo genitore e almeno un figlio minore. Condizione comune ad entrambe le fattispecie, è l assenza nei nuclei di componenti inabili. b) La rivalutazione, nella misura del 15% degli importi degli assegni riconosciuti, dal 1 Gennaio 2007 per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli. c) La rilevanza ai fini della determinazione dell assegno dovuto ai nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti al pari dei figli minori, anche di figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 compiuti purché studenti o apprendisti. 1

Costituzione A.G.O. Dal 1 Gennaio 2007 aumenta lo 0,30 punti percentuali l aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza di detto aumento la misura massima della contribuzione pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può superare il 33%. Aliquote iscritti gestione separata I.N.P.S. Dal 1 Gennaio 2007, l aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui alla legge num. 335/95, non assicurata ad altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23%. Con la stessa decorrenza per i rimanenti scritti alla predetta gestione l aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16%. Disposizioni in materia di apprendistato 2

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 Gennaio 2007, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenza un numero di addetti pari o inferiore a nove, l aliquota complessiva datoriale del 10% è ridotta in ragione dell anno di degenza del contratto di 8,5 punti percentuali per i periodi contributi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributi maturati nel secondo atto di contratto. Per i periodi successivi al secondo anno, l aliquota sarà pari al 10%. Dal 1 Gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il previsto Decreto Interministeriale. Aliquote contributive previste per talune assunzioni agevolate Dal 1 Gennaio 2007 l aumento della contribuzione datoriale stabilito per l apprendistato (10%) si applicherà a tutte le tipologie di assunzione agevolate nelle quali la legge prevede che la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura pari a quella degli apprendisti. 3

Questa disposizione opererà in maniera generalizzata, a prescindere dalla consistenza aziendale. Estensione ai lavoratori iscritti alla gestione separa dell indennità giornaliera della malattia a carico dell I.N.P.S. e di un trattamento economico per congedo parentale Dal 1 Gennaio 2007 ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui alla legge num. 335/95, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è corrisposta un indennità giornaliera di malattia a carico dell I.N.P.S.. La prestazione è corrisposta entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell arco dell anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Agli stessi soggetti che abbiano titolo all indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatesi a decorrere dal 1 Gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, di misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell indennità di maternità. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per 4

ingressi in famiglia con decorrenza dal 1 Gennaio 2007. Liste di mobilità E prorogata, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l attivazione delle procedure di mobilità. Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro In caso d instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma continuata e continuativa di socio lavoratore di cooperative e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente entro il giorno antecedente a quello d instaurazione dei relativi rapporti. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad un altro tipo di esperienza lavorativa da essi assimilati. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione dell instaurazione del rapporto di lavoro può essere effettuata entro 5 giorni dall avvio 5

del rapporto stesso. Nelle more della piena operatività del Decreto Interministeriale prevista dall art. 4-bis, comma 7 del D.Lgs 21 aprile 2000 num. 181 e successive modificazioni ed integrazioni rimane in essere l obbligo di comunicazione all I.N.A.I.L. Regime sanzionatorio La Legge Finanziaria 2007 ha cancellato la possibilità di sanare spontaneamente la mancata comunicazione di assunzione, cessazione e trasformazione del rapporto di lavoro effettuando l adempimento entro cinque giorni dalla data di omissione. La legge in parola ha, altresì modificato gli importi delle sanzioni amministrative da irrogarsi in caso di violazione della normativa in esame. Il comma 1177 prevede che gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1 Gennaio 1999 sono quintuplicati ad eccezione delle specifiche ipotesi di cui al comma successivo. Il comma 1178 stabilisce che l omessa istituzione e l omessa esibizione dei libri matricola e paga previsti dagli artt. 20 e 21 del T.U. delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR n 1124/65, sono punite con la sanzione amministrativa da 4.000 ad 12.000. Peraltro nei confronti delle violazioni richiamate dal comma 1178 non è ammessa la procedura di diffida di cui all art. 13 del D.Lgs. 124/04. 6

Misure per promuovere l occupazione e l emersione di lavoro irregolare E prevista la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoratori in nero). A tal fine, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell I.N.P.S. territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza. I datori di lavoro devono propedeuticamente, sottoscrivere un accordo aziendale ovvero territoriale finalizzato alla regolarizzazione del rapporti di lavoro irregolari comunque non anteriore ai 5 anni precedenti alla data di presentazione dell istanza. Per la sistemazione delle partite contributive e assicurative relative ai rapporti di lavoro oggetto di regolarizzazione, il datore di lavoro deve versare una somma pari a 2/3 di quanto pro-tempore dovuto per i rapporti irregolari. 1/5 dell importo complessivo deve essere versato all atto dell istanza; la parte restante, in 60 rate mensili senza interessi. Nessun onere contributivo è previsto a carico dei lavoratori per questa regolarizzazione. Il versamento della somma dovuta dal datore di lavoro determina l estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia diversamente de contributi e premi nonché di 7

obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi. Nei confronti dei datori di lavoro che presentano l istanza di regolarizzazione sono sospese, per la durata di un anno a decorre dalla data di presentazione le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Ad eccezione delle ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa, i lavoratori interessati da questa procedura, devono essere mantenuti in servizio per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro. Misure per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro Al fine di promuovere la stabilizzazione dell occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinati nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i committenti datori di lavoro entro non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, con i quali promuovere la trasformazione di detti rapporti, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli art. 410 e 411 del Codice di procedura Civile. La validità degli atti di conciliazione è condizionata al versamento, per il solo datore di lavoro, di contributo straordinario integrativo alla gestione separata I.N.P.S., finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale del lavoratore. 8

Gli atti di conciliazione producono effetti transattivi, per il periodo pregresso con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria. Per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro dovrà essere versata una somma pari al 50% della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di co.co.co.. 1/3 del contributo straordinario dovrà essere versato subito la restante parte in 36 mesi. I contratti di lavoro possono essere stipulati sia a tempo indeterminato che determinato: questi ultimi, tuttavia per un periodo non inferiore a 24 mesi. Per i periodi oggetto di regolarizzazione sono preclusi accertamenti fiscali e contributivi. Avvio anticipato della riforma della previdenza complementare Attraverso una serie di correzioni apportate al D.Lgs num. 252/05, con particolare riguardo alla funzionalità dei fondi viene anticipato al 1 Gennaio 2007 l avvio della riforma della previdenza complementare. Le nuove regole integrate dalla finanziaria 2007 si applicheranno soltanto alle quote di T.F.R. maturate dal 1 Gennaio 2007. I lavoratori titolari del rapporto di lavoro subordinato al 1 Gennaio 2007 devono scegliere entro sei mesi: 9

a) se investire il proprio T.F.R. in una pensione integrativa; b) se conservare l attuale regime di contribuzione differita. Le imprese con oltre 49 addetti dovranno in ogni caso liberarsi del T.F.R. a prescindere da ogni decisione dei propri lavoratori. Rag. David Lotti Marzo 2007 10