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Transcript:

N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 12790 del 2014, proposto da: Raffaella Mansueti, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Lucarelli, con domicilio eletto presso l avv. Antony Lavigna in Roma, Via Basento, 57; contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del verbale di espulsione dalle prove del concorso per il conferimento di n. 365 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 30/10/2013. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Con atto (n. 12790/2014) la dott.ssa Raffaela MANSUETI adito questo Tribunale per l annullamento del provvedimento di espulsione in data 26 giugno 2014 dalla partecipazione al concorso a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 38 del 2013, nonché del sotteso verbale della commissione di concorso, in quanto trovato in possesso di quattro codici commentati con la giurisprudenza in violazione di quanto prescritto dal bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 novembre 2013. Espone di aver provveduto alla preventiva consegna dei codici e dei testi di legge per la preventiva verifica da parte della commissione d esame, secondo quanto espressamente previsto dal succitato bando di concorso, i quali sono stati, secondo quanto dalla medesima riferito, vidimati ed ammessi all interno dell aula destinata allo svolgimento delle prove scritte. Riferisce che la commissione d esame prima della dittatura della traccia della prova scritta, dopo essersi avvicinata alla sua postazione, decideva la sua espulsione per presunte irregolarità. Avverso i provvedimenti, in epigrafe indicati, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: a) l espulsione dalla procedura selettiva sarebbe stata disposta sulla base di codici commentati con la giurisprudenza i quali erano stati consegnati, ai fini della valutazione di ammissibilità alle prove, la settimana prima degli esami presso la sede del concorso; si sarebbe trattato, in sostanza, di materiale di consultazione ammesso dalla medesima commissione d esame, all esito della rituale attività di controllo dei testi di legge;

B) l espulsione non poteva essere disposta sulla base di codici già ammessi dalla commissione medesima. C) l espulsione sarebbe stata disposta illegittimamente prima della dettatura della prova scritte quindi dello svolgimento della traccia, con conseguente assenza di gradualità e proporzionalità dell iter sanzionatorio. Si è costituita in giudizio l Amministrazione ministeriale intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze. Il ricorso infondato e pertanto va respinto. Osserva, al fine del decidere, il Collegio che l espulsione della ricorrente dalla procedura selettiva risulta essere stata disposta in ragione della detenzione all interno dell aula d esame di quattro codici commentati con la giurisprudenza e come tali vietati ai sensi dell articolo 7 del regio decreto 1860 del 1925, a norma del quale..è vietato ai concorrenti di portare seco appunti manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami. È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, del "Corpus iuris" e delle istituzioni di Gaio, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica. Orbene, rilievo preminente assume, anche rispetto agli esiti dell attività di verifica e di controllo svolta dalla commissione di concorso dei testi di legge e dei codici da ammettere nell aula d esame, destinati alla consultazione da parte dei candidati, quanto previsto ai sensi della riferita edizione normativa riguardo ai testi di legge da poter consultare. Difatti, la locuzione utilizzata dal legislatore, ossia l ammettere alle prove scritte i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello stato. altro non può che far ritenere ammissibili - ai fini dello svolgimento delle prove di un concorso pubblico, come quello in questione, finalizzato a selezionare personale pubblico

particolarmente qualificato poiché destinato a funzioni delicate e rilevanti, quali quelle giurisdizionali, per le quali è richiesto un alto grado di preparazione giuridica - testi di legge o codici non contenenti annotazioni giurisprudenziali o dottrinarie. Ciò, evidentemente, in quanto le stesse implicherebbero una alterazione della leale concorrenza tra i candidati e, dunque, una inammissibile violazione di una disposizione di legge, ora riferita, la quale, in quanto pienamente conoscibile dai partecipanti alla selezione, non potrebbe in alcun modo ritenersi derogabile o esser vanificata dagli esiti di un accertamento sui codici o testi di legge da ammettere in aula di concorso, demandato alla commissione d esame o da personale da questa delegato. Decisivo rilievo deve, altresì, essere riconosciuto nella direzione della legittimità delle determinazioni assunte dalla commissione di concorso, oggetto di impugnativa, anche con riguardo al richiamato principio di gradualità e proporzionalità, quanto espressamente previsto a norma dell art. 10 del regio decreto sopra indicato, il quale espressamente prevede che sia sanzionata con l esclusione dalla procedura selettiva ogni contravvenzione o violazione alle disposizioni disciplinanti lo svolgimento degli esami, nel caso di specie ictu oculi rinvenibili. Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e le spese di giudizio compensate tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Elia Orciuolo, Presidente Maria Ada Russo, Consigliere Fabio Mattei, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/02/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)