Novità fiscali del 11 ottobre 2007. In evidenza: Finanziaria 2008: ripristinata la possibilità di compensare le perdite di lavoro autonomo con quelle di impresa di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 11 ottobre 2007 1) ANNO 2007: ATTUATO IL CREDITO D IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI AGRICOLI AL SUD È stato pubblicato in G.U. n. 235 del 09.10.2007, il Decreto 06.07.2007, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha dato attuazione al credito d imposta di cui al comma 1075, Finanziaria 2007, spettante, per l anno 2007, agli imprenditori agricoli che operano nel Sud Italia. In particolare: Il credito d imposta può essere beneficiato per la realizzazione di investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise; saranno considerati ammissibili gli interventi relativi a domande presentate e accolte favorevolmente entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi; 1
le domande per l attribuzione del credito d imposta dovranno essere presentate all Agenzia delle Entrate, che le approverà secondo modalità definite con proprio successivo provvedimento, che fisserà anche i termini per la presentazione della domande stesse; il limite massimo di accesso al beneficio del credito d imposta è fissato in euro 200.000 per ciascun imprenditore. Il Ministero ha, inoltre, rinviato ad un successivo decreto, da adottarsi entro il 30.11.2007, l attuazione per gli anni 2008 e 2009, conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. 2) STUDI DI SETTORE: EMANATO IL PROVVEDIMENTO CHE ISTITUISCE GLI OSSERVATORI REGIONALI L Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 08.10.2007 che istituisce gli Osservatori regionali per l adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali, che saranno attivi, entro il 31 dicembre 2007, presso ciascuna direzione regionale e presso le direzioni provinciali di Trento e Bolzano. I nuovi Osservatori prenderanno il posto di quelli provinciali già esistenti. 2
Gli Osservatori regionali hanno il compito di monitorare le: Modalità di svolgimento delle attività caratteristiche di particolari aree geografiche o distretti produttivi; situazioni economiche delle aree geografiche o distretti produttivi caratterizzati da crisi o da particolare sviluppo ed espansione; questioni di varia natura, collegate all ambito territoriale, che possono incidere in modo significativo sulla applicazione degli studi di settore. Gli Osservatori saranno composti, per quanto riguarda l Agenzia delle Entrate, dal direttore regionale, con funzione di presidente, da un vice presidente e da un rappresentante per ciascuna provincia e, per quanto riguarda categorie e ordini professionali, dai rappresentanti di associazioni di categoria dell industria, del commercio e dell artigianato e rappresentanti degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni economiche e giuridiche, tecniche e sanitarie. Infine, viene previsto che il Presidente ha la facoltà di disporre la costituzione di gruppi di lavoro per l analisi di specifiche aree territoriali o settori d attività economica. (Comunicato dell Agenzia delle Entrate del 09.10.2007) 3
3) RILEVANTI BONUS FISCALI PER ACQUISTO (CONSUMO) DI PARTICOLARI BENI Interessanti agevolazioni sono state previste dal Legislatore per l acquisto di determinati beni, tra cui le seguenti: Televisore digitale e decoder digitale terrestre Beneficio Condizioni Termini Contributo pari al 20% del costo di un televisore digitale semplice o con decoder integrato. Spetta fino ad un importo massimo di euro 1.000 Valido per apparecchi acquistati dal 1 gennaio 2007, con sintonizzatore digitale integrato e per utenti in regola con il canone tv. Detrazione dall Irpef nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2008. 4
Frigorifero e congelatore Beneficio Condizioni Termini Detrazione del 20% del costo per l acquisto di un frigorifero o un congelatore di classe pari o superiore ad A+, fino a uno sconto massimo di 200 euro per apparecchio. Solo per chi rottama un vecchio apparecchio analogo e documenta lo smaltimento. Detrazione dall Irpef nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2008. Personal computer Beneficio Condizioni Contributo di 200 euro per l acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, cittadini italiani, residenti e iscritti all Anagrafe tributaria, di età non superiore ai 25 anni, che risultano, al momento dell acquisto del pc, titolari di un contratto di collaborazione o di un contratto di lavoro a progetto. 5
Pannelli solari e isolamento termico Beneficio Termini Novità Detrazione pari al 55% della spese affrontata per migliorare l efficienza energetica delle abitazioni. Detrazione in tre anni dall Irpef nella dichiarazione dei redditi che verranno presentate negli anni successivi all installazione. Con la Finanziaria 2008 è prevista la proroga dell incentivo fino al 2010. Recupero e manutenzione casa Beneficio Termini Novità 6
Detrazione pari al 36% dei lavori fatti per la riqualificazione degli immobili. Lo sconto viene applicato su una spesa massima di 48mila euro. Detrazione (in dieci anni) dell Irpef nelle dichiarazione dei redditi che verranno presentate negli anni successivi ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Con la Finanziaria 2008 è prevista la proroga dell incentivo fino al 2010. Caldaia a condensazione Beneficio Termini Novità Detrazione pari al 55% della spesa affrontata per l installazione di una caldaia al alto rendimento, per uno sconto massimo di 30mila euro. Detrazione (in tre anni) dall Irpef nelle dichiarazioni dei redditi che verranno presentate negli anni successivi all installazione. Con la Finanziaria 2008 è prevista la proroga dell incentivo fino al 2010. 7
4) FINANZIARIA 2008: AUMENTA LA DETRAZIONE FISCALE PER CHI DICHIARA L ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE Con la modifica dell art. 13 del TUIR, viene introdotto un regime di maggiore favore per i contribuenti che percepiscono l assegno di mantenimento in dipendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Difatti, in base all art. 2, comma 5, del D.D.L. alla Finanziaria 2008, viene concessa una detrazione di ammontare pari a quella prevista nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di pensione. La relazione ministeriale ha stimato, sulla base di elaborazioni simulate con l utilizzo del delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, che a ciascun soggetto interessato spetterà una maggiore detrazione IRPEF di circa 440,00 euro. Al momento (situazione in atto, pre-modifica) si tratta di redditi che sono considerati assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile usufruire di sola deduzione: Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. Peraltro, in tale fattispecie, quando il provvedimento dell autorità giudiziaria non distingue la quota per l assegno periodico destinata al coniuge da quella per il 8
mantenimento dei figli, l assegno viene considerato destinato al coniuge per metà del suo importo. Comunque la novità decorrerà dal periodo d imposta 2007. 5) FINANZIARIA 2008: RIPRISTINATA LA POSSIBILITA DI COMPENSARE LE PERDITE DI LAVORO AUTONOMO CON QUELLE DI IMPRESA I Commi 19 e 20, dell art. 2 del D.D.L. alla Finanziaria 2008 introducono le compensazionì orizzontali tra lavoro autonomo ed imprese minori. In particolare, viene modificato l art. 8 del TUIR riguardo i criteri di imputazìone e di deducibilità delle perdite da attività commerciale esercitate tramite imprese minori e di quelle derivanti dall esercizio di lavoro autonomo anche se esercitate attraverso società semplici e associazioni. In sostanza, vengono abrogati i commi 27 e 28 dell art. 36 del D.L. 223/2006 che eliminavano la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le perdite derivanti da attività commerciali e le perdite derivanti dall attività di lavoro autonomo. Viene, pertanto, ripristinato l art. 8 del TUIR nella versione previgente al 04.07.2006, al fine di consentire la possibilità della compensazione orizzontale delle perdite per le imprese. 9
La nuova disposizione decorre dal periodo d imposta 2008. 6) EMULSIONI DI OLIO DA GAS E OLIO COMBUSTIBILE DENSO CON ACQUA: UFFICIO COMPETENTE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE Il procedimento amministrativo di rilascio dell autorizzazione alla produzione e commercializzazione delle emulsioni di olio da gas e di olio combustibile denso con acqua compete agli Uffici delle Dogane o, se ancora non istituiti, agli Uffici Tecnici di Finanza o alle Circoscrizioni doganali, nel caso di depositi doganali operanti in regime di deposito fiscale. (Nota Agenzia Dogane 04.10.2007, n. prot. 4709) 7) CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DI SOMME A SEGUITO DEI CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI: MODIFICATA LA DENOMINAZIONE L Agenzia delle Entrate ha modificato la denominazione dei codici tributo 9026, 9027 e 9028 istituiti con risoluzione n. 173/E/2001 per il versamento delle somme dovute 10
a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, al fine di adeguarne la descrizione alle modifiche normative intervenute negli anni successivi alla loro istituzione. Ferme restando le modalità di pagamento, la nuova dicitura è: Imposta sul reddito delle persone giuridiche/imposta sul reddito delle società (Ires). (Risoluzione Agenzia delle Entrate 10.10.2007, n. 283/E) Vincenzo D Andò 11 Ottobre 2007 11