Lo scambio sul posto (SSP)



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Lo scambio sul posto (SSP) Il modulo approfondisce le caratteristiche e le condizioni relative al regime di "Scambio su posto", presentandone definizioni, procedure, modalità e regole tecniche. Il meccanismo di scambio sul posto Lo SSP Servizio di Scambio sul Posto - è un servizio che permette all utente una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l energia prodotta possa essere prelevata dalla rete e consumata in un momento successivo. In altri termini il SSP è un sistema che consente al soggetto titolare di un impianto fotovoltaico, di immagazzinare virtualmente l energia autoprodotta e di riprelevarla quando si rende necessaria. Lo scambio sul posto è oggi regolato dalla Delibera 74/08 - Deliberazione 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08 Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnicoeconomiche per lo scambio sul posto (TISP) e dall aggiornamento del Gennaio 2009 dal DM 18 Dicembre 2008 (MSE) e dalla delibera ARG/elt/ 1/09 (Gennaio 2009). La legislazione prevede che ll servizio di scambio sul posto venga regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell energia scambiata con la rete. A decorrere dal 1 gennaio 2009, a seguito dell emanazione della Deliberazione n. 74/2008, l AEEG, nell ottica dello SSP di porsi quale elemento equalizzatore della domanda e dell offerta energetica, ha cambiato le precedenti (Deliberazione dell AEEG n. 28 del 2006) modalità e condizioni tecnico-economiche che regolavano lo SSP, prevedendo una diversa gestione e una diversa riattribuzione all utente dell energia dallo stesso autoprodotta. In particolare, muovendo dalla considerazione che non vi è coincidenza tra il momento in cui l energia viene prodotta e quello in cui viene consumata, l Aeeg ha fissato nuovi adempimenti in ordine all immissione in rete dell energia prodotta mediante impianti fotovoltaici. In sostanza il SSP è stato così ristrutturato: 1. l utente conferisce l energia prodotta nel sistema elettrico gestito da GSE; 2. GSE riceve l energia e la vende sul mercato; 3. l utente acquista l energia necessaria presso l impresa fornitrice (Enel, Acea,.) pagando il relativo corrispettivo; 4. GSE corrisponde all utente un Contributo in conto scambio allo scopo di rimborsarlo di un costo, quello per l acquisto dell energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell energia autoprodotta. Tale contributo sarà quantificato in misura pari al minore tra il controvalore dell energia conferita e il valore dell energia prelevata su fornitura e sarà al netto dell Iva pagata. Il servizio di scambio sul posto manifesta appieno i propri vantaggi qualora, su base annua, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario è consigliabile optare per la vendita dell energia elettrica immessa in rete. In particolare questo servizio, che si applica per gli impianti di

potenza fino a 200 kw alimentati da fonti rinnovabili è disciplinato dalle seguenti regole: è consentito utilizzare la rete elettrica a bassa tensione come un sistema di accumulo, immettendo l energia prodotta nelle ore d insolazione in eccesso rispetto ai propri consumi e prelevando nelle ore di buio o di scarsa insolazione l energia necessaria ai propri consumi; sono superati tutti gli adempimenti legati all accesso e all utilizzo della rete elettrica e quelli fiscali legati al valore economico dell energia scambiata; lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica pertanto l energia immessa in rete, se si è optato per lo scambio sul posto, non può essere venduta; è possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell energia elettrica coincidono (fanno eccezione i piccoli comuni). La disciplina dello scambio sul posto si applica (dal 1 gennaio 2009) a: impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kw; impianti di produzione da fonti rinnovabili: o fino a 20 kw per gli impianti realizzati sino al 31 Dicembre 2007 o sino a 200 kw per gli impianti realizzati a partire dal 1 Gennaio 2008 (La legge 24.12.2007 n 244 legge finanziaria 2008 - ha esteso a 200 kw la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili potranno accedere allo scambio sul posto. Tale norma è diventata operativa dopo la pubblicazione del decreto attuativo del 18 dicembre 2008 e della relativa delibera -ARG/elt 1/09- che hanno ridefinito le regole e le modalità per usufruire di questo servizio). Le modalità di gestione dello scambio sul posto sono esplicitate nell Allegato A alla Delibera ARG/elt 74/08 dell AEEG. Esso disciplina le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell energia elettrica ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 e dell articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07. L utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto (contatore) riferito all energia elettrica prelevata sul punto di scambio. Procedure per lo scambio sul posto dell energia elettrica (Articolo 3 dell allegato A) Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto presenta istanza al GSE e, per conoscenza, all impresa di vendita con cui regola i prelievi di energia elettrica. Il GSE stipula con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE. La convenzione è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile. Inoltre, tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all immissione di energia elettrica, ma non sostituisce gli adempimenti relativi all acquisto dell energia elettrica prelevata. Pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente.

Ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui prima, nonché ai fini della gestione tecnica, economica ed amministrativa dello scambio sul posto, il GSE ha predisposto un apposito portale informatico. Modalità di erogazione dello scambio sul posto (Allegato A alla Delibera 74/08) L utente dello scambio è tenuto a: 1. nei casi di centrali ibride, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell anno precedente; 2. nei casi di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, secondo quanto previsto dall articolo 4 della deliberazione n. 42/02; 3. consentire l accesso all impianto e alle relative infrastrutture al GSE per l espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall articolo 7 della delibera. Nella pratica, l utente continua a pagare la bolletta della società di distribuzione che fattura l energia prelevata dalla rete (la bolletta è più leggera per via del fatto che un po dell energia prodotta dall impianto viene autoconsumata istantaneamente). Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di vendita trasmettono al GSE, tramite il portale informatico i seguenti dati e informazioni, su base annuale solare e relativi a ciascun utente dello scambio: 1. la tipologia di utenza ai sensi dell articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto; 2. le informazioni necessarie alla regolazione dei servizi di trasporto, ai sensi del Testo Integrato Trasporto, e di dispacciamento (attività di gestione e monitoraggio dei flussi elettrici in termini di equilibrio, continuità e sicurezza, effettuata da Terna), ai sensi della deliberazione n. 111/06; 3. l onere sostenuto dall utente dello scambio, espresso in, per l approvvigionamento dell energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento, al netto delle imposte (O PR ), relativo all anno precedente. Cos è il Contributo in Conto Scambio È l ammontare, espresso in euro e determinato dal GSE ai sensi del provvedimento richiamato, che garantisce al più l equivalenza tra quanto pagato dall utente dello scambio, limitatamente alla quantità di energia elettrica prelevata, ed il valore dell energia elettrica immessa in rete per il tramite di un punto di scambio. L energia elettrica immessa : è l energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi aumentata di un fattore percentuale (come vedremo più avanti), nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse

modalità previste dall articolo 12, comma 12.6, lettera a), della deliberazione n. 111/06; L energia elettrica prelevata : è l energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi aumentata di un fattore percentuale, secondo le stesse modalità previste dall articolo 12, comma 12.6, lettera b), della deliberazione n. 111/06; L energia elettrica scambiata : è, relativamente ad un anno solare, il valore minimo tra il totale dell energia elettrica immessa e il totale dell energia elettrica prelevata per il tramite del punto di scambio. Lo scambio di energia in grafico in blu: generazione oraria media da fototovoltaico (kwh) in rosso: carico elettrico medio orario (kwh) in verde: energia autoconsumata Calcolo del contributo per lo scambio sul posto (Allegato A, Delibera 74/08) il GSE Il GSE, ai fini del calcolo del contributo per lo scambio sul posto CS associa all energia elettrica immessa un controvalore economico C Ei, espresso in Euro pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo zonale orario - prezzo di vendita dell energia per la zona in cui l impianto è collegato alla rete - moltiplicando ancora per un coefficiente che serve a differenziare la connessione in BT-1,108 - da quella in MT-1,051 (di cui all articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06) C ei = Ei * K * P zonale orario Il GSE calcola poi, per ciascun utente dello scambio, il valore CU S, espresso in c / kwh,

che corrisponde alla parte unitaria variabile dell onere sostenuto dal medesimo utente per il pagamento dei servizi di trasporto, distribuzione, dispacciamento e degli oneri di sistema; calcolato sommando algebricamente la quota energia dei corrispettivi previsti rispettivamente dal Testo Integrato Trasporto e dalla deliberazione n. 111/06. Tale calcolo esclude la componente MCT e, solo nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, include le componenti tariffarie A e UC (oneri generali di sistema). Nel caso in cui i valori unitari di cui al presente comma siano aggiornati nel corso dell anno solare, il GSE ne considera la media aritmetica ai fini del presente provvedimento. Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte energia O E, espressa in, dell onere economico sostenuto dal medesimo utente per l acquisto dell energia elettrica prelevata, calcolata sottraendo all onere O PR (onere sostenuto dall utente dello scambio, espresso in, per l approvvigionamento dell energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento, al netto delle imposte relativo all anno precedente) gli oneri associati ai servizi di trasporto e di dispacciamento comprensivi delle relative componenti fisse, ove presenti, nonché gli oneri generali e gli oneri corrispondenti all applicazione della componente tariffaria MCT. E infine GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, il contributo in conto scambio CS, espresso in, pari alla somma di due termini: minor valore tra il termine C Ei e il termine O E prodotto tra il termine CU S e l energia elettrica scambiata E scambiata Questo calcolo vale se è: C Ei < O E Nel caso in cui, C Ei > O E : la differenza C Ei - O E viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita, oppure regolata all utente dal GSE secondo le regole del ritiro dedicato. Tale credito, o parte di esso, viene sommato dal GSE al termine C Ei solo negli anni in cui il medesimo termine C Ei sia inferiore al termine O E e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine O E ; In sintesi, per il calcolo del contributo in conto scambio CS: A. Se C Ei < O E: allora CS = min (C Ei ; O E ) + CU S * E scambiata ovvero: il contributo in conto scambio, in tal modo, garantisce all utente un importo dato dalla somma di due contributi: una quota energia e una quota servizi B. Se C Ei > O E allora viene riportata a credito per gli anni solari successivi oppure pagata la differenza (C Ei - O E ) dove sono: C Ei = controvalore dell energia elettrica immessa = Ei * K * P zonale orari (del.111/06 art.30, comma 30.4 lettera b); O E = O PR - CU S (O E, espressa in, è la parte energia dell onere sostenuto dall utente per l acquisto dell energia elettrica prelevata);

O PR = onere sostenuto dall utente per l approvvigionamento dell energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi a trasporto e dispacciamento, al netto delle imposte; CU S (c /kwh), è la parte unitaria variabile dell onere sostenuto dall utente per il pagamento dei servizi di trasporto, dispacciamento, distribuzione e oneri di sistema (per un utente domestico in BT vale 4,72 c /kwh e 2,781 c per un utente in MT); Energia scambiata = min (E i ;E p ); E i = energia immessa; E p = energia prelevata Regole tecniche per lo scambio sul posto Per un informazione dettagliata sulle regole e sulle modalità di calcolo dello Scambio sul Posto bisogna far riferimento al documento GSE DISCIPLINA DELLO SCAMBIO SUL POSTO - Regole tecniche - Determinazione del contributo in conto scambio ai sensi dell articolo 10 del TISP. che permette di valutare: i corrispettivi per i servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell energia elettrica prelevata; i corrispettivi per il servizio di dispacciamento in prelievo; gli oneri generali di sistema. e fornisce i modelli di calcolo per la determinazione del contributo in conto scambio (Cs) ai sensi dell articolo 10 del TISP. Riepilogo del modulo "Lo scambio sul posto (SSP)" Il meccanismo di scambio sul posto Procedure per lo scambio sul posto dell energia elettrica (Articolo 3 dell allegato A) Modalità di erogazione dello scambio sul posto (Allegato A alla Delibera 74/08) Cos è il Contributo in Conto Scambio Calcolo del contributo per lo scambio sul posto (Allegato A, Delibera 74/08) il GSE