in ottemperanza dell ordinanza del T.A.R. Lazio Sez. I Bis n. 4550/2019, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 14503/2018

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Ministero della Difesa Via XX settembre n. 8 00187 Roma Comando generale dell Arma dei Carabinieri Viale Romania n. 45 00197 Roma inviata a mezzo pec agli indirizzi: udc@postacert.difesa.it carabinieri@pec.carabinieri.it cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it crm4000@pec.carabinieri.i ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49CPA in ottemperanza dell ordinanza del T.A.R. Lazio Sez. I Bis n. 4550/2019, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 14503/2018 Il sottoscritto Avv. Alessandro Ciuffreda (CF: CFFLSN66E27D643H), (PEC: avvciuffreda@pec.studiociuffreda.it), in qualità di Difensore del Sig. Stefano Di Luzio (DLZSFN94R29H926C), nato a San Giovanni Rotondo il 28 ottobre 1994 nel giudizio di cui in epigrafe Contro Il COMANDO GENERALE DELL ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rapp.te p.t., e il Minsitero della Difesa, in persona del Ministro p.t., entrambi difesi ope legis dall Avvocatura generale dello Stato (roma@mailcert.avvocaturastato.it), e nei confronti di Anna Lara BAGLIVI (controinteressata), collocata al posto 1089 della graduatoria Chiede che del presente atto, contenente l indicazione dell Autorità giudiziaria adita, il numero di Registro Generale, una sintesi dei motivi del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati, sia effettuata pubblicazione sul sito internet dell Amministrazione

e avvisa che Controinteressati nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 14503/2018 TAR Lazio sez. I bis, sono tutti coloro i quali risultano inseriti nella della graduatoria finale del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, bandito il 28 aprile 2018, pubblicata il 14 dicembre 2018. Atti impugnati, previa misura cautelare 1) l atto n. 364757/2-11 del 27.11.2018 Comando generale arma carabinieri con il quale era riscontrata al ricorrente iperidrosi del palmo delle mani bilateralmente con rilevanti alterazioni funzionali e, di conseguenza, si decretava la di lui dichiarazione di inidoneità e, quindi l esclusione dal Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, bandito il 28 aprile 2018 2) graduatoria finale del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, bandito il 28 aprile 2018, pubblicata il 14 dicembre 2018. Ricorso introduttivo Con ricorso tempestivamente notificato e regolarmente depositato ed assunto al numero di R.G. 14503/2018, il Sig. Stefano Di Luzio impugnava l atto n. 364757/2-11 del 27.11.2018 con il quale gli era riscontrata iperidrosi del palmo delle mani bilateralmente con rilevanti alterazioni funzionali e, di conseguenza, si decretava la di lui dichiarazione di inidoneità e, quindi l esclusione dal Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, bandito il 28 aprile 2018. Il ricorso principale così esponeva: 2

FATTO Il ricorrente, attualmente Volontario in Ferma Prefissata (VFP1) nell Esercito italiano, ha presentato regolare e tempestiva domanda di partecipazione al concorso bandito il 28 aprile 2018 dal Comando generale dell Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 200 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Dopo che questi aveva superato tutte le precedenti prove e valutazioni, con atto adottato il 27 settembre 2018, e successivamente comunicato al ricorrente, il Comando generale dell Arma, Centro nazionale di selezione reclutamento, in persona della Commissione per gli accertamenti psicofisici istituita dall art. 6, comma 4 del Bando, riscontrandolo affetto da iperidrosi del palmo delle mani bilateralmente con rilevanti alterazioni funzionali, l ha però giudicato inidoneo e gli ha pertanto impedito di procedere nell espletamento dell ultima delle prove concorsuali previste. La patologia di cui il ricorrente sarebbe asseritamente affetto, difatti, è contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall art. 582 del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 e dal d.m. 4 giugno 2014, recante Approvazione della direttiva tecnica riguardante l accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. L atto di esclusione è gravemente illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ed è pertanto meritevole di annullamento, previa misura cautelare, nelle forme della sospensione dei suoi effetti e dell ammissione con riserva del ricorrente alle successive prove concorsuali, per i seguenti motivi di 3

DIRITTO ECCESSO DI POTERE (per carenza assoluta di motivazione, per mancata considerazione di presupposti, per erronea valutazione dei presupposti considerati, per ingiustizia manifesta) La Commissione degli accertamenti psicofisici dell Arma dei carabinieri ha diagnosticato al ricorrente una patologia senza aver però proceduto ai necessari accertamenti medici, che soli avrebbero potuto condurre ad una diagnosi corretta. Infatti la iperidrosi del palmo delle mani è stata diagnosticata al ricorrente semplicemente mediante l osservazione del palmo delle di lui mani, che è stato considerato eccessivamente sudato da parte di un ufficiale medico. E tale esame è avvenuto a Roma in una giornata con temperatura (massima di 26 gradi, ed umidità oltre il 65%) ed umidità notevolmente elevate (come è facile verificare con un qualunque archivio meteo on-line) e comunque in un luogo chiuso e in condizioni ambientali di oggettivo sovraffollamento. La letteratura medica chiarisce invece che per poter diagnosticare compiutamente tale patologia che, peraltro, può assumere una forma primaria (presubilimente il tipo diagnosticato al ricorrente, ma anche su questo non ci sono informazioni sull atto gravato) e una secondaria, causata da altre patologie (nel caso di specie assolutamente non diagnosticate) la quale coincide, sostanzialmente, con la produzione di un eccesso di sudore in millilitri per unità di tempo (e che è quindi indispensabile poter conteggiare compiutamente) è necessario condurre specifici test, 4

essenzialmente riconducibili a due distinti modelli, il c.d. paper test e, in forma minore, il c.d. test di Minor. Il primo, proprio al fine di calcolare la quantità di sudore prodotta da una certa zona del corpo in un dato arco di tempo, utilizza una carta assorbente speciale (c.d. gravimetrica) che viene dapprima pesata e poi applicata sulla zona che si sospetta essere affetta da iperidrosi e lasciatavi per 5 minuti. In seguito all applicazione, la carta assorbente viene pesata nuovamente; la differenza tra quest ultimo peso e quello iniziale, in mg, rappresenta la quantità di sudore prodotta e assorbita dalla carta nei 5 minuti di applicazione. Il test si considera positivo quando la carta risulti pesare più di 100 mg. Il secondo test, la prova amido-iodio (o, come detto, test di Minor), consiste invece nell applicazione di una soluzione di iodio sulla zona da esaminare, dopo averla asciugata. Dopo un certo lasso di tempo, in cui ha luogo la sudorazione, la stessa zona viene quindi cosparsa con polvere di amido e diventa di colore blu scuro-nero nelle zone dove è più intensamente sudata. Ebbene, nessuno dei due test è stato condotto nel caso di specie, in cui si è lasciata all arbitrio assoluto dell Amministrazione procedente la verifica di un requisito di idoneità determinante per la vita professionale del ricorrente. Quel che si sta contestando, quindi, nel caso di specie, è non già la discrezionalità tecnica dell Amministrazione, in persona della competente Commissione, quanto piuttosto l assoluto arbitrio il quale è evidentemente altro rispetto a tale discrezionalità e l assenza assoluta di una corretta 5

valutazione di presupposti e motivazione, che ha condotto ad una illogicità manifesta. ECCESSO DI POTERE (per conflitto con precedente determinazione; per violazione del principio di legittimo affidamento) Peraltro, come già accennato, il ricorrente è attualmente VFP1 nell Esercito italiano. Ebbene, per l assunzione in tale ruolo si applicano le medesime condizioni di idoneità fisica applicate anche al concorso per cui è processo, dal momento che le stesse, come noto, si applicano a tutti i corpi militari dello Stato italiano. Ebbene, in nessuna occasione precedente al ricorrente è mai stata diagnosticata, riscontrata o contestata, dall Amministrazione della Difesa, la patologia per la quale è stato escluso dal concorso nell Arma dei carabinieri. E di certo, se il ricorrente fosse stato affetto davvero da una patologia siffatta (da qualsiasi patologia comportasse l inidoneità al servizio militare) è quanto meno probabile che la medesima sarebbe emersa durante il servizio. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (dpr 15 marzo 2010 n. 90, art. 582, lett. u). L atto gravato, quindi, integra anche la falsa applicazione, e di conseguenza una violazione, del dpr 15 marzo 2010 n. 90, art. 582 (Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare), il quale prevede tra tali cause di inidoneità, alla lett. u), le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche. 6

È infatti evidente che tale norma viene violata se la si applica a soggetti come il ricorrente, non affetti da tali patologie. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (Decreto Ministeriale 4 giugno 2010, art. 2 e n. 3 delle avvertenze ). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (Art. 10 punto 4 del Bando) Il D.M. peraltro, esplicitamente prevede che per il personale militare volontario già in servizio al momento di entrata in vigore della presente direttiva continuano a trovare applicazione, ai fini del passaggio in servizio permanente nell'ambito della stessa categoria di personale, i requisiti di idoneità al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento, qualora più favorevoli. Si tratta di disposizione che, seppur prevista ai fini del passaggio al servizio permanente, sancisce il generale principio della conservazione dello status precedente di idoneità in favore dei soggetti già in possesso dei requisiti, E anche l art. 10 punto 4 del Bando, peraltro, fa riferimento all istituto della idoneità incondizionata al servizio militare, di cui il ricorrente è in possesso, e che nel caso di specie non è stata tenuta nella debita considerazione. Sulla misura cautelare Rinviando quanto sin qui esposto in merito al fumus, per quanto concerne il periculum merita evidenziare come il prosieguo del concorso senza il ricorrente, illegittimamente escluso, cagionerà a quest ultimo un danno irreparabile coincidente nella perdita dell occasione di rientrare tra i vincitori e, quindi, di programmare la sua vita per i prossimi quattro anni. 7

In particolare costui in futuro, anche qualora dovesse in futuro risultare vincitore di un altro concorso, si vedrebbe ingiustamente pretermesso, per questioni di anzianità e titoli di servizio, rispetto a coloro che hanno invece potuto beneficiare dell accesso nei ruoli dell Arma mediante il concorso per cui è processo. Pertanto si chiede che l Ecc.mo Tribunale adito, adotti una misura cautelare, nella duplice forma della sospensione degli effetti dell atto impugnato e dell ammissione con riserva del ricorrente all ultima prova del concorso in esame. *** Alla luce di tutti i motivi sin qui esposti voglia l Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio adito, accogliere il ricorso e, previa adozione di una misura cautelare nelle forme meglio specificate in ricorso: 1) Accertare e dichiarare l illegittimità dell atto n. 364757/2-11 del 27.11.2018 con il quale al ricorrente è stata riscontrata iperidrosi del palmo delle mani bilateralmente con rilevanti alterazioni funzionali e, di conseguenza dichiarato inidoneo ed escluso dal Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, bandito il 28 aprile 2018; 2) annullare l atto medesimo; 3) condannare l Amministrazione intimata ad adottare tutti gli atti necessari a garantire la corretta prosecuzione del concorso da parte del ricorrente; 4) condannare l Amministrazione intimata alle spese e competenze di giudizio. Sintesi del ricorso per motivi aggiunti 8

Nelle more della discussione della Camera di Consiglio per la concessione della misura cautelare, l Amministrazione intimata provvedeva a pubblicare, il 14 dicembre 2018, la graduatoria finale di merito del concorso. Si rendeva pertanto necessario impugnare anche tale graduatoria, per motivi aggiunti: al fine di evitare che l accoglimento del ricorso principale non possa produrre effetti favorevoli al ricorrente a causa dell intangibilità della graduatoria finale medesima. Si chiede, pertanto, l annullamento della graduatoria medesima, perché conseguenzialmente affetta dai vizi dell atto di esclusione oggetto del ricorso principale, previa misura cautelare della sospensiva dei suoi effetti in parte qua e l inserimento con riserva del ricorrente nella medesima, riserva da sciogliersi all esito del completamento delle prove concorsuali illegittimanente interrotte. *** Alla luce di tutti i motivi sin qui esposti voglia l Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio adito, accogliere il ricorso principale e quello per motivi aggiunti e, previa adozione di una misura cautelare nelle forme meglio specificate in precedenza, con riguardo al secondo: 1) Accertare e dichiarare l illegittimità della graduatoria finale del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, bandito il 28 aprile 2018 pubblicata il 14.12.2018; 2) annullare l atto medesimo; 3) condannare l Amministrazione intimata ad adottare tutti gli atti necessari a garantire la corretta prosecuzione del concorso da parte del ricorrente; 9

4) condannare l Amministrazione intimata alle spese e competenze di giudizio. Sviluppo processuale Il TAR Lazio, sez. I bis, con ordinanza 770/2019 del 21 gennaio 2019 disponeva la verificazione ai sensi degli articoli 19, 20 e 66 del Codice del processo amministrativo, relativamente alla effettiva sussistenza dell imperfezione fisica riscontrate al ricorrente. La commissione a tal fine incaricata presso l Istituto di medicina aerospaziale dell Aeronautica militare, con relazione del 12 febbraio 2019, concludeva nel senso della insussistenza della patologia originariamente riscontrato al ricorrente. Con successiva ordinanza 4550/2019, il T.A.R. Lazio Sez. I Bis rilevato che il ricorso era stato partecipato ad un solo contro interessato, e ravvisata, pertanto, la necessità di disporre l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell avviso sul sito internet dell Amministrazione, contenente l indicazione dell Autorità giudiziaria adita, il numero di Registro Generale, una sintesi dei motivi del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati si disponeva la presente pubblicazione. *** La prossima Camera di consiglio è fissata al 3 giugno 2019. *** Si allegno: 1. l ordinanza del T.A.R. Lazio Sez. I Bis n. 4550/2019; 10

2. la graduatoria definitiva, contenente elencazione dei candidati contro interessati. 3. attestazione di conformità. Foggia, Roma, 17 aprile 2019 Avv. Alessandro Ciuffreda 11