Gli aiuti alle Regioni del Mezzogiorno

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Articolo 1, comma 12, lett. a), b) Articolo 1, comma 13, 16 Articolo 3, commi 1, lett. a), b), c) Articolo 3, comma 2, 3, 4 Gli aiuti alle Regioni del Mezzogiorno di Immacolata Di Stani SCHEDA RIEPILOGATIVA Articolo 1, commi 12, lett. a), b) Art. 1, comma 13, 16 Risorse destinate a finanziare gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani delle Regioni del Mezzogiorno Art.1, comma 12, il legislatore stabilisce che le risorse destinate a finanziare gli incentivi straordinari per gli sgravi contributivi, finalizzati a promuovere forme di occupazione stabile per i giovani fino a 29 anni (con almeno uno dei requisiti di cui al comma 2 dell art. 1) saranno devolute nel seguente modo e per i seguenti importi a) per le regioni del Mezzogiorno: 100 milioni di euro per il 2013; 150 milioni di euro per il 2014, 150 milioni di euro per il 2015; 100 milioni di euro per il 2016. b) per le restanti regioni: 48 milioni di euro per il 2013; 98 milioni per il 2014; 50 milioni di euro per il 2016. Questi importi saranno ripartiti tra le Regioni sulla base del criterio di riparto dei Fondi

Gli aiuti alle Regioni del Mezzogiorno 275 strutturali. I datori di lavoro che intendono assumere giovani con contratto a tempo indeterminato, sono tenuti al rispetto anche dell art. 40 del Regolamento n. 800 del 2008 secondo cui gli aiuti di stato a finalità regionale Le fonti da cui attingere le risorse economiche per finanziare gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani sono: a) riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi Operativi 2007/2013; b) rimodulazione delle risorse del medesimo fondo di rotazione già destinate agli interventi del piano di Azione Coesione ai sensi dell art. 23, comma 4, della l. 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso della Commissione europea. L art. 13, comma 1, stabilisce che le risorse saranno destinate al Fondo sociale per l Occupazione e la formazione di cui all art. 18 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 in cui verranno indicati gli importi destinati per singola regione. Le regioni che decideranno di attivare l incentivo, secondo il dettato del comma 16 dell art. 1, dovranno indicare l importo massimo di risorse dedicate all incentivo e, successivamente, comunicare il tutto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all Inps. Nota: Gli incentivi economici che l art. 1 prevede saranno corrisposti rispettivamente per un periodo pari a 18 mesi nel caso si tratti di nuove assunzioni, mentre, per un periodo di 12 mesi nel caso si tratti di trasformazioni con contratto a tempo indeterminato, e sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3. L obiettivo dichiarato dal legislatore è che tali assunzioni dovranno avvenire entro il 15 giugno 2015 e determinare, per l azienda, un incremento occupazionale netto secondo quanto stabilito dall art. 1,

276 Immacolata Di Stani comma 3. Articolo 3, commi 1, lett. a), b), c) Articolo 3, comma 2, 3, 4 Misure urgenti per l occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno Carta per l inclusione All art. 3, comma 1, il legislatore prevede che, in aggiunta alle misure straordinarie di decontribuzione dell art.1, nei territori del mezzogiorno, verranno attivate misure ulteriori, con la finalità di favorire l occupazione giovanile e l attivazione dei giovani. Nello specifico, l attivazione di queste misure avverrà (sempre a valere sulla riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e della rimodulazione delle risorse del medesimo fondo di rotazione già destinate agli interventi del piano di Azione Coesione ai sensi dell art. 23, comma 4, della l. 12 novembre 2011, n. 183) mediante il versamento, all entrata del bilancio dello stato di risorse pari a 108 milioni per il 2013, 108 milioni per il 2014, 112 milioni per il 2015, per soddisfare le seguenti finalità: a) per le misure per l autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per il 2013, 26 milioni di euro per il 2014, 28 milioni di euro per il 2015; b) per l azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 26 milioni di euro per il 2013, 26 milioni di euro per il 2014, 28 milioni di euro per il 2015; c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o www.bollettinoadapt.it

Gli aiuti alle Regioni del Mezzogiorno 277 domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 46 milioni per il 2013, 56 milioni per il 2014, 56 milioni per il 2015 Il comma 2 dell art. 3, partendo dall assunto che nel mezzogiorno l incidenza della povertà assoluta è particolare, prevede l estensione nei territori del mezzogiorno che ne siano privi, della sperimentazione del programma denominato carta acquisti, già disciplinata all articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. L estensione della misura è, tuttavia, contenuta nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014, 67 milioni di euro per il 2015. La ripartizione delle risorse in oggetto verrà effettuata, tra gli ambiti territoriali, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle finanze e il Ministero della Coesione territoriale. Questo garantirà, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, che siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione, in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Ai sensi del comma 4 dell art. 3, l estensione della sperimentazione del programma in oggetto, andrà effettuata nelle forme e nelle modalità previste dall art. 60, comma 2, della legge 4 aprile 2012, n. 35. Restano salvi requisiti eventuali ed ulteriori che le Regioni vorranno definire d intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell Economia e delle finanze. SCHEDA DI VALUTAZIONE Incentivi per assunzione a tempo indeterminato di lavoratori giovani nelle regioni del Mezzogiorno

278 Immacolata Di Stani contenuto potenzialità/criticità valutaz ione Ammontare ed utilizzo delle risorse destinate al Mezzogiorno per finanziare incentivi per assunzioni a tempo indeterminato Le risorse deriveranno dalla riprogrammazione dei fondi comunitari 2007-2013 e del Piano di Azione Coesione Il decreto si pone l obiettivo di creare occupazione stabile. Politiche di sviluppo occupazionale sono da implementare Positiva la previsione di destinare la maggior parte delle risorse previste in favore delle regioni mezzogiorno dove vi sono elevati tassi di disoccupati, inoccupati e NEET. Vi sono dubbi sull utilizzo reale delle risorse dei Fondi che sino ad ora non sono rimaste per buona parte inutilizzate. Cosa cambierà dopo il d. l.76/2013? Si interviene però con misure sperimentali senza puntare a creare concrete politiche di sviluppo occupazionale e si rinvia il problema. Sono considerate a posteriori. Manca un piano effettivo di rilancio che consideri i territori e investa in start up e ricerca e sviluppo www.bollettinoadapt.it