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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DELL AQUILA riunita in camera di consiglio nelle persone di dott. Elvira BUZZELLI Presidente dott. Giancarlo DE FILIPPIS Consigliere dott. Angela DI GIROLAMO Consigliere rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 658/2017 R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale in data 28 novembre 2017 e vertente TRA Marinucci Mara, rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandra Serraiocco e Valentina Di Gregorio, in virtù di procura a margine dell atto di appello. APPELLANTE E Marojene Italia S.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, e Vikrak S.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Graziano Benedetto, giusta procura a margine della comparsa di risposta APPELLATE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 666/2016, in materia di accertamento simulazione atto di cessione di ramo d azienda CONCLUSIONI: come da atti introduttivi. FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Chieti ha rigettato la domanda proposta, ex art. 1414 c.c., da Mara Marinucci al fine di sentir dichiarare la simulazione assoluta di due atti di cessione di ramo di azienda, stipulati rispettivamente in data 22 giugno 2007 e in data 30 maggio 2008, con i quali la Virkrak srl ha ceduto alla Marojene Italia Srl, rispettivamente, l attività commerciale Bar Versaj svolta all interno dell Università di Chieti e quella di bar ristorante sita all interno dell Ospedale di Ortona, sul presupposto che, con i predetti atti la Vikrak, si sarebbe spogliata di tutti i suoi beni, pregiudicando il proprio credito retributivo di oltre 25.000 Ha ritenuto il primo Giudice il difetto di prova dell accordo simulatorio intercorso tra la Vikrak Srl e la Marojene Srl, non risultando a tal fine sufficiente la circostanza, riferita dai testi, che Fernando Di Lorenzo, già legale rappresentante della Vibrak, aveva continuato, pur dopo la cessione dell azienda, a lavorare come cassiere presso il bar dell Università di Chieti, tanto più che nell atto pubblico di cessione si dava atto del pagamento del corrispettivo di 161.330, non contestato dall attrice. Per l integrale riforma di tale sentenza, ha proposto appello Marinucci Mara, insistendo per l accoglimento della domanda di simulazione. Hanno resistito la Vikrak S.r.l. e la Marojene S.r.l., chiedendo il rigetto dell appello. All udienza del 28 novembre 2017,la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all art.190 c.p.c. L appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato il difetto di prova dell accordo simulatorio tra le due società, evidenziando come detta prova sarebbe ritraibile: dall adozione degli atti dispositivi, rispettivamente in data 22/6/2007 e 30/5/2008, nell arco temporale prossimo alla sentenza n 77 del 19/1/2012 con cui il Tribunale di Chieti aveva condannato la Vibrak srl al pagamento del credito di lavoro di 20.346,40, oltre spese processuali ; dalla sussistenza di stretti vincoli di parentela tra i soci delle due società stipulanti,

circostanza sicuramente sintomatica della conoscenza della situazione debitoria della cedente ; dall indicazione, nella cessione del 30/5/2008, del prezzo di 5.000, 00 che non era congruo e dalla dichiarazione contenuta nell atto che il pagamento del prezzo era già avvenuto prima della stipula dell atto, in assenza di prova dell effettiva traditio del denaro ; dalla mancanza di prova dell effettivo pagamento del prezzo relativo alla cessione dell atto pubblico del 22/6/2007, di cui si dava atto che il corrispettivo era stato pagato, in parte, in contanti prima del rogito ed in parte con rate mensili ; dalla circostanza che, pur dopo la cessione, il legale rappresentate della Vibrak era rimasto a lavorare all interno dell azienda ceduta. Nella tesi dell appellante tali circostanze costituirebbero presunzioni idonee a comprovare la fittizietà degli atti. La censura non è fondata. Va premesso che, ai sensi dell art. 1415 c.c. i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti quando essa pregiudica i loro diritti ed ai sensi dell art. 1416, comma 2 c.c., come ripetutamente affermato dalla Cassazione, il pregiudizio del creditore stesso è ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile o comunque oneroso il soddisfacimento (Cassazione civile, sez. II, 18 febbraio 1991, n. 1690). Inoltre, all attore, in quanto terzo rispetto all accordo simulato è applicabile il regime probatorio agevolato di cui all art. 1417 c.c., in forza del quale è ammissibile la prova testimoniale senza limiti e per giurisprudenza costante anche il ricorso alla prova per presunzioni semplici che possono essere tratte da qualsiasi fonte probatoria dalla quale siano ricavabili elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, tale prova non può ritenersi raggiunta sulla scorta degli elementi indiziari citati dall appellante. Ed invero, la sussistenza, all epoca della stipulazione dei due atti di cessione, dell alta probabilità della futura esposizione debitoria della Vibrak ( la sentenza di condanna di quest ultima, intervenuta nel 2012, è successiva di 4/5 anni alla

stipulazione degli atti, rispettivamente del giugno 2007 e maggio 2008) ed il rapporto di parentela tra alcuni soci delle sue società stipulanti può rilevare quale indizio della consapevolezza del pregiudizio che gli atti avrebbero potuto arrecare alle ragioni della creditrice ma non certo quale indizio dell accordo della simulazione assoluta dei trasferimenti ad esclusivo vantaggio del simulato alienante, senza alcuna contropartita per il simulato acquirente. D altra parte, il fatto che Fernando Di Lorenzo, già legale rappresentante di Vikrak all epoca delle cessioni, abbia continuato a lavorare come cassiere all interno del bar sito presso l Università di Chieti, appare maggiormente spiegabile in ragione del predetto rapporto di parentela piuttosto che con l assoluta fittizietà della cessione. L esiguità del prezzo della cessione in data 30/5/2008, può essere indicativa, al più, della simulazione relativa ( al prezzo ) ma non della simulazione assoluta dell atto. La non tracciabilità dei pagamenti, di cui si da atto negli atti impugnati, è un indizio debole ed insufficiente al fine della prova dell accordo simulatorio, non senza sottacere che la fittizietà del pagamento del prezzo è stata dedotta dall appellante, nella citazione di primo grado, solo in relazione all atto del 30/7/2008 ( prezzo della cessione pari ad 5.000) e non in relazione alla cessione del 22/6/2007 ( prezzo della cessione, par ad 161.330). Ciò che si vuol evidenziare è che tali elementi, pur sintomatici di un operazione negoziale in frode ai creditori, non hanno, tuttavia, valenza probatoria idonea e sufficiente a fondare un sicuro giudizio in ordine alla fittizietà dei trasferimenti. In conclusione, non potendosi ritenere provato l accordo simulatorio, la sentenza impugnata deve essere rigettata. Considerato, infine, che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31/1/2013, per cui si applica ( cfr Cass. 26566/2013) l art. 1 comma 17 della l 228/2012, che ha modificato l art. 13 del d.p.r n 115/2002 con l inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l impugnazione principale o incidentale è

respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, va dichiarato che l appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella già dovuta per l impugnazione. P.Q.M. La Corte d appello di L Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata così decide: 1) rigetta l appello e, per l effetto, conferma la sentenza impugnata ; 2) condanna l appellante al pagamento delle spese processuali del grado che si liquidano in complessivi 3.000, 00, oltre rimb. forf, Iva e Cap come per legge. 3) dichiara che l appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella già dovuta per l impugnazione. L Aquila, 6 febbraio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente (Angela Di Girolamo) ( Elvira Buzzelli )