ETICHETTATURA DEL MIELE E DENOMINAZIONI



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ETICHETTATURA DEL MIELE E DENOMINAZIONI Giugno 2012

Etichettatura del miele e denominazioni La presente pubblicazione è stata predisposta con l intento di fornire un quadro aggiornato in materia di etichettatura del miele ed un ausilio per gli apicoltori ed operatori del settore. Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi, a partire dalla norma generale che regolamenta l etichettatura dei prodotti alimentari. In particolare: Il Decreto Legislativo n. 181 del 23 giugno 2003: Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità, che regolamenta l etichettatura dei prodotti alimentari in generale, ribadisce all articolo 2, il concetto che l etichettatura non deve: 1) indurre in errore l acquirente; 2) attribuire all alimento effetti o proprietà che non possiede; 3) suggerire che l alimento possegga caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche; 4) attribuire all alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia. La sanzione prevista per la pubblicità ingannevole va da 3500 a 18000 euro. Il Decreto Legislativo n.179 del 21 maggio 2004: Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, richiama espressamente le disposizioni del D.lgs 27 gennaio 1992 n. 109, che è parzialmente modificato dal D.lgs n.181/2003. Sull etichetta, come peraltro già previsto dalla normativa precedente al 2004 anche per gli altri alimenti, deve obbligatoriamente comparire: 1) la denominazione di vendita (es. miele); 2) il nome o la ragione sociale e la sede o del produttore, o del confezionatore o di un venditore. Inoltre: la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento, laddove questo sia differente dal nominativo del produttore già posto in etichetta; 3) l indicazione del Paese di origine; 4) il peso netto; 5) l identificativo di lotto; 6) l indicazione del termine minimo di conservazione. Approfondiamo adesso, singolarmente, le diverse voci: [2]

1. Le denominazioni di vendita La direttiva 2001/110/CE riporta la definizione di miele quale: sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori, che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell alveare. Tabella di approfondimento Aggiunta al miele di altre sostanze Il D.lgs 179/04, di attuazione della direttiva 2001/110/CE, vieta l aggiunta al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, di qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, e l effettuazione di qualsiasi altra aggiunta se non di miele (art. 4). Sulla base di tale principio, preparati ad esempio a base di nocciole e miele, non possono riportare in etichetta il termine miele ma, un nome di fantasia e/o Preparazione alimentare a base di miele e nocciole (con le relative %). La denominazione corretta da utilizzare per legge è, semplicemente: miele. Alla denominazione miele, possono essere aggiunte specificazioni riguardanti l origine botanica e l origine geografica (che, logicamente, dovranno sempre corrispondere al vero). Tabella di approfondimento La localizzazione regionale, territoriale o topografica La Commissione Europea, nella nota esplicativa n.61913.otc.2005.en sulla Dir. 2001/110/CE, ha espresso alcune puntualizzazioni; in particolare, se in etichetta viene rivendicata un origine territoriale, è necessario indicare la precisa localizzazione regionale, territoriale o topografica del luogo. Alla luce di tale determinazione, la dizione miele di bosco dell Appennino centrale, non appare sufficiente, data l estensione di tale catena montuosa, a rivendicare, in assenza della localizzazione regionale e topografica, una precisa origine territoriale. Alla denominazione miele, potranno anche essere aggiunte, ove presenti, eventuali criteri di qualità previsti dalla normativa comunitaria e posseduti dal prodotto (ad esempio, marchio DOP, IGP, etc.). Tabella di approfondimento: I marchi di origine e di qualità I criteri di qualità possono essere individuati nelle DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazioni geografiche protette), STG (specialità tradizionali garantite) e produzioni con metodo biologico. In tal caso l etichettatura dovrà rispettare: - le diciture previste dal decreto legislativo n 179/del 21/05/2004; - l indicazione agricoltura biologica- regime di controllo CE ; - l indicazione dell organismo di controllo che ha certificato il prodotto, insieme agli estremi dell autorizzazione ed al codice di identificazione attribuito, in Italia, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Sanzioni previste: da 600 a 6000 euro. Vanno evitate altre denominazioni espressamente non previste dalla legislazione vigente (es. puro, purissimo, vergine integrale, ecc.). [3]

Esempi corretti: esempi errati: miele; miele millefiori; miele di nettare; miele di melata; miele di fiori; miele di fiori di montagna; miele di castagno; miele di castagno della Toscana; miele di castagno di Monte Livata; miele di bosco; miele di castagno e tiglio. miele puro di api; miele naturale; miele purissimo integrale; miele vergine integrale; miele espettorante di eucalipto/ miele afrodisiaco della Val Brembana/ miele di prato/ miele di montagna/ Bosco dell Appennino Italiano/miele di flora mediterranea. La dizione miele millefiori, in un primo tempo giudicata non ammissibile, è invece pienamente utilizzabile dagli apicoltori, come chiarito dalla Circolare MI.P.A.A.F. n.1 dell 8 marzo 2005 e n. 4 del 31.5.2012. Tabella di approfondimento: La doppia indicazione floreale e/o vegetale Circa l indicazione dell origine floreale e/o vegetale nel caso di miele di duplice o multipla origine floreale si precisa, anche alla luce della Nota esplicativa sulla direttiva 2001/110/CE della Commisione Europea del 22 gennaio 2006, che: - la doppia indicazione floreale e/o vegetale può essere utilizzata a condizione che i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica; - ciascuna delle origini botaniche indicate deve essere significativa ed il miele deve provenire interamente o principalmente dalle due origini indicate; - il miele deve avere, come nel caso dell indicazione monofloreale, caratteristiche organolettiche, fisico- chimiche e microscopiche riconducibili alla duplice origine da cui proviene. L indicazione in etichetta della doppia origine botanica e/o floreale, al posto del termine millefiori è pertanto consentita, a condizione che ricorrano le condizioni precedentemente richiamate. Allorché i fiori indicati non abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e la stessa origine geografica, si ritiene possa essere indicata la duplice o multipla origine floreale. Sanzione prevista: da 600 a 6000 euro. La normativa in vigore prevede la possibilità di inserire anche altre informazioni sulla presenza del favo nel miele, quali: miele in favo, miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele, miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo, miele scolato. Possono anche essere fornite informazioni sul metodo di estrazione del miele, quali: miele centrifugato (cioè miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati), miele torchiato (cioè miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 C), ecc. [4]

Tabella di approfondimento Il termine Millefiori La denominazione di vendita Millefiori costituisce ormai, per i consumatori italiani ed europei, una vera e propria consuetudine ed un motivo di riconoscibilità del prodotto in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale sull etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha emanato, al riguardo, la Circolare n. 4 del 31.05.2012, avente per oggetto Applicazione del D.lgs 21 maggio 2004 n 179, concernente produzione e commercializzazione del miele. La nota ministeriale reca specifici chiarimenti in ordine al termine "MILLEFIORI", circostanziandone l'utilizzo in modo da non indurre in errore il consumatore. Più precisamente: o Non può definirsi monoflorale; miele Millefiori un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine o Si dice miele Millefiori il prodotto rispondente al Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 - recante Attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele - e per il quale non sia definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica; o Per quanto riguarda l area di produzione, ai sensi dell articolo 2 comma 4 della Direttiva 2001/110/CE, si fa riferimento al paese o ai paesi in cui il miele è stato raccolto, i quali devono essere indicati in etichetta (art. 2 bis - Legge n. 81 dell 11.3.2006); o A salvaguardia degli interessi del consumatore deve essere garantito il pieno rispetto delle norme che disciplinano la tracciabilità delle produzioni; o In analogia con le produzioni di origine monoflorali nell etichettatura del prodotto il termine Millefiori può essere utilizzato in associazione alla denominazione legale di vendita Miele ; o Per il miele di produzione italiana, in merito all obbligo di indicazione in etichetta del paese di origine del prodotto, questo è altresì da intendersi assolto anche attraverso la dizione Miele Italiano. Da ultimo, il miele che: - possiede un gusto o un odore anomali; - ha iniziato un processo di fermentazione; - è effervescente; - è stato surriscaldato; può essere destinato all industria della pasticceria, ma in questo caso, alla denominazione di miele per uso industriale, deve anche essere aggiunta la menzione di: destinato solo alla preparazione di cibi cotti. Tabella di approfondimento Il sigillo di garanzia Il sigillo di garanzia non deve poter essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Garantisce il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni. Sul sigillo di garanzia si possono riportare i dati dell etichetta. Sanzione prevista: da 600 a 6000 euro [5]

2. Sede, nome o ragione sociale Nelle etichette deve essere sempre indicato il nome (o la ragione sociale o il marchio) e la sede di almeno uno dei seguenti soggetti: produttore o confezionatore o venditore. Inoltre deve essere indicata la sede della stabilimento (laboratorio) di confezionamento, se non coincide con l informazione precedente già inserita in etichetta. esempi corretti: "Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM)"; "prodotto e confezionato da Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM)"; "prodotto da Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM) e confezionato da Andrea Bianchi, via delle Camelie 2, Genzano (RM)"; prodotto e confezionato per Giorgio Bianchi, via Tagliamento 37, Bussolengo (Vr), da Dolcemiele, Zona Industriale - via del Commercio 9, Bussolengo (Vr) ; prodotto da Neri Ugo, Loc. Bassone, 12 (Vr). esempi errati: "prodotto e confezionato da Mario Rossi"; "prodotto e confezionato da Mario Rossi, per sé e per gli amici"; "apicoltura Mario Rossi, zona dei Castelli Romani"; Sanzione Prevista: da 600 euro a 3500 euro 3. Il Paese di origine del prodotto E obbligatorio menzionare in etichetta il Paese o i Paesi d origine in cui il miele è stato raccolto. Nel nostro caso: Paese di origine: Italia. Esempi: Paese d origine: Argentina ; Paese d origine: Italia ; Paesi di origine: Italia e Romania ; Paesi di origine Cina e Ungheria. Sanzione prevista: da 600 a 6000 euro. Tabella di approfondimento: modifica del D.lgs 179/2004 in merito al Paese di origine La direttiva 2001/110/CE consente, nel caso di miele originario di più Stati membri o Paesi terzi, di sostituire le indicazioni degli Stati o Paesi stessi, a seconda dei casi, con le seguenti diciture: o o o miscela di mieli originari della CE; miscela di mieli non originari della CE; miscela di mieli originari e non originari della CE. Tale possibilità risulta ad oggi esclusa (per i prodotti italiani) ai sensi della legge 11.3.2006 n. 81 che ha modificato il D.lgs 21.10.2004 n.179, di recepimento della sopramenzionata direttiva, imponendo l obbligo di indicazione in etichetta del Paese o dei Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto. [6]

4. Il Peso netto Attualmente non è prescritto che le confezioni di miele debbano rispettare determinate gamme di peso. Nell'etichetta va indicato il peso netto, indicato con il simbolo "g" senza alcuna punteggiatura (si può usare anche la misura in Kg) che segue il peso. La dicitura Peso netto può essere omessa. Per confezioni da 200 grammi ad 1 chilogrammo, i caratteri di stampa devono essere alti almeno 4 mm. La disciplina metrologica (DPR 391/80) regolamenta le altezze minime dei caratteri in base al peso (volume) del prodotto. Fino a 50 g o ml 2 mm. Da 50 g a 200 g o ml 3 mm. Da 200 g a 1000 g o ml 4 mm. Oltre 1000 g o ml 6 mm. esempi corretti: "500 g"; 500 grammi ; 1 Kg ; 1 chilogrammo. esempi errati: "g 500"; "grammi 500"; "500 g circa"; chilogrammi 1 ; g. 1000 ; 1000gr. Sanzione Prevista: peso non corrispondente, da 600 a 6000 euro; altezze dei caratteri non corrispondenti, da 51,6 a 516 euro. Tabella di approfondimento La dimensione dei caratteri Relativamente alla dimensione dei caratteri, occorre far riferimento alle seguenti misure minime: - confezioni fino a 50 g: altezza minima 2 mm - confezioni tra 50 e 200g: altezza minima 3 m- confezioni tra 200 e 1000g: altezza minima 4 mm - confezioni superiori a 1000g: altezza minima 6 mm 5. L identificativo di lotto Va indicato sempre. Rappresenta una tutela merceologica e sanitaria. I caratteri di stampa devono essere chiaramente leggibili. Nel caso in cui, nell'indicazione del "termine minimo di conservazione", viene messa una data,espressa con giorno/mese/ anno, la stessa costituisce l identificativo di lotto. Lo si esprime indicandolo con la lettera "L", seguita da: - numeri; - lettere; - numeri e lettere. La lettera L può essere omessa solo se il lotto è ben distinto dalle altre indicazioni in etichetta. esempi corretti: "L 120/02"; "L aca 120"; L a 120/05 ; L 222 500 g ; [7]

"da consumarsi preferibilmente entro il 31./12/04". esempi errati: "numero di lotto 1333"; "(L) 120/02". Sanzione prevista da 600 a 3500 euro. Tabella di approfondimento L'organizzazione dei dati La denominazione di vendita, il peso e il termine minimo di conservazione, devono comparire nello stesso campo visivo. 6. IL termine minimo di conservazione (T.M.C) La nuova legge sul miele introduce obbligatoriamente l indicazione sulla durabilità. Tale dato fa riferimento al "termine minimo di conservazione" (T.M.C.) e non alla "scadenza", che per il miele non esiste. Il T.M.C. va indicato a discrezione del confezionatore. In pratica si ritiene valido per il miele un T.M.C. di 18 mesi (in questo caso va indicato con mese ed anno); alcuni però ritengono corretto un T.M.C. di due anni (in questo caso può essere indicato con il solo anno). Tabella di approfondimento Il termine minimo di conservazione: definizione Nota: si ricorda che il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro. Per il miele tale termine non è definito e va deciso sotto la responsabilità di chi lo mette in commercio. Nei casi in cui si indica nel T.M.C. solo l anno, si scrive: "da consumarsi preferibilmente entro la fine...(specificare l anno)"; nel caso in cui viene attribuito un T.M.C. inferiore ai 18 mesi, occorre indicare mese/anno e si scrive quindi: da consumarsi preferibilmente entro..(specificare mese ed anno). Se il T.M.C. comprende anche il giorno, si scrive: "da consumarsi preferibilmente entro...(specificare il giorno, il mese e l anno)"; in quest ultimo caso, essendo indicata come T.M.C. una data composta da giorno/mese/anno, questa può sostituire il numero di lotto. esempi corretti: "da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2012"; "da consumarsi preferibilmente entro la fine di dicembre 2012"; "da consumarsi preferibilmente entro il 31/08/2012". esempi errati: "da consumarsi entro il 2012"; "da consumarsi preferibilmente entro il 2012". Tabella di approfondimento Il periodo di produzione Non è obbligatorio, ma è sempre un utile dato informativo per il consumatore (ad esempio, scrivendo miele raccolto nella primavera del 2012). [8]

7. Altre indicazioni facoltative: Oltre alle informazioni obbligatorie possono essere incluse le seguenti informazioni relative a: - modalità di conservazione; Tabella di approfondimento Le modalità di conservazione del miele Non è obbligatorio specificare le modalità di conservazione per il miele. Per il miele va comunque benissimo la scritta "per mantenere questo prodotto più a lungo inalterato conservare il vasetto in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce". - anno di produzione; - l'etichettatura nutrizionale/composizione analitica Tabella di approfondimento L'etichettatura nutrizionale : Non è obbligatoria ed è disciplinata da un apposito decreto (D.lgs n. 77/93). I valori da dichiarare in etichetta sono valori medi, generalmente ricavati dai dati ottenibili dalla vasta bibliografia esistente sul miele (anche se è ovviamente possibile mettere dati ricavati dall analisi effettuata sull alimento). Un esempio di etichetta nutrizionale per 100 g di miele, può essere la seguente: - valore energetico 320 Kcal - 1360 KJ - proteine 0 g - carboidrati 80 g - grassi 0 g - gli adempimenti ambientali; - consigli per l uso; - linguaggi/segni per i non vedenti. Tabella di approfondimento Adempimenti ambientali Nulla vieta che il suggerimento ambientale "non disperdere il vetro nell'ambiente" od il logo corrispondente, venga messo in etichetta. Altre possibili informazioni: simbologia relativa al riciclo dei vasetti ed alla assenza di piombo nel vetro. 8. Miele per uso industriale Come specificato per le varie denominazioni, il miele per uso industriale e' un miele che può: a) avere un gusto o un odore anomali; b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente; c) essere stato surriscaldato. [9]

Tabella di approfondimento Miele per uso industriale Il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti». Per quanto riguarda il miele per uso industriale, utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto, può essere designato, nella denominazione di vendita, con il solo termine «miele»; tuttavia l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale. [10]

I riferimenti legislativi D.lgs 179/04 del 21/05/2004, GU n 168 del 20/07/2004 Attuazione della direttiva 2001/110 CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele. D.lgs 181/03 del 23/06/2006 G.U. n 167 del 21/07/2003 Attuazione della direttiva 200/13/CE concernente l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Circolare MIPAAF N 01 del 08/03/2005 - Applicazione del D.lgs 21 maggio 2004 n 179, concernente produzione e commercializzazione del miele. D.lgs 109/92 del 27/01/92 G.U.n 39 del 17/02/92 Diposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria per il 1991). D.P.R. 391/80 del 26/05/80 G.U. n 211 del 02/08/80 Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE. D.M.S. 01/08/05 G.U. n 186/ del 08/08/85. Circolare MIPAAF N 02 del 12/12/2006 - Applicazione del D.lgs 21 maggio 2004 n 179 e Legge 11 marzo 2006, n. 81 (art. 2 bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele. Circolare MIPAAF N 03 del 12/07/2007 - Applicazione del D.lgs 21 maggio 2004 n 179, concernente produzione e commercializzazione del miele- Miele di bosco. Legge 11 marzo 2006 n. 81, che prevede all art. 2- bis che sull etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto. Circolare MIPAAF N 04 del 31.05.2012, avente per oggetto Applicazione del D.lgs 21 maggio 2004 n 179, concernente produzione e commercializzazione del miele. [11]

Esempio di etichetta Paese di produzione: Italia L 0104 MIELE DI CASTAGNO 1000 g prodotto e confezionato da Mario Rossi, via delle Facelie 103, 00034 Genzano (RM) Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce Da consumarsi preferibilmente entro la fine di dicembre 2012 (le diciture non obbligatorie sono sottolineate) Massimo Benvenuti* e Giovanni Formato *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale COSVIR X Produzioni animali Via XX Settembre, 20-00187 - Roma Tel.: +39 06 46655090 - Fax: +39 06 46655132 e- mail: m.benvenuti@mpaaf.gov.it Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana Unità Operativa di Apicoltura Via Appia Nuova, 1411 00178 Roma Tel. +39.06.790991 Fax: +39.06.79340724 e- mail: gioformato@yahoo.es [12]