Regolamento per l insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per le telecomunicazioni



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Comune di Lavis PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTI COMUNALI Regolamento per l insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per le telecomunicazioni Adottato con deliberazione consiliare n. 21 del 13.03.2009

S O M M A R I O Art. 1 PRINCIPI E FINALITA Pag. 3 Art. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Pag. 3 Art. 3 DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE Pag. 4 Art. 4 CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DELL IDONEITA DELLE ZONE Pag. 4 Art. 5 CRITERI DI MIMETIZZAZIONE Pag. 5 Art. 6 ACCESSO ALL AREA Pag. 5 Art. 7 AREA IMPIANTI Pag. 5 Art. 8 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E AUTORIZZAZIONE EDILIZIA Pag. 6 Art. 9 VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI TECNICI Pag. 6 Art. 10 IMPIANTI ESISTENTI Pag. 6 Art. 11 OBBLIGHI GENERALI Pag. 7 Art. 12 SANZIONI Pag. 7 Art. 13 PARTECIPAZIONE Pag. 7 Art. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI, ENTRATA IN VIGORE Pag. 8 2

Art. 1 PRINCIPI E FINALITA 1. Come previsto dall art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13 31/Leg., il presente Regolamento ha lo scopo di garantire il corretto inserimento urbanistico e territoriale degli impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz e ridurre al minimo l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della normativa vigente sull argomento. 2. L intento è di tutelare i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio locale e salvaguardare la salute dei cittadini residenti, attraverso criteri che favoriscano la razionalizzazione dell inserimento degli impianti per la telefonia mobile sul territorio comunale e l utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la minimizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici e la salvaguardia del paesaggio e dell ambiente. 3. Si ribadisce il principio fondamentale, ripreso dalle leggi vigenti in materia, definito come principio di cautela e di minimizzazione dell esposizione, secondo il quale la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, oltre all attuazione di azioni di risanamento e di delocalizzazione degli impianti non conformi. Art. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 1. Il D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 18 luglio 2000 ed entrato in vigore il 2 agosto 2000, ha recepito in Provincia di Trento il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, recante la fissazione dei valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell intervallo di frequenza compresa tra 100 khz e 300 GHz, in attesa del varo delle legge quadro dello Stato. 2. Il Regolamento costituisce a sua volta attuazione dell art. 61 della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 come modificato dall art. 20 della Legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 e disciplina, per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione: la localizzazione, il regime autorizzatorio, gli adeguamenti e le azioni di risanamento, gli aspetti istituzionali e le competenze, gli obiettivi di qualità e i profili urbanistici. 3. Successivamente all emanazione del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è entrata in vigore la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001. 4. Questa legge detta una disciplina organica nella materia della protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici e, in particolare, regola gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese fra 0 Hz e 300 GHz, e segnatamente gli elettrodotti e gli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti di radiodiffusione. 3

5. Da ultimo è stato emanato il D.P.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg., con il quale è stato modificato il citato Regolamento provinciale del 2000 nei termini di seguito illustrati. 6. Il D.P.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. è stato pubblicato nel Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 30 ottobre 2001 ed è entrato in vigore il giorno 14 novembre 2001. 7. Nella fase di prima applicazione del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. sono infatti emerse alcune problematiche applicative del Regolamento medesimo, specialmente con riferimento alle disposizioni relative agli impianti fissi di telecomunicazione. Art. 3 DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE 1. Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili e in base a quanto disposto dalla normativa provinciale, si esclude tassativamente la possibilità di consentire la localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile nelle seguenti aree ed edifici: Aree destinate ad attrezzature sanitarie (A.P.S.P. Endrizzi, poliambulatori,) assistenziali (oratori, centri sociali e di aggregazione), scolastiche; Zone di parco; Zone del parco fluviale; Zone naturalistiche (biotopi, S.I.C., sorgenti idriche), zone di particolare pregio ambientale per motivi naturalistici e testimoniali (Giardino Bortolotti Ciucioi, Dos Paion e dei Busi Canopi, aree con presenza di fenomeni carsici); Aree ed edifici classificati di interesse storico-architettonico e monumentale; Zone di interesse archeologico. 2. Analogamente, in prossimità di tali aree ed edifici per una fascia di rispetto di 200 metri, calcolata tra il perimetro esterno di dette strutture e la base dell installazione, è esclusa l installazione degli stessi impianti. 3. Un impianto fisso di telecomunicazione non potrà esser autorizzato quando per la posizione sul territorio o per le caratteristiche di costruzione la Commissione edilizia comunale ravvisi che lo stesso reca pregiudizio al paesaggio naturale e a quello abitato, o laddove la sua presenza interferisce con la visione che si ha di monumenti, chiese, edifici storici o di pregio, posizionandosi in vedute tradizionalmente visitate allo scopo. Art. 4 CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DELL IDONEITA DELLE ZONE 1. I criteri di idoneità sono stati ricavati da una valutazione combinata della vocazione delle aree del territorio, della sensibilità territoriale e della loro ricettività residua in termini di infrastrutture, carico o pressione territoriale. 2. A questo scopo è favorita l area di fondovalle che vede la concomitante presenza di infrastrutture e impianti tecnologici. Ambiente in parte già coinvolto da interventi tecnologici e perciò compromesse appaiono determinate prerogative ambientali naturali. Inoltre, in tali unità ambientali, sostanzialmente prive di costruzioni abitative ad alta sensibilità, l attuazione di detta rete di trasmissione diventa possibile senza la necessità di dover ricorrere a particolari spese complementari per il 4

raggiungimento del sito in termini stradali o di elettrificazione, contribuendo ulteriormente oltre ad un minor sacrificio dell ambiente stesso. 3. A tale proposito si veda l allegata planimetria con evidenziati i siti per le nuove collocazioni. Al di fuori dei predetti siti e dal raggio perimetrale agli stessi nella misura di 100 metri, purché non ricadenti nelle aree considerate al precedente art. n. 3, eventuali impianti di trasmissione sono possibili previo parere favorevole del Consiglio comunale. Tale planimetria riproduce altresì la collocazione degli impianti esistenti alla data del 4 marzo 2009. Art. 5 CRITERI DI MIMETIZZAZIONE 1. Nell installazione di nuovi impianti di telecomunicazione si dovrà: adottare tutte le opportune misure per mimetizzarli, tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate; favorire la posizione marginale e defilata rispetto al sistema fondiario esistente o alla geometria di utilizzo nella coltivazione del territorio aperto; privilegiare l ubicazione in concomitanza di unità insediative o tecnologiche già presenti sul territorio per la messa a dimora dei necessari apparati elettromeccanici di trasmissione. Art. 6 ACCESSO ALL AREA 1. L accesso all area è di norma garantito tramite la viabilità esistente. 2. Eventuali raccordi con la stessa, possibilmente creati seguendo la naturalità dei luoghi interessati, dovranno esser preventivamente autorizzati dal Comune. Art. 7 AREA IMPIANTI 1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo dovranno esser disposte sotto il livello del terreno naturale e prontamente rinverdite mediante riporto di terreno vegetale. 2. La recinzione, salvo particolari situazioni già preesistenti, dovrà presentare quel carattere di trasparenza come cancellata in ferro o rete zincata, tale da non costituire impattante barriera visiva. 3. Eventuale collegamento alla rete elettrica dovrà esser eseguito mediante cavo interrato. 4. Gli apparati tecnologici a terra dovranno essere alloggiati in moduli, strutture o volumi bassi e defilati e con caratteristiche compatibili con l ambiente. 5. Deve esser adottata un architettura che utilizzi i materiali locali, interramenti, tomi di mascheramento, coperture piane in terra rinverdite. Sono esclusi i prefabbricati in cemento e le baracche in lamiera. 6. Eventuali interventi con carattere di provvisorietà adeguatamente motivata ed in condizioni particolari gli apparati tecnologici potranno essere ubicati in moduli prefabbricati (armadi) di limitate dimensioni. Altri materiali in vista dovranno fare esplicito riferimento a quanto è in uso nell ambiente contestuale. 7. E compito del gestore assicurare l interdizione all area ai non addetti, utilizzando le opportune misure che la legge impone al riguardo. 5

Art. 8 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 1. Il richiedente deve obbligatoriamente presentare, unitamente ai consueti allegati indicati nel vigente Regolamento edilizio comunale, quanto è contemplato negli allegati A), B) della L.P. 28 aprile 1997, n. 9, oltre all eventuale parere espresso dal competente Comitato, di cui all art. 2 della medesima normativa provinciale, da acquisire presso l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente Settore Tecnico U.O. Tutela dell aria e agenti fisici. 2. L'installazione o la modificazione degli impianti fissi di telecomunicazione è subordinata all'acquisizione dei seguenti provvedimenti ai sensi delle norme vigenti in materia di urbanistica: a) denuncia di inizio di attività, nel caso di realizzazione su edifici esistenti di nuovi impianti a palo aventi l'altezza non superiore a sei metri, nonché nel caso di installazione di nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno già esistente o di modifiche tecniche o di potenziamento degli impianti esistenti; b) concessione edilizia, nel caso di realizzazione di strutture di sostegno aventi caratteristiche dimensionali superiori a quelle di cui alla lettera a) ovvero non collocate su edifici esistenti nonché per la realizzazione dei manufatti di servizio contenenti gli apparati tecnologici. Art. 9 VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI TECNICI 1. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti tecnici nei confronti della radioattività ambientale, l Amministrazione comunale, direttamente o attraverso l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera f) della L.P. 11 settembre 1995, n. 11, ai proprietari e gestori degli impianti può richiedere di effettuare i controlli degli impianti fissi di telecomunicazione relativamente ai valori di esercizio degli stessi, finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica. 2. I livelli massimi dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza prodotti dagli impianti per la telefonia mobile presente sul territorio comunale sono quelli fissati dalla vigente normativa statale/provinciale. 3. Fermi restando i limiti di cui sopra, vengono altresì recepiti integralmente dal presente Regolamento le misure di cautela e gli obiettivi di qualità di cui alla vigente normativa nazionale/provinciale. 4. In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Tali azioni di risanamento dovranno avvenire tenendo conto delle indicazioni tecnico-procedurali stabilite dalla vigente normativa. Art. 10 IMPIANTI ESISTENTI 1. Potranno essere previsti interventi di riduzione a conformità o di delocalizzazione degli impianti esistenti qualora la competente Amministrazione ravvisi esigenze legate alla salvaguardia della salute pubblica, o per altre ragioni come quelle dipendenti dalla volontà del gestore, con l attenzione di ottemperare le procedure previste dagli artt. 5 e 8 ter, del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. 6

Art. 11 OBBLIGHI GENERALI 1. Al fine di ridurre l impatto ambientale e favorire una distribuzione ordinata degli impianti, saranno incentivate le soluzioni di condivisione e utilizzo da parte di più gestori delle medesime infrastrutture impiantistiche. 2. Il gestore è obbligato alla rimozione dell impianto e di tutte le sue pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della concessione governativa, ove questa non venga rinnovata e l impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra titolarità concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale e/o dalle Convenzioni con i privati, decida autonomamente di disattivare l impianto ricetrasmittente. 3. Per ogni impianto dovrà essere prevista adeguata copertura assicurativa per danni alle persone e cose. Copia della documentazione comprovante l assolvimento di tale obbligo, dovrà essere presentata al Comune prima dell inizio dei lavori. 4. L osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti, dei progettisti, dei direttori dei lavori e degli esecutori nei limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni sanzionabili dalle leggi e regolamenti vigenti anche se, in ottemperanza del presente Regolamento, venissero prescritte particolari disposizioni da parte del Comune. 5. Il Comune aderirà e favorirà lo sviluppo di iniziative e ricerche relative all applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti e di realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti. Art. 12 SANZIONI 1. Ai gestori degli impianti che non rispettino i limiti di esposizione e i valori di emissione sopra richiamati sono applicate le sanzioni amministrative indicate all art. 15 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. Art. 13 PARTECIPAZIONE 1. Le proposte di localizzazione o delocalizzazione di impianti presentate dai gestori interessati sono esposte per 15 giorni all Albo comunale. 2. I richiedenti devono indicare espressamente, all atto della presentazione dell intervento, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabile ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale. 3. L Amministrazione può individuare ulteriori forme di pubblicità. 4. Entro il medesimo periodo, chiunque sia interessato quale titolare di interessi pubblici o privati, o portatore di interessi diffusi costituito in Associazione o Comitato, può presentare osservazioni e proposte. Art. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI, ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio comunale, disciplina l installazione degli impianti fissi per la telefonia mobile, integrandosi alla normativa 7

vigente, allo scopo di dettagliarne alcuni aspetti procedurali. Costituisce lo strumento regolamentare integrandosi ai disposti delle N.T.A. del P.R.G. comunale e del R.E.C. 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni e procedure di legge e sarà reso noto con specifica comunicazione a tutti i gestori presenti sul territorio provinciale. ALLEGATI: ELENCO MAPPA DEI SITI E RELATIVA PLANIMETRIA DI LOCALIZZAZIONE. 8

Mappa dei siti degli impianti fissi per le telecomunicazioni (art. 3 bis D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31/leg.) Esistenti: 1. Area autostradale di servizio Paganella Est; 2. Area autostradale di servizio Paganella Ovest; 3. Area A in via G. di Vittorio; 4. Area B in via G. di Vittorio; 5. Area c/o c/o stazione RFI in via Stazione; 6. Area in via Rosmini; 7. Area in via Galvagni; Nuovi: 1. Area depuratore intercomunale in località Formiche; 2. Area ex stazione funicìvia Paganella; 3. Ponte strallato sul fiume Adige lungo la bretella TN Nord-Rocchetta, in loc. Ischiello; 4. Area ex depuratore in località Pinzarelle; 5. Area in località Pian dei Sorni, in prossimità dell esistente carica botti; 6. Area in località Sornello, nei pressi della ex stazione ferrovia Tn-Malè. 9