NORMATIVA CONFERIMENTO INSEGNAMENTI A.A. 2011/12 1. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA UFFICIALE

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ALL. 2 NORMATIVA CONFERIMENTO INSEGNAMENTI A.A. 2011/12 Secondo le previsioni dello Statuto e del regolamento didattico di Ateneo la presente normativa disciplina il conferimento delle attività di didattica ufficiale. Altre attività didattiche, quali quelle svolte in corsi di Master universitario e in corsi di perfezionamento, sono disciplinate dagli specifici regolamenti e/o da apposite delibere adottate dagli organi accademici e direttivi. 1. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA UFFICIALE Le attività di didattica ufficiale si distinguono in: a. didattica frontale, che comprende i corsi di lezioni effettuate dal docente come insegnamento ufficiale afferente a un determinato settore scientificodisciplinare, di un corso di laurea triennale, specialistica/magistrale, nonché l insegnamento professato nelle scuole di specializzazione, nelle scuole di dottorato di ricerca e nei corsi di dottorato di ricerca secondo le modalità e il numero di ore fissate dalla competente struttura didattica; b. didattica non frontale, che comprende l attività strumentale alla didattica frontale che i docenti universitari sono tenuti a garantire nei termini definiti al punto a, e quella comunque necessaria allo svolgimento dei compiti previsti dal ruolo istituzionale ricoperto. In particolare per didattica non frontale si intende: i. preparazione dell attività didattica relativa al corso di insegnamento da professare; ii. ricevimento e assistenza degli studenti in ambito didattico; iii. partecipazione a Commissioni di esame di profitto; iv. partecipazione a Commissioni di esame di laurea; v. assistenza agli studenti nelle tesi di laurea; vi. vii. viii. partecipazione a organi accademici collegiali e di governo dell Ateneo; attività di tutorato agli studenti, resa in termini di informazione sistematica sull ordinamento degli studi, orientamento alla scelta del piano degli studi e dell argomento della tesi di laurea, insegnamento di metodologie di apprendimento per il superamento delle difficoltà, addestramento all uso delle infrastrutture per lo studio; attività seminariale. 2. DEFINIZIONE CARICO DIDATTICO 2.1. Professori di ruolo di prima fascia e di seconda fascia I professori di ruolo devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali relativamente alle attività didattiche di seguito riportate: Pagina 1 di 9

a. didattica frontale, di cui al punto 1., lettera a.. Il numero di ore di impegno obbligatorio da dedicare a tale attività è definito dagli organi direttivi, sentito il Senato accademico; b. didattica non frontale, di cui al punto 1., lettera b., a esclusione del punto vii. I professori di ruolo a tempo pieno sono tenuti a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali anche per attività di tutorato agli studenti. 2.2. Ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento Le strutture didattiche competenti definiscono per tutti i ricercatori universitari e gli assistenti del ruolo ad esaurimento il numero di ore che rientrano nel loro regime orario di impegno e non eccedono le 350 ore annue per i ricercatori universitari e gli assistenti del ruolo ad esaurimento a tempo pieno, e le 200 ore annue per i ricercatori universitari e gli assistenti del ruolo ad esaurimento a tempo definito. Tali ore devono essere dedicate alle attività di didattica di cui al punto 4 delle Disposizioni concernenti lo svolgimento dei compiti dei ricercatori universitari in Università Cattolica del Sacro Cuore. I ricercatori universitari sono tenuti, all interno dei limiti del loro regime di impegno, a garantire almeno 60 ore dedicate ai compiti didattici integrativi di cui al punto 4, lettera a), primo alinea, delle suddette disposizioni. 2.3. Professori aggregati Ai ricercatori universitari, e ai tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento, possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli di insegnamento curriculari, compatibilmente con la programmazione didattica definita dagli organi accademici e direttivi. A essi è riconosciuto il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Ai ricercatori universitari ai quali viene riconosciuto il titolo di professore aggregato si applicano tutte le norme delle Disposizioni concernenti lo svolgimento dei compiti dei ricercatori universitari in Università Cattolica del Sacro Cuore, a eccezione del punto 4., lettera c), primo comma. Il numero di ore di impegno da dedicare ad attività di didattica frontale è pari a quello fissato per i professori di ruolo di prima fascia e di seconda fascia. Gli affidamenti o supplenze di corsi o moduli di insegnamento ufficiali attribuiti da una Facoltà dell Università Cattolica sono da considerarsi in ogni caso rientranti nei limiti dell impegno orario complessivo per loro previsto fino a concorrenza di n. 30 ore. L eventuale completamento degli impegni di attività di didattica frontale potrà essere garantito anche da attività di didattica integrativa di cui alla lettera a., primo alinea, del punto 4. delle Disposizioni concernenti lo svolgimento dei compiti dei ricercatori universitari in Università Cattolica del Sacro Cuore. Pagina 2 di 9

Queste ultime sono da considerarsi rientranti nei limiti dell impegno orario complessivo per loro previsto. Ai ricercatori universitari ai quali viene riconosciuto il titolo di professore aggregato, le ore previste per la preparazione dell attività didattica relativa al corso di insegnamento da professare sono da considerarsi rientranti nei limiti dell impegno orario complessivo di cui al punto 4., lettera c), secondo comma, delle predette Disposizioni. 2.4. Personale assunto ai sensi dell art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005 Al personale assunto ai sensi dell art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005 si applicano le norme del Regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa e, le previsioni contenute nelle vigenti Disposizioni concernenti lo svolgimento dei compiti dei ricercatori universitari in Università Cattolica del Sacro Cuore, con le seguenti precisazioni: 1. ai contrattisti non può essere richiesto un impegno eccedente le 350 ore annue; 2. i contrattisti sono tenuti a dedicare allo svolgimento di attività di didattica integrativa il numero di ore annue determinato dal Consiglio di facoltà competente entro un massimo di 60 e indicato nel bando e nel relativo contratto; 3. ai contrattisti non può essere riconosciuto il titolo di professore aggregato ai sensi di quanto disposto dall undicesimo comma dall art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230. Ai contrattisti possono, in ogni caso, essere affidati, con il loro consenso, corsi e moduli di insegnamento curriculari, compatibilmente con la programmazione didattica definita dagli Organi accademici e direttivi, con le seguenti ulteriori precisazioni: - l affidamento o supplenza di corsi o moduli di insegnamento curriculari attribuiti ai contrattisti da una Facoltà dell Università Cattolica del Sacro Cuore non rientra nei limiti dell impegno orario complessivo per loro previsto; - le ore previste per la preparazione dell attività didattica relativa al corso di insegnamento sono da considerarsi rientranti nei limiti dell impegno orario complessivo per loro previsto. 3. CRITERI E PROCEDURE DI CONFERIMENTO Ai fini della programmazione didattica i Consigli di facoltà, qualora un insegnamento sia fruito da un numero di studenti pari o superiore a 250, ne possono proporre lo sdoppiamento da parte degli organi accademici e direttivi, anche tenendo conto delle sezioni e sedi operative nelle quali si articola la Facoltà stessa. Allo stesso fine i Consigli di facoltà, per la realizzazione delle attività sopra Pagina 3 di 9

descritte, assicurano la più adeguata utilizzazione dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari incardinati nelle Facoltà. In sede di conferimento degli insegnamenti da attivarsi in ciascun anno accademico, relativamente ai corsi di laurea o laurea specialistica/magistrale, le Facoltà devono: i. indicare il corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in cui l insegnamento è assegnato; ii. assicurare che la distribuzione dei conferimenti tra i corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale offerti rispecchi tendenzialmente il rapporto tra l utenza disponibile di ciascun corso di studio e l utenza disponibile complessiva della Facoltà, calcolate con riferimento agli studenti da immatricolarsi al primo anno di corso; iii. garantire in ogni caso che a ciascun corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale sia imputato un numero di conferimenti che tenga conto del numero dei docenti richiesto dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, al fine del possesso dei requisiti necessari di docenza nell anno accademico nel quale vengono conferiti gli insegnamenti; iv. fornire per ciascun insegnamento le informazioni richieste dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, relativamente ai requisiti di trasparenza. Le previsioni di cui ai punti ii. e iii. non si applicano ai corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale a esaurimento. 3.1. Criteri generali a. Titolarità Il Consiglio di facoltà definisce, con il consenso degli interessati, gli insegnamenti che i professori di ruolo di prima e di seconda fascia devono svolgere come titolarità, nell ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o di settore affine, su uno dei corsi di laurea triennale o di laurea specialistica/magistrale attivati nell anno accademico di riferimento. Per la Facoltà di Medicina e chirurgia A. Gemelli il completamento della titolarità può essere assegnato, in via residuale, anche nelle scuole di specializzazione di area sanitaria. b. Affidamenti interni Gli insegnamenti programmati dal Consiglio di facoltà, non coperti da professori di ruolo secondo quanto indicato alla precedente lettera a. e per i quali non può essere utilizzato l istituto della mutuazione, specificato nel successivo punto 3.2., lettera b., possono essere conferiti, con il loro consenso, a: i. professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento del medesimo settore scientifico-disciplinare o di Pagina 4 di 9

settore affine appartenenti alla stessa Facoltà; ii. in mancanza, professori di ruolo, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine di altra Facoltà dell'università Cattolica; nel caso di affidamenti di insegnamenti a professori di ruolo, del conferimento deve essere data comunicazione al Preside della Facoltà di appartenenza; nel caso di affidamenti di insegnamenti a ricercatori universitari o ad assistenti del ruolo ad esaurimento, gli stessi dovranno essere autorizzati dal Preside della Facoltà di appartenenza; iii. personale assunto ai sensi dell art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005 del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine appartenente alla Facoltà o ad altra Facoltà dell Università Cattolica; nel caso di affidamenti di insegnamenti a personale appartenente a Facoltà diversa, gli stessi dovranno essere autorizzati dal Preside della Facoltà di appartenenza. c. Contratti di insegnamento Qualora non sia possibile conferire un insegnamento secondo le modalità sopra esposte, con deliberazione del Consiglio di facoltà lo stesso può essere conferito per contratto a: i. professori di ruolo, a ricercatori universitari e ad assistenti del ruolo ad esaurimento di altra Università del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine; ii. soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguate attività di ricerca debitamente documentata, a esclusione del personale tecnico amministrativo delle Università, salvo quanto previsto dallo specifico regolamento deliberato dagli Organi direttivi. Gli incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o retribuito, possono essere: annuali; annuali, annuali rinnovabili o pluriennali, con durata non superiore a tre anni, ai sensi dell art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005. Le procedure di selezione per il conferimento di tali contratti sono disciplinate da specifico regolamento. d. Supplenze In caso di indisponibilità nel corso dell anno accademico del titolare del singolo insegnamento, la Facoltà può conferire la supplenza per affidamento interno o per contratto. Pagina 5 di 9

3.2. Criteri specifici a. Numero minimo ore per conferimento Ai sensi di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo gli insegnamenti possono essere articolati in moduli, attribuiti a non più di due docenti, per non meno di 20 ore ciascuno. Tale previsione non si applica agli insegnamenti impartiti nei corsi di studio attivati nella Facoltà di Medicina e chirurgia A. Gemelli, a esclusione dei corsi interfacoltà. b. Mutuazioni Al fine di evitare sovrapposizioni di insegnamenti comuni tra più corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, le Facoltà accertano preliminarmente la possibilità di mutuare insegnamenti già attivati in altri corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale della stessa o di altra Facoltà dell Ateneo. Nel caso di insegnamenti da mutuare da altra Facoltà, la mutuazione è disposta sentito il Preside della Facoltà interessata. c. Risoluzione affidamento e contratto conferito Qualora alla data di scadenza del termine di presentazione dei piani degli studi non risultassero studenti iscritti a un insegnamento/modulo, il relativo affidamento o contratto si intenderà risolto. Specifica clausola verrà inserita nel bando di concorso, se previsto, e nel contratto di insegnamento. Nel caso di contratti pluriennali gli stessi si intenderanno altresì risolti nel caso in cui: - al termine del primo o dei successivi anni di insegnamento il numero degli studenti iscritti allo stesso sia inferiore al numero minimo previsto dai criteri generali per l attivazione dei corsi di studio e degli insegnamenti, definiti dagli Organi direttivi; - l insegnamento non sia più inserito nell offerta formativa della Facoltà. Specifiche clausole verranno inserite nel bando di concorso e nel contratto di insegnamento. d. Età per il conferimento di attività di didattica ufficiale Ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari si applicano le specifiche norme di legge. Ai professori di ruolo collocati a riposo può essere conferita n. 1 attività di Pagina 6 di 9

didattica ufficiale, per contratto, sino al compimento del 72 anno di età rapportato all inizio dell anno accademico. In via eccezionale previa delibera motivata da parte della Facoltà e approvazione del Rettore, può essere conferita n. 1 attività di didattica ufficiale, per contratto a professori di ruolo dell Università Cattolica sino al compimento del 75 anno di età rapportato all inizio dell anno accademico, purché non si tratti dell insegnamento di titolarità svolto durante gli ultimi cinque anni di servizio attivo. Ai ricercatori universitari e agli assistenti del ruolo ad esaurimento collocati a riposo può essere conferita n. 1 attività di didattica ufficiale, per contratto, sino al compimento del 67 anno di età rapportato all inizio dell anno accademico. Ai professori di ruolo, ai ricercatori universitari e agli assistenti del ruolo ad esaurimento cessati dal servizio senza aver maturato i requisiti per il collocamento a riposo e ai soggetti di alta qualificazione non appartenenti ai ruoli universitari può essere conferita n. 1 attività di didattica ufficiale, per contratto, previa delibera motivata da parte della Facoltà, sino al compimento del 70 anno di età rapportato all inizio dell anno accademico. In via eccezionale previa delibera motivata da parte della Facoltà e approvazione del Rettore, può essere conferita n. 1 attività di didattica ufficiale a tali persone sino al compimento del 72 anno di età rapportato all inizio dell anno accademico. e. Incarichi retribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni Il contratto di insegnamento a dipendenti delle pubbliche amministrazioni può essere stipulato solo previa autorizzazione dell amministrazione di appartenenza o in presenza di apposite convenzioni. In tale caso l Università dovrà dare comunicazione, entro il 30 aprile di ogni anno, all amministrazione di appartenenza di tali dipendenti, del compenso erogato nell'anno precedente. 3.3. Procedura di attribuzione degli insegnamenti ufficiali I Consigli di facoltà, su indicazione dei Consigli di corso, ove esistenti, dopo aver proceduto alla programmazione didattica degli insegnamenti per l anno accademico successivo, compresi quelli impartiti a distanza che dovranno essere indicati in modo specifico, tenuto conto del calendario di pianificazione dell offerta formativa deliberato dagli organi accademici e direttivi dell Università, determinano: a) gli insegnamenti conferiti per titolarità nel rispetto degli obblighi di didattica frontale previsti; Pagina 7 di 9

b) gli insegnamenti da mutuare da altre Facoltà; c) gli insegnamenti conferiti per affidamento interno di cui al precedente paragrafo 3.1., lettera b.; d) gli insegnamenti da ricoprire mediante contratto annuale, annuale rinnovabile o pluriennale, di cui al paragrafo 3.1., lettera c., secondo periodo, secondo alinea, per i quali si procede previa pubblicazione del relativo bando, emanato in conformità a quanto previsto da specifico regolamento; e) gli insegnamenti da ricoprire mediante contratto annuale di cui al paragrafo 3.1., lettera c., secondo periodo, primo alinea, individuando direttamente i nominativi dei soggetti cui attribuirli. I soggetti a cui gli insegnamenti sono conferiti sono tenuti, pena decadenza dall incarico, a compilare l apposito modulo predisposto dall amministrazione universitaria e a consegnarlo agli Uffici di gestione del Personale docente delle sedi di Milano e di Roma e presso la Direzione di sede di Brescia, di Piacenza e di Campobasso. 4. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA E CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA Il conferimento di insegnamenti e di attività didattiche nelle scuole di specializzazione, scuole di dottorato di ricerca e nei corsi di dottorato di ricerca è disciplinato secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti e dalle delibere a essi inerenti. 5. ASPETTI RETRIBUTIVI Il trattamento economico spettante ai docenti titolari di affidamento, supplenza o contratto viene stabilito annualmente dagli organi direttivi. 5.1. Professori di prima e di seconda fascia Al termine dell anno accademico, a seguito di consegna del registro delle lezioni, gli Uffici competenti individuano il carico didattico svolto dai professori di prima e di seconda fascia per le diverse attività didattiche previste al punto 2.1. del presente regolamento, e verificano l eventuale eccedenza rispetto all impegno orario complessivo per loro previsto. Gli affidamenti e le supplenze che superano i predetti limiti sono retribuiti, fatta salva l eventualità, con il consenso dell interessato, che il conferimento dell insegnamento sia avvenuto a titolo gratuito. I professori che svolgono attività didattica nei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale per le professioni sanitarie attivati presso la sede di Pagina 8 di 9

Campobasso e le sedi convenzionate sono retribuiti indipendentemente dal monte ore raggiunto. 5.2 Professori aggregati e assistenti del ruolo ad esaurimento Al termine dell anno accademico, a seguito di consegna dei registri relativi alle attività svolte (registro dei ricercatori universitari e delle lezioni e delle esercitazioni), gli Uffici competenti individuano, per le diverse attività didattiche previste al punto 2.3. del presente regolamento, il carico didattico svolto dai ricercatori universitari ai quali viene riconosciuto il titolo di professore aggregato e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e verificano l eventuale eccedenza rispetto all impegno orario complessivo per loro previsto. Spetta, per i corsi affidati, una remunerazione a partire dalla trentunesima ora di insegnamento solo se l impegno orario complessivo eccede i limiti previsti per l opzione esercitata. I ricercatori universitari ai quali viene riconosciuto il titolo di professore aggregato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento che svolgono attività didattica nei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale per le professioni sanitarie attivati presso la sede di Campobasso e le sedi convenzionate sono retribuiti indipendentemente dal monte ore raggiunto. 5.3 Professori e ricercatori universitari di ruolo presso altro Ateneo e docenti a contratto La retribuzione spettante ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo presso altro Ateneo e ai docenti a contratto è indicata nel contratto con loro sottoscritto, fatta salva l eventualità, con il consenso dell interessato, che il conferimento dell insegnamento sia disposto a titolo gratuito. Pagina 9 di 9