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FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE N. CL/08/040 PER L ASSICURAZIONE DI PRESTITI FINALIZZATI E CARTE DI CREDITO STIPULATA DA COMPASS SPA CON AIG VITA SPA E AIG EUROPE SA Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Glossario; d) Proposta di Assicurazione; deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Roma, 27/10/2008 AIG Vita S.p.A. Capitale Sociale 22.351.000,00 i.v. P. IVA, C.F. e numero di Iscrizione Registro delle Imprese di Roma 04637801004, Società per Azioni a Socio Unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di ALICO. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n.1 del 29/12/94 G.U. n.12 del 16/1/95 e n. 323 del 5/8/96 G.U. n.193 del 19/8/96. AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia Sede Legale e Direzione Generale: 20123 Milano - Via della Chiusa, 2 Tel.: 023690.1, Telefax: 023690.222, Web: www.aigeurope.com www.aigcorporate.com Sede Secondaria della AIG Europe S.A. - Paris La Defense 2-92400 Courbevoie - Capitale Sociale Euro 25.000.000 - Aut. Min. n. 18473 del 19.3.1990 - G.U. n. 70 del 24.3.1990 Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158 Services provided by subsidiaries of American International Group, Inc. 1 di 45

A) NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali AIG Vita S.p.A. - con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma - presta le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia - con sede legale e direzione generale in Via Della Chiusa n. 2, 20123 Milano - presta la sola garanzia Perdita Involontaria di Impiego. La Società è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n. 18473 del 19.03.1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.1990. 2. Conflitto di interessi AIG Vita S.p.A. e AIG Europe S.A. che commercializzano il presente contratto, appartengono al Gruppo AIG (American International Group) e dichiarano che il presente contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi. Le Società in ogni caso si impegnano ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di accordi. B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto di assicurazione corrisponde alla durata del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto. La prestazione assicurativa consiste nell impegno dell Assicuratore a pagare, al Beneficiario designato in polizza: il capitale residuo del finanziamento e/o il saldo della carta di credito in caso di Decesso, Invalidità Permanente Totale o Malattia Grave dell Assicurato; le rate di rimborso mensili del finanziamento e/o della carta di credito, in caso di Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero o Perdita Involontaria d Impiego dell Assicurato. 2 di 45

La totalità del premio viene utilizzata dall Assicuratore per far fronte ai rischi assunti in contratto. Pertanto, nel caso in cui l evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dall Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso. Prestazione in caso di Decesso In caso di Decesso (D) dell'assicurato per qualsiasi causa, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento e/o il saldo della carta di credito alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento e/o il saldo della carta di credito alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Malattia Grave In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento e/o il saldo della carta di credito alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 70 anno di età. Carenza: è previsto un periodo di carenza di 90 giorni, dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento e/o della carta di credito dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 70 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso 3 di 45

superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. Carenza: non prevista. Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Prestazione in caso di Perdita Involontaria di Impiego In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento e/o della carta di credito dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 70 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Carenza: è previsto un periodo di carenza di 90 giorni, dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero Solo per i titolari di prestito finalizzato Non Auto AIGE2 In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell Assicurato, con durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento e/o della carta di credito dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di ricovero. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi e non aver compiuto il 70 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità per più periodi di RO distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. Carenza: non prevista. Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni, dal 1 giorno di ricovero. Esclusioni Per tutte le garanzie: le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di guerra o insurrezione; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari. 4 di 45

Solo per D: il suicidio dell Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Solo per IPT, MG, ITT e RO: le conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. Solo per MG: le malattie che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; le malattie od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato già conosciuta prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo. Solo per RO: i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica. Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria. Prestazione massima Finanziamento: per le garanzie D, IPT o MG la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 41.000,00 per i finanziamenti finalizzati all acquisto di autoveicoli e di 30.000,00 in tutti gli altri casi; per le garanzie ITT, PII e RO la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 1.600,00 al mese per i finanziamenti finalizzati all acquisto di autoveicoli e di 1.300,00 al mese in tutti gli altri casi. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Carta di credito: per le garanzie D, IPT o MG la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 10.000,00 per le carte Gold e di 5.000,00 in tutti gli altri casi; per le garanzie ITT e PII la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 500,00 al mese per le carte Gold e di 250,00 al mese in tutti gli altri casi. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. 4. Premi Il premio assicurativo è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare. Finanziamento finalizzato Auto AIGA0 : il premio unico finanziato è pari allo 0,09% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate mensili del finanziamento. Il premio relativo alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide sul premio complessivo in misura pari al 31,11%. Finanziamento finalizzato Fotovoltaico AIGV0 : il premio unico finanziato è pari allo 0,09% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate mensili del finanziamento. Il premio relativo alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide sul premio complessivo in misura pari al 31,11%. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGB0 : il premio unico finanziato è pari allo 0,12% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate mensili del finanziamento. Il premio relativo alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide sul premio complessivo in misura pari al 28,33%. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE1 : il premio unico finanziato è pari al 3,20% moltiplicato per il capitale iniziale del finanziamento. Il premio relativo alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide sul premio complessivo in misura pari al 31,88%. 5 di 45

Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE2 : il premio unico finanziato è pari al 4,20% moltiplicato per il capitale iniziale del finanziamento. Il premio relativo alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide sul premio complessivo in misura pari al 31,17%. Carta di credito: il premio periodico mensile è pari allo 0,40% del saldo mensile del conto carta con un importo minimo di 2. Il premio relativo alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide sul premio complessivo in misura pari al: 43,73% per le carte con premio mensile pari a 2; 41,50% per le carte con premio mensile pari allo 0,40% del saldo mensile del conto carta. Il premio unico finanziato viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. Il premio viene versato in via anticipata ed in un unica soluzione dalla Contraente ad AIG Vita S.p.A. Il versamento dei premi complessivi raccolti nel mese di competenza viene effettuato, a mezzo di bonifico bancario, entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese stesso. Il premio periodico mensile viene aggiunto alla rata di rimborso mensile e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. Il premio viene versato mensilmente dalla Contraente ad AIG Vita S.p.A. Il versamento dei premi complessivi raccolti nel mese di competenza viene effettuato, a mezzo di bonifico bancario, entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese stesso. TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI Assicurazione Temporanea Caso Morte, Invalidita Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilita Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita Involontaria d Impiego a premio unico medio (finanziamento) o premio periodico medio (carta di credito) e capitale decrescente. Finanziamento finalizzato Auto AIGA0 e Fotovoltaico AIGV0 Importi di Premio Unico Età: qualsiasi Sesso: M/F Durata (anni) Capitale assicurato 1 3 4 7 5.000,00 54,00 162,00 216,00 378,00 10.000,00 108,00 324,00 432,00 756,00 15.000,00 162,00 486,00 648,00 1.134,00 20.000,00 216,00 648,00 864,00 1.512,00 30.000,00 324,00 972,00 1.296,00 2.268,00 Su tali importi il premio riferibile alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide per il 31,11%. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGB0 Importi di Premio Unico Età: qualsiasi Sesso: M/F Durata (anni) Capitale assicurato 1 3 4 7 5.000,00 72,00 216,00 288,00 504,00 10.000,00 144,00 432,00 576,00 1.008,00 15.000,00 216,00 648,00 864,00 1.512,00 20.000,00 288,00 864,00 1.152,00 2.016,00 30.000,00 432,00 1.296,00 1.728,00 3.024,00 Su tali importi il premio riferibile alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide per il 28,33%. 6 di 45

Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE1 Importi di Premio Unico Età: qualsiasi Sesso: M/F Durata (anni) Capitale assicurato 1 3 5 7 5.000,00 160,00 160,00 160,00 160,00 10.000,00 320,00 320,00 320,00 320,00 15.000,00 480,00 480,00 480,00 480,00 20.000,00 640,00 640,00 640,00 640,00 30.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 Su tali importi il premio riferibile alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide per il 31,88%. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE2 Importi di Premio Unico Età: qualsiasi Sesso: M/F Durata (anni) Capitale assicurato 1 3 5 7 5.000,00 210,00 210,00 210,00 210,00 10.000,00 420,00 420,00 420,00 420,00 15.000,00 630,00 630,00 630,00 630,00 20.000,00 840,00 840,00 840,00 840,00 30.000,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 Su tali importi il premio riferibile alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide per il 31,17%. Carta di credito con premio mensile pari a 2 Importi di Premio Mensile Età: qualsiasi Sesso: M/F Capitale assicurato Importi di Premio Mensile 500,00 2,00 1.000,00 2,00 2.000,00 2,00 3.000,00 2,00 5.000,00 2,00 Su tali importi il premio riferibile alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide per il 43,73%. Carta di credito con premio mensile pari allo 0,40% del saldo mensile del conto carta Importi di Premio Mensile Età: qualsiasi Sesso: M/F Capitale assicurato Importi di Premio Mensile 500,00 2,00 1.000,00 4,00 2.000,00 8,00 3.000,00 12,00 5.000,00 20,00 Su tali importi il premio riferibile alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego incide per il 41,50%. 7 di 45

5. Partecipazione agli utili La partecipazione agli utili è determinata in funzione del risultato finale consolidato di bilancio (RF) di tutti i contratti in vigore tra le Parti - positivo o negativo - di fine esercizio (01/07-30/06) secondo il seguente schema: Se (RF) > 0 L 85% del risultato finale è di competenza della Contraente a titolo di partecipazione agli utili (tale importo viene corrisposto nei 30 giorni successivi all approvazione da parte della Contraente del bilancio consolidato definitivo dell esercizio) mentre il rimanente 15% è di competenza dell Assicuratore. Se (RF) = 0 Nessun risultato economico sarà distribuito. Se (RF) < 0 L importo complessivo della perdita del risultato finale viene riportato nel bilancio relativo all esercizio successivo. C INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi Costi applicati ai premi versati: Prodotto finanziario Spese di Caricamento (in emissione % del Premio) Costo fisso Finanziamento finalizzato Auto AIGA0 0 87,50% 0 Finanziamento finalizzato Fotovoltaico AIGV0 0 87,50% 0 Finanziamento finalizzato Non Auto AIGB0 0 90,50% 0 Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE1 0 88,00% 0 Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE2 0 91,00% 0 Carta di credito con premio mensile pari a 2 0 71,00% 0 Carta di credito con premio mensile pari allo 0,40% del saldo mensile del conto carta 0 91,00% 0 7. Misure e modalità di eventuali sconti Non previsti. 8. Regime fiscale Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche. Finanziamento finalizzato Auto AIGA0 e Fotovoltaico AIGV0 Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti: Premio per le garanzie del Ramo Vita: 46,67% del premio lordo; Premio per le garanzie del Ramo Danni: 53,33% del premio lordo. 8 di 45

I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale (54,44% del premio lordo) è prevista una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 1.291,14 annue. La detrazione è riconosciuta, nei suddetti limiti, all Assicurato per finanziamenti con durata pari o superiore a 60 mesi. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGB0 Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti: Premio per le garanzie del Ramo Vita: 45,83% del premio lordo; Premio per le garanzie del Ramo Danni: 54,17% del premio lordo. I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale (55,00% del premio lordo) è prevista una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 1.291,14 annue. La detrazione è riconosciuta, nei suddetti limiti, all Assicurato per finanziamenti con durata pari o superiore a 60 mesi. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE1 Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti: Premio per le garanzie del Ramo Vita: 43,75% del premio lordo; Premio per le garanzie del Ramo Danni: 56,25% del premio lordo. I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale (52,81% del premio lordo) è prevista una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 1.291,14 annue. La detrazione è riconosciuta, nei suddetti limiti, all Assicurato per finanziamenti con durata pari o superiore a 60 mesi. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE2 Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti: Premio per le garanzie del Ramo Vita: 45,00% del premio lordo; Premio per le garanzie del Ramo Danni: 55,00% del premio lordo. I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale (53,19% del premio lordo) è prevista una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dei premi versati fino ad un 9 di 45

importo massimo di 1.291,14 annue. La detrazione è riconosciuta, nei suddetti limiti, all Assicurato per finanziamenti con durata pari o superiore a 60 mesi. Carta di credito con premio mensile pari a 2 Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti: Premio per le garanzie del Ramo Vita: 28,50% del premio lordo; Premio per le garanzie del Ramo Danni: 71,50% del premio lordo. I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. Carta di credito con premio mensile pari allo 0,40% del saldo mensile del conto carta Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti: Premio per le garanzie del Ramo Vita: 31,25% del premio lordo; Premio per le garanzie del Ramo Danni: 68,75% del premio lordo. I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. D ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui l Assicurato sottoscrive la dichiarazione di adesione al Programma Assicurativo. Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e/o del giorno di primo utilizzo della carta di credito e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento e/o per tutto il periodo di validità della carta di credito, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; quando il saldo della carta di credito risulta pari a zero; al compimento del 70 anno di età dell Assicurato; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore nell ambito delle garanzie D, IPT e MG. 10. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente e/o all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell Assicurato. 11. Documentazione da consegnare all Impresa per la liquidazione delle prestazioni In caso di sinistro, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata, deve essere fornita all Assicuratore la documentazione indicata nell articolo Denuncia di sinistro ed obblighi relativi delle Condizioni di Assicurazione. 10 di 45

In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa, salvo casi particolari. Ai sensi dell art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 12. Controversie In caso di divergenze sulla natura dell evento o sulla misura dell indennizzo, l Assicuratore e l Assicurato si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della Convenzione di riferimento. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall Assicurato entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione dell Assicuratore e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dall Assicurato, dopodichè l Assicuratore comunica all Assicurato entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l Assicuratore convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel capoluogo della Regione ove sia la residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. In ogni caso rimane ferma, per ambo le Parti, la possibilità di adire la competente Autorità Giudiziaria. 13. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 14. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alle garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n. 124-00185 Roma - Tel. 06-492161 - Fax 06-49216300 - Indirizzo e-mail: reclami@aig.com. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia - Via Della Chiusa n. 2-20123 Milano. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 16. Informativa in corso di contratto L Assicuratore si impegna a comunicare tempestivamente alla Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con indicazione di obbligo di comunicazione agli Assicurati per la parte di loro interesse. Si raccomanda alla Contraente di leggere attentamente il contenuto della proposta di assicurazione, prima della sua sottoscrizione. 11 di 45

AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG Vita S.p.A. Il Rappresentante Legale Dott. Robert Gauci AIG Europe S.A. Il Rappresentante Legale Dott. Marco Maraccani 12 di 45

B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l apposita clausola. Assicuratore: per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, AIG Vita S.p.A. con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. Per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego, AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia con sede legale e direzione generale in Via Della Chiusa n. 2, 20123 Milano. La Società è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n. 18473 del 19.03.1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.1990. Beneficiario: per le garanzie Decesso e Malattia Grave, la Contraente. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, tuttavia, la prestazione sarà corrisposta all Assicurato, o in caso di decesso, ai suoi eredi e calcolata sulla base del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Per le garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Perdita Involontaria di Impiego e Ricovero Ospedaliero, l Assicurato. Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Contraente: Compass S.p.A. con sede legale e direzione generale in Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Premio: la somma versata all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie prestate dall Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE Il Programma Assicurativo offerto dall Assicuratore comprende le seguenti garanzie: Decesso per qualsiasi causa (in seguito definita D); Invalidità Permanente Totale (in seguito definita IPT); Malattia Grave (in seguito definita MG); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito; Inabilità Temporanea Totale (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, sono lavoratori autonomi, dipendenti del settore pubblico o atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi; Perdita Involontaria d Impiego (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, sono lavoratori dipendenti del settore privato; SOLO PER I TITOLARI DI PRESTITO FINALIZZATO Non Auto AIGE2 - Ricovero Ospedaliero (in seguito definita RO); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, sono lavoratori autonomi, dipendenti del settore pubblico o atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi. Le garanzie sono prestate fino al compimento del 70 anno di età dell Assicurato. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma le garanzie IPT, MG e ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea, la garanzia RO deve avvenire in una struttura ospedaliera dell Unione Europea, la garanzia PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana. 13 di 45

ART. 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO È assicurabile la persona fisica, sottoscrittore del contratto di finanziamento e/o di carta di credito concesso dalla Contraente, che: al momento dell adesione, abbia un età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti; al termine del piano di rimborso del finanziamento non abbia ancora compiuto 70 anni di età; possa sottoscrivere la Dichiarazione di Buona Salute e Pieno Impiego. Non sono assicurabili eventuali coobbligati / garanti del contratto di finanziamento e/o di carta di credito. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Anche se non previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. ART. 4 DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e/o del giorno di primo utilizzo della carta di credito e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento e/o per tutto il periodo di validità della carta di credito, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; quando il saldo della carta di credito risulta pari a zero; al compimento del 70 anno di età dell Assicurato; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore nell ambito delle garanzie D, IPT e MG. ART. 5 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall originario piano di rimborso del finanziamento e beneficiario di tutte le garanzie sarà l Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. L Assicurato potrà richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente o direttamente all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. In tal caso l Assicuratore restituirà all Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. ART. 6 RECESSO L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente e/o all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell Assicurato. ART. 7 PRESTAZIONI ASSICURATE In caso di Decesso (D) dell'assicurato per qualsiasi causa, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento e/o il saldo della carta di credito alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento e/o il saldo della carta di credito alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il 14 di 45

capitale residuo del finanziamento e/o il saldo della carta di credito alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 70 anno di età. In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento e/o della carta di credito dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 70 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento e/o della carta di credito dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 70 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. SOLO PER I TITOLARI DI PRESTITO FINALIZZATO Non Auto AIGE2 - In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell Assicurato, con durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento e/o della carta di credito dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di ricovero. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi e non aver compiuto il 70 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità per più periodi di RO distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso 15 di 45

superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. ART. 8 RATA DI RIMBORSO MENSILE Per il finanziamento corrisponde a quella prevista dal piano di rimborso stabilito in fase di sottoscrizione del contratto; per la carta di credito corrisponde a quella dovuta dall Assicurato alla data di inizio dell ITT o PII. ART. 9 LIMITAZIONI Franchigia: per le garanzie ITT e PII è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1 giorno di interruzione del lavoro; per la garanzia RO è previsto un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni, che decorre dal 1 giorno di ricovero. Carenza: non sono garantite le malattie gravi diagnosticate e/o i licenziamenti notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Prestazione massima: Finanziamento: per le garanzie D, IPT o MG la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 41.000,00 per i finanziamenti finalizzati all acquisto di autoveicoli e di 30.000,00 in tutti gli altri casi; per le garanzie ITT, PII e RO la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 1.600,00 al mese per i finanziamenti finalizzati all acquisto di autoveicoli e di 1.300,00 al mese in tutti gli altri casi. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Carta di credito: per le garanzie D, IPT o MG la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 10.000,00 per le carte Gold e di 5.000,00 in tutti gli altri casi; per le garanzie ITT e PII la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 500,00 al mese per le carte Gold e di 250,00 al mese in tutti gli altri casi. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Esclusioni: Per tutte le garanzie: le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di guerra o insurrezione; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari. Solo per D: il suicidio dell Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Solo per IPT, MG, ITT e RO: le conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. Solo per MG: le malattie che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; le malattie od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato già conosciuta prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo. Solo per RO: i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica. Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione 16 di 45

della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria. ART. 10 PREMIO ASSICURATIVO Finanziamento finalizzato Auto AIGA0 : il premio unico finanziato è pari allo 0,09% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate mensili del finanziamento. Finanziamento finalizzato Fotovoltaico AIGV0 : il premio unico finanziato è pari allo 0,09% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate mensili del finanziamento. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGB0 : il premio unico finanziato è pari allo 0,12% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate mensili del finanziamento. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE1 : il premio unico finanziato è pari al 3,20% moltiplicato per il capitale iniziale del finanziamento. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE2 : il premio unico finanziato è pari al 4,20% moltiplicato per il capitale iniziale del finanziamento. Carta di credito: il premio periodico mensile è pari allo 0,40% del saldo mensile del conto carta con un importo minimo di 2. ART. 11 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, dietro richiesta telefonica al Numero Verde dell Assicuratore 800.378.288 saranno forniti all Assicurato (o ai suoi eredi) i seguenti moduli da compilare: modulo di denuncia sinistro; modulo di rapporto medico (non previsto per la garanzia PII); modulo per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti, elencati alla fine del modulo di denuncia. L Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 10 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. ART. 12 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alle garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n. 124-00185 Roma - Tel. 06-492161 - Fax 06-49216300 - Indirizzo e-mail: reclami@aig.com. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia - Via Della Chiusa n. 2-20123 Milano. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. ART. 13 LEGGE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. 17 di 45

ART. 14 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'assicurato. ART. 15 CONTROVERSIE In caso di divergenze sulla natura dell evento o sulla misura dell indennizzo, l Assicuratore e l Assicurato si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della Convenzione di riferimento. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall Assicurato entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione dell Assicuratore e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dall Assicurato, dopodichè l Assicuratore comunica all Assicurato entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l Assicuratore convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel capoluogo della Regione ove sia la residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. In ogni caso rimane ferma, per ambo le Parti, la possibilità di adire la competente Autorità Giudiziaria. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi 1, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalle Nostre Società, AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (titolari del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti 2. A tali scopi Lei potrebbe fornire alle Nostre Società eventuali dati sensibili 3 (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento 4, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l adempimento di obblighi di legge o di contratto 5. L elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.aigvita.com e www.aigeurope.com. Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all Unione Europea e negli U.S.A 6 qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alle Nostre Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel contratto di finanziamento, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento Bancassurance, in qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati, presso AIG Vita S.p.A., Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma, tel. 06/492161, fax 18 di 45

06/49216300, e-mail sede.roma@aig.com. ed al Servizio Privacy in qualità di responsabile del trattamento dei suoi dati presso la Direzione Generale di AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia. 1 Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali. 2 Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 3 Per dato sensibile s intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003). 4 In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione. 5 ANIA, ISVAP, Ministero dell Industria e dell Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni. 6 Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo AIG cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità. 19 di 45

C) GLOSSARIO Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società e la Contraente. Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con la Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Assicuratore: Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nel contratto dalla Contraente, che può coincidere o no con la Contraente stessa e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza (o sospensione del Programma Assicurativo): periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. Compagnia: Vedi Assicuratore. Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può collidere con quello della Contraente. Contraente: persona giuridica che stipula il contratto collettivo di assicurazione con la Compagnia e che versa alla Compagnia i premi pagati dagli Assicurati. Contratto di assicurazione: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi accessori (diritti fissi): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico della Contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. decesso, invalidità totale e permanente,...). Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato. Indennizzo: somma dovuta dalla Società al beneficiario in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 20 di 45

Invalidità Permanente Totale: definitiva e totale incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell assicurato non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima garantita dalla Società al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell ISVAP che la Società deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Perdita Involontaria di Impiego: perdita dell impiego non dipendente dalla volontà dell assicurato. Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Polizza collettiva: contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica per conto di un gruppo di Assicurati. Premio annuo: importo versato annualmente alla Società secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Premio complessivo (o lordo): importo complessivo da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Premio di tariffa: somma di premio puro e dei caricamenti. Premio periodico: premio versato all inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno. Prestazione assicurata: somma che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dalla Contraente in fase pre-contrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Proposta: documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Programma Assicurativo: insieme delle garanzie assicurative offerte dalla Società. Questionario medico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto dell Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera. Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno della Società di erogare la prestazione assicurata. 21 di 45

Riserva di carenza: importo che corrisponde alla parte dei premi raccolta durante il periodo di carenza e relativa ad un rischio futuro. Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società di Assicurazione: Vedi Assicuratore. Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. 22 di 45

D) PROPOSTA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE N. CL/08/040 PER L ASSICURAZIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI PRESTITI FINALIZZATI E CARTE DI CREDITO Stipulata da Compass S.p.A. con sede legale e direzione generale in Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano di seguito definita Contraente Con AIG Vita S.p.A. con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma di seguito definita Assicuratore e AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia con sede legale e direzione generale in Via Della Chiusa n. 2, 20123 Milano di seguito definita Assicuratore Tutte congiuntamente le Parti 23 di 45

SEZIONE I CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l apposita clausola. Assicuratore: per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, AIG Vita S.p.A. con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. Per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego, AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia con sede legale e direzione generale in Via Della Chiusa n. 2, 20123 Milano. La Società è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n. 18473 del 19.03.1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.1990. Beneficiario: per le garanzie Decesso e Malattia Grave, la Contraente. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, tuttavia, la prestazione sarà corrisposta all Assicurato, o in caso di decesso, ai suoi eredi e calcolata sulla base del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Per le garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Perdita Involontaria di Impiego e Ricovero Ospedaliero, l Assicurato. Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Contraente: Compass S.p.A. con sede legale e direzione generale in Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Premio: la somma versata all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie prestate dall Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE Il Programma Assicurativo offerto dall Assicuratore comprende le seguenti garanzie: Decesso per qualsiasi causa (in seguito definita D); Invalidità Permanente Totale (in seguito definita IPT); Malattia Grave (in seguito definita MG); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito; Inabilità Temporanea Totale (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, sono lavoratori autonomi, dipendenti del settore pubblico o atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi; Perdita Involontaria d Impiego (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, sono lavoratori dipendenti del settore privato; SOLO PER I TITOLARI DI PRESTITO FINALIZZATO Non Auto AIGE2 - Ricovero Ospedaliero (in seguito definita RO); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, sono lavoratori autonomi, dipendenti del settore pubblico o atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi. Le garanzie sono prestate fino al compimento del 70 anno di età dell Assicurato. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma le garanzie IPT, MG e ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea, la garanzia RO deve 24 di 45

avvenire in una struttura ospedaliera dell Unione Europea, la garanzia PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana. ART. 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO È assicurabile la persona fisica, sottoscrittore del contratto di finanziamento e/o di carta di credito concesso dalla Contraente, che: al momento dell adesione, abbia un età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti; al termine del piano di rimborso del finanziamento non abbia ancora compiuto 70 anni di età; possa sottoscrivere la Dichiarazione di Buona Salute e Pieno Impiego. Non sono assicurabili eventuali coobbligati / garanti del contratto di finanziamento e/o di carta di credito. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Anche se non previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. ART. 4 DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e/o del giorno di primo utilizzo della carta di credito e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento e/o per tutto il periodo di validità della carta di credito, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; quando il saldo della carta di credito risulta pari a zero; al compimento del 70 anno di età dell Assicurato; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore nell ambito delle garanzie D, IPT e MG. ART. 5 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall originario piano di rimborso del finanziamento e beneficiario di tutte le garanzie sarà l Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. L Assicurato potrà richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente o direttamente all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. In tal caso l Assicuratore restituirà all Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. ART. 6 RECESSO L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente e/o all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell Assicurato. ART. 7 PRESTAZIONI ASSICURATE In caso di Decesso (D) dell'assicurato per qualsiasi causa, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento e/o il saldo della carta di credito alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento e/o il saldo della carta di credito alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima 25 di 45

del compimento del 70 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento e/o il saldo della carta di credito alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 70 anno di età. In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento e/o della carta di credito dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 70 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento e/o della carta di credito dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 70 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. SOLO PER I TITOLARI DI PRESTITO FINALIZZATO Non Auto AIGE2 - In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell Assicurato, con durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento e/o della carta di credito dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di ricovero. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi e non aver compiuto il 70 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 6 mensilità 26 di 45

consecutive (o 12 mensilità per più periodi di RO distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. ART. 8 RATA DI RIMBORSO MENSILE Per il finanziamento corrisponde a quella prevista dal piano di rimborso stabilito in fase di sottoscrizione del contratto; per la carta di credito corrisponde a quella dovuta dall Assicurato alla data di inizio dell ITT o PII. ART. 9 LIMITAZIONI Franchigia: per le garanzie ITT e PII è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1 giorno di interruzione del lavoro; per la garanzia RO è previsto un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni, che decorre dal 1 giorno di ricovero. Carenza: non sono garantite le malattie gravi diagnosticate e/o i licenziamenti notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Prestazione massima: Finanziamento: per le garanzie D, IPT o MG la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 41.000,00 per i finanziamenti finalizzati all acquisto di autoveicoli e di 30.000,00 in tutti gli altri casi; per le garanzie ITT, PII e RO la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 1.600,00 al mese per i finanziamenti finalizzati all acquisto di autoveicoli e di 1.300,00 al mese in tutti gli altri casi. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Carta di credito: per le garanzie D, IPT o MG la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 10.000,00 per le carte Gold e di 5.000,00 in tutti gli altri casi; per le garanzie ITT e PII la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 500,00 al mese per le carte Gold e di 250,00 al mese in tutti gli altri casi. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Esclusioni: Per tutte le garanzie: le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di guerra o insurrezione; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari. Solo per D: il suicidio dell Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Solo per IPT, MG, ITT e RO: le conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. Solo per MG: le malattie che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; le malattie od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato già conosciuta prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo. Solo per RO: i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica. Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti 27 di 45

tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria. ART. 10 PREMIO ASSICURATIVO Finanziamento finalizzato Auto AIGA0 : il premio unico finanziato è pari allo 0,09% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate mensili del finanziamento. Finanziamento finalizzato Fotovoltaico AIGV0 : il premio unico finanziato è pari allo 0,09% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate mensili del finanziamento. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGB0 : il premio unico finanziato è pari allo 0,12% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate mensili del finanziamento. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE1 : il premio unico finanziato è pari al 3,20% moltiplicato per il capitale iniziale del finanziamento. Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE2 : il premio unico finanziato è pari al 4,20% moltiplicato per il capitale iniziale del finanziamento. Carta di credito: il premio periodico mensile è pari allo 0,40% del saldo mensile del conto carta con un importo minimo di 2. ART. 11 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, dietro richiesta telefonica al Numero Verde dell Assicuratore 800.378.288 saranno forniti all Assicurato (o ai suoi eredi) i seguenti moduli da compilare: modulo di denuncia sinistro; modulo di rapporto medico (non previsto per la garanzia PII); modulo per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti, elencati alla fine del modulo di denuncia. L Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 10 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. ART. 12 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alle garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n. 124-00185 Roma - Tel. 06-492161 - Fax 06-49216300 - Indirizzo e-mail: reclami@aig.com. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia - Via Della Chiusa n. 2-20123 Milano. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 28 di 45

ART. 13 LEGGE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. ART. 14 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'assicurato. ART. 15 CONTROVERSIE In caso di divergenze sulla natura dell evento o sulla misura dell indennizzo, l Assicuratore e l Assicurato si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della Convenzione di riferimento. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall Assicurato entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione dell Assicuratore e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dall Assicurato, dopodichè l Assicuratore comunica all Assicurato entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l Assicuratore convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel capoluogo della Regione ove sia la residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. In ogni caso rimane ferma, per ambo le Parti, la possibilità di adire la competente Autorità Giudiziaria. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi 1, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalle Nostre Società, AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (titolari del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti 2. A tali scopi Lei potrebbe fornire alle Nostre Società eventuali dati sensibili 3 (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento 4, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l adempimento di obblighi di legge o di contratto 5. L elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.aigvita.com e www.aigeurope.com. Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all Unione Europea e negli U.S.A 6 qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alle Nostre Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel contratto di finanziamento, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione 29 di 45

od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento Bancassurance, in qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati, presso AIG Vita S.p.A., Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, e-mail sede.roma@aig.com. ed al Servizio Privacy in qualità di responsabile del trattamento dei suoi dati presso la Direzione Generale di AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia. 1 Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali. 2 Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 3 Per dato sensibile s intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003). 4 In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione. 5 ANIA, ISVAP, Ministero dell Industria e dell Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni. 6 Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo AIG cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità. 30 di 45

SEZIONE II DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE ART. 1 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FINANZIARIO I finanziamenti devono presentare le seguenti caratteristiche: a) Tipologia: prestiti finalizzati; b) Durata massima: 180 mesi per i finanziamenti finalizzati all acquisto di fotovoltaico e 84 mesi in tutti gli altri casi; c) Importo massimo: 41.000,00 per i finanziamenti finalizzati all acquisto di autoveicoli e 30.000,00 in tutti gli altri casi; d) Rate di rimborso: mensili. Le carte di credito devono presentare le seguenti caratteristiche: a) Tipologia: carte di credito revolving; b) Importo massimo: 10.000,00 per le carte Gold e 5.000,00 in tutti gli altri casi; c) Rate di rimborso: mensili; d) Carte Gold : la percentuale di carte Gold sul numero totale delle carte non può superare il 5%. La Contraente si impegna ad informare l Assicuratore nel caso in cui le caratteristiche dei finanziamenti o delle carte di credito dovessero variare. In questo caso l Assicuratore si riserva la facoltà di modificare i tassi di premio. Di tali modifiche verrà data immediata comunicazione alla Contraente. ART. 2 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE Il contratto collettivo di assicurazione si intende perfezionato nel momento in cui l'assicuratore riceve la proposta di assicurazione, contenuta nel presente fascicolo informativo, regolarmente datata e sottoscritta dalla Contraente. ART. 3 OBBLIGHI E MODALITA DI CONSEGNA DA PARTE DELLA CONTRAENTE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AGLI ASSICURATI La Contraente si impegna a consegnare all Assicurato copia delle Condizioni di Assicurazione (con caratteri di stampa non inferiori ad 11). Il Fascicolo Informativo è depositato presso la Contraente. La Contraente si impegna, altresì, a vigilare sul rispetto dell obbligo di informativa e di consegna delle Condizioni di Assicurazione all Assicurato da parte della propria rete commerciale. ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI In relazione al trattamento di dati personali, eventualmente anche sensibili, riguardanti gli Aderenti o Assicurati, loro familiari, parenti o comunque Beneficiari della polizza collettiva di cui alla presente Convenzione, la Contraente si impegna a: a) raccogliere e trattare tali dati soltanto per le finalità e con le modalità strettamente necessarie all esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, conformandosi pienamente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito la Normativa sulla privacy ); b) curare, per conto dell Assicuratore e con specifico riferimento al trattamento dei predetti dati personali, l adempimento di ogni obbligo richiesto dalla Normativa sulla privacy in relazione alle attività oggetto del contratto ed, in particolare, degli obblighi di informativa alle persone cui si riferiscono i dati ed, ove previsto, dell acquisizione del loro consenso, secondo le prassi e la modulistica indicate dalla presente Convenzione o comunque dall Assicuratore; 31 di 45

c) non divulgare o cedere a terzi i dati personali di cui sia venuto in possesso o a conoscenza nell ambito delle Attività, comunicando tali dati nei limiti stabiliti nella presente Convenzione o preventivamente autorizzati dall Assicuratore ed adottando ogni misura idonea ad assicurare la riservatezza e la sicurezza degli stessi dati. La Contraente dichiara inoltre di essere informata che i propri dati saranno necessariamente oggetto di trattamento da parte di strutture e personale preposti dall Assicuratore, anche mediante strumenti elettronici, per l esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione e dai connessi adempimenti amministrativi, secondo le modalità e nei limiti indicati nella medesima convenzione. La Contraente potrà in qualunque momento rivolgersi ad AIG Vita presso V.le Castro Pretorio n. 124, 00185 ROMA e/o AIG: Europe S.A. presso Via della Chiusa, 2 20123 MILANO per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica od aggiornamento dei propri dati e per l esercizio degli altri diritti previsti dalla Normativa sulla Privacy (art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196). ART. 5 TERMINI DELL ACCORDO TRA LE PARTI Resta inteso che eventuali future disposizioni di legge o statuizioni, anche di natura regolamentare o provvedimentale, dell ISVAP (Autorità di Controllo) troveranno automatica applicazione nella presente Convenzione. Di tali modifiche verrà data immediata comunicazione alla Contraente che le comunicherà agli Assicurati per la parte di loro interesse. In particolare le Parti si impegnano ad osservare rigorosamente quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, e ad utilizzare per il collocamento dei contratti esclusivamente soggetti iscritti al RUI. Più precisamente, la Contraente provvederà alla distribuzione dei prodotti assicurativi all interno dei locali in cui svolge la propria attività, unicamente attraverso proprio personale addetto, opportunamente istruito ai sensi del predetto Regolamento, ovvero al di fuori dei propri locali, unicamente per il tramite della propria rete distributiva. In particolare, la Contraente si impegna a: a) informare l Assicuratore qualora per l esecuzione del presente incarico utilizzi collaboratori o dipendenti operanti al di fuori dei locali commerciali, con l impegno ad utilizzare unicamente soggetti iscritti alla sezione E del RUI; b) non collaborare con intermediari registrati diversi da quelli di cui al punto precedente. In caso di mandato congiuntamente o disgiuntamente conferito dall Assicuratore alla Contraente e ad altro intermediario, la Contraente avrà tuttavia la possibilità di regolare liberamente i propri rapporti con tale soggetto, fermo restando il limite relativo alla distribuzione di soli prodotti standardizzati. Resta in ogni caso inteso che i collaboratori ed i procacciatori eventualmente incaricati dalla Contraente, iscritti o meno nella sezione E del RUI, sono retribuiti dalla stessa ed operano sotto la sua esclusiva responsabilità. La Contraente si impegna pertanto a manlevare l Assicuratore dai danni che la stessa sia tenuta a pagare quale solidalmente responsabile per l operato dei collaboratori della Contraente, ai sensi dell art. 119 Codice delle Assicurazioni. ART. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione viene stipulata con effetto dalle ore 00.00 del 01/11/2008 e termine alle ore 24.00 del 31/12/2009. Successivamente alla suddetta data, essa si intenderà tacitamente rinnovata per un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi con almeno 3 mesi di preavviso sulla scadenza del contratto. Le Parti si riservano comunque la facoltà di modificare, di comune accordo, i termini della presente Convenzione prima di ogni scadenza anniversaria o nel caso in cui intervengano sostanziali modifiche nelle caratteristiche dei finanziamenti o delle carte di credito. In questo caso la Convenzione rimarrà in vigore alle presenti condizioni esclusivamente per quegli Assicurati che alla data delle modifiche si trovino già inclusi in garanzia. La Contraente si impegna a dare comunicazione delle variazioni intervenute ai nuovi Assicurati per la parte di loro interesse. 32 di 45

ART. 7 DISDETTA DELLA CONVENZIONE Finanziamento: in caso di disdetta della presente Convenzione, l Assicuratore mantiene in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza di ciascun finanziamento già assicurato (da tale data non potrà però avvenire alcuna nuova adesione). Le disposizioni previste dalla presente Convenzione si intendono integralmente applicabili. Il bilancio relativo all ultimo esercizio viene redatto dall Assicuratore successivamente al raggiungimento della scadenza dell ultimo finanziamento. Le riserve sinistri, costituite alla data di chiusura dell ultimo esercizio, spettano all Assicuratore. Carta di credito: in caso di disdetta della presente Convenzione, l Assicuratore mantiene in vigore la copertura assicurativa per tutto il periodo di validità della carta di credito a condizione che i premi relativi a questi Assicurati continuino ad essere corrisposti regolarmente all Assicuratore. Dalla data della disdetta, tuttavia, non potrà però avvenire alcuna nuova adesione. Le disposizioni previste dalla presente Convenzione si intendono integralmente applicabili. Il bilancio relativo all ultimo esercizio è chiuso all ultimo giorno del mese della disdetta. Le riserve sinistri, costituite alla data di chiusura dell ultimo esercizio, spettano all Assicuratore. ART. 8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA La Contraente si impegna a non comunicare a terzi e a mantenere riservati dati, informazioni e progetti dell Assicuratore conosciuti in forza del presente contratto e la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio all Assicuratore stesso, fatta eccezione per le ipotesi in cui la comunicazione di tali dati, informazioni e progetti si rendesse strettamente necessaria per l adempimento di obblighi normativi, ovvero di obblighi previsti dal presente contratto ovvero nella misura in cui tali dati, informazioni e progetti siano di dominio pubblico. 33 di 45

SEZIONE III DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 1. ADEMPIMENTI PER L ADESIONE 1.1. Modalità di adesione L adesione al Programma Assicurativo viene proposta dalla Contraente o dalle persone da questa legittimamente delegate. I Richiedenti vengono assicurati a condizione di aver firmato la clausola di adesione al Programma Assicurativo e di aver espletato le formalità assuntive previste dalla presente Convenzione in funzione del capitale da assicurare. 1.2. Informazioni alla clientela La Contraente, con i suoi partner delegati alla distribuzione del prodotto assicurativo, si impegna a fornire informazioni ed assistenza ai propri clienti relativamente alle formalità di adesione, al contenuto del Programma Assicurativo ed alle garanzie proposte. AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. si impegnano a fornire alla Contraente un supporto operativo a tal fine. La Contraente ed i suoi partner hanno l obbligo di informare il Richiedente della sua non assicurabilità, qualora anche uno soltanto dei requisiti richiesti per l adesione non risulti soddisfatto (limiti di età superati alla data di adesione, ecc.). 1.3. Controlli preliminari effettuati dalla Contraente prima della registrazione delle adesioni AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. accetteranno la copertura delle persone la cui adesione sia stata registrata in ottemperanza delle regole più avanti specificate: a) Età La Contraente si impegna a registrare unicamente quelle adesioni che risultino conformi ai limiti anagrafici stabiliti nella presente Convenzione. Le richieste di adesione di coloro che non soddisfano le condizioni anagrafiche riportate in Convenzione, non potranno essere accettate. b) Firma del contratto di assicurazione La Contraente si impegna a registrare unicamente le adesioni dei Richiedenti che abbiano regolarmente firmato l apposita clausola di adesione al Programma Assicurativo. c) Firma del contratto di finanziamento La Contraente si impegna a registrare unicamente le adesioni dei Richiedenti il cui contratto sia stato regolarmente sottoscritto. d) Data del contratto di assicurazione e di finanziamento La Contraente si impegna a verificare che nel contratto di assicurazione e di finanziamento venga apposta la data della sottoscrizione. e) Archiviazione del contratto di assicurazione Ciascun contratto sottoscritto è sistematicamente archiviato dalla Contraente, dopo che sia stata consegnata al cliente copia delle Condizioni di Assicurazione. 1.4. Accettazione e registrazione delle adesioni a) Accettazione in copertura La Contraente procederà alla accettazione delle adesioni solo dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti specificati nel precedente articolo. AIG Vita ed AIG Europe, anche in caso di controlli preventivi effettuati dalla Contraente, hanno il diritto di verificare la corrispondenza delle posizioni ai parametri assuntivi concordati e, in caso di mancato rispetto di tali parametri, di rifiutare la presa in copertura. 34 di 45

La Contraente conserverà la documentazione cartacea del contratto di finanziamento e dell adesione al Programma Assicurativo, fermo il diritto di AIG Vita S.p.A. e di AIG Europe S.A. di ottenerne copia o di verificarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali. L accettazione del rischio da parte dell Assicuratore si ha per avvenuta alla data del prelievo del relativo premio da parte della Contraente. b) Registrazione e trasmissione dei dati da parte della Contraente Le adesioni accettate sono registrate progressivamente dalla Contraente nei propri archivi. La Contraente ha l obbligo di inviare mensilmente ad AIG Vita S.p.A., nei primi 5 giorni del mese successivo rispetto a quello di competenza, un archivio di tipo informatico contenente il riepilogo delle posizioni assicurate nel mese di competenza e delle eventuali posizioni chiuse anticipatamente nel medesimo mese. AIG Vita S.p.A. si impegna ad inoltrare tale archivio ad AIG Europe S.A. entro i 20 giorni del mese successivo rispetto a quello di competenza. Le caratteristiche tecniche di tale archivio informatico saranno determinate con accordo tra le Parti. AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. si impegnano formalmente ad utilizzare le informazioni contenute in questo archivio unicamente per quanto attiene all applicazione della presente Convenzione, così come convenuto con la Contraente, in totale conformità e rispetto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. In particolare è fatto esplicito divieto ad AIG Vita S.p.A. ed a AIG Europe S.A. di utilizzare tali informazioni per fini commerciali propri o di terzi, salvo differenti accordi intervenuti con la Contraente. Finanziamento Archivio delle posizioni assicurate (A1): tale archivio è composto dalla totalità delle posizioni assicurate/chiuse anticipatamente durante il mese di competenza. 1. NUMERO CONTRATTO 2. TIPO PRODOTTO 3. STATO PRATICA 4. COGNOME 5. NOME 6. DATA DI NASCITA 7. SESSO 8. INDIRIZZO 9. CAP 10. LOCALITA 11. PROVINCIA 12. CODICE FISCALE 13. DATA EROGAZIONE 14. DATA SCADENZA PRIMA RATA 15. DATA SCADENZA ULTIMA RATA 16. DURATA IN MESI 17. CAPITALE EROGATO 18. CAPITALE FINANZIATO 19. IMPORTO RATA DI RIMBORSO MENSILE 20. PREMIO DI ASSICURAZIONE 21. TAN 22. DATA RIMBORSO ANTICIPATO/ESTINZIONE 23. NUMERO RATE PAGATE 24. PREMIO RIMBORSATO 35 di 45

Carta di credito Archivio delle posizioni assicurate (A2): tale archivio è composto dalla totalità delle posizioni assicurate/chiuse anticipatamente e non deve pertanto essere limitato alle sole posizioni assicurate/chiuse anticipatamente durante il mese di competenza. 1. NUMERO CARTA 2. PRODOTTO 3. COGNOME 4. NOME 5. DATA DI NASCITA 6. SESSO 7. INDIRIZZO 8. CAP 9. LOCALITA 10. PROVINCIA 11. CODICE FISCALE 12. DATA PRIMO UTILIZZO DELLA CARTA 13. DATA ADESIONE ASSICURAZIONE 14. DATA ESTRATTO CONTO 15. DATA SCADENZA RATA 16. LINEA FIDO 17. SALDO 18. IMPORTO RATA DI RIMBORSO MENSILE 19. PREMIO DI ASSICURAZIONE 20. TAN 21. DATA REVOCA ASSICURAZIONE 2. RIMBORSO PREMIO A SEGUITO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO E RICHIESTA DI CESSAZIONE DELLA COPERTURA 2.1. Richiesta di cessazione della copertura assicurativa contestuale all estinzione anticipata del finanziamento La Contraente restituisce all Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso e conguaglia l importo con i premi da liquidare all Assicuratore. 2.2. Richiesta di cessazione della copertura assicurativa non contestuale all estinzione anticipata del finanziamento ed effettuata entro 30 giorni dalla data di estinzione a) Se la richiesta è ricevuta dalla Contraente, questa procede ad effettuare il rimborso della frazione di premio relativa al rischio non corso all Assicurato ed invia all Assicuratore un flusso informatico mensile contenente le teste non più in copertura. b) Se la richiesta è ricevuta dall Assicuratore, questo invia alla Contraente un file contenente i dati dell Assicurato e la Contraente, dopo aver verificato la data di estinzione ed il diritto al rimborso, effettuerà la restituzione della frazione di premio relativa al rischio non corso, inserendo le teste non più in copertura nel flusso informatico mensile che invia all Assicuratore. c) La Contraente conguaglia l importo con i premi da liquidare all Assicuratore. 2.3. Richiesta di cessazione della copertura assicurativa non contestuale all estinzione anticipata del finanziamento ed effettuata oltre 30 giorni dalla data di estinzione. La copertura assicurativa rimane in vigore secondo quanto previsto dall originario piano di rimborso del finanziamento. 36 di 45

3. SINISTRI 3.1. Procedura di denuncia a) Formalità preliminari In caso di sinistro il Denunciante deve chiamare nel più breve tempo possibile AIG Vita S.p.A. al Numero Verde indicato nelle nell articolo Denuncia di sinistro ed obblighi relativi delle Condizioni di Assicurazione. Il Numero Verde sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00. A seguito di questa telefonata AIG Vita S.p.A., dopo aver verificato la posizione del cliente (adesione al Programma Assicurativo ed esistenza di un capitale residuo alla data del sinistro) invia al Denunciante i seguenti moduli entro 1 giorno lavorativo: - modulo di denuncia sinistro; - modulo di rapporto medico (non previsto per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego); - modulo per il trattamento assicurativo dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. n. 196/2003). b) Forma della denuncia e documenti giustificativi Solo le denunce ricevute in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti si considerano valide, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. 3.2. Ricevimento della denuncia di sinistro e relative attività Al ricevimento della denuncia di sinistro scritta (punto 3.1. - lett. b) AIG Vita S.p.A. si impegna a: aprire il sinistro entro 3 giorni lavorativi; comunicare ad AIG Europe S.A. gli estremi della denuncia (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego); effettuare una preconvalida della pratica relativa alla posizione assicurata. La pre-convalida comporta la conformità delle pratiche sinistri ai seguenti punti: a) Il contratto deve risultare assicurato Per ogni denuncia di sinistro ricevuta, AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) devono accertare che il relativo contratto sia assicurato nell ambito della presente Convenzione. b) Il contratto deve evidenziare un capitale residuo maggiore di zero, salvo il caso di estinzione anticipata del finanziamento AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) devono assicurarsi che il contratto presenti effettivamente un capitale residuo da rimborsare alla data del sinistro. c) La persona che ha subito il sinistro deve coincidere con l Assicurato AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) devono assicurarsi che la persona che ha subito il sinistro sia l Assicurato (coincidenza tra i dati anagrafici riportati nella denuncia di sinistro e quelli contenuti nell archivio delle posizioni assicurate). d) Età dell Assicurato al momento del sinistro AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) devono verificare che l Assicurato, alla data del sinistro, non abbia raggiunto i limiti anagrafici previsti dalla presente Convenzione. e) Esistenza della documentazione giustificativa richiesta AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) devono assicurarsi che la documentazione giustificativa necessaria per ciascuna tipologia di sinistro sia contenuta all interno della relativa pratica. 37 di 45

3.3. Adempimenti della Contraente Dopo la fase di pre-convalida, la Contraente deve inviare ad AIG Vita S.p.A, nel più breve tempo possibile, la seguente documentazione: - copia del contratto di assicurazione e di finanziamento/carta di credito sottoscritto dalla persona che ha subito il sinistro; - copia del piano di ammortamento del finanziamento o dell estratto conto della carta di credito alla data del sinistro; - l indicazione del capitale residuo dovuto garantito (definito in conformità alla presente Convenzione). 3.4. Adempimenti di AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. a) Ricezione delle pratiche Documenti mancanti Le pratiche saranno esaminate da AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) che provvederanno direttamente a richiedere al Denunciante (con copia alla Contraente per conoscenza) tutte le informazioni che si renderanno necessarie per la corretta valutazione del sinistro (eventuali documenti mancanti e/o insufficienti) entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al punto 3.3. AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) utilizzeranno la seguente procedura: G+5: Invio di una comunicazione scritta contenente la richiesta di fornire le informazioni e i documenti mancanti e/o insufficienti; G+65: Invio di una prima comunicazione scritta di sollecito; G+95: Invio di una seconda comunicazione scritta di sollecito; G+125: Invio di una terza comunicazione scritta di sollecito, preavvisando l Assicurato che in mancanza di riscontro sarà facoltà della Compagnia di archiviare senza seguito la posizione di sinistro, senza alcun ulteriore avviso. Periodicamente la Contraente comunicherà ad AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. quali pratiche potranno effettivamente essere chiuse senza seguito. Le pratiche relative ai sinistri verranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. b) Accertamenti AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) hanno la facoltà di far effettuare in ogni momento ed a proprie spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni ad esse comunicate. Qualunque sia la documentazione fornita, compresi i giustificativi rilasciati dagli Enti preposti alle assicurazioni sociali, questa non è vincolante per AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. c) Trattamento attivo delle pratiche sinistri AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) si impegnano a notificare al Denunciante ed alla Contraente la decisione di accettare o rifiutare la richiesta di indennizzo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia completa (con tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste) salvo casi particolari. - In caso di sinistro indennizzabile: AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) si impegnano a procedere al regolamento di quanto dovuto direttamente al Beneficiario entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia completa (con tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste) salvo casi particolari. Il pagamento viene effettuato attraverso bonifico bancario. 38 di 45

- In caso di sinistro non indennizzabile: AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) si impegnano a comunicare al Denunciante ed alla Contraente le ragioni del rigetto. - False dichiarazioni: nel caso in cui venga provata con certezza una falsa dichiarazione, l adesione dell Assicurato sarà dichiarata nulla, con notifica all Assicurato (o ai suoi eredi) ed alla Contraente di tale nullità. 4. RIUNIONI PERIODICHE E REPORTISTICA Le Parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di cooperazione, tutti i problemi che dovessero sorgere in relazione all applicazione della presente Convenzione. In particolare, una riunione si terrà entro la fine di ogni anno solare, al fine di analizzare i dati di chiusura di esercizio al 30/06 di ciascun anno e prendere le decisioni più appropriate, ivi compresa la modifica dei tassi di premio. Le Parti si impegnano, altresì, a condividere le informazioni relative alla produzione ed alla gestione dei sinistri. L Assicuratore a tal fine si impegna a generare report predefiniti, in funzione delle specifiche esigenze della Contraente. Le caratteristiche di tali report saranno concordate tra le Parti. Più precisamente i report daranno visibilità su: - produzione; - analisi demografiche; - sinistri; - chiamate gestite dal Numero Verde; - performance/obiettivi; - simulazione semestrale di Conto Economico dell esercizio. 5. CONTENZIOSO CON LA CLIENTELA 5.1.Contestazione scritta del Denunciante sull applicazione dell assicurazione o sulla gestione di un sinistro La risposta viene fornita AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego). Per elaborare la suddetta risposta AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego), prima di ogni altra cosa, prendono contatto con la Contraente per ottenere tutta la documentazione contrattuale o eventuali altre informazioni utili. Qualora vi sia incertezza in merito alla risposta da fornire al Denunciante, le Parti dovranno raggiungere un accordo in via preliminare prima di procedere all elaborazione della risposta. Qualora la contestazione venga ricevuta direttamente dalla Contraente, quest ultima dovrà comunicarla ad AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego). 5.2. Azione giudiziaria esercitata su iniziativa dell Assicurato (o dei suoi eredi) AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) assumono direttamente a proprio carico la procedura. Se l azione è esercitata contro la Contraente, quest ultima chiamerà in garanzia AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) dopo averle preventivamente informate, trasmettendogli tutta la documentazione contrattuale ed ogni elemento utile. AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego) notificheranno alla Contraente la decisione giudiziale. 39 di 45

6. CONTROLLO AIG Vita S.p.A. e/o AIG Europe S.A, nel rispetto dei diritti degli Assicurati ed in conformità alle disposizioni della legislazione in vigore, possono richiedere una verifica in merito all espletamento da parte della Contraente dei compiti che gli sono stati delegati nel formale rispetto della presente Convenzione. Rimane convenuto che la Contraente debba accettare, in qualsiasi momento, la visita dei revisori incaricati AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. che hanno il compito di effettuare le verifiche sulla gestione ad essa delegata, sulla base dei principi sopra richiamati. In tale occasione i revisori sono autorizzati a prendere visione di tutte le informazioni correlate ai compiti delegati alla Contraente (registri, archivi informatici, pratiche relative alle posizioni assicurate) nonché a richiedere l assistenza dello stesso in questa consultazione. Le Parti fisseranno, di comune accordo, la data in cui avverrà il controllo, che dovrà aver luogo entro il quinto giorno successivo alla data in cui è stata formulata la richiesta da parte AIG Vita S.p.A. e/o AIG Europe S.A. Il controllo è effettuato da dipendenti di AIG Vita S.p.A. e/o AIG Europe S.A. Un resoconto del controllo dovrà essere trasmesso alla Contraente. In linea di massima, le parti si impegnano a ricorrere ad una procedura preliminare di conciliazione per ogni lite che potrà sorgere tra i firmatari della presente Convenzione relativamente alle sue condizioni di applicazione. In mancanza di un accordo accettabile tra le parti, la lite verrà giudicata dal tribunale competente. Più in particolare, qualora a seguito di un errore chiaramente commesso da parte della Contraente nell esercizio delle funzioni ad essa delegate, AIG Vita S.p.A. e/o AIG Europe S.A. siano costrette a liquidare un sinistro altrimenti non liquidabile, AIG Vita S.p.A. e/o AIG Europe S.A. potranno chiedere alla Contraente il risarcimento dell intera somma liquidata o parte di essa, a seconda della gravità dell errore commesso. Rimane convenuto che la Contraente si impegna ad accettare tale richiesta di risarcimento nel caso in cui le venga presentata AIG Vita S.p.A. e/o AIG Europe S.A. 40 di 45

SEZIONE IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 1. PREMIO Il premio unico finanziato (finanziamento) viene pagato in via anticipata ed in un unica soluzione dalla Contraente ad AIG Vita S.p.A. Il premio periodico mensile (carta di credito) viene pagato mensilmente dalla Contraente ad AIG Vita S.p.A. Il versamento dei premi complessivi raccolti nel mese di competenza viene effettuato, a mezzo di bonifico bancario, entro i 30 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese stesso, sulle seguenti coordinate bancarie di AIG Vita S.p.A.: Banca Popolare Commercio & Industria IBAN IT16F0504803201000000001899. Tale versamento corrisponde al totale dei premi raccolti nel mese di competenza, al netto delle provvigioni. AIG Europe S.A., al fine di agevolare il processo di versamento dei premi, delega AIG Vita S.p.A. ad incassare la quota parte di premi di propria spettanza. AIG Vita S.p.A. si impegna a versare ad AIG Europe S.A. l importo dei premi relativi alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego, entro i 30 giorni successivi al versamento dei premi effettuato dalla Contraente. Qualora l importo complessivo dei premi versato dalla Contraente non risultasse equivalente a quello calcolato da AIG S.p.A. e da AIG Europe S.A. sulla base delle posizioni assicurate, si procederà alla regolazione positiva o negativa del premio direttamente sulla successiva scadenza mensile, secondo le medesime modalità. L Assicuratore si riserva la facoltà di modificare i tassi di premio, dandone immediata comunicazione alla Contraente che sarà libera di recedere dalla presente Convenzione, nell ipotesi in cui, a seguito di una periodica analisi del portafoglio, i dati medi (ad esempio: età; rapporto maschi/femmine; sinistrosità; ecc.) dovessero risultare non in linea con le ipotesi di tariffazione). 2. PROVVIGIONI Le provvigioni per la Contraente, calcolate sull ammontare dei premi netti imposte, sono le seguenti: Prodotto finanziario Provvigioni Finanziamento finalizzato Auto AIGA0 41,25% Finanziamento finalizzato Fotovoltaico AIGV0 41,25% Finanziamento finalizzato Non Auto AIGB0 42,75% Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE1 41,50% Finanziamento finalizzato Non Auto AIGE2 43,00% Carta di credito con premio mensile pari a 2 33,00% Carta di credito con premio mensile pari allo 0,40% del saldo mensile del conto carta 43,00% 41 di 45

3. BILANCIO OPERATIVO 3.1. Determinazione del bilancio operativo relativo alle singole garanzie assicurative inserite nella presente Convenzione Per ciascun esercizio, l Assicuratore provvede ad effettuare un bilancio definitivo per l esercizio (N) nei tre mesi che seguono l incasso dei premi relativi al periodo assicurativo considerato. a) Elementi di bilancio BILANCIO (globale e per singola garanzia) Entrate Premi totali netti imposte relativi all esercizio corrente (+) Riserve sinistri alla chiusura dell esercizio precedente (+) Riserve premi relative alla chiusura dell esercizio precedente (+) Interessi da calcolarsi sulle riserve (premi e sinistri) (+) Uscite Provvigioni (comprensive di eventuali rappels/overcommissions) ( ) Spese di gestione dell Assicuratore ( ) Sinistri liquidati nell esercizio corrente ( ) Riserve sinistri alla chiusura dell esercizio corrente ( ) Riserve premi alla chiusura dell esercizio corrente ( ) Risultato dell esercizio (R) (+)( ) b) Natura delle riserve e calcolo degli interessi - Riserva premi (RP): questa riserva corrisponde alla parte dei premi unici relativa ad un rischio futuro. - Riserva sinistri da indennizzare (RSDI): questa riserva corrisponde all importo degli indennizzi già calcolati relativamente a sinistri denunciati prima della data di chiusura del bilancio operativo, ma non ancora pagati a quella data. - Riserva sinistri avvenuti ma non ancora denunciati (RSAD): questa riserva è relativa ai sinistri avvenuti prima della data di chiusura del bilancio operativo, ma non ancora denunciati a quella data. Sarà determinata sulla base della realtà statistica delle denunce di sinistri sul portafoglio, aggiornata costantemente. - Interessi da calcolarsi sulle riserve (premi e sinistri): questa voce viene calcolata al momento della redazione del bilancio operativo, applicando il tasso tecnico alla media aritmetica tra l importo delle riserve (premi e sinistri) alla chiusura dell esercizio precedente (inizio esercizio) e quelle alla chiusura dell esercizio corrente (fine esercizio). 3.2. Determinazione del bilancio operativo consolidato di tutti i contratti in vigore tra le Parti Per ciascun esercizio, l Assicuratore provvede ad effettuare un bilancio consolidato di tutti i contratti in vigore tra le Parti definitivo per l esercizio (N) nei tre mesi che seguono l incasso dei premi relativi al periodo di assicurazione considerato per l insieme delle Convenzioni stipulate tra le Parti. 42 di 45

Elementi consolidati di bilancio BILANCIO CONSOLIDATO (globale e per singola garanzia) Entrate Premi totali consolidati netti imposte relativi all esercizio corrente (+) Riserve consolidate sinistri alla chiusura dell esercizio precedente (+) Riserve consolidate premi alla chiusura dell esercizio precedente (+) Interessi consolidati da calcolarsi sulle riserve (premi e sinistri) (+) Uscite Provvigioni consolidate (comprensive di eventuali rappels/overcommissions) ( ) Spese di gestione consolidate dell Assicuratore ( ) Sinistri consolidati liquidati nell esercizio corrente ( ) Riserve consolidate sinistri alla chiusura dell esercizio corrente ( ) Riserve consolidate premi alla chiusura dell esercizio corrente ( ) Risultato consolidato dell esercizio (RP) (+)( ) Perdita relativa all esercizio precedente (solo nel caso in cui risulti) ( ) Risultato finale consolidato dell esercizio (RF) solamente in chiusura di esercizio (+)( ) 4. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI La partecipazione agli utili è determinata in funzione del risultato finale consolidato di bilancio (RF) di tutti i contratti in vigore tra le Parti - positivo o negativo - di fine esercizio (01/07-30/06) secondo il seguente schema: Se (RF) > 0 L 85% del risultato finale è di competenza della Contraente a titolo di partecipazione agli utili (tale importo viene corrisposto nei 30 giorni successivi all approvazione da parte della Contraente del bilancio consolidato definitivo dell esercizio) mentre il rimanente 15% è di competenza dell Assicuratore. Se (RF) = 0 Nessun risultato economico sarà distribuito. Se (RF) < 0 L importo complessivo della perdita del risultato finale viene riportato nel bilancio relativo all esercizio successivo. Emesso in Roma, in tre originali ad un unico effetto, il 27 ottobre 2008 LA CONTRAENTE L ASSICURATORE AIG Vita S.p.A. AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia 43 di 45

La Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 c.c., le disposizioni della Convenzione qui richiamate: Sezione I - Condizioni di Assicurazione - art. 2 Garanzie; art. 4 Decorrenza e durata del Programma Assicurativo; art. 7 Prestazioni assicurate; art. 9 Limitazioni; art. 11 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi; art. 14 Foro competente; art. 15 Controversie; Sezione II - Disposizioni relative al contratto collettivo di assicurazione - art. 2 Perfezionamento del contratto collettivo di assicurazione; art 3 Obblighi e modalità di consegna da parte della Contraente delle Condizioni di Assicurazione agli Assicurati; art. 4 Trattamento dei dati personali e sensibili; art. 5 Termini dell accordo tra le parti; art. 6 Durata della Convenzione; art. 8 Obblighi di riservatezza. LA CONTRAENTE La Contraente dichiara, altresì, di aver compilato e sottoscritto il Questionario sull Adeguatezza del Contratto e di aver preso visione e ricevuto copia del Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. LA CONTRAENTE 44 di 45

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO Spettabile Contraente, Il presente questionario ha lo scopo di acquisire informazioni idonee a valutare l adeguatezza, alle Vostre esigenze, del contratto che intendete sottoscrivere. Poiché la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione, Vi preghiamo di sottoscrivere la Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste sotto riportata, qualora non intendiate rispondere alle domande del questionario. A. Informazioni anagrafiche 1. Ragione sociale B. Informazioni sull attuale situazione assicurativa 1. Attualmente avete sottoscritto altre coperture assicurative vita a protezione dei vostri clienti? SI NO 2. Se SI, specificare se: - Risparmio/Investimento - Previdenza/Pensione Complementare - Protezione assicurativa di rischio Creditor Insurance C. Informazioni sulle aspettative in relazione al contratto 1. Considerato che le coperture collettive Creditor Insurance rispondono alle esigenze di un Istituto bancario/finanziario che desidera proteggere il proprio cliente dal verificarsi di determinati eventi attinenti la vita umana (con il rimborso del debito del finanziamento e/o della carta di credito) quali sono gli obiettivi assicurativi che intendete perseguire con la Convenzione n. CL/08/040? - Risparmio/Investimento - Previdenza/Pensione Complementare - Protezione assicurativa di rischio Creditor Insurance 2. Intendete perseguire i Vostri obiettivi assicurativi con: Premi unici Premi periodici Data La Contraente DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE Dichiariamo di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione dell adeguatezza del contratto o anche ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell adeguatezza del contratto alle nostre esigenze assicurative. La Contraente DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA L Assicuratore dichiara di aver informato la Contraente dei principali motivi, sotto riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. L Assicuratore La Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. La Contraente 45 di 45