Lezione del 29 novembre 2016 La tutela delle banche di dati Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diritto Industriale
Introduzione al tema Cosa si intende per banca di dati: raccolte di opere, dati o altri elementi organizzati in modo tale da consentirne un agevole consultazione al pubblico. Prima della direttiva 96/9: Le banche dati creative erano considerate assimilabili a raccolte e opere compilative. Problema: Come proteggere e assicurare il recupero degli investimenti effettuati per la raccolta e l organizzazione dei dati?
Segue Paradosso dell esaustività: Lo sforzo economico affrontato nella raccolta dei dati supera quello creativo (scelta e modalità di selezione) Le banche dati più complete (che, per questo richiedono maggiori investimenti) rischiavano di non essere degne di tutela Aggravamento causato dalla digitalizzazione
Principali novità introdotte dalla Direttiva: definizione di banca dati; riconoscimento del diritto d autore alla banca dati creativa; introduzione di un diritto esclusivo sui generis al costitutore della banca di dati la cui realizzazione abbia richiesto un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo.
titolo della lezione Direttiva 96/9/CE d.lgs. N. 169/1999 Art. 102bis Art. 102ter Art. 1 Art. 2 Art. 64quinquies Art. 64 sexies
Definizione di banca di dati: l oggetto Definizione di banca dati Art. 2, n. 9, l.a. le banche di dati [ ] intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
Segue: il requisito dell indipendenza dei dati Art. 2, n. 9, l.a. le banche di dati [ ] intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
titolo della lezione Art. 2 definizione banca di dati Banche dati creative artt. 1 e 2, n.9, l.a. Banche dati non creative Art. 102bis Art. 102ter Art. 64quinquies Art. 64sexies Più, se sussiste l investimento rilevante Art. 102bis Art. 102ter
La tutela delle banche dati c.d. creative Art. 1, 2 comma, l.a. [ ] le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Art. 2, n.9, l.a. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
I diritti esclusivi: l art. 64quinquies, l.a. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; [ ] d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Il costitutore della banca dati e la fattispecie costitutiva del diritto Art. 102bis 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; 6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati [ ]
L investimento sostanziale secondo l interpretazione della Corte di Giustizia Distinzione tra investimenti sostenuti: ai fini del conseguimento: Ø n.b. non della creazione dei dati; collegati alla verifica: Ø n.b. affidabilità e veridicità dell informazione inerenti alla presentazione del contenuto della banca dati: Ø Disposizione sistematica e accessibilità dei dati.
La durata del diritto sui generis Art. 102bis 6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. 8. Termine che si rinnova automaticamente all atto della modifica o di integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a),
Il contenuto del diritto Art. 102bis 3. [...] il costitutore di una banca di dati ha il diritto [ ] di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. 9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
La nozione di estrazione e reimpiego Art. 102bis, 1 comma, b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma [ ] c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. [ ]