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N. **/2018 Scritture private Esente da bollo ai sensi del pt. 27 bis, Tab. A, DPR n. 642 del 26.10.1972 Convenzione tra il Comune di Tarcento, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni delil Servizio Sociale di Tarcento e Oltre La Sorgente Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS per la fornitura di un servizio di pulizia dei locali delil Servizio Sociale distrettuale di Tarcento ed altri locali oggetto di esecuzione di servizi organizzati dalil Servizio Sociale, ai sensi dell articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. CIG Z0322DCB4C. TRA il Comune di Tarcento, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni (nel prosieguo: l Ente), codice fiscale 00408250306, avente sede a Tarcento in piazza Roma n. 7, rappresentato dalla dott.ssa Marina MANSUTTI, abilitata alla sottoscrizione della presente convenzione in qualità di Funzionario TPO - Responsabile del Servizio dell Area assistenza, E la Cooperativa Sociale Oltre La Sorgente Impresa Sociale Onlus, codice fiscale 01268820931, avente sede in Rive d Arcano Via Maseris 2/H, iscritta alla sezione B al numero 67 dell Albo Regionale delle Cooperative Sociali della regione Friuli Venezia Giulia, nella persona del suo Presidente e legale Rappresentante Stefano Sabbadini, abilitato alla sottoscrizione della presente Convenzione, PREMESSO - che, in conformità all articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l Ente ha ritenuto con determinazione del Responsabile dell U.O. dell Area Socio-Assistenziale n.455 del 22.09.2015 di procedere alla stipula con la cooperativa sociale di una convenzione per la fornitura di un servizio di pulizia finale locali dove si sono svolti i centri estivi diurni per minori del comune di Tricesimo; - che la Cooperativa sociale, ai fini dell inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività: pulizie, manutenzione del verde, trasporti, facchinaggio; - che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all articolo 2, comma 2, ed all articolo 4, comma 2, della legge 381/1991; - che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il 34% dei lavoratori, di cui il 23% sono donne; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Oggetto) La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni e persegue le seguenti finalità: a) fornitura da parte della Cooperativa sociale individuata del servizio di pulizia locali come descritto del Capitolato (nel prosieguo: la fornitura); b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio: i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone con 1

percorsi di recupero alcologico, attraverso l impiego delle stesse nelil Servizio Sociale dell esecuzione della fornitura di cui alla lettera a); c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006; d) miglioramento e continuità del percorso terapeutico, mediante la stabilizzazione lavorativa della persona già adibita allo svolgimento del servizio di cui trattasi, socia della Cooperativa Art. 2 (Durata) La convenzione ha durata dal 04.05.2018 al 31.12.2018 ed è rinnovabile per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. Art. 3 (Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell Ente) La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato speciale, con piena autonomia organizzativa e gestionale. La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l attività lavorativa necessaria all esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all articolo 5. In particolare: il Servizio Sociale si impegna a finanziare, con il medesimo monte ore attribuito ai soggetti individuati dalla cooperativa, eventuali borse lavoro adulti in favore di un soggetto da inserire nelle sedi individuate in capitolato. Ai fini dello svolgimento del servizio in parola, la Cooperativa si impegna ad affiancare costantemente con adeguato tutoraggio e supporto in loco i soggetti eventualmente inseriti in borsa lavoro, al fine di potenziarne le competenze, verificarne l adeguatezza, supportarle nel corretto svolgimento del servizio e favorirne così l effettivo inserimento lavorativo. L Ente individua nella persona del Coordinatore Sportello lavoro del Servizio Sociale di Tarcento il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell attuazione dei progetti di inserimento lavorativo, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica. Per tutto quanto non concerne i progetti individuali legati ad eventuali borse lavoro, l Ente individua, per la gestione dei rapporti con la Cooperativa, il referente dell Ufficio gare e contratti del Servizio Sociale. Art. 4 (Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività) Per l espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. 2 lavoratori, rientrante nella categoria delle persone svantaggiate ai sensi dell articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: la persona svantaggiata). Nell elenco nominativo allegato sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell orario di lavoro e dei mansionari. Nell elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella persona di Flavia Tavagnacco, cui competerà la responsabilità organizzativa, e di Sara Papparotto per l inserimento lavorativo, nonché i compiti agli stessi attribuiti. Ogni eventuale variazione dell elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all Ente e debitamente motivata. La Ditta si impegna ad osservare, per quanto compatibili: a) le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento del Comune di Tarcento, adottato con 2

deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2014, quali norme che costituiscono principi generali nei confronti dei consulenti nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in favore o per conto dell'amministrazione di cui ha preso conoscenza dal sito istituzionale del Comune di Tarcento www.comune.tarcento.ud.it. b) le disposizioni del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2018-2020 di cui ha preso conoscenza dal sito istituzionale del Comune di Tarcento www.comune.tarcento.ud.it. Ai sensi dell art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, nell espletamento del servizio oggetto del presente contratto non devono essere svolte attività lavorative o professionali da dipendenti del Comune di Tarcento cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio. In caso di eventuali contratti conclusi od incarichi conferiti ai suddetti dipendenti in violazione della norma sopra citata, il presente contratto è nullo ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Art. 5 (Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate) La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali: - personalizzazione del percorso attraverso supporto costante mirato con tutor; - attivazione di eventuali finanziamenti finalizzati volti a progetti mirati (patente, affitti, acquisti, voucher, ecc.); - colloqui periodici con frequenza almeno quindicinale con la persona inserita; - contatti periodici, con frequenza quindicinale con i servizi sociali e specialistici referenti e con la responsabile individuata dell Ente; - segnalazioni tempestive, ai servizi e persone di cui al punto precedente, in caso di accadimenti che possano minare o compromettere il progetto individualizzato della persona inserita; - priorità, nella scelta del personale, ai soggetti segnalati dallo Sportello Lavoro del Servizio Sociale. L Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del Servizio sociale competente e degli eventuali servizi specialistici referenti, l attuazione degli inserimenti secondo le modalità indicate al precedente capoverso di questo articolo. Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni di Tarcento. Ai fini della vigilanza sull attuazione della convenzione, l Ente, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate, a mezzo personale proprio o incaricato appositamente. Art. 6 (Formazione del personale) La cooperativa si impegna ad organizzare le attività formative obbligatorie per legge ed eventuali ulteriori attività volte a migliorare la conoscenza e la competenza del personale ed a farvi partecipare il personale stesso ed eventuali borsisti. L Ente si impegna a promuovere ed a concordare con la Cooperativa sociale ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale. 3

Art. 7 (Soci volontari) Nell esecuzione della fornitura non è previsto che la Cooperativa sociale si avvalga di soci volontari per coadiuvare il personale addetto al sostegno dell inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate se non a propria discrezione. Art. 8 (Utilizzo di beni e strutture) La Cooperativa mette a disposizione i beni necessari all erogazione del servizio, compresi DPI, sia ai soggetti dalla stessa individuati che a eventuali borsisti. Art. 9 (Standard tecnici) Nell espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza. Art. 10 (Contratti di lavoro) La Cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna: 1) a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori e i tutor, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, fermo restando che per i soli soggetti inseriti in borsa lavoro si farà riferimento, per il periodo di tempo di cui al progetto borsa lavoro, al regolamento delle stesse subentrando invece gli obblighi di cui al presente comma 1) al momento dell effettivo eventuale inserimento lavorativo in Cooperativa; 2) a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. La Cooperativa sociale si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. L Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere a verifiche, nei modi e tempi ritenuti più opportuni, in merito al rispetto dei requisiti di cui sopra. Art. 11 (Sicurezza e salute dei lavoratori) La Cooperativa sociale si impegna ad assicurare l osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e borsisti durante l esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le seguenti misure tecniche ed organizzative: - corretta informazione sulle modalità di movimentazione di carichi, sulle misure igieniche e di emergenza; - verifica periodica delle condizioni di salute del personale impiegato, con particolare riferimento al monitoraggio dei periodi successivi ad uno stato di malattia. Valutate le possibili interferenze tra l attività dell Ente e l attività della Cooperativa sociale nel Servizio Sociale dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a cooperare all attuazione delle misure di prevenzione attraverso l effettuazione di incontri preventivi all avvio del servizio di: 4

- valutazione congiunta dei fattori di rischio legati allo svolgimento del compiti propri della figura, con particolare riferimento alla probabilità ed alla gravità di ciascun fattore; - eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte secondo le modalità di competenza della Cooperativa e dell Ente, proprietario degli spazi nel quale si svolge il servizio; - programmazione congiunta della prevenzione. La Cooperativa sociale si impegna a consentire all Ente di effettuare verifiche e controlli sull adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori. Art. 12 (Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi) 1) L importo della convenzione, per il biennio, è computato in presunte 10.654,80 presunte, oneri per la sicurezza inclusi ( 200,00) ed IVA al 22% esclusa, a fronte di un costo orario di 16,00. 2) Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato solo sulle ore effettivamente prestate e per i servizi effettivamente attivati mensilmente, a fronte di regolare fattura elettronica emessa al Comune di Tarcento, Codice fiscale 00408250306, partita IVA 00538110305. 3) Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture stesse fatte salve le verifiche di legge. In caso di richiesta di note di accredito, il termine dei 30 gg. decorrerà dalla data di presentazione di queste ultime. 4) Le fatture dovranno prevedere lo split payment e saranno redatte in forma elettronica conforme alla legge vigente. 5) Le fatture dovranno tassativamente indicare numero di determinazione di aggiudicazione, il numero di impegno e il CIG Z0322DCB4C, oltre al conto corrente bancario coincidente con quanto dichiarato ai fini del rispetto della L. 136/2010. 6) Ai sensi dell art.1454 del codice civile, la presente convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi dell art. 3 comma 8 delle disposizioni citate in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite in violazione delle modalità sopra indicate. Art. 13 (Assicurazione del personale e degli utenti) L Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale. A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti. Art. 14 (Verifica, vigilanza e valutazione relative alla fornitura) Fatto salvo quanto previsto all articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, l Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto: a) l adempimento degli obblighi e la conformità alle previsioni contenute nella convenzione; b) il grado di soddisfacimento dell'utenza. Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall Ente entro il termine stabilito. Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti. 5

Art. 15 (Inadempienze e cause di risoluzione) Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, saranno applicate le penalità di cui al capitolato. La convenzione è risolta nei seguenti casi: a) violazioni da parte della Cooperativa sociale, non eliminate in seguito a diffida formale dell Ente, anche di uno soltanto degli obblighi contenuti negli articoli n. 5, 10 ed 11 della convenzione; b) grave inadempimento da parte della Cooperativa sociale nella esecuzione delle prestazioni; c) ritardato pagamento da parte dell'ente superiore a giorni 60. Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a tutela dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso. Comporta inoltre la risoluzione di diritto della convenzione: - la cancellazione della Cooperativa sociale dall Albo regionale delle cooperative sociali, così come previsto all articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006; - la violazione delle modalità indicate all art. 12 punto 2 della presente convenzione. Art. 16 (Controversie) Per ogni controversia che potesse insorgere nelil Servizio Sociale dell esecuzione della convenzione è competente il Foro di Udine. E esclusa la competenza arbitrale. Art. 17 (Spese di contratto) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa sociale. Art. 18 (Allegati alla convenzione) Sono parte integrante della convenzione anche se non materialmente allegati: a) capitolato speciale d appalto servizio pulizie (foglio patti/condizioni); b) elenco nominativo del personale impiegato citato all articolo 4. Tarcento, data della sottoscrizione digitale Per il Comune di Tarcento Il Funzionario TPO Area Assistenza Marina MANSUTTI Per Oltre la sorgente Soc.Cop.Soc. Il Presidente Stefano SABBADINI 6

Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: MANSUTTI MARINA CODICE FISCALE: MNSMRN72L68L483D DATA FIRMA: 04/05/2018 11:11:31 IMPRONTA: 5FCCD0606EB9764F5640947E403A0D42C59083519E706030CC35259D54A8AEBE C59083519E706030CC35259D54A8AEBEC3DB35C7F15D54819684D8B181844A10 C3DB35C7F15D54819684D8B181844A10010A2405B5277B1DA88889F7FE2E35BA 010A2405B5277B1DA88889F7FE2E35BA79D020927AE18561BD839B092F8E3358 Atto n. 187 del 04/05/2018