COMUNE DI PISA COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Delibera n. 77 Del 27 Maggio 2009



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COMUNE DI PISA COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera n. 77 Del 27 Maggio 2009 OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DI RACCOLTA DEI TESTAMENTI BIOLOGICI L anno 2009 il giorno ventisette del mese di Maggio presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti i Signori : Presente/Assente 1. FILIPPESCHI MARCO Sindaco P 2. GHEZZI PAOLO Vice Sindaco A 3. CASSONE ANTONIO Assessore P 4. CERRI FABRIZIO Assessore P 5. CHIOFALO MARIA LUISA Assessore P 6. CICCONE MARIA PAOLA Assessore P 7. ELIGI FEDERICO Assessore P 8. FORTE GIUSEPPE Assessore P 9. GAY DAVID Assessore P 10. PANICHI SILVIA Assessore P 11. SERFOGLI ANDREA Assessore A 12. VIALE GIOVANNI Assessore P 13. ZAMBITO YLENIA Assessore P Partecipa alla riunione il Segretario Generale: NOBILE ANGELA Presiede il Sindaco: FILIPPESCHI MARCO.

OGGETTO:Istituzione registro di raccolta dei testamenti biologici IRIDE 552636 Premesso che: LA GIUNTA - Con l espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona (testatore), dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi. - La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'unione Europea, anno in cui la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. - In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che " la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Considerato che: - La carta dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona ( titolo 1, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale). - La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9 che " i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione". Preso atto che: - Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il

medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato". Valutato altresì che: - Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che "... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà". Preso atto della mozione approvata dal Consiglio Comunale di Pisa in data 3 marzo 2009 che, tra l altro: Impegna il Sindaco e la Presidente del consiglio a promuovere anche insieme alla Provincia- occasioni di dibattito pubblico sul tema del Testamento Biologico; Impegna il Sindaco e la Presidente del consiglio a istituire presso il Comune apposito registro per raccogliere,autenticare e conservare le dichiarazioni dei cittadini in ordine alle proprie Direttive anticipate o Testamento Biologico secondo il modello diffuso dalla Fondazione Veronesi nel quale, liberamente, la persona dichiara quali terapie accettare o meno in caso di incapacità e nomina un fiduciario al quale affidare l esecuzione della propria volontà; Rilevato che: - È in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l approvazione di una legge in materia; Considerato inoltre che: - La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell ordinamento giuridico italiano; Atteso pertanto che: - in ragione della delicatezza della tematica di cui trattasi la Provincia di Pisa ha nominato con Decreto Presidenziale n.6 del 17/04/2009 un apposito gruppo di studio del quale fanno parte studiosi di Diritto Privato e di Diritto costituzionale dell Università degli Studi di Pisa e della Scuola Superiore S.Anna e funzionari della Provincia, dell Azienda Usl 5 di Pisa, delle Società della Salute della provincia oltre ad un funzionario dello stesso Comune di Pisa con lo scopo di esaminare le problematiche relative all istituzione del Registro del Testamento biologico ; Ravvisata l opportunità,nell attesa di acquisire le risultanze del citato gruppo di studio e con l auspicio che si concluda rapidamente l iter di approvazione di una apposita legge che regolamenti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale le modalità con cui rendere possibile, a chi ne senta il bisogno, di depositare e dunque rendere cogenti le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita, di istituire un

registro per la raccolta e conservazione dei testamenti biologici (c.d. dichiarazioni anticipate di volontà ); Ritenuto pertanto di dover disporre che nel registro in parola,riservato ai cittadini residenti nel Comune di Pisa,siano raccolti i testamenti biologici ordinati per numero progressivo al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza; Visto l art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali, in base al quale il pertinente parere entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A; all unanimità dei votanti, con l astensione dell assessore Giovanni Viale, D E L I B E R A 1. di istituire, fatta salva l approvazione di una apposita normativa nazionale in materia ed il recepimento di eventuali risultanze del Gruppo di lavoro in premessa citato, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà") che saranno redatti utilizzando il modello predisposto dalla Fondazione Umberto Veronesi che si allega al presente atto per farne integrante e sostanziale (All.1); 2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Pisa, ed ha come finalità la raccolta e conservazione dei testamenti biologici ordinati per numero progressivo, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza; 3. di demandare al Dirigente della Direzione Servizi sociali e Politiche abitative, alla Responsabile dell URP e al responsabile dell ufficio di Stato Civile l adozione delle singole modalità operative per l attuazione di tale Registro.

Allegato A) COMUNE DI PISA OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Istituzione registro di raccolta dei testamenti biologici x della Giunta Comunale del Consiglio Comunale Ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che: comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa; X non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa. Pisa,22/05/2009 Il Dirigente della Direzione Servizi Sociali e Politiche Abitative Avv. Stefania Cantisani PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. Pisa, IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE Dott. Claudio Sassetti VISTO CONTABILE Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto. Pisa, IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Dott. Claudio Sassetti Allegato 1 IL MIO TESTAMENTO BIOLOGICO La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere interamente redatta di proprio pugno in forma leggibile in triplice copia: una per il firmatario una da consegnare a un fiduciario (parente, amico, conoscente) una da depositare presso l Ufficio URP del Comune di Pisa IO SOTTOSCRITTO / A: Nome...... Cognome...... Luogo di nascita... Data di nascita... Indirizzo della residenza... Documento valido di identità... NEL PIENO DELLE MIE FACOLTÀ MENTALI E IN TOTALE LIBERTÀ DI SCELTA DISPONGO QUANTO SEGUE: In caso di malattia o lesione traumatica cerebrale invalidante e irreversibile CHIEDO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO AD ALCUN TRATTAMENTO TERAPEUTICO O DI SOSTEGNO ( alimentazione e idratazione forzata) DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

Autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti o SÌ o NO NOMINO MIO RAPPRESENTANTE FIDUCIARIO IL SIGNORE / LA SIGNORA : Nome... Cognome... Luogo di nascita... Data di nascita... Residente a... Via...... Recapito telefonico... LE PRESENTI VOLONTÀ POTRANNO ESSERE DA ME REVOCATE O MODIFICATE IN OGNI MOMENTO CON SUCCESSIVA / E DICHIARAZIONE / I. Luogo e data... Firma del sottoscrittore... Documento di identità Firma del fiduciario...... Documento di identità

Il Presidente FILIPPESCHI MARCO Il Segretario Generale NOBILE ANGELA Deliberazione pubblicata all Albo Pretorio il Il Messo incaricato Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il Deliberazione divenuta esecutiva il Deliberazione immediatamente eseguibile [ ] Comunicata a : Il Il Funzionario Bacciardi G. Copia conforme all originale in carta semplice per uso amministrativo. Pisa, li Il Funzionario Bacciardi G.