REGOLAMENTO COMUNE DI FIUMICINO (PROVINCIA DI ROMA) PER LA DISCIPLINA DELL ARREDO URBANO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO DI FIUMICINO



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COMUNE DI FIUMICINO (PROVINCIA DI ROMA) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ARREDO URBANO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO DI FIUMICINO Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 5 aprile 2000 Modificato con deliberazioni consiliari: - n. 78 del 27 giugno 2002 - n. 146 del 30 dicembre 2003

INDICE Capo I Criteri per il rilascio di autorizzazione per insegne e tende in Via di Torre Clementina, Largo dei Delfini, Via degli Orti, Via Santa Maria della Salute, Via Orbetello, Piazza G.B. Grassi, Via della Spiaggia e Via G.B. Grassi (nel tratto compreso tra Piazza G.B. Grassi e Via della Spiaggia)...3 Articolo 1...3 Articolo 2 Insegne frontali...3 Articolo 3 Insegne a bandiera...4 Articolo 4 Insegne verticali...4 Articolo 5 Targhe...4 Articolo 6 Faretti...4 Articolo 7 Tende...5 Capo II Criteri e modalità per il rilascio di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico su Via Torre Clementina, Largo dei Delfini, Via degli Orti, Via Santa Maria della Salute, Via Orbetello, Piazza G.B. Grassi, Via della Spiaggia e Via G.B. Grassi (nel tratto compreso tra Via G.B. Grassi e Via della Spiaggia)...5 Articolo 8 Occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie ed ombrelloni...5 Articolo 9 Espositori...5 Articolo 10 Chioschi...6 Articolo 11 Disposizioni generali...6 Capo II...7 Articolo 12 Vigilanza - Sanzioni...7 Articolo 13 Disposizioni transitorie...7 Capo IV...8 Articolo 14 Norma finale...8 2

CAPO I CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER INSEGNE E TENDE IN VIA DI TORRE CLEMENTINA, LARGO DEI DELFINI, VIA DEGLI ORTI, VIA SANTA MARIA DELLA SALUTE, VIA ORBETELLO, PIAZZA G.B. GRASSI, VIA DELLA SPIAGGIA E VIA G.B. GRASSI (NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA G.B. GRASSI E VIA DELLA SPIAGGIA) Considerata la necessità di individuare dei criteri uniformi dal punto di vista dell arredo urbano per l'autorizzazione delle insegne e tende degli esercizi commerciali e professionali presenti sulle vie in oggetto, si dispone quanto segue: Articolo 1 Possono essere autorizzate insegne frontali ed a bandiera, targhe e faretti aderenti ai muri degli edifici senza tuttavia alterarne gli elementi architettonici esistenti, adeguandosi agli spazi alloggiativi qualora gli stessi siano già predisposti, purché contenuti entro i sesti dei vani d'apertura dell'esercizio o comunque entro gli spazi esterni e non oltre la superficie massima corrispondente a quella delle pareti interne dei vani del negozio. Articolo 2 Insegne frontali 1. Le insegne frontali dovranno essere a lettere singole, non a cassonetto, corrette nell ortografia e contenute su una sola riga. Ogni singola lettera non potrà superare l'altezza massima di cm. 60 e la sporgenza di cm. 15 dalla facciata degli edifici. I colori ammessi sono l oro e l argento, i colori naturali del legno, marmo, il verde unicamente per le insegne farmaceutiche e parafarmaceutiche; l illuminazione dovrà essere indiretta. 2. A tutela delle pareti interessate l'installazione di insegne a lettere singole dovrà essere effettuata supportando le stesse con una struttura tubolare di metallo, non deteriorabile, opportunamente verniciata dello stesso colore del rivestimento del fabbricato e fissata al muro. 3. L'orlo inferiore delle insegne dovrà essere ad altezza non inferiore a m. 2,50 dal suolo o a quella maggiore altezza che sarà di volta in volta stabilita dall'ufficio Ambiente per ragioni di sicurezza. 4. Sono escluse le insegne di tipo scatolato o a cassonetto in materiale plastico. 5. Nel caso di installazione di insegne sugli immobili sottoposti a vincolo storico monumentale, le stesse dovranno essere esclusivamente sul sesto a lettere singole frontali in bronzo, ottone, marmo, legno o cristallo (con esclusione di materiali plastici), su una sola riga, eventualmente illuminate a luce indiretta, senza pannello retrostante. Eventuali deroghe saranno valutate caso per caso per documentate motivazioni. 6. Le insegne antecedenti alla legge 1089/39 possono essere restaurate in base ad esauriente documentazione (storico-fotografica) e mantenute anche se difformi alle prescrizioni attuali. 7. Non è autorizzata l'apposizione di insegne in aderenza agli spigoli dei fabbricati quando sussistano edicole religiose, stemmi, fregi, lapidi e simili, in altre parole quando lo spigolo abbia particolare pregio architettonico. 8. E' altresì vietata l'installazione di insegne o quant'altro su ringhiere, balconi, finestre e mura al di sopra dei livelli degli esercizi commerciali, artigianali ed altro, situati al piano stradale. 9. Per gli edifici che presentano attività commerciali, artigianali, laboratori, agenzie, studi, etc, sia al piano terra che a interi piani superiori al di sotto di piani abitativi, con predisposizione, per le insegne, di appositi spazi in muratura, cortina, bugnatura e simili, può essere consentita l'installazione di insegne a lettere singole (senza pannelli di fondo) di altezza massima cm. 30. 3

10. Le insegne sulle proiezioni esterne degli esercizi (portici e strutture similari aggettanti), potranno autorizzarsi previo consenso dei terzi interessati (condominio del fabbricato od altri), esclusivamente a lettere singole, e su una sola riga, non più alte di centimetri 30, poste immediatamente al disopra dell'apertura del portico o dell'aggetto similare. 11. In caso di installazione di insegne a lettere singole all'ingresso di rampe di accesso di garage o attività commerciali, l altezza minima da terra alla base inferiore delle stesse dovrà essere ad un'altezza minima di m. 2,50 per il passo pedonale e di m. 4,50 per il passo carrabile. L altezza massima delle lettere dell'insegna di cui sopra dovrà essere di cm. 30 e lo spessore massimo dovrà essere di cm. 15. Articolo 3 Insegne a bandiera 1. Sono ammesse le insegne bifacciali a bandiera artistiche, non in materiale plastico, di dimensioni proporzionate all edificio ed alla strada, fino a un massimo di cm. 50 x 80; le insegne dovranno essere fissate esclusivamente alla parete dell'edificio, fatti salvi i casi di comprovata necessità; non è consentita la fattispecie illuminata. 2. Sono fatte salve le insegne bifacciali per pubblica utilità (farmacie, telefono e simili) limitatamente ai simboli ed alle dimensioni fissate da specifiche disposizioni normative. Articolo 4 Insegne verticali Non sono consentite insegne in linea verticale. Articolo 5 Targhe 1. Le targhe indicative di attività professionali, commerciali e pubblicitarie, saranno ammesse esclusivamente al lato degli ingressi degli stabili o degli esercizi e dovranno, se multiple, essere coordinate ed armonizzate tra loro nelle dimensioni e nel materiale (ottone, bronzo, marmo, cristallo, plexiglas). 2. Dette targhe non potranno superare ciascuna le dimensioni di cm. 30 x 40 (cm quadrati 1200) ed avere una sporgenza massima di cm. 3; in caso di targa contenente più messaggi, le dimensioni non potranno superare i cm 60 x 40 (cm quadrati 2400), avere una sporgenza massima di cm 3 e i messaggi dovranno essere coordinati ed armonizzati tra di loro nelle dimensioni. Articolo 6 Faretti 1. L'installazione di faretti, o simili corpi illuminanti l'insegna e/o l'esterno del locale è consentita alle seguenti condizioni: i corpi illuminanti non devono essere applicati sulla parte sottostante i balconi o qualsiasi altro aggetto superiore; l'estremità esterna della struttura, composta dagli elementi di appoggio di sostegno del corpo illuminante, non deve superare i 40 cm. dalla facciata dell'edificio. 2. Il corpo luminoso deve essere collocato ad un'altezza minima di m. 2,50 dal piano di calpestio e deve essere direzionato sull'insegna e sul locale dell'attività verso terra (non deve arrecare danno ai locali sovrastanti). 3. La luce proiettata dovrà essere di colore bianco o giallo. 4

Articolo 7 Tende 1. Potrà autorizzarsi l'applicazione di tende nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi, a condizione che la proiezione a terra delle stesse ricada all interno del marciapiede, a non meno di cm. 50 dal bordo dello stesso. 2. Le tende dovranno essere a tinta unita, retrattili, del tipo a cappottina nei colori bianco, panna e avorio, in armonia con il colore dell edificio su cui vengono installate. Qualora la tenda del tipo a cappottina non fosse sufficiente a preservare i prodotti esposti da eventuali danni prodotti dai raggi solari, saranno autorizzabili tende del tipo retrattile non a cappottina, previo parere favorevole dell'ufficio competente. 3. Qualora il punto d'installazione della tenda non presenti cortina, bugnato, marmo o altri movimenti artistici ma sia semplicemente intonacato, le tende potranno essere installate, ferme restando le pertinenze dell'esercizio, anche al di sopra dei sesti delle porte e delle vetrine e con una maggiore larghezza, oltre quella dei sesti, non superiore a cm. 30 per ciascuno dei due confini degli anzidetti sesti. 4. Nel caso di Pubblici Esercizi (bar - ristoranti), qualora il marciapiede lo consenta, a riparo delle aree per cui sia stata autorizzata l'occupazione del suolo pubblico con tavoli ed altro, potranno essere autorizzate tende retrattili, anche non del tipo a cappottina, senza ancoraggio e sostegni a terra, di colore bianco, panna, avorio e/o ombrelloni in legno di tipo antivento con copertura esclusivamente in tela naturale di colore bianco, panna e avorio, con base idonea e di colore adeguato al resto dell'arredo. CAPO II CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SU VIA TORRE CLEMENTINA, LARGO DEI DELFINI, VIA DEGLI ORTI, VIA SANTA MARIA DELLA SALUTE, VIA ORBETELLO, PIAZZA G.B. GRASSI, VIA DELLA SPIAGGIA E VIA G.B. GRASSI (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA G.B. GRASSI E VIA DELLA SPIAGGIA) Articolo 8 Occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie ed ombrelloni 1. I tavoli e sedie devono essere in ferro o legno con piano in marmo o similare, seduta imbottita o in paglia o in legno o similare, in stile compatibile con l ispirazione fine secolo delle vie. 2. Non sono ammessi tavoli o sedie in plastica o similari e comunque difformi dall arredo esistente per morfologia, colore o materiale. 3. Gli ombrelloni devono essere in legno di tipo antivento con copertura esclusivamente in tela naturale di colore bianco, panna o avorio, senza alcuna scritta o nome di ditta. 4. I tavolini all aperto non dovranno essere posti a meno di cm. 50 dal bordo del marciapiede o dalla ringhiera se presente. Articolo 9 Espositori Saranno autorizzati esclusivamente espositori in ferro o legno di colore naturale, della profondità massima di cm. 60, a modulo, su uno o più ripiani. 5

Articolo 10 Chioschi I chioschi del centro storico dovranno essere posizionati secondo la normativa vigente e comunque dovranno essere di colore verde. Articolo 11 Disposizioni generali 1. L esposizione effettuata con prodotti inerenti l attività esercitata non potrà superare il fronte negozio, e comunque non potrà occupare una superficie superiore a 10 mq. Per quanto riguarda i Pubblici Esercizi l'occupazione con tavoli e sedie non potrà superare il fronte negozio e comunque non potrà essere superiore a 40 mq, correttamente delimitati secondo criteri di ordine e con possibilità di agevole pulizia dell area interessata. E' severamente vietato occupare l'area concessa con qualsiasi tipo di attrezzatura (frigoriferi, griglie etc.). 2. Tutte le occupazioni dovranno partire dal muro perimetrale, avendo per limite massimo la proiezione delle mura dell attività, senza invadere lo spazio antistante ad attività terze o portoni di accesso o passi carrabili, e lasciando i lampioni della pubblica illuminazione liberi. Dovrà essere in ogni caso lasciato un passaggio per i pedoni minimo di m. 2.00 dalla superficie concessa al ciglio del marciapiede o a eventuali panchine, cestini, alberi, lampioni. Fanno eccezione le attività site ai civici di Via di Torre Clementina di seguito indicati e i chioschi, che dovranno essere collocati ad almeno m. 5 dal muro perimetrale: a) Numeri civici 16 18: l occupazione potrà essere concessa entro il bordo del marciapiede, per una profondità massima pari a m. 2; b) Numeri civici 82 84 88 90: l occupazione potrà essere concessa fronte alla propria attività ed alle condizioni contenute nel presente Regolamento; c) Numeri civici 194 B 194 E: l'occupazione potrà essere concessa dal muro perimetrale per una profondità massima pari a m. 2 e dal bordo del marciapiede per una profondità massima di m. 2, lasciando al centro dell'occupazione lo spazio per il passaggio pedonale; d) Dal numero civico 24 compreso sino alla Chiesa le occupazioni dovranno interessare esclusivamente il fronte negozio, con una profondità massima di m. 2; e) Dal numero civico 122 A fino al numero civico 138 compreso, dopo avere rispettato i m. 5 del cono di visibilità ai sensi del vigente Codice della Strada, la profondità massima consentita dal fronte dell esercizio è di m. 1,5; f) Dal civico 140 fino all'angolo con Via della Spiaggia, la profondità massima consentita è di m. 2,5; g) Dall'angolo di Via della Spiaggia fino al numero civico 168, la profondità massima consentita è di m. 2,5, esclusa l'area interessata dall'occupazione dei chioschi, dove ci si dovrà attenere al presente Regolamento e in ogni caso dovrà essere lasciato un passaggio pedonale della larghezza minima pari a m. 2; h) Chiosco sito tra i numeri civici 164 e 164 A: l'occupazione potrà essere concessa da una distanza minima di m. 2 dalla proiezione del chiosco fino a una distanza minima di cm. 50 dalla delimitazione del marciapiede; i) Dal numero civico 168 al civico 194 A compreso non è possibile rilasciare occupazioni di suolo pubblico per mancanza di spazio disponibile; j) Dal civico 194 E (escluso) al civico 202 la profondità massima consentita è di m. 2; k) Dal civico 206 A fino alla fine di V. Torre Clementina le occupazioni di suolo pubblico dovranno rispettare le disposizioni del vigente Codice della Strada e del presente Regolamento. 6

3. Tutte le occupazioni dovranno essere opportunamente delimitate da fioriere, di forma parallelepipeda a base rettangolare o quadrata, o da siepi a protezione di tipo sempreverde (bosso, lauro ceraso, lauro nobilis, licustro o similari), con altezza massima di m. 1,5. 4. I vasi delle fioriere devono essere in terracotta o in materiale plastico color cotto; non sono ammessi vasi in materiale o colore difforme. 5. Gli esercenti hanno l obbligo della cura delle siepi sempreverdi e della pulizia delle fioriere e dei vasi stessi. 6. Tutti gli esercenti possono di norma fare richiesta di occupare lo spazio antistante il proprio esercizio, per la superficie massima di cui al comma 1 del presente articolo. 7. Gli spazi oggetto della richiesta di occupazione, per essere autorizzati, devono essere compatibili con la disciplina di cui all art. 20 del Codice della Strada. 8. Nel posizionare le strutture all aperto si rispetteranno le prescrizioni del vigente Codice della Strada in materia di visibilità agli incroci. 9. Di norma, salvo che per i festeggiamenti del 15 agosto, del Santo Patrono e in occasione di eventi eccezionali autorizzati dall'amministrazione Comunale, nessuna autorizzazione potrà essere rilasciata per le occupazioni di suolo pubblico in Piazza G.B. Grassi e lungo la banchina del canale navigabile. 10. Le occupazioni di Via degli Orti, Via della Spiaggia, Via Orbetello e Via S.M. della Salute sono sottoposte alle prescrizioni contenute nel vigente Codice della Strada e alle disposizioni generali contenute nel presente Regolamento. CAPO II Articolo 12 Vigilanza - Sanzioni La Polizia Municipale, organo competente in materia di vigilanza urbana, verificherà l'esistenza o meno di atti autorizzativi e, se del caso, l'esatto posizionamento dei manufatti rispetto a quanto autorizzato, lo stato di conservazione, la buona manutenzione e le scadenze delle autorizzazioni concesse. Gli addetti alla vigilanza, rilevate le inadempienze, dovranno contestarle a mezzo di specifico verbale all'interessato, applicando conseguentemente quanto previsto in materia dal Codice della strada, da altre normative e dalle disposizioni di cui ai regolamenti comunali vigenti. Articolo 13 Disposizioni transitorie Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai regolamenti comunali vigenti in materia ed ai dispositivi del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia che siano in contrasto od incompatibili con quanto disposto dal presente Regolamento. I titolari delle precedenti autorizzazioni dovranno adeguarsi allo stesso e per quanto in contrasto con le norme del Codice della Strada. In particolare: - Le autorizzazioni rilasciate dopo il primo giugno 1997, dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2004. 1 In caso di inottemperanza, si provvederà all applicazione delle sanzioni vigenti. 1 Periodo modificato dalla deliberazione consiliare n. 78 del 27 giugno 2002; così modificato dalla deliberazione consiliare n. 146 del 30 dicembre 2003. 7

CAPO IV Articolo 14 Norma finale L'individuazione del centro storico contenuta nel presente regolamento abroga e sostituisce quella prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, parte I, capo II, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 778 del 27.10.98. Eventuali future modifiche del centro storico ai fini dell'arredo urbano, si rifletterano necessariamente anche sul centro storico individuato dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. L'Amministrazione provvederà ad estendere l'applicazione del presente Regolamento ad ulteriori ambiti territoriali, una volta completata la delimitazione dei centri storici comunali. 8