RUOLO E RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO INFERMIERE Analisi comparata e studio esegetico-metodologico di parti campione delle norme di riforma delle professioni sanitarie infermieristiche Prof. Antonio De Palma
Ruolo e responsabilita dell infermiere alla allaluce lucedella Legge 42/99 Infermiere Professionale PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 1265 del 27 luglio 1934) DPR 867/75 Legge n 42/99 Art. 1 - PROFESSIONE SANITARIA - EQUIPOLLENZA TITOLI DEL PRECEDENTE ORDINAMENTO EQUIPOLLENZA PERFETTA VALIDA CIOE 1 - AI FINI DELL ESERCIZIO PROFESSIONALE 2 - AI FINI DELL ACCESSO ALLA FORMA- ZIONE COMPLEMENTARE
Ruolo e responsabilita dell infermiere alla luce della Legge 42/99 DPR n 225/74 MANSIONARIO LEGGE n 42/99 Art. 1 AUTONOMIA Legge n 251/00 CAMPO PROPRIO DI ATTIVITA E RESPONSABILITA DECRETI MINISTERIALI ISTITUTIVI DEI PROFILI DM n 739/94 Profilo Infermiere D M n 70/97 Profilo Inf. Pediatrico ORDINAMENTI DIDATTICI Diploma Universitario Tabella XVIII- Ter Formazione post-base (DM n 739/94): a-inf. di Sanità Pubblica b-inf. Pediatrico c-inf. Psichiatrico d-inf. Geriatrico e- Inf. di Area Critica CODICE DEONTOLOGICO C.N.N.L. 07 GIU 2001 Infermiere Prof. Categoria D Anzianità: D1 D2 D3 D4 D5 Inferm con funz COORD Categoria D +INDENNITA Anzianità: D1 D2 D3 D4 D5
DM 739/94 STUDIO ESEGETICO DI NORME CAMPIONE ART 1- L infermiere e l operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell iscrizione all albo e responsabile dell assistenza generale infermieristica ART 1..2- L assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa e di natura tecnica, relazionale, edcativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l assistenza ai malati e dei disabili di tutte le eta e l educazione sanitaria. ART 1.3- l infermiere: a) partecipa all identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettivita b)identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettivita e formula i relativi obiettivi c) pianifica, gestisce e valuta l intervento assistenziale infermieristico d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche e) agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali f) per l espletamento delle proprie funzioni si avvale, ove necessario dell opera del personale di supporto g) svolge la sua attivita professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale. ART 1.4 - L infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all aggiornamento relativo al proprio profilo professionale ed alla ricerca ART.5) - La formazione infermieristica post base per la pratica specialistica e intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacita che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanita pubblica- infermiere si sanita pubblica; b) pediatria:infermiere di pediatria c) salute mentale- psichiatria :pediatria infermiere di pediatria* d)geriatria: infermiere geristrico ; e) area critica: infermiere di area critica * = PROFILO A SE STANTE AI SENSI DEL DM 70/97, CON FORMAZIONE AUTONOMA AI SENSI DEL DM UNIV 02 APRILE 2001 IN APPLICAZIONE DELL ART 6 DLEGVO 502/92
CODICE DEONTOLOGICO 2009 STUDIO ESEGETICO DI NORME CAMPIONE ED ATTIVITA DI APROFONDIMENTO /ANALISI IN COMPARAZIONE CON NORME CORRELATE DEL CODICE PRECEDENTE 3.3 - L infermiere riconosce i limiti alle proprie conoscenze e declina la responsabilita quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto/dovere di chiedere assistenza e /o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; Articolo 13 L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. Articolo 15 L infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza.
CODICE DEONTOLOGICO 2009 STUDIO ESEGETICO DI NORME CAMPIONE ED ATTIVITA DI APROFONDIMENTO /ANALISI IN COMPARAZIONE CON NORME CORRELATE DEL CODICE PRECEDENTE 4.4- L infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona Articolo 22 L infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l assistito.
CODICE DEONTOLOGICO VERSIONE ANNO 2009 STUDIO ESEGETICO DI NORME CAMPIONE ED ATTIVITA DI APROFONDIMENTO /ANALISI IN COMPARAZIONE CON NORME DE LCODICE DEONTOLOGICO PRECEDENTE 6.2- L infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione ed all interesse dei cittadini e dell istituzione. L infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri di eccezionalita o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale. 6.4- L infermiere riferisce a persona competente o all autorita professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l assistenza infermieristica o la qualita delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona Articolo 48 L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito. Articolo 49 L infermiere, nell interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale. Articolo 51 L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell assistenza o il decoro dell'esercizio professionale.
CODICE DEONTOLOGICO 2009 STUDIO ESEGETICO DI NORME CAMPIONE Articolo 18 L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente. Articolo 30 L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali Articolo 33 L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell assistito mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente
CODICE DEONTOLOGICO STUDIO ESEGETICO DI NORME CAMPIONE Articolo 35 L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita dell assistito, riconoscendo l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. Articolo 36 L'infermiere tutela la volontà dell assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita. Articolo 37 L infermiere, quando l assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato. Articolo 38 L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'assistito
CRONOLOGIA ED ESEGESI DELLE NORME CHE REGOLAMENTANO LA FORMAZIONE INFERMIERISTICA IN AMBITO UNIVERSITARIO POST LEGGE 251/2000 PER LA FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO Legge 251/00 Art 1 Gli operatori delle professioni sanitarie dell area infermieristica svolgono con autonomia professionale attivita dirette alla cura e salvaguardia delle salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonche degli specifici codici deontologici ed utilizzando le metodologie di pianificazione per obiettivi dell assistenza.. Art 6 Il ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Universita, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate succcessivamente in una delle fattispecie di cui all art 1.. Il Decreto Ministero Salute di concerto con il ministero Universita in data 29 marzo 2001, in attuazione dell art 6 di cui sopra ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui all art 6 di cui sopra Un Primo Decreto Ministro Universita del 2 aprile 2001 ha determinato, ai sensi della intervenuta classificazione di cui al Decreto ministero della Salute di cui al precedente,in forza dei provvedimenti di riforma degli studi universitari, la specifica classe di laurea universitaria per le professioni sanitarie ( LAUREA DI PRIMO LIVELLO ) tra le quali quella dell infermiere ( 3+2) presupposto indispensabile per l attivazione del 2 livello (Laurea specialistica) PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA Legge 251 Art 5 c 1 : Il Ministro dell Universita di concerto con quello della Salute, ai sensi dell Art 17 comma 95, della legge 15.5.97, n 127, individua con 1 o piu decreti i cirteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali ammettere gli esercenti le professioni di cui all art 1.della legge 251/00, in possesso del diploma universitario o titolo equipollente ; Legge 251/2000 Art 5, c 2 Il Governo con proprio decreto definisce la disciplina concorsuale riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all art 5 comma 1 di cui sopra per l accesso alla nuova qualifica di dirigente unico del ruolo sanitario. Un secondo Decreto del Ministero dell Universita in data 02 aprile 2001 ha determinato, in esplicita applicazione del Decreto min Universita n 509/1999 e della Legge 127/97, la classe di laurea specialistica per gli esercenti la professione infermieristica, nulla dice riguardo alla possibilita di accesso ai corsi specialistici da parte degli i esercenti le professioni di cui all art 1.della legge 251/00, in possesso del diploma universitario o titolo equipollente come previsto dall art 5 c 1 della Legge 251/2000
Ruolo e responsabilita dell infermiere alla luce della Legge 251/00 LEGGE 10 AGOSTO 2000 N 251 GLI OPERATORI DELL AREA INFERMIERISTICA SVOLGONO CON AUTONOMIA PROFESSIONALE LE SEGUENTI CLASSI DI ATTIVITA SULLA SALUTE INDIVIDUALE E COLLETTIVA : PREVENZIONE CURA SALVAGUARDIA IL MINISTERO DELLA SALUTE EMANA LINEE GUIDA FINALIZZATE : ATTRIBUZIONE DE- LE RESPONSABILITA E GESTIONE DELLE FUNZIONI CONNESSE REVISIONE DELL ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CHE PRIVILEGI MODELLI DI AS SSISTENZA PERSONALIZZATA
LA FORMAZIONE INFERMIERISTICA ALLA LUCE DELLA LEGGE 251/2000 Previsione di specifici corsi Universitari per gli esercenti la professione infermieristica Emanazione di Decreto Interministeriale per l inserimento delle figure professionali esistenti nella categoria degli esercenti la professione infermieristica di cui alla legge 251/2000 Istituzione del dirigente unico del ruolo sanitario
Ruolo e responsabilita dell infermiere alla luce delle Leggi 42/99 251/00 DM 739/94 Art. 1 L infermiere agisce sia idividualmente sia in collaborazionne AUTONOMIA LIMITI (art 1 c, 2 Legge 42/99) LEGGE N 251/00 Gli operatori delle professioni sanitarie dell area delle scienze infermieristiche svolgono con autonomia professionale attività dirette a... Competenze previste per i medici e per gli altri professionisti sanitari laureati LA FUNZIONE DI DIAGNOSI E CURA COSTITUISCE : Un limite insopprimibile incardinato all attivita medica ma non sempre esclusivo: DM 739/94 art. 1 lett.b. L infermiere identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona della collettività e formula i relativi obiettivi. Legge 251/00 Art 1 Gli operatori delle professioni sanitarie dell area infermieristica svolgono con autonomia professionale attivita dirette alla cura e salvaguardia delle salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonche degli specifici codici deontologici ed utilizzando le metodologie di pianificazione per obiettivi dell assistenza.. 2) Specifiche disposizioni Linee guida n. 1/96 in applicazione del DPR 27/3/92 (DEA) Primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti PROCESSO DIAGNOSTICO BISOGNI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA FUNZIONE SVOLTA DAL PERSONALE INFERMIERISTICO STABILIRE LE PRIORITA
LA FORMAZIONE ECM PRINCIPALI FONTI DI DIRITTO D.legvo 502/92 Art 16 D.Legvo 229/99 (artt.16 Ter e quater) D.M. sanita 07/07/2000 D.L. 07/02/2002 n 8 Accordi Stato Regioni + Determinazioni Commissione Naz.le ECM
LA LEX 1/2002 NON PREVEDE SPECIFICATAMENTE UN EQUIPOLLENZA TRA DIPLOMI E LAUREE Legge 26 febbraio 1999, n. 42 ART. 4..i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Legge 8 gennaio 2002, n. 1 ART 1 PUNTO 10... I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università
LE PRINCIPALI NOVAZIONI DEL DIRITTO APPORTATE CON LEGGE N. 43 DEL 01.02.2006 CONFERMA DELLA CONNOTAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE SPECIFICATAMENTE PREVISTA DALA LEGGE N 251/00 E DAL DM SALUTE 29.03.01 - REQUISITI DI ACCESSO PROFESSIONISTI DI BASE (LAUREA O EQUIPOLLENTE) PROFESS. SPECIALISTA (MASTER ) STRUTTURA PROFESSIONI SANITARIE PROFESS. COORDINATORI MASTER O A.F.D.+ ANZIANITA PROFESS. DIRIGENTI LAUREA SPECIALISTICA - L'ISTITUZIONE DI UN ORDINE SPECIFICO, CON ALBI SEPARATI PER OGNUNA DELLE PROFESSIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 251 DEL 2000, PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI AREE : AREA DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE; AREA DELLAPROFESSIONE OSTETRICA ; AREA DELLE PROFESSIONI DELLA RIABILITAZIONE; AREA DELLE PROFESSIONI TECNICO-SANITARIE; AREA DELLE PROFESSIONI TEC NICHEDELLA PREVENZIONE - OBBLIGATORIETA ISCRIZIONE ALBO PER I PUBBLICI DIPENDENTI PRINCIPALI DELEGHE AL GOVERNO 1- Regole di struttura per gli ordini 2- Regolamentazione delle attivita degli iscritti agli ordini ed agli albi 3- Trasformazione Collegi in Ordini PER I PROFESS. SANITARI CONFERMA DELL APPLICAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE RISPETTIVE FONTI DI RICONOSCIMENTO ATTRAVERSO UNO O PIU DECRETI LEGISLATIVI