REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione Cartella Esattoriale. Tassa automobilistica: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (A.

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Opposizione Cartella Esattoriale. Tassa automobilistica: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (A. Tutte le controversie che hanno a oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario. Tra queste controversie rientrano anche quelle che riguardano la tassa automobilistica. Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che le tasse automobilistiche hanno natura indiscutibilmente tributaria e, dunque, alla luce della vigente normativa il relativo contenzioso é devoluto alla giurisdizione del Giudice Tributario. Sulla base di questi principi il Giudice di Pace ha, conseguentemente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, dinanzi alla quale ha rimesso le parti per la riassunzione della causa nei termini di legge (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 26 novembre 2012). REPUBBLICA ITALIANA 1 / 9

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3344/11 del Ruolo Generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione all esecuzione vertente TRA FFF Aaa nata a Ottaviano il <...>, C.F.:<...>, elettivamente domiciliata in <...>, alla Via GGG, 6, nello studio dell'avvocato Mmm SSS, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081xxxxxx, che la difende e la rappresenta in virtù di procura a margine dell'atto 2 / 9

introduttivo del giudizio; ATTRICE E Equitalia Sud S.p.A. già Equitalia Polis S.p.A., Agente per la riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I.V.A 11210661002, con sede in Roma, alla Via Lungotevere Flaminio, 18, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via <...>, 156, nello studio dell'avvocato Aaa Mmm, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081yyyyyy o all'indirizzo di posta elettronica studiolegale@mmmmaaa.fastwebnet.it, PEC avv.mmm@studiolegalemmm.it, che la difende e la rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta; CONCLUSIONI 3 / 9

All'udienza del 16 novembre 2012, la Equitalia Sud S.p.A. concludeva coma da relativo verbale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'articolo 58, 2 comma, della citata legge. Per un più agevole approccio al thema decidendum rileva osservare che la domanda proposta dalla FFF Aaa tende a ottenere la declaratoria di illegittimità della procedura di iscrizione del fermo, ex articolo 86 del D.P.R. 602 / 73, presso il P.R.A. effettuata sull'autovettura Lancia Musa, targata XXXXXX di sua proprietà, nonché la condanna dell'equitalia Polis S.p.A. al risarcimento dei danni. In particolare, deduceva, la FFF, che con la cartella di pagamento distinta dal numero <...>, le, veniva chiesto il pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni 2000, 2001 e 2002. Eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva. di dichiarare la nullità della procedura di fermo amministrativo. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese giudiziali, da distrarre a favore del procuratore antistatario. 4 / 9

Instauratosi il contraddittorio, la FFF Aaa insisteva nella sua domanda. La S.p.A. Equitalia Sud eccepiva la incompetenza ratione materiae del Giudice adito, deducendo che i crediti sottostanti avevano a oggetto la tassa automobilistica. Passando a esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che per la questione ora allo scrutinio di questo giudice sussiste la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Preliminarmente rileva osservare che la materia de qua è stata oggetto di continue evoluzioni giurisprudenziali sia di merito che di legittimità. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con le sentenze n. 2053/06 e n. 14701/06, aveva affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario sul fermo dei beni mobili registrati, successivamente è intervenuta la legge 248/2006 (Visco-Bersani) che ha inserito tra gli atti indicati nell'articolo 19 del D. Lgs. 546/1992, impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie sia l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, che il fermo dei beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del citato decreto n. 602/73. 5 / 9

La Suprema Corte ha successivamente allargato la giurisdizione tributaria consentendo di ritenere la stessa anche nel caso di fermo di auto cd. Misto; in senso estensivo della giurisdizione anche un'altra sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la n. 13902 del 14 ;giugno 2007, che ha affermato che, per delimitare la competenza a decidere delle commissioni tributarie non occorreva fare riferimento solo alla materia della controversia, ma anche all'organo che è competente a irrogare la sanzione. Se è irrogato da un. ufficio finanziario, l'atto è impugnabile innanzi al giudice tributario «... anche nel caso in cui si tratti d'infrazione diversa da quelle più direttamente tributarie...». Veniva cosi individuata la giurisdizione tributaria non con riferimento alla materia della controversia ma in relazione all'organo competente a irrogare relativa sanzione. Con le decisioni poi della Corte Costituzionale n. 130/08 e n. 64/08 si è limitata la giurisdizione del giudice tributario fino a giungere all'importante decisione della Cassazione a Sezioni Unite n. 14831/08 in conseguenza della quale si è affermato il principio secondo cui il cittadino che debba impugnare provvedimenti di fermo cd. misti, comprendenti sia tributi che sanzioni derivanti da infrazioni al c.d.s., sarà costretto a incardinare più giudizi: uno innanzi al Giudice Ordinario l'altro innanzi al Giudice Tributario. Sul punto la Suprema Corte afferma «... la giurisdizione sulle controversie tributarie relative al fermo di beni mobili registrati appartiene al giudice tributario solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione dei tributi...». Di conseguenza, in ossequio anche alla L. 69/09, articolo 59, comma 1 «-il giudice può declinare la sua giurisdizione solo se ritiene di non averne in relazione all'intera controversia e in ogni caso è vincolato alla pronuncia delle sezioni unite-» troverà applicazione il principio della" translatio iudicii: «...Il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 86, D.P.R. n. 602 del1973, deve accertare quale sia la natura -tributaria o non tributaria- dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii. Allo stesso modo deve. comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi 6 / 9

riférimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti...». Tali principi hanno trovato seguito sia nell'ordinanza n. 6/10 della Corte Costituzionale che ha ribadito che il giudice tributario non è il giudice di tutte le controversie in materia di fermo amministrativo, ma solo di quelle in cui il fermo è posto a garanzia di un credito di natura tributaria, sia nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16858/11. Orbene, nel caso ora in esame, rileva osservare che il fermo amministrativo impugnato ha a oggetto l'iscrizione a ruolo di un importo richiesto a titolo di tassa automobilistica, subito avvertendosi che sussiste il difetto di giurisdizione di questo giudice, essendo devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie le controversie in materia di imposte e tasse. Ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. numero 546 del 1992, come modificato dall'articolo 12 della Legge numero 448 del 2001, tutte le controversie che hanno a oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario. Tra queste controversie rientrano anche quelle che riguardano la tassa automobilistica. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che le tasse automobilistiche hanno natura indiscutibilmente tributaria e, dunque, alla luce dell'articolo 2 del citato D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'articolo 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 7 / 9

448 (e integrato dall'articolo 3 bis del decreto legge 30.settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.) il relativo contenzioso é devoluto alla giurisdizione del Giudice Tributario (Cass. SS. UU. n: 16289 e n. 11077 del 2007). In puntuale applicazione delle disposizioni vigenti in subiecta materia, la controversia de. qua rientra nella giurisdizione esclusiva della. Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la conseguenza che questo giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, dinanzi alla quale rimette le parti per la riassunzione della causa nei termini di legge. La particolarità delle questioni trattate alla luce della novità giurisprudenziale e la decisione adottata, impongono la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla FFF Aaa nei confronti della S.p.A. Equitalia Sud, già Equitalia Polis S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede: 8 / 9

1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione e per l'effetto dichiara la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli dinanzi alla quale rimette le parti per la riassunzione della causa nei termini di legge; 2) compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Ottaviano all'udienza del 26 novembre 2012 Giudice di Pace Avv. Anna Esposito 9 / 9