COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo ***** CAP 90024 Via Salita Municipio, 2 tel. 0921644076 fax 0921644447 P. Iva 00475910824 - www.comune.gangi.pa.it TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. Responsabile del Servizio Tributi nonché Funzionario Responsabile : Dott.ssa Giangrillo Concetta; Responsabile del procedimento: Sig.ra Placenti Anna: Responsabili supplenti : Geom. Mocciaro Pietro e Geom. Alongi Pino. Indicazioni di carattere generale. La Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) è dovuta dal contribuente a fronte del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Il Comune gestisce tale servizio tramite l ATO al quale corrisponde un corrispettivo del servizio; parte dei costi sono finanziati con il gettito della tassa sui rifiuti. Prima di esaminare in cosa consiste tale tributo, preliminarmente, è opportuno effettuare alcune premesse per una maggiore chiarezza del contribuente. Primo punto: la tassa non viene automaticamente applicata sulla base dell espletamento delle pratiche anagrafiche. Questo non accade in base ad un principio fondamentale contenuto nella legge che disciplina il tributo che parla ( art. 70 D.Lgs. 507/1993) di obbligo del contribuente di presentare un autodichiarazione dei dati in base ai quali applicare la tassa. In più si evidenzia che la tassa non si paga solo per le abitazioni in cui si ha la residenza ( locali ad uso commerciale, industriale etc, seconde case, garage etc), così come non è sempre vero che cambiando residenza non si debba più pagare la tassa ( se si cambia residenza ma si mantiene la disponibilità dell appartamento, per esempio, la tassa continua ad essere dovuta). 1
Tutte le volte che si acquista o si perde la disponibilità di un locale o di un area si deve presentare la denuncia al Comune; lo stesso si deve fare quando cambiano i dati precedentemente denunciati per pagare correttamente la tassa o godere delle riduzioni. Secondo punto: non è vero che la tassa deve essere pagata solo quando i locali o le aree sono effettivamente utilizzati da chi ne ha la disponibilità. La tassa è dovuta a prescindere dall effettivo utilizzo del contribuente; ciò che importa è che i locali o le aree siano potenzialmente utilizzabili, così come potenzialmente utilizzabile è il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. Ciò che comporta l esclusione dal pagamento della tassa è il non ulizzo determinato da fattori oggettivi esterni alla volontà del contribuente. I fabbricati a disposizione sono, infatti, normalmente sottoposti a tassazione con la riduzione del 33%; pertanto un fabbricato non occupato ma completo di arredi e di utenze sarà comunque sottoposto a tassazione. In pratica per le abitazioni è necessario che per l immobile privo di cose, si proceda alla chiusura delle utenze ( gas, acqua, luce). Un fabbricato, conseguentemente considerato dal contribuente pertinenza ai fini ICI sarà inevitabilmente sottoposto a tassazione ai fini TARSU. Presupposto e commisurazione della tassa La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Con delibera di C.C. n. 83 del 10/10/2000 sono state individuate le zone in cui il servizio è istituito ed attivato. Sono, pertanto, considerati tassabili tutti i locali e le aree scoperte ( operative) situate all interno delle suddette zone perimetrale, indipendentemente dal tipo di utilizzo cui sono destinate: il tipo di utilizzo influisce sull ammontare della tassa, ovvero del diritto di godere delle riduzioni previste dal regolamento, ma non sulla sua applicabilità. La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali e delle aree. 2
Decorrenza della tassa La tassa decorre dal 1 giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree. Denuncia iniziale I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale. La violazione dell obbligo di denuncia viene sanzionata in base alle norme di legge e regolamento. 1. Omessa presentazione della denuncia: sanzione dal 100 al duecento per cento della tassa o maggiore tassa dovuta; 2. infedele denuncia : sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta; 3. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta : sanzione da 51 ad euro 258. Denuncia di cessazione La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all Ufficio Tributi mediante apposita denuncia. La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1 giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in 3
Gangi (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1 giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata. Non è prevista una scadenza per la denuncia di cessazione ma la tempestività nell effettuare la cessazione da diritto allo sgravio per la parte dell anno senza occupazione, che in caso contrario si perde. Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive sempre che il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell avviso bonario di pagamento o dalla notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale. Modalità di presentazione delle denunce Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso l Ufficio Tributi e/o pubblicati sul sito internet dell Ente, che ne rilascia ricevuta, ovvero tramite posta. Ravvedimento operoso Attraverso l istituto del cd ravvedimento operoso, previsto dal D.L.vo 472/97, il contribuente può regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse alla dichiarazione per l applicazione della TARSU, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni per aver ottemperato spontaneamente agli obblighi previsti dalla normativa tributaria. Nello specifico le fattispecie di violazioni sanabili mediante ravvedimento operoso sono le seguenti: Omessa denuncia TARSU (originaria o di variazione): il ravvedimento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione della denuncia stessa (20 gennaio). Infedele denuncia TARSU: il ravvedimento va effettuato entro un anno dalla presentazione della denuncia infedele. 4
Per potersi avvalere di questo istituto occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Determinazione della superficie tassabile Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall art. 1, comma 340 della legge 311/2004. Pertanto, la superficie dichiarata ai fini della tassazione non può essere inferiore all 80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi. Sono prese in considerazione le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto dell'autorizzazione comunale. 5
Pagamento della tassa La TARSU può essere pagata utilizzando i bollettini allegati al documento ricevuto, in unica soluzione utilizzando il bollettino con la scritta IMPORTO TOTALE oppure a rate mediante i restanti bollettini. Riduzioni La tassa è ridotta: del 33% in caso di abitazioni con unico occupante; del 33% in caso di abitazioni con non più di due occupanti che abbiano compiuto il 65 anno di età; in entrambi i casi, l'occupante deve essere residente in Gangi; del 33% per abitazioni comunque tenute a disposizione, o utilizzate per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; del 33% per le abitazioni di chi risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno; del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. Le agevolazioni trovano applicazione con effetto dall'anno solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni ivi previste ed anagraficamente rilevate. Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni. Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili fra loro. Esclusioni Salvo quanto stabilito dall art. 1, comma 340 della legge 311/2004, sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti: le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete ( luce, gas, acqua); tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione; 6
fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere vengano consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano; tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi; le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117/numeri 1 e 3 del Codice Civile. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Rifiuti speciali rifiuti assimilati I locali e le aree ove si producono i rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori). A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda. 7