L anno il giorno del mese di presso la sede del Comune di Lavena Ponte Tresa in via Libertà n. 28

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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA L anno il giorno del mese di presso la sede del Comune di Lavena Ponte Tresa in via Libertà n. 28 Tra 1 Il Comune di Lavena Ponte Tresa, P.I. 00405070129, in persona di Pietro Vittorio Roncoroni - SINDACO, domiciliato per la sua carica presso la rispettiva Sede Municipale il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del / /, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; 2 Il Comune di Cadegliano Viconago, in persona di Arnaldo Tordi - SINDACO, domiciliato per la sua carica presso la rispettiva Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del / /,, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; 3 Il Comune di Cremenaga, P.I. 00478360126, in persona di Domenico Rigazzi - SINDACO, domiciliato per la sua carica presso la rispettiva Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del / /, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; 4 Il Comune di Marzio, 00559720123, in persona di Maurizio Frontali - SINDACO, domiciliato per la sua carica presso la rispettiva Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del / /,, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione; PREMESSO CHE o L articolo 14, comma 27 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in attuazione dell articolo 117, comma 2 lettera p) della Costituzione individua tra le funzioni fondamentali dei comuni la polizia municipale e la polizia amministrativa locale ; o Il comma 28 dello stesso articolo impone ai comuni aventi popolazione fino a 3'000 (tremila) abitanti ed appartenenti a Comunità Montane di gestire in forma associata mediante unione o convenzione le proprie funzioni fondamentali, tra cui quella in oggetto; o Che sia l articolo 9 che l articolo 30 del TUEL prevedono che le funzioni associate siano gestite attraverso l istituto della delega o attraverso la costituzione di un ufficio comune; o Che l articolo 14, comma 30 del D.L. 78/201, convertito nella Legge 122/2010, demanda alle Regioni la competenza a definire la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni; o Che l articolo 8 della L.R. 22/2011 prevede che in Lombardia l ambito territoriale raggiunga, per i comuni appartenenti a Comunità Montane, il limite demografico minimo pari a 3'000 (tremila) abitanti o, in alternativa, al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati, o L obbligo introdotto dal DL 78/2010 è stato confermato in sede di spending review dal D.L. 95/2012 convertito in legge 135/12;

o Che con parere 426 del 3.10.2012 la Corte dei Conti sez. Lombardia ha ritenuto che detta norma, ancorché emanata antecedentemente alla definizione del nuovo assetto dell esercizio associato delle funzioni delineato nel D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, sia compatibile con esso; o Che la funzione in oggetto é disciplinata dalla legge quadro 7.3.1986 n.65, nonché dalle disposizioni contenute nella art. 8 L.R. 01.04.2015 n.6; o Che in considerazione della sua natura e delle competenze attribuite in materia al Sindaco, é opportuno che detta funzione sia esercitata in forma associata attraverso un modello che faccia risalire gli effetti degli atti emanati a ciascun comune associato; Pertanto si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (Oggetto della convenzione) Con la presente convenzione si conferisce la delega, ai sensi dell articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della funzione Polizia Locale e Polizia amministrativa al Comune di Lavena Ponte Tresa, che accetta di esercitare tale delega; Art. 2 (Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione) Partecipano alla convenzione i Comuni di Cremenaga, Marzio e Cadegliano Viconago; il Comune di Lavena Ponte Tresa sarà Ente capo convenzione ed allo stesso è demandato il compito di redigere gli atti deliberativi relativi alla gestione del servizio. Art. 3 (Finalità) La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra il Comune di Lavena Ponte Tresa (di seguito definito capofila ) e i comuni associati per la gestione in forma associata della funzione individuata dall articolo 14, comma 27, lettera i) del DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, definita quale polizia municipale e polizia amministrativa locale di seguito definita funzione. Le parti pongono a fondamento dell esercizio in forma associata non solo l ottemperanza all obbligo normativo di cui al combinato disposto tra i comuni al 28 e 31 ter dell articolo 14 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, ma anche il perseguimento di elevati standard gestionali che, attraverso l individuazione di una massa critica demografica considerevole, permetta la realizzazione di economie di scala e di maggior efficacia ed efficienza dei servizi svolti. Durante la validità alla presente convenzione possono aderire ulteriori comuni. L adesione avviene in forma unilaterale con deliberazione consiliare del comune interessato, previo assenso della conferenza dei sindaci dei comuni già facenti parte della convenzione e, ferma restando l invarianza della convenzione, non deve essere recepita dalle altre parti. Art. 4 (Funzioni, attività e servizi conferiti; procedimenti di competenza dell ente delegato) La funzione comprende tutte le attività affidate alla Polizia Locale da leggi o regolamenti nell ambito del territorio di competenza, nell esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla Legge 65/86, dagli articoli 11, 12, 13 14 e 15, è della L.R. 01/04/2015 n.6, dalla restante

normativa vigente in materia, nonché tutto quanto di competenza dei comuni associati in materia di polizia amministrativa. Tutta l attività svolta nell esercizio della funzione produce effetti giuridici direttamente in capo al Comune associato cui, per competenza territoriale, essa è riferita. Le risorse umane e strumentali sono destinate indistintamente allo svolgimento della funzione su tutto l ambito territoriale di competenza. Il capofila per la gestione amministrativa e logistica del servizio è il Comune di Lavena Ponte Tresa. Al Comune capofila è demandato il compito di redigere gli atti deliberativi e regolamentari relativi alla gestione del servizio, nonché di fungere da base operativa e logistica. Art. 5 (Competenze dei Comuni associati e Conferenza dei Sindaci) Ai Sindaci dei Comuni associati restano in capo le funzioni e le prerogative di Autorità di Polizia Locale. L organo di indirizzo del servizio associato è la conferenza dei sindaci, presieduta dal Sindaco (o suo delegato) del Comune capofila e composta dai Sindaci (o propri delegati) dei Comuni associati e, senza diritto di voto, dal Comandante incaricato quale Responsabile della funzione associata. La conferenza dei Sindaci si riunisce nella sede del Comune capofila dietro richiesta di uno dei Comuni firmatari della presente convenzione. Tutti i provvedimenti di gestione del servizio associato saranno assunti dal Comune capofila conformemente a quanto stabilito dalla conferenza dei Sindaci. I verbali della conferenza dei sindaci vengono trasmessi ai Comuni convenzionati. Art. 6 (Ambito Territoriale) L ambito territoriale di svolgimento della funzione coincide con l insieme dei territori del capofila e dei Comuni associati. Il personale di polizia locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi. Nell esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal Comandante, Responsabile della funzione associata, che si uniforma alle direttive ricevute dalla conferenza dei Sindaci e dal Sindaco del Comune sul cui territorio il personale si trova di volta in volta ad operare. Art. 7 (Decorrenza e durata della convenzione) La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 1 gennaio 2016 e non è tacitamente rinnovabile. Art. 8 (Comando) 1. Il comando e la gestione del servizio di Polizia Locale in forma associata spetta al Responsabile dell ufficio di Polizia Locale del Comune di Lavena Ponte Tresa, il quale articolerà il proprio orario di lavoro e degli agenti presso i Comuni associati in base alle esigenze di servizio e nel

numero di ore mensili di presenza che sarà determinato nella conferenza dei Sindaci, prevedendo altresì un massimale di ore annuali, senza recupero negli anni successivi. 2. Lo stesso esercita le funzioni a lui attribuite ed emette ogni atto gestionale di competenza dei Comuni associati e relativo alle materie oggetto della presente convenzione. 3. Nel rispetto del Contratto Collettivo sono riconosciute al Responsabile del servizio svolto in forma associata le retribuzioni di posizione e di risultato previsto per il combinato disposto commi 4, 5 e 7 dell art. 14 del CCNL 2004. Le suddette retribuzioni saranno corrisposte dall Ente di appartenenza e saranno rimborsate pro quota dai Comuni convenzionati. I risultati dell attività saranno soggetti a valutazione. 4. In caso di assenza o impedimento della persona indicata al comma 1 del presente articolo, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate dal dipendente appartenente al servizio che risulti più alto in grado. Art. 9 (Personale) L adozione della presente convenzione non comporta alcun mutamento dello status giuridico ed economico del personale di Polizia Locale dei Comuni convenzionati. Su ogni Comune continuano ad incombere i rispettivi obblighi retributivi e contributivi relativi al personale da esso dipendente, sia in relazione al trattamento economico fondamentale che a quello accessorio, che resta oggetto di contrattazione decentrata condotta singolarmente da ogni Ente aderente alla convenzione. Ciascun Comune, secondo quanto stabilito dal rispettivo ordinamento, resta competente in materia di procedimenti disciplinari relativi al personale da esso dipendenti. I Comuni associati convengono di gestire congiuntamente le eventuali procedure di reclutamento riguardanti il personale del servizio associato; è facoltà di tutti i Comuni associati attingere alle graduatorie del Comune capofila. Art. 10 (Regolamento) I Comuni associati, per tutta la durata della presente convenzione, faranno riferimento al Regolamento del Corpo di Polizia Locale in vigore nel Comune di Lavena Ponte Tresa. Art. 11 (Sede, mezzi operativi e strumentazione) 1. L ufficio di comando del servizio ha sede presso il Comune di Lavena Ponte Tresa sito in Via Valle 12. 2. Il servizio associato di Polizia Locale esercita le proprie funzioni avvalendosi del complesso dei mezzi operativi in dotazione a ciascuno degli uffici di Polizia Locale dei Comuni associati. Gli oneri di manutenzione ed i rifornimenti di carburante dei mezzi gravano sul Comune rispettivamente proprietario degli stessi oppure, in caso di utilizzo di mezzi e strumentazioni non propri, vengono ripartiti per la quota parte di competenza secondo l effettivo utilizzo. 3. L uso comune ne è conseguentemente autorizzato con l obbligo di estendere le relative garanzie assicurative vigenti per il proprio personale. 4. Le spese per l acquisto di eventuale nuovo materiale per il miglioramento del servizio è ripartito in percentuale in base alla proposta della conferenza dei Sindaci, l acquisto è demandato al Comune capofila. 5. I rapporti economici tra gli Enti associati in caso di recesso, per quanto riguarda i mezzi acquistati in comproprietà, sono regolati in base alle determinazioni obbligatorie e vincolanti della conferenza dei Sindaci la quale decide a quali Enti vanno assegnati, previa stima del valore

attuale, tenendo conto della obsolescenza. L Ente assegnatario ha l obbligo di liquidare agli altri il 50% del valore stimato. Art. 12 (Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale) Ogni Comune può recedere unilateralmente mediante propria deliberazione di Consiglio Comunale dagli impegni assunti con la presente convenzione, dando comunicazione al Comune capofila ed agli altri Comuni associati. Gli effetti del recesso si produrranno decorsi 6 (sei) mesi dalla data della ricezione della sua comunicazione da parte di tutti i Comuni associati. La conferenza dei Sindaci può autorizzare la riduzione dei termini di recesso di un Comune associato in caso di particolari e comprovate motivazioni. Art. 13 (Rapporti economici) 1. I proventi delle sanzioni sono introitati direttamente dal Comune di competenza, su proprio conto corrente, secondo il principio della territorialità, indipendentemente dal soggetto accertatore della contravvenzione. 2. I rapporti finanziari tra il Comune capofila ed i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. Su ogni Comune firmatario della presente convenzione gravano tutte le spese di personale, di assicurazione e di gestione, che saranno determinate secondo i parametri di riparto determinati dalla Conferenza dei Sindaci, per il personale in base alle ore di servizio prestate e per mezzi e strumentazioni in base all effettivo utilizzo. Art. 14 (Disposizioni di rinvio) Per quanto non previsto nella presente convenzione, di rinvia al Testo Unico 267/2000, alla Legge 65/2006 ed alla Legge Regionale n. 06/2015 Atto redatto dal Segretario Comunale, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 5 pagine, che viene firmato dalle parti. Il SINDACO del Comune di Lavena Ponte Tresa: Pietro Vittorio Roncoroni Il SINDACO del Comune di Cadegliano Viconago: Arnaldo Tordi Il SINDACO del Comune di Cremenaga: Domenico Rigazzi Il SINDACO del Comune di Marzio: Maurizio Frontali