CONTRATTO DI FORMAZIONE per Novizi Elite e/o Juniores Elite A



Documenti analoghi
Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

Concessione della licenza e qualificazione dei giocatori Periodo di gioco 2015/16 (Paragrafo 11 e 12 del Regolamento di Gioco RdG)

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014

ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente Lugo di Romagna (RA) 1.

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

Direttive indennità di formazione

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali

REGOLAMENTO D USO E TARIFFE DELL IMPIANTO INDOOR DI ATLETICA LEGGERA DI ANCONA

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Ferrovie federali svizzere FFS. l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune

WKLF A.S.I. Dilettantistica Regolamento Sociale WKLF REGOLAMENTO SOCIALE. WKLF A.S.I. Dilettantistica Regolamento Sociale Pagina 1 di 5

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Informa i Lavoratori che:

Alessandro Greppi Via dei Mille Monticello B.za (LC)

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da

Potenza Prot AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI

PREMESSE ART. 1 DEFINIZIONI

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE ACQUE POTABILI S.p.A.

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n MODULO DI ADESIONE

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

STATUTO della cassa dei medici società cooperativa

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NEL CCNL COMPARTO SCUOLA: DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

Se siete interessati a costituire un associazione per il vostro distretto, contattate il vostro rappresentante di supporto per club e distretti.

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

Contratto di comodato

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

Promemoria. Assicurazioni

Allegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE

ALLEGATO 1 Modello dichiarazioni

REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

Commissione Arbitri REGOLAMENTO. Edizione Regolamento per Istruttori e Ispettori Arbitri (RIIA)

REGOLAMENTO ai sensi del PTTI Cap. V.2. ARTICOLO 1 - Definizioni Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

Seminario durata: 1 giorno

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA

RISOLUZIONE N. 90 /E

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza CONVENZIONE TRA:

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA,

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

ATTIVITÀ PROGRAMMA DI UNA GIORNATA TIPO MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Regolamento del concorso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO

CONVENZIONE TRA. Premesso

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO RESTAURO DEL SACRO MONTE DELLA MADONNA DEL SASSO

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A.

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WI FI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSEPPE ABBIATI

REGOLAMENTO PER PATROCINI, CONVENZIONI, INFO SU SITO UNIREC E MAILING AD ASSOCIATI

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

Promemoria. Assicurazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO

Ombudsman delle banche svizzere

QUESTIONARIO Responsabilità Civile Professionale - Professioni Sanitarie

Minimi federali Il giovane di serie in addestramento tecnico

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

STATUTO. della Fondazione AROMED

CITTA DI SAN MAURO TORINESE

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

Transcript:

CONTRATTO DI FORMAZIONE per Novizi Elite e/o Juniores Elite A tra 1. Hockey Club... (di seguito denominato CLUB) e 2. (di seguito denominato GIOCATORE) Oggetto del contratto Con il presente contratto di formazione s intende regolare la formazione del GIOCATORE e i presupposti per il suo impiego nell ambito del CLUB. Il presente contratto intende da una parte tenuto conto della sua formazione scolastica e/o professionale garantire le premesse per uno sviluppo sportivo ottimale del GIOCATORE, dall altra rendere possibile l attività di formazione del CLUB. Il legame contrattuale ha lo scopo di garantire alle parti la continuità nell esercizio della loro attività e nella pianificazione della carriera. Il concetto di FORMAZIONE nella formulazione del presente contratto ( contratto di formazione ) si riferisce esclusivamente alla formazione del GIOCATORE attraverso il CLUB nell ambito dell hockey su ghiaccio ed esclude una formazione professionale e/o scolastica. 1. Base legale Il presente contratto di formazione si fonda sulle norme del Regolamento sul contratto di formazione della SIHF. In caso di contraddizioni sul contenuto del presente contratto tra le diverse lingue ufficiali, fa stato se esistente la versione in lingua tedesca. 2. Conseguenze legali del contratto di formazione in merito alla registrazione e all autorizzazione a giocare 2.1 Il GIOCATORE della categoria Novizi Elite (U16/U17) e/o Juniores Elite A (U18/U20) è autorizzato a giocare in entrambi i campionati di categoria a partire dalla stagione 2013/2014 a condizione che abbia stipulato un contratto di formazione ai sensi delle premesse di cui all Art. 2 e all Art. 4 del Regolamento sul contratto di formazione della SIHF. 2.2 Il contratto di formazione firmato in modo giuridicamente vincolante deve essere trasmesso alla SIHF tramite fax al più tardi il giorno della partita prima dell inizio della partita. In caso contrario il GIOCATORE non è autorizzato a giocare.

3. Scioglimento e modifica del contratto 3.1 È esplicitamente riservato lo scioglimento anticipato e immediato del contratto per cause gravi. Cause gravi ai sensi dell Art. 337 CO sono segnatamente le seguenti: - assenza ingiustificata ripetuta e nonostante precedenti richiami da convocazioni obbligatorie - comportamento pregiudizievole in ambito pubblico nonostante precedenti richiami - annullamento dell autorizzazione a giocare in Svizzera 3.2 Il contratto di formazione si estingue parimenti non appena: - nel periodo di durata del contratto il CLUB venga relegato dalla categoria Elite (Novizi Elite e Juniores Elite A) o non si qualifichi per la categoria Elite; il contratto tuttavia non si estingue, qualora il CLUB relegato disponga ancora di un altra squadra nella categoria Elite e il GIOCATORE sia autorizzato a giocare in questa categoria; il contratto sia trasformato in un contratto di GIOCATORE professionista con lo stesso CLUB (CLUB oppure raggruppamento di CLUB, settore giovanile professionistico) - il GIOCATORE cambi CLUB nell ambito di un trasferimento autorizzato secondo le norme sui trasferimenti della SIHF. 3.3 Il presente contratto può essere modificato, prolungato, completato o disdetto esclusivamente in forma scritta. Accordi verbali non hanno alcuna validità. 3.4 Gli effetti della fine del contratto sono regolati al pto. 3.1. Qualora il GIOCATORE o il CLUB sciolgano il presente contratto di formazione senza cause gravi ai sensi del pto. 3.1, essi si rendono responsabili del risarcimento del danno ai sensi dell Art. 337 let. c CO (licenziamento ingiustificato), rispettivamente dell Art. 337 let. d CO (mancato inizio o abbandono ingiustificato dell impiego). 4. Swiss Ice Hockey Academy 4.1 Qualora il GIOCATORE abbia la possibilità di firmare un contratto con la Swiss Ice Hockey Academy e di assolvere la relativa formazione nel quadro della promozione dei talenti della SIHF, il CLUB s impegna a garantire al GIOCATORE questo diritto senza alcuna condizione. 4.2 Gli aspetti legali della stipulazione di contratto con la Swiss Ice Hockey Academy sul presente contratto sono regolati all Art. 5 del Regolamento sul contratto di formazione della SIHF. 5. Prestazioni e obblighi del CLUB 5.1 Responsabilità sulla formazione Il CLUB mette a disposizione del GIOCATORE le sue infrastrutture tecniche e sportive e s impegna a garantire al GIOCATORE la migliore formazione possibile secondo le linee direttive delle strutture di formazione della SIHF. Il CLUB garantisce al GIOCATORE la possibilità di allenarsi, tenuto conto della necessaria flessibilità professionale e scolastica (ampiezza delle strutture di formazione con allenatori qualificati una o due volte al giorno). 2

5.2 Pianificazione della carriera Il CLUB sostiene il GIOCATORE in ambito sportivo, professionale e personale in modo individuale e secondo il suo potenziale. Il CLUB libera il GIOCATORE in caso di contratto con la Swiss Ice Hockey Academy ai sensi dell Art. 4 del presente contratto. 5.3 CLUB che non schierano squadre nelle categorie Novizi Elite o Juniores Elite A I CLUB (licenza A/licenza B) coinvolti nella formazione del GIOCATORE s impegnano a collaborare tra loro per il bene del GIOCATORE. 5.4 Retribuzione Le retribuzioni devono essere regolate individualmente in un allegato tra il CLUB e il GIOCATORE. L allegato costituisce parte integrante del presente contratto di formazione. Nell ambito dell accordo individuale il CLUB s impegna segnatamente a dar seguito agli obblighi legali relativi agli oneri sociali. 5.5 Vacanze Il diritto alle vacanze del GIOCATORE ammonta a cinque settimane all anno. Nella pianificazione delle sue vacanze il GIOCATORE si obbliga a tenere in considerazione il programma di allenamento e delle partite. Di principio le ferie devono essere godute nel periodo tra l inizio del contratto, l ultima convocazione per una partita della stagione conclusa e l inizio della preparazione estiva della stagione successiva. Eccezioni necessitano del consenso scritto ed esplicito del CLUB. Per giocatori che fanno parte delle squadre nazionali il periodo di ferie viene concordato individualmente. 5.6 Equipaggiamento Il Club regola con il giocatore in un allegato supplementare al contratto di formazione le prestazioni relative all'equipaggiamento (materiale d'uso e materiale in prestito). Il CLUB declina ogni responsabilità nel caso in cui il GIOCATORE modifichi, utilizzi in modo sbagliato o non utilizzi materiale ed equipaggiamento che abbia lo scopo di proteggere sé stesso o l avversario senza l esplicita autorizzazione del CLUB. Il CLUB si riserva il diritto di ridurre le proprie prestazioni o di far valere pretese di risarcimento del danno nel caso in cui il GIOCATORE contravvenga all obbligo di portare il necessario equipaggiamento. 6. Obblighi del GIOCATORE 6.1 Allenamenti e partite Il GIOCATORE è tenuto a dar seguito alle direttive generali del CLUB come pure a tutte le istruzioni specifiche che gli sono fornite dalla direzione del CLUB, dal direttore sportivo e dall allenatore. Il GIOCATORE s impegna segnatamente a: - partecipare a tutti gli allenamenti sul ghiaccio e fuori dal ghiaccio (sono ammesse assenze scusate per motivi scolastici o professionali) - a giocare tutte le partite di preparazione, amichevoli, di coppa e di campionato per le quali viene convocato dal CLUB - a prender parte a tutti gli eventi e le manifestazioni per le quali il CLUB ritiene obbligatoria la sua presenza - a presentarsi sempre puntualmente alle partite, agli allenamenti e agli eventi dichiarati obbligatori dal CLUB - a sottostare alle direttive del CLUB per quanto attiene il materiale e l equipaggiamento 3

- ad evitare ogni comportamento che possa nuocere alle sue capacità sportive, alla sua immagine come persona o che possa mettere in pericolo il successo della squadra ed a comportarsi in ogni momento sul ghiaccio e fuori dal ghiaccio in modo sportivamente corretto - a pagare personalmente le multe emesse nei suoi confronti dalla SIHF - a riconoscere ed accettare con la firma del presente contratto di formazione il catalogo delle sanzioni e delle multe in vigore all interno del CLUB e della squadra - ad assoggettarsi agli statuti, ai regolamenti e alle disposizioni della IIHF, della SIHF, del CLUB e di Swiss Olympic. Il GIOCATORE conferma esplicitamente di conoscere e rispettare le norme disciplinari della SIHF (www.swiss-icehockey.ch) e di Swiss Olympic (www.swissolympic.ch) - ad assumere in proprio la responsabilità per tutte le assicurazioni (infortuni, cassa malattia, responsabilità civile, furto). Gli obblighi inerenti gli oneri sociali sono regolati dalle parti secondo l età del GIOCATORE e le relative norme legali nell ambito dell allegato supplementare al presente contratto (vedi pto. 5.4). 6.2 Scelta del medico Il GIOCATORE conserva la libera scelta sul medico, è tenuto tuttavia in caso di infortunio o malattia ad informare il medico di fiducia del CLUB ed a seguire le sue direttive. Il GIOCATORE s impegna ad attenersi al concetto medico del CLUB ed a mettere in pratica le corrispondenti direttive. Il concetto medico del CLUB viene consegnato al GIOCATORE nel momento della firma del presente contratto. In caso contrario, si dà per acquisito che nel CLUB non esistono specifiche direttive sul tema. 6.3 Doping 6.3.1 Il GIOCATORE è tenuto a rispettare le disposizioni del CLUB inerenti la prevenzione del doping e della tossicodipendenza. L attuale lista dei prodotti dopanti e i relativi regolamenti sono a disposizione in ogni momento nel segretariato del CLUB per la consultazione. Il GIOCATORE è obbligato a prendere conoscenza ed a rispettare i predetti documenti. Il GIOCATORE deve sempre essere a conoscenza dello stato aggiornato delle disposizioni contro il doping di Swiss Olympic (www.swissolympic.ch). Il GIOCATORE si assoggetta esplicitamente a tali normative. Il GIOCATORE prende atto che ai sensi dell Art. 78 degli statuti della SIHF e del Regolamento giuridico della SIHF, la procedura di controllo, la procedura disciplinare, le sanzioni come pure le misure disciplinari in relazione con il doping nei confronti di persone fisiche si orientano secondo la definizione di doping di Swiss Olympic Association e secondo le disposizioni emanate dalla Camera disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic Association. Il GIOCATORE prende atto che i casi di doping di persone fisiche sono giudicati esclusivamente dagli organi competenti di Swiss Olympic Association. Come pure che le misure disciplinari in caso di doping di persone fisiche che hanno effetti diretti su una competizione e le misure disciplinari contro CLUB e squadre relativi a casi di doping di persone fisiche sono giudicati dai competenti organi disciplinari secondo il Regolamento giuridico della SIHF. 6.3.2 Nel caso in cui il GIOCATORE intenzionalmente o per negligenza faccia uso di prodotti vietati e sia di conseguenza squalificato (squalifica attraverso la SIHF, Swiss Olympic, ecc.), egli sarà considerato responsabile a tutti gli effetti per il danno derivante al CLUB. In caso di squalifica del GIOCATORE, il CLUB è in particolare autorizzato a cessare parzialmente o interamente il versamento dello stipendio. 4

7. Pubblicità e PR Le parti regolano separatamente eventuali diritti e doveri in relazione alla pubblicità e alle pubbliche relazioni; se del caso nell ambito della retribuzione. 8. Segretezza Il CLUB e il GIOCATORE si obbligano vicendevolmente alla segretezza in ogni e qualunque caso in merito al contenuto del presente contratto. Nel caso in cui il CLUB o il GIOCATORE sulla base di norme legali siano tenuti a fornire informazioni, esse sono autorizzate a rendere noto il contenuto del contratto. 9. Disposizioni particolari 9.1 Persona di riferimento La persona di riferimento da parte del CLUB è il responsabile del Label oppure il direttore sportivo, ritenuto che questi ultimi possono delegare i colloqui ad altri rappresentanti del CLUB. 9.2 Diritto applicabile Per quanto non pattuito nel presente contratto sono applicabili le norme del Codice Svizzero delle Obbligazioni (CO), in modo particolare gli Art. 319 ss. Come pure gli statuti e i regolamenti del CLUB, gli statuti e i regolamenti della SIHF (www.swissicehockey.ch) e le norme disciplinari di Swiss Olympic (www.swissolympic.ch). Entrambe le parti riconoscono integralmente tutte le norme menzionate e si assoggettano alle medesime. 9.3 Arbitrato/Foro competente In caso di eventuali litigi relativi al presente contratto, le parti proveranno anzitutto a trovare una soluzione concordata. In caso di mancato accordo, le parti chiederanno alla SIHF un arbitrato. Esse si rivolgeranno all arbitrato previsto nel Regolamento giuridico della LN. Le decisioni del Tribunale arbitrale della LN e degli organi giuridici della SIHF potranno essere impugnate dalle parti presso il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ( TAS. www.tas-cas.org). La procedura davanti al TAS è possibile per le parti esclusivamente se i mezzi di ricorso al tribunale arbitrale e/o davanti ai competenti organi giuridici della SIHF sono stati esauriti. 9.4 Allegati Tutti gli accordi supplementari annessi al presente contratto costituiscono parte integrante dello stesso. Inoltre ogni stagione viene consegnato al GIOCATORE con controfirma di presa di conoscenza e accettazione un catalogo delle multe. Parimenti costituisce parte integrante del presente contratto la lista in vigore sul doping che rimane in ogni momento a disposizione del GIOCATORE nella sede del CLUB oppure sul sito www.swissolympic.ch (vedi Art. 6.3.1). 9.5 Valida firma del contratto Il contratto viene sottoscritto per il CLUB dagli organi statutari. In caso di giocatori minorenni oltre al GIOCATORE, il contratto viene sottoscritto anche dal suo rappresentante legale. 5

10. Durata contrattuale 10.1 Le parti pattuiscono una durata contrattuale dal..... al..... Lo scioglimento del contratto ai sensi dell Art. 4 di cui sopra resta riservato. 10.2 Il contratto di formazione entra in vigore al momento della firma delle parti e sotto la condizione che sia stato eseguito un trasferimento con il CLUB d origine del GIOCATORE valido ai sensi delle relative norme della SIHF. 10.3 Il contratto termina per un GIOCATORE della categoria Novizi ai sensi del Regolamento sui trasferimenti della SIHF/NAS al più presto con la fine dell età Novizi oppure nel caso in cui il contratto di formazione venga trasformato in un contratto di GIOCATORE professionista a livello di LNA/LNB/prima divisione. 10.4 Per giocatori della categoria Juniores il presente contratto termina secondo il regolamento sui trasferimenti della SIHF/NAS al più presto con la fine dell età Juniores oppure nel caso in cui il contratto di formazione venga trasformato in un contratto di GIOCATORE professionista a livello di LNA/LNB/prima divisione almeno della stessa durata. Data e luogo: Firma: Ripresentante Associazione Ripresentante Associazione Ripresentante SA Ripresentante SA Cognome, Nome Giocatore, data di nascita Rappresentante legale 6