Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Risposta alla delibera N 452/13/CONS recante la Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 Data 20 settembre 2013

Confindustria Cultura Italia è la in seno a Confindustria. Dal 2007 riunisce le Associazioni delle imprese editoriali, discografiche, multimediali, del cinema, dell audiovisivo, dello spettacolo dal vivo e dei videogiochi. Tra gli obiettivi della Federazione vi è la tutela dei diritti e degli interessi collettivi degli associati sul piano nazionale, comunitario e internazionale; la valorizzazione delle attività di filiera e dei prodotti di tutte le industrie dei contenuti; la promozione della salvaguardia del diritto d autore e la proprietà intellettuale in ogni sua forma; la lotta alla pirateria audiovisiva, discografica, editoriale e multimediale in ogni modalità di espressione e manifestazione. Attraverso le 11 Associazioni riunisce oltre 17mila imprese del settore, che danno lavoro complessivamente a circa 300 mila persone tra artisti, tecnici, maestranze e impiegati, per un valore aggiunto pari a circa 16 miliardi di euro. Aderiscono alla Federazione le Associazioni appartenenti a: settore editoriale a stampa: AIE (editoria libraria e digitale), ANES (editoria periodica tecnica e specializzata su supporto cartaceo e multimediale ) musica: AFI (fonografici), FIMI e PMI (discografici), FEM (editori musicali) produzione televisiva: APT (fiction, intrattenimento leggero, cartoni animati e documentari) cinema e spettacolo: AGIS (spettacolo dal vivo e sale cinematografiche), ANICA (produzione, distribuzione e servizi tecnici per cinema e audiovisivo) e UNIVIDEO (home video) videogiochi: AESVI 2

Articolo 1 Definizioni CAPO I - Principi generali D 1.1. Si condividono le definizioni proposte e se ne ravvisa l'adeguatezza alla luce dello sviluppo del settore? Si propongono ulteriori definizioni? D 1.2. Si condivide, in particolare, la definizione di "gestore della pagina internet"? D 1.3. Si condivide la definizione di "opera digitale"? D 1.4. Si condivide la definizione di "rimozione selettiva" e, in particolare, la previsione della rimozione del collegamento ipertestuale (link o tracker) alle opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi? D 1.5. Si ritiene che la definizione di "disabilitazione dell'accesso" sia tecnicamente appropriata al fine di indicare l'inibizione dell'accesso al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati? L impianto definitorio è ben articolato nel suo complesso e non presenta particolari necessità di aggiungere nuove formule o concetti ex novo. Pur comprendendo la logica dell intero impianto, si ravvisa l opportunità di separare le varie figure di prestatori dei servizi intermediari per evitare di ingenerare confusione giuridica nel mercato con profili di vaghezza rispetto ai reali destinatari degli ordini. L obiettivo è quello di specificare con maggiore chiarezza il chi fa cosa e cioè: a) rimozione selettiva gestore della pagina e/o del sito internet b) comunicazione dei dati del gestore hosting provider c) chiusura del sito hosting provider (sito con server in Italia) d) disabilitazione all accesso ISP (intendendo per ISP il fornitore di connettività) Qui di seguito una riformulazione della lettera g) che suddivide le definizioni di prestatori di servizi, utili ai fini del Regolamento: g) Internet service provider, il prestatore di servizi della società dell'informazione di cui alla lettera f), come definito dall articolo 14 del Decreto; g-bis) Hosting provider : il prestatore di servizi della società dell'informazione di cui alla lettera f), come definito dall articolo 16 del Decreto In merito alla definizione di gestore della pagina internet, si ritiene opportuno aggiungere anche la locuzione sito : quindi gestore della pagina e/o del sito internet. Nessuna osservazione in particolare sulla definizione di opera digitale. 3

Ferma restando l impostazione generale delle definizioni di rimozione selettiva e disabilitazione all accesso, ampiamente condivisibili, è tuttavia fondamentale precisare che l ordine di blocco è efficace, con percentuali di diminuzione degli accessi di oltre l 80% solo qualora praticato congiuntamente (IP+DNS), altrimenti è pressoché inutile e facilmente aggirabile. Solo il blocco DNS non è efficace in termini di dissuasivi e rimane facilmente bypassabile. Come noto, esistono dei casi (che non riguardano i principali portali illegali internazionali) di siti con IP condiviso (shared hosting), per il quale è evidente che non possibile praticare il blocco congiunto: per tali fattispecie sarà praticabile solo l inibizione del codice DNS. L Autorità valuterà caso per caso che tipo di disabilitazione ordinare, fermo restando che il regime ordinario dovrebbe essere quello del blocco congiunto. Questi i dati recenti (fonte: NIELSEN) sui blocchi praticati negli ultimi casi D altra parte, l AAMS, in un audizione pubblica presso la Commissione Finanze della Camera ha confermato l ottimo funzionamento del regime dei blocchi (congiunto IP/DNS) che oltretutto traina l utenza media dall illegalità verso modelli di accesso sicuri e legali. 4

Peraltro nelle premesse alla Delibera 452/13 si legge quanto segue: La misura della disabilitazione dell accesso al contenuto illegale, che comporta il blocco dell IP e/o della risoluzione DNS appare la più idonea sia per le ipotesi di pirateria massiva, sia nel caso di siti con server situati all estero. Tale misura potrebbe anche essere aggirata dal pubblico nazionale mediante l accesso alle opere per altre vie (cd. proxy esteri). Essa ha tuttavia un effetto collaterale positivo, in quanto, accedendo attraverso il proxy, il sito non viene remunerato in base alla pubblicità parametrata seguendo il numero degli accessi, potendo così comportare un forte incentivo al consumo di prodotti legali. Si propone una precisazione di ordine tecnico alla definizione di link : sempre più di frequente si assiste a fenomeni di portali pirata che inseriscono solo l URL da cui scaricare illegalmente l opera digitale; infine, la definizione di tracker (lettera z) non rileva ai fini del provvedimento e delle procedure di rimozione selettiva; bisogna invece riferirsi ai file torrent. Qui di seguito l ipotesi emendativa proposta: v) "link": collegamento ipertestuale all'opera digitale di cui alla lettera p), ovvero indicazione dell URL ai fini dell'individuazione dell'opera medesima. z) torrent : file o stringa alfanumerica contenente le informazioni necessarie perché gli utenti possano interagire ai fini del download delle opere digitali di cui alla lettera p); conseguentemente alle lettere h) e cc) sostituire la parola tracker con torrent Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione D 2.1. Si concorda con l'ambito di intervento così come circoscritto dal presente schema di regolamento? In caso contrario si prega di indicare le relative motivazioni e i vantaggi che potrebbero derivare da un ambito più ristretto o, in alternativa, più ampio. D 2.2. Si condivide in particolare l'esclusione dall'ambito di intervento del presente schema di regolamento delle applicazioni e dei programmi per elaboratore di condivisione diretta di file tra utenti finali attraverso reti di comunicazione elettronica? 5

D 2.3. Si condivide la formulazione utilizzata al comma 3 per indicare applicazioni e programmi peer-to-peer? In caso contrario si prega di voler suggerire la formulazione che si ritiene maggiormente adeguata. Si condivide l ambito di intervento ma si ritiene opportuna una precisazione di ordine tecnico in merito al comma 3: 3. Il presente regolamento non si riferisce ai downloader e ai download effettuati tramite applicazioni e programmi per elaboratore, con esclusione dei torrent di cui alla lettera z), attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica. Appare tuttavia necessario prestare adeguata attenzione al fatto, soprattutto in termini di comunicazione, che l esclusione del downloader e del p2p dall ambito di applicazione del Regolamento, non impatta evidentemente sull illiceità del download abusivo tramite p2p che è (e rimane) sanzionato dalla legge, a seconda della gravità della condotta (il download è punito con la sanzione amministrativa; l upoloading con la multa e quindi sanzione penale pecuniaria; infine, qualora ci sia il dolo del lucro, la sanzione è la reclusione fino a 4 anni). Si tratta di una questione culturale molto importante anche ai fini della sensibilizzazione degli utenti verso modelli di comportamento legali. Da ultimo, in merito al comma 2, c è un passaggio poco chiaro: infatti è di tutta evidenza che l'autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, in quanto previsto (anziché nonché che esprime un carattere additivo dell elencazione) dalle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d'autore. CAPO II - Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali Articolo 3 Principi generali D 3.1. Si concorda con il riconoscimento della centralità del ruolo dell'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali nel contrasto alle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica? In caso contrario indicare quali si ritiene possano essere i principi generali atti a caratterizzare l'azione dell'autorità. D 3.2. Quali si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire la creazione di un mercato aperto dell'accesso alle opere digitali e per promuovere la diffusione dell'offerta legale delle stesse? 6

D 3.3. Si concorda con la previsione di un ruolo attivo in capo all'autorità nell'elaborazione dei codici di condotta di cui al comma 3 del presente articolo? Si condivide il principio della centralità dell Autorità in materia di educazione alla legalità e di promozione di codici di condotta tra gli operatori. Articolo 4 Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali D 4.1. Si ritiene esaustiva l'elencazione dei soggetti chiamati a far parte del Comitato? D 4.2. Si concorda con l'attribuzione al Comitato dei compiti previsti dal presente articolo? D 4.3. Si ritiene efficace l'eventuale adozione di codici di condotta da parte degli operatori del settore, in particolare con riferimento ad azioni di contrasto che prendano in considerazione le transazioni economiche e i modelli di business che consentono il finanziamento dell'offerta di contenuti in violazione del diritto d'autore? D 4.4. Si concorda con la previsione di un ruolo attivo del Comitato nel curare la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla legalità e la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali e a rimuovere le barriere normative e commerciali? D 4.5. Si concorda con l'attribuzione al Comitato di un ruolo di monitoraggio in relazione all'innovazione tecnologica e all'evoluzione dei mercati in vista del possibile adeguamento nel tempo della regolamentazione in materia di tutela del diritto d'autore online? Nessuna osservazione contraria rispetto agli obiettivi e alla ratio dell articolo. CAPO III - Procedure a tutela del diritto d'autore online ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 Articolo 5 Modalità di intervento D 5.1. Si concorda sul fatto che l'autorità possa intervenire solo su istanza di parte? In caso contrario si prega di indicare eventuali alternative, esplicitando i vantaggi che le renderebbero preferibili. Si condivide il modello. 7

Articolo 6 Procedure di notifica e rimozione D 6.1. Si concorda con la procedura delineata dall'autorità per la notifica e rimozione? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni. Nel caso s'intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la renderebbero preferibile a quella prevista dal presente articolo. D 6.2. Si concorda con la previsione di rinviare alle procedure di autoregolamentazione già esistenti in materia di notifica e rimozione? Si condivide l opportunità di procedere preliminarmente con le procedure di autoregolamentazione già esistenti. Tuttavia, si ritiene opportuno, sopprimere l incipit al comma 2 Qualora previamente notificate all'autorità e da questa rese pubbliche attraverso il proprio sito istituzionale in quanto ultroneo e fuorviante rispetto alla logica cooperativa tra operatori legali. Non deve e non può essere necessario la previa notifica all Autorità per praticare le procedure di autoregolamentazione. A titolo esemplificativo, i principali player nel settore del content provider, su segnalazione, rimuovono contenuti illegali entro pochissime ore dall avvio della notifica. Tale approccio va salvaguardato in quanto già molto valido ed efficiente. Si segnala che al di là dei tempi, si potrebbero articolare procedure di autoregolamentazione farraginose ed eccessivamente onerose per i titolari dei diritti in termini di documentazione probante dell illecito da fornire al gestore della pagina/sito Articolo 7 Istanza all'autorità D 7.1. Si concorda con il ritenere l'intervento dell'autorità condizionato all'espletamento della procedura di rimozione di cui all'articolo 6? Si prega di indicare altresì se si concorda con i tempi previsti. D 7.2. Si concorda con la previsione del termine di dieci giorni per l'archiviazione in via amministrativa o per l'avvio del procedimento? D 7.3. Si ritiene che il modulo di cui all'allegato 1 al presente schema di regolamento sia esaustivo ai fini della trasmissione dell'istanza all'autorità? 8

E necessario ridurre i termini di cui al comma 1 per adire l Autorità, ciò al fine di rendere il sistema di protezione dei diritti efficace e funzionale alle esigenze del mercato digitale. Nello specifico: a) 2 giorni (lettera a)), se vengono utilizzate le procedure di autoregolamentazione; oggi tutti i principali content provider rimuovono entro poche ore; non risulta efficiente un sistema di enforcement che richiede 7 giorni di tempo per adire un giudice terzo; b) è opportuno configurare il caso della recidiva (es. il sito che re-immette un opera illegalmente caricata dopo una prima rimozione) e in tali casi, applicare la procedura di cui al comma 3. Ipotesi emendativa (comma 3): 3. Il soggetto legittimato può chiedere direttamente all'autorità la rimozione dell'opera digitale che si assume diffusa in violazione della Legge sul diritto d'autore qualora manchino le procedure di autoregolamentazione di cui all'articolo 6, comma 1, o non risulti possibile rivolgersi al gestore della pagina internet su cui è resa disponibile l'opera digitale medesima. Il soggetto legittimato può altresì chiedere direttamente all Autorità la rimozione dell opera nei casi di recidiva nella diffusione al pubblico di una medesima opera. In merito al modulo di cui all allegato I, bisogna fare alcune precisazioni. Ai fini delle segnalazioni delle violazioni massive sia dei siti illegali localizzati in Italia, sia di quelli con server all estero, è del tutto evidente che i titolari dei diritti non possono compilare il modulo dell'allegato 1 in tutte le sue parti. In caso di violazioni massive (centinaia di migliaia di URL/opere), l'obbligo di fornire titolo, anno di produzione, produttore e altri dati relativi ai diritti non è in linea con la procedura d urgenza configurata dalla stessa Autorità per pervenire alla disabilitazione all accesso del sito illegale in tempi brevi, vera priorità del provvedimento. La segnalazione al gestore del sito e all'autorità dovrebbe prevedere l'obbligo di fornire solo l'url dell'opera illecita, ovviamente con piena assunzione di responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato dal segnalante in merito alla titolarità dei diritti. Siffatto approccio è esattamente in linea con le previsione del DMCA Statunitense che non obbliga i titolari dei diritti a fornire dati aggiuntivi, bensì semplicemente a dichiarare di essere autorizzato dal titolare a chiedere la rimozione e di non aver mai autorizzato il gestore del sito a sfruttare l'opera oggetto della violazione. 9

Va pertanto configurato un modulo semplificato per le associazioni di categoria ai fini delle segnalazioni di violazioni massive, con l obiettivo di razionalizzare la procedura e gestire al meglio l operatività del nuovo regime regolatorio, senza oneri eccessivi per i titolari dei diritti. Per esempio: segnalare un numero minimo ma congruo di opere caricate, semplificare le richieste di info e documentazione, accettare screenshot delle pagini illegali. Infine, si segnala che il termine dei 10 giorni per l archiviazione o l avvio del procedimento risulta essere eccessivamente lungo e rischia di compromettere la ratio dell intervento stesso. Articolo 8 Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione D 8.1. Si condivide il percorso procedurale proposto? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni. D 8.2. In particolare, si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l'efficacia dell'azione a tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica? Si condivide il percorso procedurale e la tempistica prevista anche ai fini del rispetto delle garanzie di tutela dei diritti di proprietà e di libertà di espressione. Come già evidenziato nei commenti all articolo 1, rimane invece poco chiaro il coinvolgimento dei vari operatori della filiera dei prestatori dei servizi per le attività di take down o sites blocking. A nostro avviso deve essere specificato nel dettaglio chi sono gli operatori coinvolti e con quale richiesta di ordine. Qui di seguito un ipotesi emendativa che cerca di rispondere a tale esigenza: Articolo 8 Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione 1. La Direzione comunica senza indugio l avvio del procedimento al soggetto istante, all uploader e al gestore della pagina/sito internet, ove rintracciabili, nonché, nel caso il sito sia ospitato in Italia, agli hosting provider. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d autore, l indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell esito degli accertamenti svolti, l indicazione dell ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento. 10

2. Qualora il gestore della pagina/sito internet non sia rintracciabile, la comunicazione di avvio del procedimento indirizzata agli hosting provider, nel caso il sito sia ospitato in Italia, è accompagnata da una richiesta di informazioni volta a consentire l identificazione del gestore della pagina/sito internet ai sensi dell articolo 17, comma 2, lettera b), del Decreto, ai fini della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Il prestatore di servizi dà riscontro alla richiesta di informazioni entro quarantotto ore dalla sua ricezione. 3. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la Direzione informa l uploader e il gestore della pagina/sito internet e i prestatori di servizi che possono procedere all adeguamento spontaneo entro il termine di tre giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. 4. Qualora l uploader, il gestore della pagina/sito internet o i prestatori di servizi provvedano all adeguamento entro il termine di cui al comma 3, ne danno contestuale comunicazione alla Direzione, la quale dispone l archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. La Direzione informa periodicamente l organo collegiale delle archiviazioni disposte ai sensi del presente comma. 5. Qualora ritengano di controdedurre in merito alla violazione contestata, l uploader, il gestore della pagina/sito internet e i prestatori di servizi trasmettono alla Direzione, entro il medesimo termine di cui al comma 3, ogni elemento utile ai fini della relativa verifica. 6. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la Direzione può disporre un prolungamento dei termini di cui al comma 8 dell articolo 7 e ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Il suddetto prolungamento non si applica ai fini della procedura abbreviata, di cui all articolo 10. 7. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la Direzione, esaminati gli atti, li trasmette senza indugio all organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto. 8. Qualora nel corso del procedimento sia adita l Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, la parte attrice ne informa tempestivamente la Direzione, che archivia gli atti e li trasmette all Autorità giudiziaria medesima. 11

Articolo 9 Provvedimenti a tutela del diritto d'autore D 9.1. Si concorda con l indicazione esplicitata delle modalità di intervento previste dal presente testo rimozione selettiva, disabilitazione e eventuale reindirizzamento automatico o si ritiene preferibile, in alternativa, prevedere un ordine generico di porre fine alla violazione commessa? Si prega di voler indicare le motivazioni della prefernza. D 9.2. Si ritiene che le modalità rimozione selettiva, disabilitazione e eventuale reindirizzamento automatico e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano adeguati ai fini della tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica? D 9.3. Si ritiene che il reindirizzamento automatico possa essere un utile strumento ai fini dell'educazione alla fruizione delle opere digitali nel rispetto del diritto d'autore? La procedura configurata dall Autorità (rimozione selettiva, disabilitazione ed eventuale reindirizzamento automatico) è convincente, proporzionata ed efficace. Siffatto approccio è peraltro quello seguito anche a livello internazionale come modello di take and action rispetto alle violazioni online. La formulazione è operativamente funzionale e confacente con lo spirito regolatorio di un Autorità amministrativa che deve individuare con precisione e accuratezza l intervento da praticare sul mercato. Rimane, a nostro avviso, un area di criticità generale relativa ai tempi: 45 giorni per l adozione di un provvedimento è un tempo straordinariamente lungo per la chiusura di una procedura amministrativa. L ipotesi di reindirizzamento è un opzione valida e da esperire congiuntamente alle campagne di comunicazione prevista dalla ratio del provvedimento. Si propone un ipotesi emendativa al comma 1 al fine di precisare compiti e destinatari dei vari ordini (ed evitare inutile e pericolose strumentalizzazioni) e cioè: 1. rimozione selettiva in capo al gestore del sito 2. chiusura del sito illecito in capo all hosting provider (sito localizzato in Italia) 3. disabilitazione accesso (IP+DNS) in capo all ISP (sito localizzato all estero) 1. L organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l archiviazione ovvero esige che l uploader o il gestore della pagina e/o sito internet ovvero i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all articolo 8, comma 1, pongano fine alla violazione commessa, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto. 12

A tal fine, l organo collegiale ordina al gestore della pagina e/o del sito internet ai prestatori di servizi di provvedere, entro tre giorni dalla notifica dell ordine, alla rimozione selettiva delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d autore o dei diritti connessi, ovvero, nel caso il sito sia ospitato su server localizzati in Italia, ordina all'hosting provider di porre fine alla violazione, ovvero, nel caso il sito sia ospitato all'estero, ordina agli internet service provider la disabilitazione dell accesso al sito sul quale sono ospitate, rispettando i criteri di gradualità e di proporzionalità e tenendo conto, tra l altro, della gravità della violazione e della localizzazione del server. 13 Articolo 10 Procedimento abbreviato D 10.1. Si concorda con la previsione di un procedimento abbreviato in caso di sussistenza di una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale, in considerazione, tra l'altro, del carattere massivo della violazione o dei tempi di immissione sul mercato dell'opera stessa? D 10.2. Si ritiene che i criteri previsti al presente articolo - grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale, carattere massivo della violazione o tempi di immissione sul mercato dell'opera stessa - siano proporzionati rispetto agli obiettivi del procedimento abbreviato? D 10.3. Si concorda con i tempi previsti dal presente articolo? In caso contrario indicare le motivazioni e l'eventuale alternativa. D 10.4. Si ritiene che gli elementi indicati al comma 2 del presente articolo siano sufficienti ai fini del ricorso al procedimento abbreviato? Si concorda con la procedura e l obiettivo dell articolo: oggi con un trend sempre crescente (dati PublicBT), l accesso ai contenuti illegali avviene attraverso siti web esclusivamente dedicati alla pirateria/contraffazione: piattaforme transfrontaliere con server all estero che incassano risorse attraverso i banner pubblicitari, sfruttando la disponibilità di opere dell ingegno illecitamente caricate. Si tratta di siti che non collaborano in quanto nati col preciso scopo di diffondere abusivamente contenuti protetti senza autorizzazione. Trattasi essenzialmente di siti tracker di bit-torrent che gestiscono terabyte di materiale, e attraverso cui ogni giorno vengono illecitamente sfruttati: giornali, film, musica, libri, software, fiction, videogame ecc. Su tali portali, è necessario un intervento urgente e prioritario da parte dell Autorità. A tal riguardo, si propone di ridurre a 8 (anziché i previsti 10) i giorni per l adozione dei provvedimenti da parte dell Autorità. Si tenga presenta che ai 10 giorni previsti, bisogna aggiungere i termini previsti dall articolo 7, comma 1.

Larghissima parte del fatturato ricavato dalle prime cinematografiche, videoludiche, musicali, editoriali ecc. viene maturato nella prima settimana dal lancio ufficiale sul mercato. E del tutto evidente che per corrispondere a questa esigenza, è opportuno ridurre al massimo i tempi complessivi dell azione. Riteniamo che i criteri previsti per l attivazione della procedura d urgenza siano condivisibili, esaustivi e funzionali alle reali esigenze della tutela del mercato dei contenuti creativi su internet. Capo IV - Disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media Articolo 11 Disposizioni generali D 11.1. Si concorda con la ricostruzione dei principi cui deve essere ispirata l azione dei fornitori di servizi di media in materia di tutela del diritto d autore? Nessuna osservazione. Articolo 12 Istanza all'autorità D 12.1. Si ritiene necessario prevedere una procedura individuale di notifica e rimozione da espletarsi dinanzi al fornitore di servizi di media? Si prega di indicare le ragioni della scelta e, in caso affermativo, i relativi vantaggi. D 12.2. Si ritiene che il modulo di cui all'allegato 2 al presente schema di regolamento sia esaustivo ai fini della trasmissione dell'istanza all'autorità? Nessuna osservazione. 14

Articolo 13 Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione D 13.1. Si condivide il percorso procedurale proposto, in particolare con riferimento ai tempi previsti? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni. D 13.2. Si ritiene che i termini previsti dal presente articolo siano appropriati al fine del rispetto delle garanzie procedurali? Nessuna osservazione. Articolo 14 Provvedimenti a tutela del diritto d'autore D 14.1. Si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l'efficacia dell'azione a tutela del diritto d'autore sui servizi di media? Nessuna osservazione. Articolo 15 Provvedimenti ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 8, del Testounico D 15.1 Si ritiene che lo strumento del richiamo formale sia appropriato nei casi di violazioni del diritto d autore da parte dei servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma dell articolo 1-bis, comma 4, del Testo unico? In caso contrario si prega di indicare gli strumenti alternativi, esplicitando i vantaggi che li renderebbero preferibili. D 15.2. Si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l efficacia dell azione a tutela del diritto d autore sui servizi di media? Nessuna osservazione. 15

ALLEGATO 1 all'allegato A alla delibera n. 452/13/CONS Come evidenziato nel commento dell articolo 7, è essenziale pervenire ad una semplificazione del modulo di istanza delle segnalazioni per le violazioni di tipo massivo. In linea con il DMCA degli USA, che è il modello di riferimento per il notice and take down, le segnalazioni all'autorità dovrebbero prevedere pochi obblighi, tra cui quello di fornire l'url dell'opera illecita, ferma restando la piena assunzione di responsabilità giuridica sulla veridicità di quanto dichiarato dal segnalante in merito alla titolarità dei diritti. Questo al fine di velocizzare le procedure per il contrasto ai c.d. rogue sites. Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. Confindustria Cultura Italia è AESVI AFI AGIS AIE ANES ANICA APT FEM FIMI PMI UNIVIDEO 16