Gli accordi contrattuali: Edili artigianato - Forestali e Agrari di angelo facchini Pubblicato il 15 gennaio 2011 nuove disposizioni e nuovi minimi contrattuali Il 16 dicembre 2010 tra le parti interessate è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 Edili artigiani/piccole e medie imprese. Ecco alcuni passi del contratto Il presente contratto decorre dal 1 dicembre 2010 e scade il 31 dicembre 2012 sia per la parte normativa sia per la parte economica. Viene introdotto un nuovo elemento variabile della retribuzione (Evr); sono, pertanto, modificati l art. 15 della parte
Operai e l art. 50 della parte Impiegati relativi all erogazione dell elemento economico territoriale e dei premi di produzione. Il nuovo elemento li sostituirà a partire dal 1 luglio 2011. La natura di questo elemento è variabile: terrà conto dell andamento congiunturale del settore; sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio; non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. La sua misura non potrà eccedere il 6% dei minimi in vigore al 1 gennaio 2010, si muoverà su due livelli, nazionale e territoriale, attraverso la valutazione di 5 parametri: 3 definiti per tutto il territorio nazionale e 2 scelti a livello territoriale. Tale valutazione avverrà raffrontando su base triennale i parametri di riferimento. Ferie: sono integrati gli artt. 18 e 62 prevedendo, al fine di agevolare i lavoratori migranti e compatibilmente con le esigenze aziendali, la possibilità per i lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell arco di 12 mesi successivi all anno di riferimento. Diritto allo studio: il limite minimo per i permessi relativi a corsi di studio viene a 150 ore. Lavoro a tempo parziale: l art. 97 del contratto precisa che un impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a
tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell impresa. E introdotto un nuovo comma che limita il rilascio del DURC alle aziende che non rispettano i limiti indicati. Le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti possono assumere un solo dipendente con contratto part-time. Il 1 gennaio 2011 entra in vigore il contributo dello 0,10% previsto per i lavori usuranti e pesanti dal CCNL 23 luglio 2008; la metà di tale contributo verrà versato, fino al 30 settembre 2012, alle Casse edili a titolo di contributo straordinario Fondo di previdenza complementare Prevedi (le Casse edili provvederanno per loro conto al riversamento dell importo al Fondo); l altra metà andrà versata in un apposito fondo denominato Fondo lavori usuranti e pesanti istituito presso le Casse edili. A decorrere dal 1 ottobre 2012, cessando il versamento della predetta quota di contributo al Prevedi, il contributo per lavori usuranti e pesanti si fissa allo 0,10%. L ipotesi di rinnovo prevede un aumento contrattuale complessivo, per il 3 livello, di 78,29 euro da riconoscere in due tranches:
1. 44,00 euro, dal 1 gennaio 2011; 2. 34,29 euro, dal 1 giugno 2012. I nuovi minimi: Livello Minimi al 1 gennaio 2010 Minimi al 1 gennaio 2011 Minimi al 1 giugno 2012 7 1.524,34 1.593,72 1.647,80 6 1.333,18 1.394,10 1.441,58 5 1.110,77 1.161,54 1.201,11 4 1.028,89 1.075,94 1.112,61 3 962,23 1.006,23 1.040,52 2 850,49 889,41 919,75
1 743,46 777,31 803,69 Gli accordi contrattuali: Forestali e Agrari Il 7 dicembre 2010 tra le parti interessate è stata sottoscritta l ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2009. Ecco alcuni passi del contratto
Il nuovo contratto ha durata triennale: decorre dall 1 gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2012. Viene confermata la struttura della contrattazione su due livelli, quello nazionale e quello regionale. Viene eliminata la fase di gestione ed erogazione dell indennità di vacanza contrattuale. La contrattazione integrativa regionale di lavoro può prevedere l erogazione di importi correlati a risultati conseguiti e le somme dovranno avere le caratteristiche idonee per essere assoggettate ai regimi agevolati fiscali e contributivi previsti dalla disciplina normativa in vigore. Resta confermata la durata del congedo matrimoniale pari a 15 giorni di calendario, a favore del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. In caso di contratto a termine con più di 150 giornate all anno, al lavoratore spetta un congedo pari a 7 giorni di calendario; qualora le giornate comprese nel contratto a tempo determinato siano comprese tra 101 e 150 il congedo è pari a 5 giornate di calendario. La decorrenza di questa norma è anticipata al 7 dicembre 2010, data di sottoscrizione dell accordo. Filcoop Fondo di previdenza complementare: dal 1 gennaio 2011 la percentuale di contribuzione a carico del datore di lavoro
viene aumentata dello 0,20% ed è dunque pari a 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr. Resta confermata nella misura dell 1% la quota a carico del lavoratore. Filcoop sanitario: dal 1 gennaio 2011saranno iscritti, salvo che ne sia fatta esplicita rinuncia, anche gli Otd con assunzione pari ad almeno 151 giornate/anno. La contribuzione in queste fattispecie sarà pari complessivamente ad euro 36,00/anno con ripartizione al 50% in carico al lavoratore e all azienda. Malattia: il periodo di comporto previsto dagli artt. 44 e 62 del CCNL è stato rivisto; in particolare è precisato che la conservazione del posto per l impiegato pari a 12 mesi, viene determinata per sommatoria di eventi nell arco degli ultimi 24 mesi. La conservazione del posto per il lavoratore Oti, pari a 180 giornate, è calcolata per sommatoria di eventi verificatisi nell arco degli ultimi 12 mesi. In entrambe le ipotesi, in presenza di infortunio o malattia professionale, il diritto alla conservazione del posto prosegue per altri 12 mesi così come già disposto dalla disciplina contrattuale precedentemente in vigore. Sono concessi permessi straordinari retribuiti in caso di nascita/adozione di un figlio al padre lavoratore nella misura di 1 giorno. Anche questa è anticipata al 7 dicembre 2010, data di sottoscrizione dell accordo.
Una tantum: ai lavoratori in forza al 7 dicembre 2010 a copertura del periodo di carenza contrattuale gennaio/novembre 2010, viene corrisposto un importo forfetizzato nelle misure di: Impiegati Livelli Una tantum 6 281,48 5 246,30 4 225,93 3 212,96 2 200,00 1 185,19
Operai Livelli Una tantum 5 sup. specializzato 227,78 4 specializzato 214,81 3 qualificato sup. 205,56 2 qualificato 200,00 1 comune 185,19 L una tantum verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre 2010. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero ed i valori sopra indicati saranno
riproporzionati in caso di orario a tempo parziale. Per gli Otd il valore di una tantum sarà proporzionato alle ore lavorate nel periodo. I nuovi minimi: