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di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

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Transcript:

N. 00148/2011 REG.PROV.COLL. N. 00882/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 882 del 2010, proposto da: Gian Paolo Porcu, in proprio, con domicilio eletto presso il medesimo, in Cagliari, via Millelire N.1; contro Il Comune di Monastir, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio; per l'annullamento del diniego all accesso alle liste elettorali comunali e per la condanna dell amministrazione comunale a consegnare al ricorrente copia delle liste elettorali aggiornate.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il dott. Marco Lensi e udito il ricorrente Gian Paolo Porcu, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con istanze in data 27 maggio 2010, 10 giugno 2010, 17 giugno 2010, 28 giugno 2010 e 6 luglio 2010, il ricorrente, sia in proprio, sia quale coordinatore del Comitato difesa del Cittadino, ha avanzato richiesta al Comune di Monastir di rilascio di copia delle liste elettorali del comune medesimo aggiornate all ultima revisione. Il comune intimato con provvedimenti del 9 giugno 2010, 1 luglio 2010 e 2 agosto 2010 ha rigettato la richiesta del ricorrente. Col ricorso in esame il ricorrente chiede l'annullamento del diniego all accesso alle liste elettorali comunali e la condanna dell amministrazione comunale a consegnare al ricorrente copia delle liste elettorali aggiornate. Non si è costituita in giudizio l Amministrazione comunale intimata. Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2010, su richiesta del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Col ricorso in esame si chiede l'annullamento del diniego all accesso alle liste elettorali comunali e la condanna dell amministrazione comunale a consegnare al ricorrente copia delle liste elettorali aggiornate. Il ricorso è infondato.

Deve ritenersi la legittimità delle motivazioni poste dal comune a fondamento del diniego della richiesta del ricorrente di rilascio di copia delle liste elettorali, così come formalizzate nel provvedimento del comune del 1 luglio 2010 prot. 5604 e successivamente ribadite col provvedimento del 2 agosto 2010 protocollo 6722. Esattamente nel provvedimento del 1 luglio 2010 si precisa che il nuovo testo dell articolo 51 del D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967, così come modificato dall articolo 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, stabilisce che le liste elettorali possono essere rilasciata in copia solamente per le finalità indicate dalla norma medesima. Ugualmente esatta risulta l ulteriore affermazione secondo cui spetta all amministrazione destinataria dell istanza (in questo caso al comune) entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo, dichiarata da parte del richiedente, sia conforme all attività del soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato articolo 177/2003. Deve infatti ritenersi che sia preciso onere del richiedente di indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dalla disposizione in esame per indicare le finalità consentite. In sostanza, il richiedente deve indicare chiaramente e specificatamente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, spettando poi al soggetto che deve applicare la norma (il comune e in seconda istanza il giudice), di valutare e stabilire se tale

concreto utilizzo rientra o meno nelle finalità ammesse dalla norma di legge. Ciò premesso, rileva il collegio che nelle varie istanze e note del ricorrente indirizzate al comune, non risulta una indicazione chiara, specifica e soprattutto univoca dell utilizzo che si intende fare dei dati delle liste elettorali in questione, dovendosi ritenere che l indicazione più chiara e attendibile dell utilizzo dei dati in questione sia, in realtà, contenuta nella prima richiesta del ricorrente del 27 maggio 2010, allorché la posizione dell istante non risultava influenzata dal contenuto della successiva corrispondenza intercorsa col comune. In tale prima istanza del ricorrente, si precisa che Il nostro Comitato tenta di difendere, e comunque s interessa di diversi problemi, (la difesa dei piccoli azionisti delle spa, sia quotate che no, le tariffe professionali di notai, avvocati, commercialisti, ecc. talvolta ritenute esose, ecc.). Ci servono gli elenchi degli elettori sia per eventualmente agire direttamente nei loro confronti (ogni singolo elettore) per sensibilizzarli sui singoli problemi, sia per tentare d indirizzarli (in occasione delle elezioni di qualunque tipo), verso candidati e/o partiti, che nei contatti con noi o nelle loro altre manifestazioni, abbiano dimostrato interesse per le nostre rivendicazioni. Ciò stante, considerato che, in forza dell articolo 51 del D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967, così come modificato dall articolo 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il

perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, ritiene il collegio che l utilizzo indicato dal ricorrente risulti astratto e generico e, come tale, non riconducibile alle finalità di legge. Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto perché infondato. Nessuna determinazione deve essere adottata in ordine alle spese del giudizio, non essendosi costituita l amministrazione comunale intimata. P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati: Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente Francesco Scano, Consigliere Marco Lensi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/02/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)