COMUNE DI MIRA. Provincia di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE



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COMUNE DI MIRA Provincia di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 66 DEL 15/06/2011

SOMMARIO: ART. 1 FINALITA ART. 2 OGGETTO ART.3 DESTINATARI ART. 4 TIPOLOGIA DEI TRASPORTI ART. 5 MODALITA DI ACCESSO ART. 6 MODALITA DI ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE ART. 7 MEZZI DI TRASPORTO E CONDUCENTI ART. 8 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA ART. 9 DIMISSIONI ART. 10 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ART. 11 - INFORMAZIONE ALL UTENZA ART. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART. 13 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO

ART. 1- FINALITA Il comune di Mira promuove il benessere dei propri cittadini con particolare attenzione a quelli più svantaggiati attraverso una rete di servizi e prestazioni a supporto della domiciliarità. Tra gli interventi che l ente propone ai cittadini è incluso anche il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, valorizzando tra l altro l apporto del volontariato e dell associazionismo. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell accesso ai tradizionali mezzi di trasporto. ART. 2- OGGETTO Trattasi di servizio che va ad affiancare ed in un certo senso a rafforzare i mezzi di trasporto pubblico, calibrandone la funzionalità alle esigenze in particolare delle persone con difficoltà motoria. Il trasporto sociale realizzato in base alle richieste dei singoli utenti residenti consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuato sia in forma collettiva che individuale, per recarsi alle seguenti destinazioni: - strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, scuole, sia pubbliche che private; - uffici di pubblica utilità (ad es. Inps, Inail, Municipio, Sindacati pensionati ecc.) - luoghi di interesse personale, in subordine alle destinazioni di cui ai punti precedenti. ART. 3- DESTINATARI Possono usufruire di questo tipo di prestazione i cittadini residenti nel comune di Mira che siano anziani, disabili, minori o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno. Detti soggetti dovranno essere impediti all uso dei mezzi pubblici di trasporto e la rete familiare di riferimento dovrà essere impossibilitata a fornire adeguato supporto. Si precisa che rientrano nel target di utenza che può usufruire di tale servizio, utenti e nuclei familiari che non presentano problematiche socio-sanitarie complesse tali da richiedere un intervento specialistico di accompagnamento rientrante nelle prestazioni previste dal servizio domiciliare professionale. Non possono essere in alcun modo trasportate persone che necessitano di barella o di automezzi specifici quali ambulanza. Art. 4 - TIPOLOGIA DEI TRASPORTI Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo): - accompagnamento a visite mediche o specialistiche; - accompagnamento per esami clinici; - accompagnamento a cicli di cura legate alla patologia; - accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi; - trasporto presso scuole pubbliche o private per disabili o minori; ed in subordine ai casi sopra elencati: - accompagnamento per disbrigo di pratiche burocratiche o commissioni;

-accompagnamento ad attività di socializzazione e partecipazione alla vita pubblica; Qualora trattasi di minori, utenti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, potrà essere richiesta la presenza di un familiare. L utilizzo del trasporto sociale ha, di norma, carattere non continuativo, ad esclusione dei trasporti attivati per garantire la frequenza scolastica, l accesso ai Centri Diurni ivi compreso il laboratorio Giorni a colori nonchè la partecipazione all iniziativa denominata Spesa Insieme. ART. 5 -MODALITA DI ACCESSO I soggetti che intendono usufruire del servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda all assistente sociale presso l Ufficio Politiche Sociali. L assistente sociale redige il piano assistenziale individuale (P.A.I.) finalizzato a conoscere la situazione socio-familiare, economica e sanitaria dell utente, le motivazioni e le necessità della richiesta quali il tipo di trasporto, gli orari, se già conosciuti, e le destinazioni. La condizione dell utente verrà valutata in base ai criteri di cui alla scheda allegata. Il punteggio attribuito comporterà l assegnazione annua di un numero predefinito di trasporti nella misura che segue: Punti da 0 a 15 fino ad un massimo di 4 trasporti Punti da 20 a 30 fino ad un massimo di 18 trasporti Punti da 35 a 45 fino ad un massimo di 36 trasporti ART.6 - MODALITA DI ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE Il Comune eroga il trasporto sociale in orario diurno, dal lunedì al venerdì per l intera giornata e il sabato mattina. Il richiedente dopo l accoglimento dell istanza, per l attivazione dei singoli trasporti dovrà contattare la segreteria telefonica, predisposta presso l ufficio politiche sociali, almeno 10 giorni prima dell appuntamento. Egli verrà poi ricontattato dall operatore che coordina il servizio di trasporto. Eventuali disdette o modifiche vanno comunicate tempestivamente. Il trasporto prevede il prelievo a domicilio o in luogo diverso, se segnalato dall utente, l accompagnamento nel luogo previsto, l attesa durante la visita ed il ritorno al luogo di partenza. Nel caso la visita abbia una durata molto lunga, previa valutazione dell operatore, può essere previsto quanto segue: - trasporto presso il luogo richiesto; - la persona rimane sola per la durata dell attesa della visita/o altro; - il rientro a domicilio previa chiamata dell assistito. Potrà verificarsi l esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono. Il servizio potrebbe non concedere il trasporto richiesto nei casi di precedenti prenotazioni, esigenze prioritarie, assenza di mezzi e volontari. ART. 7 MEZZI DI TRASPORTO E CONDUCENTI Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune (alcuni attrezzati per il trasporto di persone in carrozzina) e delle associazioni di volontariato che collaborano alle finalità stabilite da questo regolamento. In caso di fermo forzato degli automezzi messi a disposizione per guasti o per manutenzione, il servizio sarà sospeso per la durata del fermo degli stessi. Di tale condizione verranno informati gli utenti che avevano prenotato il servizio per tale periodo. I conducenti saranno volontari appartenenti alle associazioni di volontariato convenzionate con l Ente; a fronte di situazioni impreviste che possano compromettere la continuità del servizio, oppure a seguito di diverse valutazioni sulle modalità di svolgimento delle attività la conduzione del mezzo potrà essere effettuata da: a) personale dipendente dell Amministrazione Comunale;

b) volontari in servizio civile o altro personale volontario operante presso il Comune; c) personale del servizio di assistenza domiciliare dipendente dell azienda dalla ditta aggiudicataria dell appalto. ART. 8 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una quota che viene determinata secondo i criteri che seguono. Si prevedono tre tipologie di compartecipazione, due a carattere forfettario ed una proporzionale al numero di chilometri percorsi come di seguito descritto: a) quota forfettaria (andata ritorno) per percorsi all interno del territorio comunale; b) quota forfettaria (andata ritorno) per percorsi all interno dell area territoriale dell Ulss 13; c) quota chilometrica per destinazioni site al di fuori del territorio dell azienda Ulss 13; La Giunta Comunale fisserà, di norma annualmente, le quote di compartecipazione nonchè la soglia di esenzione dal pagamento. ART. 9 DIMISSIONI Le dimissioni dal servizio avvengono: a) qualora venga riscontrato il mancato pagamento della quota di compartecipazione dovuta ai sensi del precedente art. 8; b) qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dai precedenti artt. 2, 3 e 4; ART. 10 - RAPPORTI CON LE ASSSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO L amministrazione comunale, attraverso apposite convenzioni, definisce i rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato locale che svolgono, in collaborazione con l ufficio politiche sociali del comune, il servizio oggetto del presente regolamento. ART.11 - INFORMAZIONI ALL UTENZA Il richiedente il servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste. ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Entro il 30 giugno 2011, la Giunta Comunale definisce le quote di compartecipazione alla spesa nonché le soglie di esenzione dal pagamento del servizio, così come previsto al precedente art. 8. Le domande di accesso al servizio di trasporto sociale che perverranno dopo l adozione del provvedimento di Giunta Comunale di cui sopra, verranno da subito istruite con i criteri individuati nel presente regolamento. Le pratiche degli utenti già in carico al servizio di trasporto sociale verranno istruite secondo quanto previsto dal presente regolamento entro il 31 agosto 2011. ART. 13 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.