DELIBERAZIONE N. 1643/2014 ADOTTATA IN DATA 23/10/2014 OGGETTO: Convenzione con l azienda ospedaliera di Desio e Vimercate per l espletamento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in tecnico di laboratorio biomedico. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: - da anni questa azienda collabora con l azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - sede del corso di laurea in tecnico sanitario di laboratorio biomedico dell Università degli studi di Milano - Bicocca - per lo svolgimento del tirocinio pratico da parte degli studenti iscritti al corso stesso, a seguito di stipula di apposita convenzione con la stessa Università; - alla scadenza del predetto accordo, l azienda ospedaliera di Desio e Vimercate ha reso noto che per effetto del protocollo sottoscritto tra la Regione Lombardia e le Università individuate quali sede dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, lo svolgimento di tirocini da parte degli studenti del su menzionato corso di laurea è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con la stessa azienda ospedaliera ed ha quindi trasmesso, con nota del 3 ottobre 2014, prot. n. 35713/14, il testo del relativo accordo; Richiamati: - il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, con il quale sono stati istituiti i corsi di laurea triennali e i successivi decreti ministeriali datati 2 aprile 2001, con i quali sono state definite le classi delle lauree universitarie e delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie; - la deliberazione di Giunta regionale n. VII/20950 del 16 febbraio 2005, che approva il protocollo d intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e definisce lo schema-tipo di convenzione da stipulare tra le università lombarde e le istituzioni sanitarie individuate quali sede degli stessi corsi per regolamentare i rapporti di collaborazione, prevedendo altresì la possibilità di stipula di ulteriori accordi convenzionali tra queste ultime e altre strutture ospedaliere per consentire lo svolgimento delle attività di tirocinio degli studenti; Preso atto che con decreto della Direzione Generale Sanità n. 4415 del 3 maggio 2007, la Regione Lombardia ha formalmente confermato l'azienda ospedaliera di Desio e Vimercate quale sede accreditata dell'università di Milano - Bicocca del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico a sezione unica, ubicata presso il presidio ospedaliero di Desio, e che Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini U.S.C. Affari generali PC FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore Generale / Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo
in data 16 luglio 2008, è stata stipulata apposita convenzione attuativa tra il citato Ateneo e l azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, come previsto dalla su richiamata deliberazione di Giunta regionale n. VII/20950 del 16 febbraio 2005; Acquisito il parere favorevole dei direttori delle strutture del Dipartimento medicina di laboratorio a proseguire la collaborazione con la predetta azienda ospedaliera ai fini dell espletamento del tirocinio pratico degli studenti iscritti al più volte citato corso di laurea; DELIBERA di sottoscrivere con l azienda ospedaliera di Desio e Vimercate apposita convenzione per lo svolgimento, presso le strutture di questa azienda, di tirocini pratico-applicativi da parte di studenti iscritti al corso di laurea triennale in tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (All. A). IL DIRETTORE GENERALE dr. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini U.S.C. Affari generali PC FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore Generale / Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo
CONVENZIONE TRA L AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE E L AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO PER L ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO (a tutto il 30 settembre 2015) TRA L Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (AO Vimercate), con sede legale a Vimercate, via Santi Cosma e Damiano n. 10, nella persona del Direttore Generale dott. Pietro Caltagirone, legale rappresentante, E L Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo (AO Papa Giovanni), con sede in Bergamo, piazza Organizzazione Mondiale della Sanità n. 1, nella persona del Direttore Generale, dott. Carlo Nicora, legale rappresentante PREMESSO: che con D.M. 509/99 si è provveduto alla istituzione dei Corsi di Laurea Triennali e che con successivi Decreti Ministeriali datati 2.4.2001 (pubblicati sulla G.U. n.136/5.6.2001) sono state definite le classi delle Lauree Universitarie e delle Lauree specialistiche delle Professioni Sanitarie; che conseguentemente, si è dato corso alla relativa trasformazione dei Corsi di Diploma Universitario in Corsi di Laurea triennali; che il MIUR, con nota 19.12.02, n.2348 ha comunicato la ridenominazione (omogenea sul territorio nazionale) del Corso di Laurea in parola: Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, (abilitante alla professione sanitaria in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico) ; che l Università degli Studi di Milano Bicocca, ha provveduto a trasmettere copia del Protocollo d Intesa stipulato in data 30/01/2006 tra la Regione Lombardia e la stessa Pagina 1 di 8
Università per l attivazione dei Corsi in parola, e che la convenzione attuativa tra Università e l A.O di Desio e Vimercate e stata stipulata in data 16 luglio 2008; che l ordinamento didattico del corso in argomento prevede, fra l altro, l acquisizione di Crediti Formativi Universitari mediante l effettuazione di tirocinio pratico a scelta dello studente presso strutture anche esterne, o qualora insufficienti per il numero di studenti, all Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate; PREMESSO ALTRESÌ: che l Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, quale struttura sanitaria accreditata per la realizzazione dell attività di formazione in oggetto, deve garantire, anche mediante rapporti convenzionali con altre strutture sanitarie e quindi non a gestione diretta, le attività di tirocinio previste nell ordinamento didattico del corso in parola; che alcune delle strutture sanitarie individuate sono gestite dall'ao Papa Giovanni; che l'ao Papa Giovanni di Bergamo accetta la proposta di accogliere gli studenti del Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico dell'università degli Studi di Milano Bicocca con sede accreditata presso l AO Vimercate; che il presente accordo con l'ao Papa Giovanni costituisce atto applicativo dello stesso protocollo d'intesa (art. 2) richiamato in premessa; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1 OGGETTO L'AO Papa Giovanni accoglie gli studenti del Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico dell'università degli Studi di Milano Bicocca, con sede accreditata presso l'azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, ed ai fini dell'espletamento delle attività di tirocinio pratico, previste dall'ordinamento didattico, mette a disposizione attrezzature, servizi e personale identificati come idonei per la formazione dei tirocinanti; ART. 2 TUTOR Le funzioni di assistenza al tirocinio sono svolte da personale Tecnico sanitario biomedico Pagina 2 di 8
messo a disposizione dall'ao Papa Giovanni all'interno dell'orario di servizio. Ove previsto, unitamente alle attività di tutorato, tale personale concorre alla formulazione del giudizio sul tirocinio degli studenti. La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita in ottemperanza agli standard indicati dal Protocollo Regione/Università e alle modalità di svolgimento del tirocinio in relazione agli obiettivi di formazione, relativamente al rapporto studenti/assistenti al tirocinio; di ciò è garante il Responsabile del Direzione Professioni Sanitarie (DPS) o persona dallo stesso delegata. ART. 3 COLLABORAZIONE ALLE DOCENZE Il personale dell'ao Papa Giovanni, in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali, e della preventiva autorizzazione del Legale Rappresentante, può partecipare al bando per gli incarichi di docenza per il Corso di Laurea in oggetto, annualmente predisposto dell'università degli Studi di Milano Bicocca (Facoltà di Medicina e Chirurgia). AI personale con incarico di docenza nei corsi integrati dell'ordinamento della Laurea in parola, sono dovuti, da parte del soggetto promotore, i compensi relativi nell'entità prevista dalle disposizioni in materia. Detti compensi, liquidati dietro presentazione di idonea notula, sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendenti e, come tali, conguagliati ai fini fiscali. Il personale coinvolto nell'attività di supporto alla didattica d'aula svolgerà tale attività al di fuori dell'orario di servizio (ovvero, se eccezionalmente svolta durante l'orario di servizio, verrà compensata con un orario aggiuntivo di pari durata). ART. 4 MODALITA' TIROCINIO La durata, il periodo di svolgimento e le modalità del tirocinio saranno concordati tra il Coordinatore di Sezione del Corso di Laurea presso l'azienda Ospedaliera sede accreditata del corso o persona da lui delegata e il Responsabile del DPS dell'ao Papa Giovanni o persona da lui delegata. Pagina 3 di 8
ART. 5 ASSICURAZIONE Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono adeguatamente coperti da parte dell'università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni che potrebbero verificarsi, a norma del DPR n. 1124/65 bis e successive modificazioni, con polizza Infortuni a carico dell'università degli studi di Milano Bicocca; L'Università degli Studi di Milano Bicocca provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose. Gli estremi delle garanzie assicurative sono riportate nel progetto formativo del singolo studente L'AO Papa Giovanni, per il tramite del Responsabile DPS o del tutor degli studenti, insieme allo studente comunicano il verificarsi del sinistro al soggetto promotore. Si precisa che nessun rapporto esiste tra l'ao Papa Giovanni e l'assicurazione e che l'eventuale denuncia di sinistro è un onere del soggetto promotore ed è inoltrata direttamente dalla medesima secondo propria procedura. ART. 6 UTILIZZO SERVIZI ACCESSORI Gli studenti immatricolati hanno diritto di usufruire, alle medesime condizioni del personale dell'ao Papa Giovanni, che riceve gli studenti in tirocinio, dei seguenti servizi accessori: a) spogliatoi, servizi igienici (etc..) b) fruizione servizio mensa alle condizioni e tariffe previste dal regolamento aziendale. La differenza tra il costo del servizio mensa a carico dello studente ed il valore del costo pasto sarà a carico del soggetto promotore. L'identificazione degli studenti deve essere effettuata mediante apposito tesserino di riconoscimento da distribuirsi a cura dell'università medesima. ART. 7 MISURE SICUREZZA I tirocinanti, inoltre, durante lo svolgimento del tirocinio sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e L), nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'ao Papa Giovanni. Pagina 4 di 8
L'AO Papa Giovanni è tenuta a garantire, per il tirocinante, che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08). Ai sensi della vigente normativa di prevenzione e sicurezza del lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai dipendenti dell'ao Papa Giovanni e dovranno pertanto essere sottoposti al parere di idoneità alla mansione e al protocollo di sorveglianza sanitaria. E' compito, quindi, del soggetto promotore designare un "medico competente" che dovrà esprimere il "parere di idoneità alla mansione" ed applicare il protocollo di sorveglianza sanitaria, preliminarmente all'avvio dell'attività didattica e previa attuazione del coordinamento ex art. 26 del D. Lgs. 81/08. Copia della documentazione medica di idoneità, rilasciata da un medico competente del Lavoro, sarà inviata al Responsabile DPS dell'ao Papa Giovanni, con il dettaglio delle eventuali limitazioni e delle non idoneità specifiche per ogni singolo studente. Per quanto attiene il coordinamento tra datori di lavoro (valutazione dei rischi, procedure di sicurezza ed emergenza), il soggetto promotore dovrà contattare l USSD di Prevenzione e Protezione di questa azienda ospedaliera all'indirizzo e-mail (spp@hpg23.it ) e richiedere l'invio di una copia del Documento di Valutazione dei Rischi Lavorativi ed il Sistema di Prevenzione e Sicurezza in Ospedale Opuscolo Informativo per gli Operatori dell'azienda Ospedaliera. Il soggetto promotore assicura che agli studenti saranno forniti abbigliamento e calzature adeguate in conformità a quelle utilizzate dal personale dipendente operante nel servizio dove verrà effettuato il tirocinio ed alle normative vigenti in materia di sicurezza. ART. 8 OBBLIGHI TIROCINANTI Tra gli studenti e l'ao Papa Giovanni che li riceve in tirocinio non s'instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tantomeno il tirocinio dà luogo a remunerazione. Durante lo svolgimento del tirocinio gli studenti sono tenuti a svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico del corso di laurea in oggetto, a rispettare il segreto professionale, mantenere un comportamento deontologicamente corretto e tenere la Pagina 5 di 8
necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai pazienti e all'attività aziendale acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m. e i. ART. 9 ONERI Salvo quanto previsto agli art. 5, 6 e 7 la presente convenzione non comporta alcun onere per il soggetto promotore per l'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'ao Papa Giovanni. Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente convenzione si fa riferimento al relativo Protocollo d'intesa Regione/Università. ART. 10 DURATA La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dall'anno accademico 2013/2014 alla fine dell'anno accademico 2014/2015 e potrà essere rinnovata, non essendo previsto il rinnovo tacito, per un uguale periodo previa comunicazione scritta tra le parti. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico. ART. 11 FORMALITA' TIROCINIO Il soggetto promotore, prima dell'inizio dei tirocini, si impegna ad inviare all'u.s.c. Politiche e gestione del personale dell'ao Papa Giovanni e all U.S.C. Direzioni Professioni Sanitarie l'elenco nominativo dei tirocinanti, con tutti i loro dati personali, nonché il periodo di frequenza. Sarà quindi compito dei tirocinanti recarsi presso l'u.s.c. Politiche e gestione del personale per il disbrigo delle necessarie formalità connesse al tirocinio (badge). L'attivazione e gestione dei singoli progetti formativi sono demandati alle valutazioni e alle intese tra il Responsabile dell U.S.C. Direzioni Professioni Sanitarie dell'ao Papa Giovanni e il referente designato dal soggetto promotore. ART. 12 IMPOSTA BOLLO La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura ed a carico del soggetto promotore, salvo che le parti godano dell'esenzione prevista dalla normativa vigente, ed è Pagina 6 di 8
soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della dell'art. 5 e della Tariffa Parte Il - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con proprio comportamento, avrà resa obbligatoria la stessa registrazione. ART. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire il trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. ART. 14 FORO COMPETENTE Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione, nel caso in cui non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l'eventuale giudizio al foro normalmente disciplinato dal c.p.c.. ART. 15 CODICE ETICO Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto dei rispettivi Codici Etici: - per l AO Vimercate approvato con deliberazione n. 967 del 29.06.2007 e consultabile sul sito www.aodesiovimercate.it, al link L Azienda Ospedaliera Codice Etico ; - per l AO Papa Giovanni approvato con deliberazione n. 289 del 26.06.2007e consultabile sul sito www.hpg23.it al link Chi siamo Codice etico ; la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell accordo e prendono quindi atto che l inosservanza dei principi negli stessi contenuti è rilevante anche ai fini di un eventuale risoluzione del rapporto. ART. 16 AUTOCERTIFICAZIONE Le parti, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, dichiarano, ciascuna per quanto di competenza e Pagina 7 di 8
sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. X/825 del 25 ottobre 2013. Letto, confermato e sottoscritto Vimercate Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate IL DIRETTORE GENERALE (dott. Pietro Caltagirone) Bergamo Azienda Papa Giovanni XXIII IL DIRETTORE GENERALE (dott. Carlo Nicora) "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate". Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell autorizzazione della Agenzia delle Entrate di Vimercate prot. n. 101025 del 25/09/2013. Pagina 8 di 8
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------