CONVENZIONE CL/05/207



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CONVENZIONE CL/05/207

CONVENZIONE n CL/05/207 Credito al consumo finalizzato all acquisto di Camper stipulato tra: AGOS ITAFINCO S.p.A con sede in Milano - 20158 - Via Bernina, 7 - in seguito definita brevemente Contraente e UNIONVITA S.p.A. con sede in Roma - 00185 - Viale Castro Pretorio, 124 - in seguito definita brevemente Società Art.1 - Base dell'assicurazione L'assicurazione è assunta dalla Società in base alle comunicazioni del Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurandi. Art.2 - Condizioni di Assicurazione L'assicurazione è regolata dalle disposizioni contenute nella presente Convenzione e dagli allegati Protocolli Finanziario ed Amministrativo, relative alle seguenti garanzie: Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Inabilità Temporanea totale al lavoro (ITT) a seguito di infortunio o malattia per tutti i lavoratori. Convenzione CL/05/207 Pagina # 2 / 8

Le garanzie suindicate sono valide senza limiti territoriali ma il rischio delle garanzie IPT e ITT deve essere certificato da un medico che eserciti nell'unione Europea. Art.3 - Caratteristiche del programma assicurativo Il programma è composto da un pacchetto assicurativo, con adesione facoltativa, abbinato ai finanziamenti erogati da AGOS ITAFINCO finalizzati all acquisto di Camper. La quotazione è stata fatta sulla base dei seguenti elementi: Prestiti finalizzati all acquisto di Camper: Durata massima: 120 mesi; Importo massimo: 36.000,00. Art.4 - Contraente - Assicurati - Beneficiario Contraente: AGOS ITAFINCO S.p.A prende la forma giuridica di Contraente delle singole assicurazioni, ne assume gli obblighi e ne esercita i relativi diritti. Assicurati: Assicurati sono tutte le persone fisiche ed i rappresentanti legali di persone giuridiche (società di persone) firmatari di un prestito finalizzato, che alla data di adesione abbiano compiuto almeno 18 anni e non ancora 65, titolari di un prestito finalizzato il cui contratto di finanziamento sia stato sottoscritto dopo la data di effetto della presente Convenzione e che abbiano aderito al Programma Assicurativo mediante specifica sottoscrizione della relativa clausola. Nel caso di contitolari del contratto di finanziamento, si considera assicurato esclusivamente il firmatario del contratto / formula di adesione. Beneficiario: Beneficiario dell'assicurazione è in via esclusiva il Contraente stesso, a compensazione delle somme dovute dall Assicurato. Art.5 - Assunzione dei rischi Esclusioni Assunzione dei rischi: gli Assicurandi vengono assicurati dalla Società, senza necessità di compilare un questionario medico o sottoporsi a visita medica, a condizione di essere chiaramente identificati e di poter sottoscrivere, al momento della loro adesione al Programma Assicurativo, la dichiarazione di buono stato di salute prevista sul fronte del contratto di finanziamento. Convenzione CL/05/207 Pagina # 3 / 8

Esclusioni: dolo dell Assicurato ovvero del Contraente; partecipazione attiva dell Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza dell assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; infortunio di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non commerciale; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; infortuni già verificatisi e malattie già in atto alla data d inizio dell assicurazione e loro seguiti e conseguenze; stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive agonistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, puerperio e patologie correlate; la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata; ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata. Art.6 - Decorrenza - Durata dell'assicurazione Per ciascun Assicurato le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno dell erogazione del finanziamento (giorno in cui l importo del finanziamento è effettivamente concesso) o nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso di più di 60 giorni, 60 giorni prima delle ore 24.00 del giorno della scadenza della prima rata di rimborso e rimangono in vigore per tutta la sua durata, a condizione che il premio assicurativo risulti pagato. In ogni caso, l assicurazione cessa: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al pagamento di una prestazione da parte della Società in caso di decesso o di invalidità permanente totale dell Assicurato; al compimento del 70 anno di età relativamente alla garanzia decesso a seguito di infortunio o malattia ed al compimento del 65 anno di età relativamente alla garanzia invalidità permanente totale a seguito di infortunio o malattia ed inabilità temporanea totale. Convenzione CL/05/207 Pagina # 4 / 8

Rimborso anticipato: in caso di rimborso anticipato del finanziamento, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto. Art.7 Premi di assicurazione Il tasso di premio unico comprensivo di tutte le garanzie corrisponde, eventuali imposte governative incluse, al: Durata (in mesi) 6 60 61 84 85 120 Premio lordo totale 3,00 x CI 3,75 x CI 5,25 x CI Tale tasso è espresso in percentuale dell importo del capitale iniziale e dipende dalla durata del piano di ammortamento (espresso in mesi). Il versamento dei premi alla Società sarà effettuato mensilmente dal Contraente entro i 60 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese di competenza, secondo le modalità previste nel Protocollo Finanziario allegato a questa Convenzione. Art.8 - Prestazioni assicurate In caso di decesso dell Assicurato a seguito di infortunio o malattia prima del compimento del 70 anno di età, o in caso di riconoscimento d invalidità permanente totale prima del compimento del 65 anno di età, la Società rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento dovuto dall Assicurato, calcolato sulla base del piano di ammortamento del finanziamento, con riferimento: alla data del decesso; alla data del riconoscimento dell invalidità permanente totale. L Invalidità permanente totale è un invalidità di grado pari o superiore al 66% (tabella INAIL - D.P.R.30/06/65 n.1124 e successive modifiche) che, a seguito di infortunio o malattia, rende l Assicurato totalmente e definitivamente inabile ad attendere a qualsiasi attività lavorativa per il resto della sua vita e deve essere riconosciuta, prima del compimento del 65 anno di età, con certificazione medica non prima di 12 mesi dopo il giorno della prima constatazione della malattia o non prima di 6 mesi dopo la data dell evento in caso di infortunio. In caso di inabilità temporanea totale al lavoro dell Assicurato a seguito di infortunio o malattia prima del compimento del 65 anno di età di più di 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), la Società Convenzione CL/05/207 Pagina # 5 / 8

rimborsa al Beneficiario, durante il periodo d inabilità temporanea totale comprovato, le rate mensili dovute dopo la franchigia. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Nessuna nuova rata mensile è dovuta dalla Società allorché: il capitale residuo risulti pari a zero; l inabilità temporanea totale non sia più comprovata dal punto di vista medico; siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 mensilità per più periodi di inabilità temporanea totale distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza; termini il piano di rimborso. Se, meno di 60 giorni dopo il termine di una precedente inabilità temporanea totale al lavoro indennizzata, si verifica una nuova inabilità temporanea totale al lavoro dovuta alla stessa causa, questa nuova inabilità temporanea totale viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo, ma per contro, l indennizzo massimo di 12 rate mensili si valuta complessivamente per i 2 periodi Prestazioni massime: In caso di decesso o di invalidità permanente totale, la prestazione massima pagabile ad Assicurato è di 31.000,00 qualunque sia il numero dei finanziamenti di cui l Assicurato è titolare, mentre in caso di inabilità temporanea totale, sarà di 1.000,00 al mese. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dalla prestazione pagabile. Art.9 - Forma delle comunicazioni tra le Parti Il Contraente invierà mensilmente alla Società un aggiornamento delle nuove posizioni assicurate, tramite supporto informatico, secondo le disposizioni previste nel Protocollo Amministrativo allegato a questa Convenzione. Art.10 - Termini dell accordo tra le Parti Resta inteso che eventuali future statuizioni dell ISVAP (Autorità di Controllo) troveranno automatica applicazione nella presente Convenzione. Di tali modifiche verrà data immediata comunicazione al Contraente. Art.11 - Durata della Convenzione La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1, con effetto dalle ore 24.00 del 1 gennaio 2005 e termine alle ore 24.00 del 31 Dicembre 2005. Convenzione CL/05/207 Pagina # 6 / 8

Successivamente alla suddetta data essa si intenderà tacitamente rinnovata per un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi con almeno 3 mesi di preavviso sulla data di scadenza. Le Parti si riservano comunque la facoltà di modificare, di comune accordo, i termini della presente Convenzione prima della scadenza o nel caso in cui intervengano sostanziali modifiche nelle caratteristiche dei finanziamenti erogati definite nell Art. 3 Caratteristiche del programma assicurativo. In quest ultimo caso la Convenzione rimarrà in vigore alle presenti condizioni esclusivamente per quegli Assicurati che alla data delle modifiche si trovino già inclusi in garanzia. Il Contraente si impegna in ogni caso a dare comunicazione a tutti gli Assicurati delle eventuali variazioni intervenute. Art. 12 - Denuncia di sinistro ed obblighi relativi Tutti i sinistri subiti dall Assicurato devono essere denunciati alla Società nel più breve termine possibile secondo la procedura descritta e le disposizioni previste nel Protocollo Amministrativo allegato a questa Convenzione. La Società procederà alla definizione del sinistro ed alla successiva eventuale liquidazione della somma assicurata dopo aver ricevuto la documentazione completa, così come descritta nel Protocollo Amministrativo allegato a questa Convenzione. Ai fini di una completa valutazione del sinistro, la Società si riserva il diritto di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria, nonché di far sottoporre l Assicurato ad accertamenti medici in caso di invalidità permanente totale ed inabilità temporanea totale. Art. 13 - Controversie In caso di divergenze tra il Contraente e la Società ( le Parti ) sulla natura dell evento o sulla misura dell indennizzo, le Parti si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della presente Convenzione e delle relative Condizioni Generali e Speciali di Polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dal Contraente entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dal Contraente, dopodiché la Società comunica al Contraente entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel capoluogo della Regione ove sia la residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e Convenzione CL/05/207 Pagina # 7 / 8

competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 14 - Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Unionvita S.p.A. - Viale Castro Pretorio, 124-00185 Roma oppure via fax al numero 06.49216300 o all indirizzo e-mail sede.roma@unionvita.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Art. 15 - Foro competente Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del convenuto. Emessa in Roma, addì 31/12/2004, in due originali ad un unico effetto. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Il Contraente dichiara inoltre di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell Art. 1341 del Codice Civile, le disposizioni della Convenzione qui richiamate: Art. 2 - Condizioni di Assicurazione; Art. 6 - Decorrenza - Durata dell assicurazione; Art. 8 - Prestazioni assicurate; Art. 9 - Forma delle comunicazioni tra le Parti; Art. 10 - Termini dell accordo tra le Parti; Art. 11 - Durata della Convenzione; Art. 12 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi; Art. 13 - Controversie; Art. 15 - Foro competente. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Convenzione CL/05/207 Pagina # 8 / 8