REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO



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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. (...) R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da S. A., rappresentato e difeso dall Avv. Giuseppe Amato, presso il cui studio, (...), ha eletto domicilio contro attore C. A. S.p.a. (già D. U. Assicurazioni S.p.a.), rappresentata e difesa dall Avv. A. M., presso il cui studio, (...), ha eletto domicilio convenuto costituito M. G. convenuta contumace Oggetto : R. C. A. Conclusioni : come in atti di parte. FATTO E DIRITTO Con atto introduttivo del 20/10/2011, l attore citava in giudizio i predetti convenuti al fine di sentire dichiarata la loro solidale responsabilita civile (ed essere risarcito) in ordine al sinistro che ebbe a

verificarsi in data 10/08/2010, allorquando lo stesso, apprestandosi ad attraversare la via Regina Margherita, (...), veniva investito dal ciclomotore tg. (...), condotto dalla Sig.ra M., che sopraggiungeva a velocità elevata. A seguito del sinistro, l attore subiva danni fisici, refertati presso il P.S. dell Ospedale Villa Sofia- Cervello, riportando, nello specifico, un trauma cranico non commotivo più escoriazione reg. parietale sn., trauma contusivo articol. scapolo-omerale sn, trauma mano dx, oltre ad un trauma contusivo cranico cervicale, ferite lacero contuse sulla fronte e all occhio sinistro, contusione spalla sinistra, contusione ginocchio destro con presenza di ematomi, onde quantificava gli stessi nell importo di 5.121,66. Contumace la conducente del detto veicolo, si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice del mezzo che contestava sia l an che il quantum, attribuendo l esclusiva responsabilità colposa del sinistro in capo all attore che, nell occorso, attraversava la strada fuori dalla strisce pedonali. Sul piano istruttorio, si riconosceva indubbia valenza probatoria al rapporto d incidente stradale, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo nelle immediatezze del fatto, e dalla cui lettura si evince da un lato che la conducente del ciclomotore notava un pedone fermo in prossimità della mezzeria della carreggiata, che si muoveva in modo insicuro, la quale, stante l incertezza del pedone, frenava ma perdeva il controllo del motore, pattinando sull asfalto, e dall altro che la signora M. G. investiva il pedone, tale S. A., che in quel frangente attraversava la carreggiata da destra verso sinistra, rispetto alla direttrice di marcia, non facendo uso dell apposito attraversamento pedonale, posto a meno di 100 metri. Veniva infine espletata C.T.U. medico-legale sulla persona dell attore, perizia che riscontrava postumi invalidanti permanenti nella misura del 3 %, con un I.T.T. di 10 giorni ed un I.T.P. di giorni venti. Orbene, all esito dell istruzione dibattimentale, appare sufficientemente provata la dinamica del sinistro occorso al Sig. S. che veniva investito, fuori dalla strisce pedonali, dal ciclomotore condotta dalla Sig.ra m., ed assicurato con la C. Ass.ne. Sul piano probatorio, ed in ambito processuale, emerge indubbiamente una responsabilità colposa, anche se non esclusiva, in capo alla conducente del ciclomotore, la quale, contravvenendo alla piu elementare regola del Codice Stradale, non prestava la dovuta cautela alla guida, finendo cosi per

investire l attore, pur avvedendosi per tempo della sua presenza, nel momento in cui lo stesso attraversava la carreggiata. Dall esame obiettivo dei fatti di causa, appare dunque sufficientemente provata la responsabilita civile della Sig.ra M. : in materia di sinistri stradali, infatti, la violazione di una norma disciplinante la circolazione è di per sé fonte di responsabilita, ove tale violazione si ponga quale elemento causale rispetto all evento dannoso (per tutte, Cass. Civ. sez. III, 29/11/95 n. 12390). Nel caso di investimento di persona da parte di un veicolo, il conducente di quest ultimo secondo i giudici della Suprema Corte deve, per vincere la presunzione di responsabilita di cui al primo comma dell art. 2054 cod. civ., provare non solo la colpa del pedone, ma anche di essersi venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo dovere di diligenza, nella impossibilita di avvistarlo per i suoi movimenti rapidi ed imprevedibili ( cosi, Cass. Civ., sez. III, 18/05/77 n. 2039 ). La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, risulta consolidata laddove afferma che in tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente (per tutte, Cass. Civ. n. 17397 del 08/08/2007 ; conf. da Cass. Civ. n. 11873/2007 e n. 10352/2000 : nella fattispecie considerata, i giudici nomofilattici confermavano la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto sussistere - nella misura del 60 per cento - il concorso di colpa del pedone, investito dall'autovettura, perché aveva attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce, senza essersi assicurato, al momento dell'inizio dell'attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore). Alla luce delle suesposte considerazioni, e sulla scorta degli atti di causa, si ritiene di dover attribuire all attore un concorso di colpa del 50% nella causazione del danno. In ordine ai danni fisici riportati dall attore, si fanno proprie le conclusioni del C.T.U. medicolegale, il quale riconoscendo un giudizio di compatibilità tra la lesività riportata dall attore e la

riferita dinamica attribuiva a quest ultimo un danno biologico nella misura del 3 %, con un I.T.T. di 10 giorni ed un I.T.P. di giorni venti. In applicazione delle nuove tabelle di liquidazione del danno biologico del Tribunale d Palermo, parte attrice ha pertanto diritto al seguente risarcimento : 1.899,11 a titolo di danno biologico (3 %) + 442,80 a titolo di ITA (10 gg) + 442,80 a titolo di ITP (20 gg. al 50 %). Tenuto infine conto dell orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (per tutte, Cass. Civ. S.U. 26972/2008 ; conf. da Cons. Stato 365/2011), atteso che vanno evitati automatismi risarcitori e duplicazioni, in quanto al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, ma rilevata la correttezza del principio giuridico della cc.dd. personalizzazione del danno, formulato dai giudici del Tribunale di Milano (così, sent. n. 2334/09), appare legittimo riconoscere altresì l ulteriore somma di 215,29 a titolo di danno morale, per un complessivo importo di 3.000,00, che - ridotto del 50 % in base alle considerazioni giuridiche suesposte (pari concorso di colpa nella causazione del sinistro) si determina nella definitiva attribuzione di 1.500,00, su cui vanno calcolati gli interessi legali come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria secondo il principio civilistico del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato mensilmente, dalla data del sinistro sino all effettivo soddisfo. Stante la soccombenza reciproca, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare interamente le spese di lite, onerando unicamente le parti convenute al rimborso della metà di quanto anticipato dall attore quale compenso al C.t.u. P. Q. M. Visti gli artt. 2054, 2697 e ss. del Codice Civile ; Visti gli articoli di legge citati ; In parziale accoglimento delle domande attoree, formulate dal Sig. S. A., come sopra rappresentato e difeso, in data 20.10.11, dichiara la responsabilita colposa della Sig.ra M. G., in ordine alla causazione del sinistro verificatosi in data 10/08/2010, riconoscendo un concorso di colpa attoreo (al 50 %) nell incidente per cui è causa. Conseguentemente, condanna i convenuti M. G. e C. A. S.p.a. (già D. U. A. S.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido fra loro, al pagamento, dell importo di 1.500,00,

oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino al soddisfo, ed oltre al rimborso della metà delle spese di C.t.u. in favore dell attore, Sig.ra S. A.. Spese processuali compensate fra le parti. Cosi deciso in Palermo il 06/11/2012. Il Giudice di Pace (Dott. Vincenzo Vitale)