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L agevolazione sulla prima casa di Rassegna di Giurisprudenza Pubblicato il 16 aprile 2008 Premessa A distanza di tempo (clicca qui per leggere la precedente puntata della rassegna dedicata all argomento), riteniamo utile tornare sull argomento prima casa, sul quale la giurisprudenza offre sempre spunti di estremo interesse, nonché di estrema utilità per l acquirente. L usucapione non beneficia della agevolazione per la prima casa La nota II bis apposta (in funzione antielusiva) all art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, che parifica la tassazione delle sentenze di usucapione a quella degli atti di trasferimento, non consente un automatica ed indiscriminata estensione agli atti giudiziari accertativi dell usucapione di qualunque norma, anche a carattere generale, agevolatrice degli atti di trasferimento a titolo oneroso. Perciò, non sono applicabili ad una sentenza dichiarativa di usucapione le agevolazioni per l acquisto della prima casa. Né può essere invocata l applicazione analogica a fattispecie di acquisizione della proprietà a titolo originario, 1

sia per l insuscettibilità di applicazione analogica delle leggi eccezionali, sia per la insussistenza della identità di ratio. (Cassazione n. 5447/08) Sull applicabilità della proroga biennale di cui al condono L. 289/02 ai termini per la revoca delle agevolazioni La proroga dei termini prevista dall art. 11, comma 1-bis del D.L. n. 282/2002 non trova applicazione ai fini dell accertamento dell imposta di registro in relazione al disconoscimento delle agevolazioni prima casa per difetto del requisito delle caratteristiche non di lusso dell abitazione acquistata per il quale vige il termine triennale dalla data di registrazione dell atto. (Commissione tributaria regionale Lazio sezione I, sentenza n. 491 /07) L abitabilità dell immobile e l agevolazione prima casa 2

La disciplina delle agevolazioni relative alla riduzione dell aliquota dell imposta di registro dovuta per l acquisto della prima casa è pacificamente applicabile anche nell ipotesi di abitazione in corso di costruzione purché il contribuente, in ossequio ai requisiti soggettivi previsti dalla nota II-bis) all art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, vi trasferisca la residenza entro il termine perentorio di diciotto mesi. Tuttavia, differentemente dall acquisto di unità immobiliari già edificate ed abitabili, detto termine decorre unicamente dal momento in cui l immobile in corso di costruzione ed oggetto di compravendita è divenuto effettivamente idoneo all utilizzo ed al soddisfacimento dell esigenza abitativa. (Commissione tributaria regionale Veneto, sentenza n. 34/07) Agevolazione su immobile abusivo Al fine di ottenere e mantenere la fruizione delle agevolazioni tributarie previste per l acquisto della cosiddetta prima casa, di cui al D.L. n. 12 del 1985, è onere del contribuente che abbia acquistato un immobile abusivo suscettibile di condono edilizio esibire all Amministrazione finanziaria alle scadenze di legge copia del provvedimento di concessione in sanatoria ovvero la documentazione rilasciata dal 3

comune, ove l immobile acquistato è ubicato, attestante la pendenza dell esame dell istanza di condono. (Cassazione n. 18876/07) La locazione e la perdita dell agevolazione La stipulazione di un contratto di locazione non comporta la perdita del possesso, da parte del locatore, dell unità immobiliare, in quanto il locatario avrebbe la mera detenzione dell unità medesima. Perciò non può usufruire delle agevolazioni tributarie prima casa l acquirente che già possieda un immobile idoneo ad abitazione, pur non avendo la materiale disponibilità del bene per averlo dato in locazione. (Cassazione n. 12268/07) Essenziali le condizioni per usufruire del bonus 4

Anche in caso di sentenza, ai sensi dell art. 2932 del codice civile, che trasferisca la proprietà di un edificio ad uso abitativo, il contribuente che intenda godere delle agevolazioni prima casa deve emettere l apposita dichiarazione di richiesta delle agevolazioni stesse, nel momento in cui procede alla registrazione dell atto avanti all Amministrazione fiscale. (Cassazione 21379/06) Ancora sulle condizioni per usufruire dell agevolazione Costituisce principio consolidato che giustifica il rigetto del ricorso dell Amministrazione in camera di consiglio ex art. 375 del codice di procedura civile (nonostante la richiesta di accoglimento del Procuratore generale) l affermazione secondo cui non è di ostacolo all applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l acquirente dell immobile sia al contempo proprietario di altro immobile che, per qualsiasi ragione (nel caso di specie lontananza dal luogo di lavoro), sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione. (Cassazione 11564/06) 5

La qualificazione dell immobile di lusso Il D.M. 2 agosto 1969 prevede che le case di abitazione possano essere dotate di piscine e campi da tennis e precisa che solo a determinate condizioni tali accessori attribuiscono all immobile le caratteristiche di lusso. Deve pertanto essere cassata la sentenza di merito che abbia dedotto la natura non residenziale dell edificio dalla presenza di piscine e campi da tennis. (Cassazione n. 27617/05) Ancora sull agevolazione su immobile abusivo Chi acquista come sua prima abitazione un appartamento abusivo, si espone ai ritardi resi necessari dalla procedura di sanatoria e, quindi, non può addurre i lunghi tempi necessari per ottenere la concessione in sanatoria a giustificazione della mancato tempestivo trasferimento della residenza nell abitazione acquistata. Pertanto, legittimamente, 6

l Amministrazione dispone la revoca dei benefici prima casa in precedenza accordati. (Cassazione n. 20066/05) Ancora sulle condizioni per usufruire dell agevolazione I benefici per l acquisto della prima casa possono essere accordati solo su domanda dell interessato e per gli immobili indicati nella domanda stessa. (Cassazione 21242/05) Agevolazione nei casi di acquisto per usucapione In materia di imposta di registro, il rinvio operato dalle disposizioni sulla tassazione delle sentenze dichiarative di intervenuta usucapione alla disciplina dei trasferimenti reali immobiliari a titolo oneroso consente di 7

affermare che il provvedimento dichiarativo dell usucapione è equiparato, agli effetti tributari, ad un contratto traslativo della proprietà. Ne consegue, anche per tale modalità di acquisto a titolo originario ove ne ricorrano tutti i presupposti di legge -, l applicabilità delle agevolazioni fiscali prima casa previste dalla nota II-bis dell art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (Commissione tributaria provinciale Ravenna, sezione III, sentenza n. 30 /05) Il termine per il trasferimento della residenza per l agevolazione L art. 33, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha modificato il termine di un anno dall acquisto, elevandolo a diciotto mesi, concesso per il trasferimento della residenza da parte dell acquirente che intende usufruire delle agevolazioni fiscali cosiddette prima casa previste, ai fini dell imposta di registro, ipotecaria e catastale, dalla nota II-bis) all art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tale disposizione ha natura procedimentale ed è diretta a rendere più agevole, con la previsione di un periodo temporale più ampio, l iter necessario per ottenere il beneficio fiscale in discorso. Ne consegue che lo jus superveniens, non essendo suscettibile di incidere 8

sul fatto generatore del diritto, ma semplicemente sui suoi effetti, deve ritenersi applicabile ai rapporti giuridici d imposta non esauriti alla data di entrata in vigore della disposizione. Diversamente opinando, la norma de qua subirebbe un interpretazione indebitamente riduttiva, non in linea con il tenore lessicale ed in contrasto con l intento perseguito dal legislatore, che, nelle disposizioni fiscali per l edilizia abitativa si è prefisso, come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, la realizzazione del disposto dell art. 47, comma 2, della Costituzione. (Commissione tributaria provinciale di Udine sezione VI, sentenza n. 43 /05) Quando la legge non è retroattiva L atto di acquisto di un bene è soggetto ad imposta di registro secondo le regole vigenti al momento in cui è stato stipulato e non possono essere applicate disposizioni successive, a meno che la loro retroattività non sia espressamente prevista dalla legge (nel caso di specie, il contribuente richiedeva l applicazione dei benefici prima casa, invocando norme introdotte dalla successiva L. n. 549/1995). 9

(Cassazione n. 26115/05) L immobile allo stato rustico e l agevolazione prima casa È manifestamente infondato e può essere rigettato con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell art. 375 del codice di procedura civile il ricorso con cui l Amministrazione contesti che le agevolazioni per l acquisto della prima casa (art. 1, comma 6, della L. 22 aprile 1982, n. 168 e art. 2, comma 1, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12. convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118) competano all acquirente di un fabbricato allo stato rustico. (Cassazione n. 19011/05) L esistenza dell immobile e le agevolazioni I benefici fiscali per l acquisto della «prima casa», previsti dall art. 2, comma 1, D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 (convertito, con modificazioni, 10

nella L. 5 aprile1985, n. 118), spettano anche all acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione «non di lusso». (Cassazione n. 18300/04) Ancora sulle agevolazioni in caso di non esistenza dell immobile In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall art. 1 della legge n. 168 del 1982, per l acquisto della prima casa spettano anche all acquirente di immobile «in corso di costruzione», da destinare ad abitazione «non di lusso», ai sensi dell art. 13 della legge n. 408 del 1949, atteso che la legislazione in materia non esige che il fabbricato sia già idoneo all uso al momento dell acquisto. (Cassazione 8163/02) Quando la comproprietà è di ostacolo all agevolazione 11

Non è di ostacolo all applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l acquirente dell immobile sia al contempo comproprietario della metà di altro immobile sito nel medesimo comune che, per qualsiasi ragione, sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione. (Cassazione n. 19738/03) Cumulabilità tra le agevolazioni In base alla disciplina dettata dal D.L. 23 gennaio 1993,n. 16, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (24 gennaio 1993) sussiste la cumulabilità tra le agevolazioni previste ai sensi dell art. 2, L. 22 aprile 1982, n. 168, quelle previste dall art. 2, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, e quelle previste dalla L. 31 dicembre 1991, n. 415 (Cassazione 18765/03) 12

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