REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI O GIOVANI STUDENTI CON DISABILITA VISIVA O UDITIVA



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REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI O GIOVANI STUDENTI CON DISABILITA VISIVA O UDITIVA INDICE 1. PREMESSA... 2 2. DESTINATARI DELL'ASSISTENZA... 2 3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E CONDIZIONI DI ACCESSO... 3 3.1. Assistenza domiciliare all autonomia e alla comunicazione (c.d. Assistenza didattica domiciliare)... 3 3.2. Contributi ordinari per acquisto testi scolastici adattati per non vedenti... 4 3.3. Contributi straordinari... 5 3.3.1. Contributi straordinari per l autonomia... 5 3.3.2. Contributi straordinari per la frequenza di corsi presso istituti specializzati... 5 4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI... 5 5. MODALITA DI ACCESSO... 6 6. RISORSE FINANZIARIE... 6 7. ENTRATA IN VIGORE... 6 Deliberazione Consiglio Provinciale 19/12/2011 n. 88 1

1. PREMESSA Il presente atto nasce in seguito all applicazione sperimentale delle Linee guida per l erogazione di interventi socio-assistenziali in favore di minori/giovani studenti con disabilità sensoriale visiva o uditiva approvato con G.P. del 6/8/2010. Esso definisce, la tipologia, l entità e le modalità di erogazione degli interventi socio-assistenziali in favore di minori con disabilità visiva o uditiva, residenti nei comuni della Provincia anche in osservanza dell art. 29 della Legge regionale Marche n.31 del 22/12/2009, con la quale le funzioni in materia assistenziale citasi testualmente sono esercitate dalle Province, come già previdentemente disposto dall art. 5 della Legge 18/3/93 n.67, secondo cui la Provincia esercita, infatti, le funzioni assistenziali, già di competenza della stessa prima dell'entrata in vigore della Legge 8/6/90 n.142 e in particolare offre assistenza a soggetti con disabilità sensoriale come già previsto dall'art.144, lett.g), n.3 del T.U. della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n.383 ( assistenza dei ciechi e sordomuti rieducabili ). Nella formulazione del presente regolamento, si è tenuto conto dei seguenti principi ispiratori e criteri regolatori, ovvero: diritto allo studio (art.34 Costituzione): che assicura ad ogni persona il diritto di ricevere idonea istruzione e sulla base del quale questa amministrazione concede sia interventi di assistenza domiciliare didattica sia interventi volti a supportare l apprendimento quali per esempio la fornitura di libri trasdotti in Braille per non vedenti; assistenza precoce: l'assistenza sarà attuata sin dai primi anni di vita, per dotare gli assistiti di tutti gli strumenti in grado di sopperire alle carenze conoscitive al fine di favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei minori; Accordo di Programma provinciale sull integrazione scolastica degli alunni disabili (Del. G.P. N.359 19/10/2007 e s.m. Det. 1140/2010): gli interventi di assistenza didattica a domicilio saranno realizzati nel rispetto delle procedure previste dall accordo e in continuità con quanto definito nella programmazione didattica di ogni alunno disabile al fine di sostenere e migliorare il raggiungimento degli obiettivi PEI (Piano Educativo Individualizzato) del minore; attivazione e attuazione degli interventi attraverso la rete integrata dei servizi territoriali competenti: l assistenza sarà realizzata grazie alla presa in carico integrata dei servizi UMEE (Unità Multidisciplinari dell Età Evolutiva e quando necessario dell UMEA per l età adulta) della zona territoriale ASUR di competenza con il servizio sociale della Provincia di Pesaro e Urbino secondo specifiche procedure di valutazione e gestione concordate su tutto il territorio. Gli interventi saranno erogati sempre secondo le disponibilità di risorse economiche previste nel bilancio della Provincia di Pesaro e Urbino. 2. DESTINATARI DELL'ASSISTENZA Hanno diritto ad ottenere l assistenza: - i minori (o i maggiorenni che ancora frequentano la scuola dopo i 18 anni e fino alla conclusione della scuola dell obbligo o se frequentanti corsi di Laurea presso Università, ovvero corsi regolari presso altre scuole post obbligo scolare, previa verifica del piano di studi) che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità ai sensi dall art. 1 della l.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene richiesto: che la sordità sia congenita o insorta entro il 12 anno d età (= acquisita durante l età evolutiva); che la sordità non sia di tipo trasmissivo, né di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o servizio; Deliberazione Consiglio Provinciale 19/12/2011 n. 88 2

che la perdita uditiva sia uguale o superiore a 60 decibel (= db) di media tra le frequenze 500-1000 - 2000 hertz (= Hz) nell orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento è un minore di 12 anni; e uguale o superiore a 75 db qualora il richiedente abbia già compiuto il 12 anno d età; che l ipoacusia abbia reso difficoltoso l apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione; - i minori (o i maggiorenni che ancora frequentano la scuola dopo i 18 anni e fino alla conclusione della scuola dell obbligo o se frequentanti corsi di Laurea presso Università, ovvero corsi regolari presso altre scuole post obbligo scolare, previa verifica del piano di studi) che hanno ottenuto il riconoscimento di cecità ai sensi della L.382/1970 e L.138/2001 come di seguito precisato: Ciechi Totali: 1. coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; 2. coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; 3. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento. Ciechi Parziali: 1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento. Ipovedenti gravi: 1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento. Ipovedenti medio-gravi: 1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento. - i minori (o i maggiorenni che ancora frequentano la scuola dopo i 18 anni e fino alla conclusione della scuola dell obbligo o se frequentanti corsi di Laurea presso Università, ovvero corsi regolari presso altre scuole post obbligo scolare, previa verifica del piano di studi) che hanno presentato domanda di riconoscimento di cecità o sordità, secondo quanto indicato nella relazione dell UMEE di competenza, che segnala già una delle patologie sopra indicate accompagnata da altro certificato medico che la supporta. 3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E CONDIZIONI DI ACCESSO 3.1. Assistenza domiciliare all autonomia e alla comunicazione (c.d. Assistenza didattica domiciliare) L assistenza all autonomia e alla comunicazione (qui denominata anche Assistenza didattica domiciliare) è prevista dall art.13 comma 3 L.104/92: da cui si evince che l assistente all autonomia e alla comunicazione è un'assistenza specialistica ad personam che deve essere fornito al singolo studente con disabilità - in aggiunta all assistente igienico-personale, all insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari - per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello studente sia a scuola che al domicilio. Nel caso specifico di competenza Provinciale tale figura è prevista per continuare l intervento assistenziale al domicilio dell utente sulla base dei bisogni già identificati dai servizi competenti (Unità multidisciplinari dell ASUR e Scuola) per la stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato) previsto dalla L.104/92. La programmazione e gestione dell intervento quindi avviene in continuità con quanto già realizzato durante il percorso di costruzione e gestione del PEI così come previsto in questa Provincia dall Accordo di Programma Deliberazione Consiglio Provinciale 19/12/2011 n. 88 3

per l integrazione degli alunni disabili in vigore dal 4/12/2007 e vede quindi il Servizio Sociale della Provincia operare in accordo con tali procedure e quindi in stretta collaborazione con l UMEE dell ASUR di competenza (servizio che partecipa alla stesura del PEI insieme alla scuola e alla famiglia). L assistenza è prevedibile peraltro anche nella fase precedente al percorso di istruzione scolastica in termini propedeutici e preventivi e quindi anche per minori che frequentano o frequenteranno l asilo nido. Per accedere al servizio i destinatari di cui all art. 2 dovranno presentare ogni anno domanda alla Provincia secondo le procedure previste dal successivo art.5. Sarà loro offerto un servizio di assistenza all autonomia e alla comunicazione (anche detto: assistenza didattica domiciliare) attraverso la fornitura, da parte della Provincia, di un educatore al domicilio delle famiglie a partire da ottobre e fino fine maggio di ogni anno scolastico (massimo 8 mesi), nonchè per il periodo estivo (massimo 2 mesi). Le ore di assistenza verranno richieste dal Servizio UMEE di competenza attraverso un percorso di valutazione omogeneo e condiviso da tutti i servizi ASUR di zona competenti e già coinvolti in un gruppo di progettazione e gestione provinciale degli interventi di competenza, che si basa su indicatori condivisi. In tali indicatori si tiene in considerazione anche la programmazione degli interventi di supporto discussi nel Gruppo di Lavoro operativo di cui all articolo 15, comma 1 della Legge 104/92, organizzato e gestito presso la Scuola di appartenenza, come previsto dall accordo provinciale sull integrazione degli alunni disabili. Il massimale di ore mensili previsto è di 28 per l invernale e 16 per l estivo, con un ulteriore possibilità di aggiungere max 4 ore solo per situazioni straordinarie e di particolare gravità, accertate e motivate dall UMEE di competenza. E possibile valutare durante il periodo di funzionamento del servizio un cambiamento di assegnazione ore su proposta motivata dell UMEE di competenza nonché indicare, per un periodo specifico e una tantum, una richiesta di ore che superi il massimale previsto di 32 ore in casi eccezionali. 3.2. Contributi ordinari per acquisto testi scolastici adattati per non vedenti Per le persone in stato di cecità o ipovisione, la trasduzione di alcuni testi scolastici in carattere braille o la loro riproduzione in caratteri ingranditi o la disponibilità del testo in formato digitale con relative modifiche per sintetizzatore vocale o stampa braille (o altri bisogni specifici), sono spesso indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti, rendendo, nello stesso tempo, gli utenti, più autonomi nel compimento del lavoro scolastico. L ufficio Servizi Sociali provinciale sostiene, quindi, tutti coloro che hanno tali necessità nella ricerca e definizione di percorsi di fornitura di testi elaborati o digitali in modo funzionale ed economico, contribuendo ai costi sostenuti dalla famiglia, nonché attivandosi anche in forma di erogazione diretta, ovvero richiedendo preventivi a chi si occupa di tali interventi e versando, nel caso, direttamente la quota a carico provinciale alla ditta/ente incaricato, in nome e per conto della famiglia stessa. Per accedere all intervento i destinatari di cui all art.2 dovranno presentare ogni anno domanda alla Provincia secondo le procedure previste dal successivo art.5. Alla domanda compilata dalla famiglia o dal soggetto interessato se maggiorenne sarà allegata anche una valutazione dei bisogni redatta dagli insegnanti della Scuola di appartenenza che sarà inviata all ufficio Servizi Sociali della Provincia e all UMEE che ha la presa in carico del minore e che ne ha fatto richiesta diretta alla Scuola. L impegno economico richiesto dovrà essere assunto nel rispetto delle risorse di bilancio stanziate come previsto dal successivo art.6. Il presente contributo è cumulabile con gli interventi di cui al punto 3.3. Deliberazione Consiglio Provinciale 19/12/2011 n. 88 4

3.3. Contributi straordinari Considerato che i contributi straordinari sono finalizzati a casi eccezionali difficilmente prevedibili, gli stessi potranno essere concessi solo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 3.3.1. Contributi straordinari per l autonomia Il contributo straordinario si attiva in casi ove sussistano particolari e comprovate gravi situazioni di disagio sociale ed economico del nucleo dell assistito ed è finalizzato a garantire al minore (giovane studente) la massima autonomia possibile nello svolgimento del suo percorso di studio anche supportandolo attraverso interventi a pagamento da parte della famiglia per l acquisto di particolari e speciali strumenti didattici o per agevolare il suo percorso di reintegrazione sociale. La gravità della situazione del nucleo viene valutata dal Servizio Sociale della Provincia in collaborazione con il Servizio UMEE della zona territoriale di residenza dell assistito, che provvederà a predisporre un progetto socioassistenziale integrato coinvolgendo se del caso anche il comune di residenza, che tenga conto del contesto sociale, economico e famigliare nonché dell insieme delle risorse che possono essere destinate al sostegno del nucleo assistito in modo integrato, tra cui anche l indicazione di eventuali altri interventi integrati finalizzati al superamento delle difficoltà stesse, la misura dell intervento economico previsto per ognuno degli enti coinvolti, la durata dello stesso. L importo massimo annuo concedibile per ogni nucleo non può superare 2.000,00 e il valore ISEE non deve superare i 6.000,00 euro. Per accedere all intervento i destinatari di cui all art. 2 dovranno presentare ogni anno domanda alla Provincia secondo le procedure previste dal successivo art. 5. Il presente contributo è cumulabile con gli interventi di cui al punto 3.2 3.3.2. Contributi straordinari per la frequenza di corsi presso istituti specializzati La Provincia assume a parziale carico il costo per la retta necessaria alla frequenza del minore di corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell udito sia in regime di convitto che di semiconvitto, su segnalazione e d intesa con il servizio UMEE/UMEA della zona territoriale di competenza del nucleo familiare. Il servizio UMEE/UMEA provvederà a predisporre apposito progetto socio-assistenziale integrato contenente altresì: una relazione sull opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, indicazioni della data di avvio e di fine della scuola scelta, la misura dell intervento economico previsto considerando che il massimale di costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare il 50% del costo complessivo con un massimo di 3.000,00 l anno e che il suo reddito non potrà superare il massimale ISEE di 6.000,00 euro. L inserimento in istituto deve essere preliminare e preventivamente autorizzato dall ufficio Servizi Sociali della Provincia per poter ottenere il contributo richiesto. Per accedere al servizio i destinatari di cui all art.2 dovranno presentare ogni anno domanda alla Provincia secondo le procedure previste dal successivo art.5. Il presente contributo non è cumulabile con gli interventi di cui ai suddetti punti 3.2 e 3.3.1 4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI In presenza di situazioni di particolare gravità socio-economica o di casi eccezionali non previsti dalle presenti Linee Guida, o, altresì, necessità ulteriori di assistenza rispetto a quelle definite dalle presenti Linee Guida, specificatamente precisate e motivate da parte degli operatori UMEE/UMEA dell ASUR di competenza territoriale, l'amministrazione Provinciale potrà adottare, previo parere favorevole della Giunta provinciale, modalità di assistenza diverse da quelle indicate nelle presenti Linee Guida attivando anche interventi differenziati relativi alla gravità e/o eccezionalità del caso, tramite provvedimento dirigenziale. Deliberazione Consiglio Provinciale 19/12/2011 n. 88 5

5. MODALITA DI ACCESSO L accesso agli interventi socio-assistenziali articolati nella tipologia di cui all art.3 del presente Regolamento è determinato dal Dirigente del Servizio competente su apposita istruttoria del Servizio Sociale della Provincia. La domanda di accesso agli interventi, rivolta al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino direttamente dal genitore, tutore o legale rappresentante del minore, (in caso di maggiore età la domanda deve essere sottoscritta dall interessato), va compilata e inviata attraverso il servizio UMEE della zona territoriale ASUR di residenza dell assistito che provvede anche a valutare la richiesta di intervento relazionandone alla Provincia l opportunità secondo procedure concordate con il servizio sociale stesso. Alla domanda, compilata su apposito modulo in autocertificazione predisposto dalla Provincia, il richiedente dovrà allegare: attestazione ISEE; carta o permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); fotocopia, non autenticata del documento di identità del dichiarante, in corso di validità copia del verbale di accertamento socio-sanitario previsto dalle leggi n.381/70 (per i disabili sensoriali dell udito) n.382/70 e L. 138/01(per i disabili sensoriali della vista). Solo per chi è in fase di riconoscimento di cecità o sordità, secondo quanto indicato nella relazione dell UMEE di competenza che indica la patologia e il bisogno, è necessario allegare un altro certificato medico da cui si evince la patologia. solo per la richiesta di testi adattati: relazione di dettaglio della scuola (vedi art. 3.2). La modulistica da compilare sarà stabilita dal Dirigente del Servizio competente e pubblicata sul sito dei Servizi Sociali della Provincia http://www.politichesociali.provincia.ps.it e inviata ai Servizi UMEE competenti. 6. RISORSE FINANZIARIE Ogni anno la Provincia stanzia apposito capitolo di bilancio per il finanziamento delle previste tipologie di interventi assistenziali qui regolamentati e provvede, a rendiconto, a chiedere ai rispettivi Comuni di Residenza degli assistiti la quota relativa a 1/3 del costo complessivo sostenuto per ogni assistito residente, ex art. 29 Finanziaria Regionale per il 2010. 7. ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore dall effettiva esecutività dello stesso, cioè dall avvenuta deliberazione del competente Consiglio Provinciale. Deliberazione Consiglio Provinciale 19/12/2011 n. 88 6