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Associazione Italiana Allevatori (Ente Morale D.P.R. n.l051 del 27/10/1950 3?=9D1D? D53>93? 35>DB1<5 3?>DB?<<9 @B?4EDD9F9DÂ 459 2?F9>9 41 <1DD5 CY by`_bdq^_ ^U\ `bucu^du >_dyjyqby_ \U TU\YRUbU U \U `by^sy`q\y TUSYcY_^Y `bucu TQ\ 3_]YdQd_ DUS^YS_ 3U^dbQ\U `Ub Y S_^db_\\Y TU\\Q `b_teddyfydw TU\ \QddU ^U\\Q c`usyu R_fY^Q ^U\\Q bye^y_^u cf_\dqcy Y\!& #'' NOTIZIARIO N.10 9^ aeucd_ ^e]ub_* DELIBERE 1.Norme per la emissione dei certificati di lattazione INDICAZIONI Prova per la valutazione del sistema di controllo A6 (periodicità di 42 giorni) 1

DELIBERE 1.NORME PER LA EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI LATTAZIONE La delibera riportata sul Notiziario n. 1, par. 1 e 2 delle "Norme in materia di controllo" e' annullata e sostituita con la seguente: 1) sulla base del nuovo Accordo internazionale per i controlli del latte, delle disposizioni riguardanti l'uso del relativo Marchio Speciale e di quanto previsto dal Regolamento dei controlli di recente modificato, gia' approvato dal Ministero dell'agricoltura, di cui e' in corso di emanazione il relativo decreto, nella emissione dei certificati di lattazione e delle documentazioni connesse, l'ufficio Centrale si atterra' a quanto segue: a) il certificato di lattazione con il Marchio Speciale A4 (controllo con periodicita' mensile) verra' rilasciato per singola bovina per la quale l'ultima lattazione abbia i seguenti requisiti: - intervallo parto-primo controllo non superiore a 40 giorni; - intervallo tra i controlli non superiore a 35 giorni; sono tollerati nel corso della lattazione due intervalli superiori a 35 giorni per causa di forza maggiore o ferie del personale, purche' nessuno sia superiore a 68 giorni; - le lattazioni anteriori all'ultima che non fossero regolari per quanto riguarda i punti sopra indicati, verranno riportate sul certificato con Marchio, con l'indicazione nella colonna "regolarita' controlli" di apposito codice; 2

- b) il certificato di lattazione con Marchio Speciale B (controllo effettuato con la collaborazione dell'allevatore) verra' rilasciato per ogni bovina appartenente agli allevamenti nei quali vengono effettuati controlli con detto sistema e secondo le norme gia' preannunciate nel Notiziario n. 8 e qui di seguito sintetizzate: - ciascuna Associazione Provinciale Allevatori interessata deve fare richiesta all'ufficio Centrale indicando gli allevamenti nei quali intende attuare i controlli secondo il sistema B; - l'ufficio Centrale concede l'autorizzazione, sentito il parere della apposita Commissione; - l'autorizzazione ha durata annuale, a meno di revoca scritta da parte dell'associazione Provinciale Allevatori; - entro il mese di gennaio di ciascun anno ciascuna Associazione Provinciale Allevatori autorizzata deve comunicare la richiesta per i nuovi allevamenti interessati; le modalita' di esecuzione dei controlli, secondo il sistema B, sono di seguito indicate: A) Il controllo ha periodicita' mensile. Il controllore deve visitare ogni due mesi, con intervallo non superiore a 63 giorni, l'azienda per effettuare personalmente le operazioni relative al controllo. Nel mese in cui il controllore non si reca in azienda, il controllo viene effettuato direttamente dall'allevatore. B) All'allevatore compete esclusivamente il rilevamento della quantita' di latte prodotto da ciascuna bovina in tutte le mungiture ordinariamente praticate nelle 24 ore. La data in cui deve essere effettuato questo rilevamento deve corrispondere al 29-31 giorno successivo al controllo effettuato dal controllore il mese precedente. Tale data deve essere indicata all'allevatore in apposita comunicazione lasciata dallo stesso controllore in occasione del controllo 3

precedente. L'allevatore deve pesare il latte con bilancia avente sensibilita' di almeno 100 grammi; tale bilancia deve essere, ogni 2 mesi, verificata dal controllore per constatarne l'esattezza. I dati rilevati dall'allevatore devono essere riportati a penna all'atto del controllo su appositi moduli, approvati dall'ufficio Provinciale. Tali moduli devono essere firmati dall'allevatore. C) L'Ufficio Provinciale deve vigilare affinche' l'allevatore effettui i rilevamenti nei tempi e nei modi stabiliti. Nel caso di irregolarita' dovra' adottare le sanzioni previste, comunicandole all'ufficio Centrale. D) In sede di Ufficio Provinciale le pesate effettuate dall allevatore vanno registrate sulla scheda di controllo. In detta scheda a cura dell'ufficio Provinciale deve essere riportata la dicitura " sistema B". Sulle schede dati rilevati dall'allevatore verranno distinti da quelli rilevati dal controllore per il fatto che i primi risulteranno senza percentuali di grasso e proteina (le relativa colonne vanno lasciate in bianco). E) L'Ufficio Centrale, nella elaborazione delle lattazioni, provvedera' ad attribuire al controllo effettuato dall'allevatore per quanto riguarda grasso e proteine, le percentuali rilevate in occasione del controllo immediatamente precedente effettuato dal controllore. Quando si verifica che il controllo dell'allevatore e' il primo immediatamente successivo al parto, si considerano per il grasso e la proteina, i dati del controllo immediatamente successivo effettuato dal controllore. - Le lattazioni controllate sul sistema B saranno evidenziate nella colonna "regolarita' controlli" con apposito codice. c) il certificato di lattazione senza Marchio Speciale verra' rilasciato per singola bovina per la quale l'ultima lattazione non abbia i requisiti per il Marchio A4 o B. 4

In colonna "regolarita' controlli" verra' indicato apposito codice qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: - intervallo parto-primo controllo superiore a 68 giorni - intervallo tra i controlli superiore a 68 giorni. d) Nel caso che si verifichi un intervallo tra i controlli superiore a 100 giorni, la lattazione stessa verra' considerata interrotta alla data dall'ultimo controllo precedente l'intervallo e non verranno considerati e quindi calcolati i controlli successivi all'intervallo stesso. e) I codici da riportare in colonna "regolarita' controllo" sono i seguenti: 4 - controllo regolare con periodicita' mensile; 6 - controllo regolare con periodicita' 42 giorni; B - controllo effettuato con la collaborazione dell'allevatore I - controllo non regolare con intervalli superiori a 68 giorni INDICAZIONI PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO A6 (periodicita' di 42 giorni) Le modalita' da seguire per la valutazione della precisione del metodo A6 sono le seguenti: L'Ufficio Centrale dovra' individuare quattro province per ciascuna delle razze interessate. In ciascuna provincia dovra' essere scelto un campione rappresentativo di aziende le quali dovranno essere controllate, per un periodo di 18 mesi, con periodicita' di 4 settimane e di 6 settimane rispettivamente; in pratica si avranno due controlli 5

intervallati di due settimane e due controlli intervallati di quattro settimane. La scelta di dette aziende sara' effettuata dal gruppo di lavoro d'intesa con le Associazioni Provinciali Allevatori interessate. I risultati delle prove verranno sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Centrale il quale, in conseguenza, stabilira' se realizzare detto metodo di controllo e, in caso affermativo, trasmettere i risultati della prova, come prescritto, al Comitato Internazionale dei Controlli. 6