IMU - Aliquote e detrazioni

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Ultimo Aggiornamento: 27/09/2014 IMU - Aliquote e detrazioni PROSPETTO ALIQUOTE 2014 (v. delibera C.C. n. 54 del 08.09.2014) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE. 0,55 per cento Si intende per effettiva abitazione principale l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. ESENZIONI ABITAZIONI PRINCIPALI Sono esenti dall imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. ANZIANI E DISABILI E considerata equiparata ad abitazione principale l unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. FORZE DI POLIZIA E esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. COOPERATIVE A PROPRIETA INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. 0,55 per cento ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI ABITATIVI Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. 0,55 per cento ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI ABITATIVI Si applica agli immobili abitativi locati a canone concertato (art. 2 - comma 3 - della L. 431 del 9/12/1998). Per avere diritto all'applicazione di tale aliquota gli Interessati devono compilare apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali e sul portale del Comune entro di 31 dicembre di ogni anno. ESENTI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL AGRICOLTURA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati. Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.

0,98 per cento Immobili classificati C/3, C/4, D/2, D/3 1,02 per cento Uffici e studi privati (A/10) 1,05 per cento Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) (D/5) 1,02 per cento Aree fabbricabili 0,96 per cento Immobili classificati C/1, D/1, D/6, D/7, D/8 e TERRENI AGRICOLI. ALIQUOTA ORDINARIA PER: 1,00 per cento Si applica a tutte le tipologie anche abitative non comprese in quelle precedenti, ad esempio a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, a quelle che rimangono vuote, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado nonchè a quelle a disposizione del proprietario. L aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7,C/2). - Qual è il valore imponibile per calcolarla Il valore imponibile, al quale devono essere applicate le aliquote deliberate dal Comune per la determinazione dell imposta, si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d immobile che deve essere tassato. Per la definizione degli immobili si rimanda alle norme specifiche. Fabbricati. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno d imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 160 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10 Esempio: fabbricato A/2, rendita euro 520,00, valore imponibile = ( 520,00 + 5%) x 160 = euro 87.360,00. 140 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 Esempio: fabbricato C/3, rendita euro 870,00, valore imponibile = ( 870,00 + 5%) x 140 = euro 127.890,00. 80 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 Esempio: fabbricato D/5, rendita euro 9.400,00, valore imponibile = ( 9.400,00 + 5%) x 80 = euro 789.600,00. 65 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.

Esempio: valore imponibile = ( 26.700,00 + 5%) x 65 = euro 1.822.275,00 55 per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 Esempio: fabbricato C/1, rendita euro 960,00, valore imponibile = ( 960,00 + 5%) x 55 = euro 55.440,00. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili. Aree edificabili. Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1 gennaio dell anno d imposizione. Il valore venale dell area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia. Terreni agricoli. Per i terreni agricoli, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno d imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Esempio: terreno agricolo con Reddito Dominicale (RD) pari a euro 103,27, valore imponibile = ( 103,27 + 25%) x 135 = euro 17.426,81. Per i terreni agricoli, anche se incolti, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00

- Chi deve e chi non deve pagarla Dal primo gennaio 2014 l'imposta Municipale Propria (IMU) non è più dovuta per le seguenti fattispecie: abitazione principale e pertinenze (entro i limiti di legge) purché l abitazione principale NON sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. All abitazione principale e pertinenze esenti da IMU si applica il TASI; l unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. A tale fattispecie si applica il TASI; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. A tale fattispecie si applica il TASI; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008). A tale fattispecie si applica il TASI; casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale fattispeciesi applica il TASI; l unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. A tali fattispecie si applica il TASI; fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. A tale fattispecie si applica il TASI; fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintato che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati. A tale fattispecie si applica il TASI; restano vigenti tutte le ulteriori esenzioni previste dalla normativa vigente in materia di IMU. L'imposta è quindi dovuta per tutti quegli immobili che non rientrano nelle casistiche sopra riportate e la cui elencazione è meglio descritta nella scheda dedicata alle aliquote vigenti per l'anno 2014. Per le analisi di dettaglio si rimanda, in ogni caso, alle norme che regolano l IMU ed alla Delibera di C.C. che ha adottato le aliquote d imposta per l anno 2014.

- Quando e come si paga L imposta annua si versa in due rate di ammontare pari al 50% dell imposta annua dovuta. La prima rata va versata entro il 16 giugno, la seconda rata va versata entro il 16 dicembre. Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì). Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Chi non ha provveduto a versare l imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso. È disponibile il programma per il calcolo on line dell'imu e per la compilazione del modello di versamento F24. CLICCA QUI Cliccando sul link che trovate nel box a fianco è possibile effettuare i conteggi dell'imposta, anche in presenza di più immobili, e stampare direttamente il modello "F24" da utilizzare in banca o in posta per effettuare il versamento. Il servizio consente altresì di verificare la correttezza delle rendite catastali necessarie per il conteggio dell'imposta direttamente tramite collegamento al sito dell'agenzia delle Entrate. L'Ente non è responsabile degli eventuali errori derivanti dall'inserimento di dati non esatti o da errate interpretazioni della procedura o della normativa Il versamento dell'imu dovuta per l'anno 2014 può essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino postale (da richiedere agli uffici postali) oppure utilizzando il modello F24 che è esente da commissioni per l'operazione di versamento. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a 2,50 di imposta annua complessiva Codici tributo da utilizzare per il versamento 2014 con modello F24 Codice Comune: F463 3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze) 3914: IMU terreni agricoli Comune 3916: IMU aree fabbricabili Comune 3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D) 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille.

- Cosa fare se il versamento non è stato effettuato entro la scadenza Se il versamento dell imposta non è avvenuto entro la scadenza prevista dalla legge, il contribuente può versare ugualmente l imposta dovuta, con l applicazione di una sanzione ridotta e di interessi moratori. Per evitare che vengano applicate dall Ufficio sanzioni piene, il contribuente che si accorge (prima che se ne accorga l Ufficio) di non avere effettuato il versamento entro i termini previsti, può, quindi, versare tardivamente l imposta dovuta utilizzando la procedura prevista dal ravvedimento operoso. - Ravvedimento operoso per l Imposta Municipale Propria Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'imu, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Per evitare che vengano applicate sanzioni piene per tali omissioni, il contribuente che si accorge, prima che se ne accorga l'ufficio addetto al controllo, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tale procedura si chiama "Ravvedimento Operoso". Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n 472/97 (come modificato dal D.L. n 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n 280 del 29/11/2008, dall'articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n 220/2010 e dell'articolo 23, comma 31, Legge n 111/2011) e dalla circolare delle Finanze n 184/E del 13/07/98. Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente. Omesso versamento del tributo e sanzioni Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell IMU entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi. Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%, se la regolarizzazione avviene il quattrodicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 14 = 2,8%. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo fino al 31/12/2013 e dell'1% annuo a partire dal 01/01/2014. Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo fino al 31/12/2013 e dell'1% annuo a partire dal

01/01/2014. Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo fino al 31/12/2013 e dell'1% annuo a partire dal 01/01/2014. Oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo all'omesso o insufficiente versamento in presenza di dichiarazione corretta. In caso di omessa dichiarazione ed omesso versamento si applica la sanzione del 10% (1/10 del 100%) con minimo di 5,16 euro, gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo fino al 31/12/2013 e dell'1% annuo a partire dal 01/01/2014. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione e provvedere al versamento il tutto entro il termine di 90 giorni da quello previsto per la presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione infedele con parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione del 6,25% (1/8 del 50%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo fino al 31/12/2013 e dell'1% annuo a partire dal 01/01/2014. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione e provvedere al versamento il tutto entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo. Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 o del bollettino postale per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello o al bollettino. Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento. Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un avviso di accertamento comprendente l'applicazione delle sanzioni intere e degli interessi maturati fino all'eseguito versamento. - Modalità e termini per la dichiarazione Con Decreto Ministeriale del 30/10/2012 il Ministero dell'economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione IMU per l'anno 2012 e successivi e le relative istruzioni riguardanti sia le modalità di compilazione che i casi per i quali permane l'obbligo dichiarativo rispetto a quanto avveniva nell'ambito dell'imposta Comunale sugli Immobili. Si invitano, pertanto, i contribuenti, i cui immobili hanno subito variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta, a verificare se tali variazioni comportano o meno la presentazione della dichiarazione di variazione entro i termini previsti. Si specifica che il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU (ai sensi art. 13, comma 12-ter, d.l. n 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni) è fissato entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. La norma originaria stabilisce, altresì, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un

diverso ammontare dell'imposta dovuta. E' inoltre previsto che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili, sulla base di quanto previsto al paragrafo 1.1 delle istruzioni ministeriali. Con Delibera di G.C. n. 91 del 24/09/2014 è stata nominata Funzionario Responsabile IMU la Dott.ssa Procacci Flavia.