Materiali ad alto rischio e controllo del territorio



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Materiali ad alto rischio e controllo del territorio Nuove prescrizioni internazionali in materia di trasporti stradali delle Merci ad alto rischio. Le classificazioni dei materiali, i codici di riconoscimento e il testo delle direttive della Commissione europea NOVITA NORMATIVE Nel già complesso panorama normativo delle merci pericolose è apparsa ora la nuova definizione delle Merci ad alto rischio. Questa definizione, inserita per la prima volta nella versione 2005 della normativa internazionale per trasporti stradali che va sotto la sigla Adr (Agreement dangereuse route), valida anche per i trasporti nazionali a partire dal 30 giugno 2005 (Dir. CE 9 dicembre 2004, n. 111), si intendono tutte quelle merci che sviate dal loro utilizzo iniziale, per fini terroristici, possono causare effetti gravi quali perdita di numerose vite umane o distruzione di massa. La definizione esprime in maniera compiuta l interesse che il settore riveste ai fini della tutela della sicurezza pubblica e non solo. Va ricordato, infatti, che da sempre al delicato settore sono riferite anche la sicurezza dei trasporti e la tutela ambientale. Sono queste le ragioni che giustificano l interesse di organismi internazionali come l Onu, nella cui sede vengono elaborate le misure di sicurezza che trovano poi diverse esplicitazioni a seconda della tipologia dei trasporti. Così, accanto all Adr, convenzione destinata a disciplinare le prescrizioni di sicurezza in tema di trasporti pericolosi su strada, troviamo altre normative destinate a disciplinare i trasporti per ferrovia (Rid), per mare (Imo) e per via aerea (Icao). Di tutte queste convenzioni, quella di maggiore attenzione è sicuramente quella destinata ai trasporti stradali, in quanto complementari a ogni altra tipologia, e aventi, purtroppo, maggiori indici di incidentalità. L evoluzione normativa Le novità normative intervenute nella versione 2005 dell Adr, sono frutto di eventi che hanno visto interessarsi a questi materiali, normalmente utilizzati nel ciclo industriale, l attenzione di gruppi terroristici che hanno portato a compimento attentati, impiegando non esplosivi classici, ma componendo sapientemente diversi materiali che, presi singolarmente, sono innocui e possono passare inosservati a controlli superficiali. Va ascritto a merito di chi ha concorso a formulare le nuove prescrizioni di sicurezza l aver posto l attenzione su queste realtà, e indicato come sia necessario intervenire prevedendo piani di sicurezza infrastrutturali e formazione specifica a tutte le forze di polizia sul territorio, affinchè acquistino una sensibilità necessaria a verificare se la presenza di questi materiali sia giustificata da condizioni ambientali. Merci pericolose Classe 1 Materie e oggetti esplosivi Classe 2 Gas Classe 3 Liquidi infiammabili Classe 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea Classe 4.3 Materie che, a contatto con l acqua, sviluppano gas infiammabili

Classe 5.1 Materie comburenti Classe 5.2 Perossidi organici Classe 6.1 Materie tossiche Classe 6.2 Materie infettanti Classe 7 Materiali radioattivi Classe 8 Materie corrosive Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi Va ricordato poi che il settore è da sempre interessato a una forte evoluzione di contenuti e di procedure, necessari a seguire costantemente i progressi della chimica, ai cui fattori di rischio sono correlate le attenzioni maggiori. Negli ultimi anni, infatti, si è preceduto a una nuova classificazione che rappresenta ora uno dei fattori consolidati nel panorama normativo nazionale e internazionale. Secondo tali normative, le merci pericolose sono suddivise in 13 classi ricondotte nella numerazione da 1 a 9. Tale classificazione indica chiaramente come la dizione nucleare, biologico, chimico e radioattivo sia riduttiva rispetto al panorama proposto, che è di maggiore esplicitazione e ampiezza. Per la normativa di cui ci occupiamo sono considerate merci pericolose tutte quelle riconducibili alla classificazione di cui sopra. Ogni classe è suddivisa in sottogruppi che evidenziano il diverso livello di pericolosità o le caratteristiche fisico-chimiche, fattori questi che sono di immediato riscontro nei controlli documentali che rappresentano il cardine di ogni attività di verifica della legalità e della sicurezza. Così, ad esempio, i gas sono suddivisi in: A asfissiante O comburente F infiammabile T tossico TF tossico, infiammabile TC tossico, corrosivo TO tossico, comburente TFC tossico, infiammabile, corrosivo TOC tossico, comburente, corrosivo Il coordinamento con la normativa nazionale Coordinare le prescrizioni internazionali con le diverse normative nazionali, rappresenta uno dei settori di maggiore complessità per tutti coloro che sono chiamati a garantire l osservanza di tutti gli adempimenti imposti. Nella definizione di merci pericolose rientrano, infatti, materiali alla cui produzione, trasporto e utilizzo sono connesse implicazioni di ordine e sicurezza pubblica, di tutela ambientale e di salute pubblica: le prescrizioni di cui alla convenzione Adr, recepita in ambito interno, convivono con quelle consolidate delle discipline di settore. Così, ad esempio, per una compiuta analisi della disciplina del trasporto di esplosivi, la normativa del Regolamento di esecuzione del Tulps si deve confrontare con quella Adr. Tale comparazione porta però a dover necessariamente privilegiare le prescrizioni internazionali anche nell ambito interno, così come indicato dal decreto del ministrro dell Interno del 19 settembre 2002, n. 272.

E il privilegiare le normative Adr significa rivedere interamente prescrizioni e procedure in un settore di rilevantissimo interesse anche per le forze armate, per le forze di polizia e per tutti gli enti ed organismi che, ai sensi dell art. 138 Cds, provvedono in proprio alla verifica di idoneità dei veicoli, alla professionalità dei conducenti e all adozione di ogni altra misura di sicurezza. È evidente, infatti, di come la sicurezza non sia nella disponibilità degli enti e finisca, in virtù della legge 626/94, col condizionare anche procedure e protocolli operativi per chi, da una lettura superficiale, potrebbe apparire escluso dai riferimenti normativi imposti. Una situazione analoga si trova nei settori dei gas tossici, la cui specifica normativa di settore fa capo al regio decreto 147 del 1927, e che indica nell Autorità di pubblica sicurezza l organo competente a vigilare sulla delicata materia, e in quelli dedicati ai materiali radioattivi e ai rifiuti. Anche questi ultimi due settori hanno normative specifiche, che vanno riviste e coordinate con quelle internazionali recepite e che, nel caso specifico, presentano contenuti fortemente diversificati. Il quadro proposto si presenta, perciò, sicuramente stimolante per l interprete e per l operatore e, nel contempo, impone riflessioni sulla necessità di rivedere compiutamente le normative consolidate, per riscriverle alla luce di una realtà molto diversa da quella in cui veniva per la prima volta affrontato il problema della sicurezza, connessa a materiali di larga diffusione sul territorio e che oggi acquistano importanza fondamentale per la grave minaccia terroristica. Il riconoscimento e il codice di pericolo Al di là delle classificazioni e suddivisioni, il merito maggiore che va sicuramente ascritto alla normativa stradale, in parte valida anche per le altre convenzioni, disciplinanti i trasporti ferroviari, marittimi e aerei, sta nell aver predisposto un protocollo di riconoscimento immediato della pericolosità e dei fattori della stessa, attraverso la combinazione di etichette e di codici di pericolo. Se le etichette presentano simbolismi di immediata comprensibilità non altrettanto può dirsi per il codice di pericolosità riportato sui pannelli obbligatoriamente apposti su tutti i contenitori di capacità superiori ai 1.000 litri che contengono o abbiano contenuto materiali pericolosi. La conoscenza di questo codice è il primo fattore di autotutela e di capacità di intervento per tutti gli operatori di polizia. I pannelli devono essere almeno due, posti uno anteriormente e l altro posteriormente al veicolo; devono essere indelebili e costruiti in materiali che li rendano leggibili dopo un incendio della durata di 15 minuti. Se il veicolo cisterna trasporta più di una sostanza pericolosa deve avere i pannelli corrispondenti alle diverse sostanze pericolose trasportate. Ogni contenitore deve p portare lateralmente il pannello relativo al carico contenuto. L obbligo dei pannelli ricorre anche per le cisterne e contenitori vuoti e non bonificati dal carico trasportato. Dopo la bonifica i pannelli non devono essere leggibili e vanno smontati o coperti. Significato dei numeri di identificazione del pericolo Il numero di identificazione del pericolo si compone di due o tre cifre. In generale le cifre indicano i seguenti pericoli: 2 Emanazione di gas risultanti dalla pressione o da una reazione chimica 3 infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o di materie liquide auto-surriscaldanti 4 infiammabilità di materie solide o di materie solide auto-surriscaldanti 5 comburenza (favorisce l incendio) 6 tossicità o rischio d infezione 7 radioattività

8 corrosività 9 pericolo di violenta reazione spontanea Le prescrizioni di sicurezza Oltre all obbligo di immediato riconoscimento, i materiali pericolosi devono garantire specifiche misure di sicurezza dedicate a disciplinare punti critici come: obbligo di sorveglianza; idoneità dei veicoli e contenitori; mezzi antincendio; dotazione di misure di intervento specifiche; schede di sicurezza; documentazione di carico; compatibilità di carico. Tutte queste prescrizioni vanno osservate compiutamente sia nella fase del movimento che della sosta, come condizione fondamentale per ridurre l intrinseco pericolo connesso ai fattori di rischio entro livelli accettabili e controllabili. Le procedure di controllo Il Consiglio dell Unione europea già nel 1995, con la direttiva nr. 50, prescriveva procedure uniformi di controllo per tutti i Paesi dell Unione europea e l obbligo di comunicare immediatamente il numero dei controlli esercitati e il risultato degli stessi. Per facilitare tali procedure, veniva adottata una lista di controllo delle merci pericolose che subiva modificazioni minimali e ha costituito per lungo tempo un punto di riferimento per tutti gli operatori. A seguito dell introduzione del settore dedicato ai materiali pericolosi ad alto rischio, lo stesso Consiglio, con direttiva Ce nr. 112, del 13 dicembre 2004, ha modificato la normativa precedente, sostituendone gli allegati che, nella nuova formulazione, in maniera significativa, sono dedicati alle categorie di rischio suddivise in tre classi, espresse in ordine di pericolosità decrescente. Alla luce di tale realtà, si impone perciò l immediata rivisitazione della lista di controllo e l adeguamento procedurale, teso a garantire l applicazione puntuale della normativa. Conclusioni NG>Le merci pericolose rappresentano un settore di interesse primario per tutta l attività di polizia destinata al controllo del territorio. Diventa perciò inevitabile l impegno a rivedere progetti formativi e procedure operative per adeguare il livello di prevenzione e di capacità di risposta alle minacce e ai pericoli connessi, che possono materializzarsi con effetti devastanti sia per cause accidentali che terroristiche. MATERIALI PERICOLOSI Allegato: Il codice di pericolo dei materiali pericolosi durante il trasporto. 20 gas inerte 22 gas refrigerato 223 gas infiammabile refrigerato 225 gas comburente refrigerato (favorisce l incendio)

23 gas infiammabile 239 gas infiammabile, può produrre spontaneamente una reazione violenta 25 gas comburente (favorisce l incendio) 26 gas tossico 263 gas infiammabile e tossico 265 gas tossico e comburente (favorisce l incendio) 268 gas tossico e corrosivo 30 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23 C e 61 C) o materia liquida infiammabile o materia solida allo stato fuso avente un punto di infiammabilità superiore a 61 C, riscaldate a una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità, o materia liquida autoriscaldante 323 materia liquida infiammabile che reagisce con l acqua sviluppando gas infiammabili X323 materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con l acqua sviluppando gas infiammabili (*) 33 materia liquida molto infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23 C) 333 materia liquida piroforica X333 materia liquida piroforica che reagisce pericolosamente con l acqua (*) 336 materia liquida molto infiammabile e tossica 338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva X338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva che reagisce pericolosamente con l acqua (*) 339 materia liquida molto infiammabile, può produrre spontaneamente una reazione violenta 36 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità da 23 C a 61 C, valori limite compresi), che presenta un minor grado di tossicità, o materia liquida auto-riscaldante e tossica 362 materia liquida infiammabile, tossica, che reagisce con l acqua, con sviluppo di gas infiammabili X362 materia liquida infiammabile, tossica, che reagisce pericolosamente con l acqua con sviluppo di gas infiammabile (*) 368 materia liquida infiammabile tossica e corrosiva 38 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità da 23 C a 61 C, valori limiti compresi), che presenta un minor grado di corrosività, o materia liquida auto-riscaldante e corrosiva 382 materia liquida infiammabile, corrosiva, che reagisce con l acqua sviluppando gas gas infiammabili (*)

X382 materia liquida infiammabile, corrosiva che reagisce pericolosamente con l acqua sviluppando gas infiammabili (*) 39 materia liquida infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta 40 materia solida infiammabile o autoreattiva o autoriscaldante 423 materia solida che reagisce con l acqua sviluppando gas infiammabili (*) X423 materia solida infiammabile che reagisce pericolosamente con l acqua, con sviluppo di gas infiammabili (*) 43 materia solida spontanemente infiammabile (piroforica) 44 materia solida infiammabile che a temperatura elevata si trova allo stato fuso 446 materia solida infiammabile e tossica che a temperatura elevata si trova allo stato fuso 46 materia solida infiammabile o autoriscaldante, e tossica 462 materia solida tossica, che reagisce con l acqua sviluppando gas infiammabili X462 materia solida che reagisce pericolosamente con l acqua, con sviluppo di gas tossici 48 materia solida infiammabile, o autoriscaldante e corrosiva 482 materia solida corrosiva, che reagisce con l acqua con sviluppo di gas infiammabili X482 materia solida che reagisce pericolosamente con l acqua, sprigionando gas corrosivi (*) 50 materia comburente (favorisce l incendio) 539 perossido organico infiammabile 55 materia molto comburente (favorisce l incendio) 556 materia molto comburente (favorisce l incendio), tossica 558 materia molto comburente (favorisce l incendio) e corrosiva 559 materia molto comburente (favorisce l incendio) può produrre spontaneamente una reazione violenta 56 materia comburente (favorisce l incendio), tossica 568 materia comburente (favorisce l incendio), tossica, corrosiva 58 materia comburente (favorisce l incendio) corrosiva 59 materia comburente (favorisce l incendio), può produrre spontaneamente una reazione violenta 60 materia tossica o che presenta un minor grado di tossicità 606 materia infettante

623 materia tossica liquida, che reagisce con l acqua, sviluppando gas infiammabili 63 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità da 23 C a 61 C, valori limite compresi) 638 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità da 23 C a 61 C, valori limite compresi) e corrosiva 639 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità inferiore o uguale a 61 C) che può produrre, spontaneamente una violenta reazione 64 materia tossica solida, infiammabile o autoriscaldante 642 materia tossica solida, che reagisce con l acqua sviluppando gas infiammabili 65 materia tossica e comburente (favorisce l incendio) 66 materia molto tossica 663 materia molto tossica infiammabile (punto di infiammabimmabilità non superiore a 61 C) 664 materia molto tossica solida, infiammabile o autoriscaldante 665 materia molto tossica e comburente (favorisce l incendio) 668 materia molto tossica e corrosiva 669 materia molto tossica che può produrre spontaneamente una violenta reazione 68 materia tossica e corrosiva 69 materia tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta 70 materia radioattiva 72 gas radioattivo 723 gas radioattivo, infiammabile 73 materia liquida radioattiva, infiammabile (punto di infiammabilità non superiore a 61 C) 74 materia solida radioattiva, infiammabile 75 materia radioattiva, comburente (favorisce l incendio) 76 materia radioattiva, tossica 78 materia radioattiva, corrosiva 80 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività X80 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività che reagisce ericolosamente con l acqua (*) 823 materia corrosiva liquida, che reagisce con l acqua sviluppando gas infiammabili

83 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività e infiammabile (punto di infiammabilità da 23 a 61 C, valori limite compresi) X83 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività, e infiammabile (punto di infiammabilità da 23 C a 61 C, valori limite compresi) che reagisce pericolosamente con l acqua (*) 839 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività infiammabile (punto di infiammabilità da 23 C a 61 C, valori limite compresi), può produrre spontaneamente una reazione violenta X839 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività infiammabile (punto di infiammabilità da 23 C a 61 C, valori limite compresi), può produrre spontaneamente una violenta reazione, reagisce pericolosamente con l acqua (*) 84 materia corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante 85 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività e comburente (favorisce l incendio) 856 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività e comburente (favorisce l incendio) e tossica 86 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività e tossica 88 materia molto corrosiva 842 materia corrosiva solida, reagisce con l acqua con sviluppo di gas infiammabili X88 materia molto corrosiva che reagisce pericolosamente con l acqua (*) 883 materia molto corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità da 23 C a 61 C, valori limite compresi) 884 materia molto corrosiva, solida, infiammabile o autoriscaldante 885 materia molto corrosiva e comburente (favorisce l incendio) 886 materia molto corrosiva e tossica X886 materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l acqua (*) 89 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività, può produrre pontaneamente una reazione violenta 90 materia pericolosa dal punto di vista ambientale, materie pericolose diverse 99 materia pericolosa diversa trasportata a caldo (*) L acqua non deve essere utilizzata, salvo su autorizzazione degli esperti.

DIRETTIVA EUROPEA Direttiva 2004/110/CE della Commissione del 9 dicembre 2004 che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia [1], in particolare l articolo 8, considerando quanto segue: (1) L allegato alla direttiva 96/49/CE rimanda al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), in vigore a decorrere dal 1o luglio 2003. (2) Il RID è aggiornato con cadenza biennale. Il prossimo aggiornamento si applicherà quindi a decorrere dal 1o gennaio 2005, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005. (3) È pertanto necessario modificare l allegato alla direttiva 96/49/CE. (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all articolo 9 della direttiva 96/49/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L allegato alla direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente: Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all allegato I dell appendice B della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005, fermo restando che le espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" sono sostituti da "Stato membro". Le versioni nelle lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate non appena sarà disponibile in tali lingue il testo delle modifiche della versione 2005 del RID." Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea.

Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004. Per la Commissione Jacques Barrot Membro della Commissione DIRETTIVA 2004/111/CE DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente ilravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Statimembri relative al trasporto di merci pericolose su strada (1), inparticolare l articolo 8, considerando quanto segue: (1) Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE menzionano gliallegati A e B dell accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, comunemente notocome Adr, applicabile a decorrere dal 1oluglio 2003. (2) L Adr è aggiornato con cadenza biennale e quindi, adecorrere dal 1ogennaio 2005, sarà in vigore una ver-sione modificata che prevede un periodo transitorio finoal 30 giugno 2005. (3) Risulta quindi necessario modificare gli allegati A e B alladirettiva 94/55/CE. (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformial parere del comitato per il trasporto di merci pericolosedi cui all articolo 9 della direttiva 94/55/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE sono modificati comesegue: 1. L allegato A è sostituito dal testo seguente: Disposizioni dell allegato A all accordo europeo sui trasportiinternazionali di merci pericolose su strada (Adr), in vigorea decorrere dal 1ogennaio 2005, fermo restando che l espressione parte contraente è sostituita da Stato membro. NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell al-legato A all ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficialidella Comunità appena sarà disponibile. 2. L allegato B è sostituito dal testo seguente:"disposizioni dell allegato B all accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigorea decorrere dal 1 gennaio 2005, fermo restando che l es-pressione "parte contraente" è sostituita da Stato membro. NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell al-legato B all ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficialidellialidella Comunità appena sarà disponibile." Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

per conformarsi alla presente direttiva entro il 1oluglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e lapresente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredatedi un siffatto riferimento all atto della pubblicazione ufficiale. Lemodalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testodelle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottanonel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004. Per la Commissione Jacques Barrot Membro della Commissione DIRETTIVA 2004/112/CE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2004 che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (1), in particolare l articolo 9 bis, considerando quanto segue: (1) La direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (2) ha stabilito norme uniformi per il trasporto di merci pericolose all interno della Comunità. (2) Gli allegati della direttiva 95/50/CE del Consiglio sono collegati agli allegati della direttiva 94/55/CE. L adeguamento al progresso tecnico degli allegati della direttiva 94/55/CE potrebbe incidere sugli allegati della direttiva 95/50/CE. (3) Per tenere conto della direttiva 2003/28/CE della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, gli allegati della direttiva 95/50/CE dovrebbero essere modificati. (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 94/55/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La direttiva 95/50/CE è modificata come segue: Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle presente direttiva al più tardi un anno dopo la sua pubblicazione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004. Per la Commissione Jacques Barrot Membro della Commissione ALLEGATO I PROSPETTO RIEPILOGATIVO (Omissis) ALLEGATO II Infrazioni Ai fini della presente direttiva, l elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa debba intendere per infrazione. La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada. Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie. Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (allegato III della presente direttiva), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell allegato I della presente direttiva).

1. Categoria di rischio I Quando un infrazione alle pertinenti disposizioni dell ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo. Le infrazioni sono: 1) Il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto; 2) La fuga di sostanze pericolose; 3) Il trasporto con modalità proibite o inadeguate; 4) Il trasporto alla rito alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati; 5) Il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione; 6) Un veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato negli altri casi inserire nella categoria di rischio II); 7) L uso di imballaggi non autorizzati; 8) L imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili; 9) Il mancato rispetto delle disposizioni relative all imballaggio misto; 10) Il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico; 11) Il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi; 12) Il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi; 13) Il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto; 14) Il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad es., documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo ); 15) Il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo; 16) L assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare un infrazione della categoria di rischio I (ad es., numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d imballaggio ); 17) Il conducente è privo del certificato regolamentare di formazione professionale; 18) L uso di fuoco o di luci non protette; 19) Il mancato rispetto del divieto di fumare. 2. Categoria di rischio II Quando un infrazione alle pertinenti disposizioni dell ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, la richiesta di adottare i correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell operazione di trasporto in corso. Le infrazioni sono: 1) L unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio; 2) Il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione ma non presenta un rischio immediato; 3) Il veicolo non è provvisto degli estintori funzionanti prescritti; un estintore viene considerato ancora funzionante anche quando manchino il sigillo e/o la data di scadenza; non però quando è evidente che l estintore non è più funzionante, ad esempio manometro a 0; 4) Il veicolo è sprovvisto dell attrezzatura prevista nell ADR o nelle istruzioni scritte; 5) Il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, degli IBC o degli imballaggi di grosse dimensioni; 6) Il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti; 7) Il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;

8) Le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono statn sono stati chiusi adeguatamente; 9) Il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente; 10) Le etichette, marcature o segnalazioni errate; 11) L assenza di istruzioni scritte conformi all ADR o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate; 12) Il veicolo non è adeguatamente sorvegliato o parcheggiato. 3. Categoria di rischio III Quando un infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all ambiente, le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell impresa. Le infrazioni sono: 1) Le dimensioni delle targhe o delle etichette o delle lettere, figure o simboli sulle targhe e le etichette non sono conformi alle norme; 2) Il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I (16); 3) Il certificato di formazione professionale non è disponibile a bordo, ma è chiaro che il conducente ne è in possesso.