Il fatto. Autore: Di Tullio D'Elisiis Antonio In: Giurisprudenza commentata. (Dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza)

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Compete al Magistrato di Sorveglianza l'intera materia della conversione delle pene pecuniarie non essendoci una norma che attribuisca al Giudice di Pace la competenza alla conversione delle pene pecuniarie Autore: Di Tullio D'Elisiis Antonio In: Giurisprudenza commentata (Dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen. art. 660). Il fatto La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria comunicava al Magistrato di Sorveglianza di Alessandria l'impossibilità di esazione della pena pecuniaria di C 3.400,00 inflitta a N. Y. con sentenza del Giudice di Pace di Alessandria in data 27/03/2013, ai fini della conversione della pena pecuniaria. Con ordinanza in data 27/03/2018 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria dichiarava la propria incompetenza a provvedere disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Alessandria richiamando l'art 55 del D.L.vo n. 274 del 2000 (Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalita' indicate nell'articolo 54.), l'art 62 dello stesso D.L.vo (Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace.), e individuando una normativa speciale che deroga alla norma generale dell'art 660 cod. proc. pen. in base alla quale comunque non può sostenersi l'esistenza di una competenza funzionale del Magistrato di Sorveglianza su tutte le conversioni di pene pecuniarie, anche perché la pena pecuniaria inflitta dal Giudice di Pace e non eseguita viene convertita in una delle sanzioni specifiche. 1 di 5

Il conflitto di competenza Il Giudice di Pace di Alessandria, a sua volta, sollevava conflitto di competenza, richiamando il vigore generale dell'art. 660 cod. proc. pen. ed individuando nel Magistrato di Sorveglianza il giudice competente funzionalmente in materia di conversione di pene pecuniarie facendo altresì notare che l'art. 42 richiamato è stato abrogato dall'art. 299 del DPR n. 115 del 2002, e che le funzioni del Magistrato di Sorveglianza non competono ad un giudice dell'esecuzione. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Il conflitto veniva risolto affermando, come giudice competente, il Magistrato di Sorveglianza. Si osservava prima di tutto come la questione ineriva una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen poiché due organi giurisdizionali aveva ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all'altro. Premesso ciò, venivano citate la norme del D.Lvo n. 274 del 2000 che vengono prese in considerazione dai due Giudici sopra indicati, e cioè: l'art. 55 («Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54.»»), l'art. 62 («Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace.»), l'art. 42 («Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato e' svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta altresi' i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pecuniaria») e l'art. 40 («Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice di pace che l'ha emesso»). Orbene, dopo questo excursus normativo, si faceva altresì presente che, nella ricostruzione storica dell'evoluzione dell'istituto de quo, l'esecuzione delle pene pecuniarie inflitte dal giudice di pace fosse stata disciplinata dall'art. 42 del D.Lvo n. 274 del 2000 il quale stabiliva che essa aveva luogo ai sensi dell'art. 660 cod. proc. pen. fermo restando che, per scelta legislativa di concentrazione delle competenze in executivis, era stato tuttavia previsto che l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato fosse svolto dal Giudice di Pace competente per l'esecuzione il quale adottava anche i provvedimenti in ordine alla rateizzazione o alla conversione della pena pecuniaria mentre, in ordine al meccanismo di conversione delle pene pecuniarie inflitte dal Giudice di Pace, conseguente alla loro mancata esecuzione per insolvibilità del condannato, l'art. 55 del citato D.Lvo n. 274 del 2000 prevede in prima istanza il ricorso alla sanzione del lavoro sostitutivo per la durata e con le modalità regolate dallo stesso articolo e, 2 di 5

qualora sia violato l'obbligo del lavoro sostitutivo (o se esso non sia stato chiesto dal condannato), la parte residua della pena pecuniaria non eseguita mediante tale sanzione si converte in permanenza domiciliare. Ciò posto, si sottolineava tuttavia come l'art. 299 del DPR n. 115 del 2002 (cd. testo unico delle spese di giustizia) avesse abrogato l'art. 42 sopra menzionato, stabilendo che le condanne a pena pecuniaria, a seguito della entrata in vigore della nuova normativa, dovevano eseguirsi a norma degli artt. 235, 237, 238 e 241 del testo unico: secondo tali disposizioni, le somme dovute erano recuperate dall'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione (con la notifica dell'invito di pagamento si fissava il termine per l'adempimento, scaduto il quale si procedeva ad iscrizione a ruolo ed al recupero per il tramite del concessionario) trattandosi in sostanza di una previsione inserita in più vasto ambito di attribuzione, in via generale, dei procedimenti di conversione delle pene pecuniarie al giudice dell'esecuzione posto che la norma prima indicata abrogava anche l'art. 660 cod. proc. pen. il quale stabiliva appunto la competenza del Magistrato di Sorveglianza per la conversione delle sanzioni pecuniarie inflitte dagli altri Giudici. Questa nuova disciplina, però, rilevava la Cassazione nella pronuncia qui in commento, non aveva superato il vaglio della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza 18/06/2003 n. 212, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 238 e 299 del DPR n. 115 del 2002, per eccesso di delega, nella parte in cui veniva abrogato l'art. 660 cod. proc. pen. nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 299 del citato testo unico nella parte in cui aveva abrogato l'art. 660 cod. proc. pen. Di conseguenza, il Supremo Consesso prendeva atto che, per effetto di questa pronuncia emessa dal giudice delle leggi, l'intera materia della conversione delle pene pecuniarie fosse confluita nelle competenze del Magistrato di Sorveglianza posto che, avendo la Corte Costituzionale abrogato il menzionato art. 299 soltanto parzialmente, restava salva l'efficacia abrogativa che tale norma operava dell'art. 42 del D.L.vo n. 274 del 2000 il quale aveva attribuito la conversione delle pene pecuniarie inflitte dal Giudice di Pace a questo stesso giudice. A questa efficacia abrogativa la Cassazione osservava come andassero aggiunti altri effetti della decisione menzionata nel senso che, da un lato, avendo la Corte Costituzionale anche abrogato, e per intero, l'art. 238 del citato testo unico, il quale articolo attribuiva in via generale la competenza per la conversione al giudice dell'esecuzione competente, questo principio generale, dunque, non trovava più applicazione all'istituto della conversione delle pene pecuniarie, dall altro, difettando una norma che attribuisca al Giudice di Pace la competenza alla conversione delle pene pecuniarie (o specificamente o quale giudice dell'esecuzione), non sussiste più una norma di legge che conferisca al Giudice di Pace la materia della conversione delle pene pecuniarie inflitte con le sue sentenze posto che, in questa materia, unica norma residuata, e con portata generale, è l'art. 660 cod. proc. pen., che, come è noto, contempla una competenza specifica del Magistrato di Sorveglianza. Di conseguenza, una volta preso atto che non vi è una norma derogatoria al principio generale della competenza del Magistrato di Sorveglianza in materia di conversione di pene pecuniarie, per come 3 di 5

risultante dall'intervento della Corte Costituzionale, i giudici di piazza Cavour dichiaravano la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria a cui dovevano essere trasmessi gli atti. Volume consigliato Conclusioni La sentenza in questione chiarisce che, in materia di conversione di pene pecuniarie, per effetto di quanto sancito dalla Corte costituzionale, con la sentenza 18/06/2003 n. 212, unico giudice competente è il Magistrato di Sorveglianza non essendovi alcuna norma di legge che attribuisca al Giudice di Pace la competenza alla conversione delle pene pecuniarie. Siffatto provvedimento, dunque, non può non essere preso nella dovuta considerazione per individuare chi è il giudice competente in questi casi. Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa pronuncia, pertanto, non può che essere positivo. 4 di 5

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