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Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, le ttera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Finalità formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato Made in Italy garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

Finalità I nuovi percorsi, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo (Allegato A, paragrafo 1: Identità dell istruzione professionale e il Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P) I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare competenze, abilità e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni per assumere ruoli tecnici operativi Il triennio successivo al primo biennio è finalizzato a far acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro (art. 4 comma 3 lettera b).

Il modello didattico Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Il modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) Art. 1 c. 622 L istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L età per l accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L adempimento dell obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell assolvimento dell obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano..

1Dipartimento ASSE DEI LINGUAGGI ITALIANO INGLESE-FRANCESE STORIA Dipartimento ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO MATEMATICA INFORMATICA SCIENZE INTEGRATE: fisica, chimica, biologia, scienze della Terra Dipartimento ASSE PRATICO-TECNOLOGICO SCIENZE DELL ALIMENTAZIONE LABORATORIO: cucina, sala, ricevimento ED. FISICA TECNICA DELLA COMUNICAZIONE Dipartimento ASSE ECONOMICO-SOCIALE GEOGRAFIA GEOGRAFIA ECONOMICA ECONOMIA AZIENDALE ECONOMIA POLITICA DIRITTO RELIGIONE

Dipartimento SOSTEGNO Area scientifica Area umanisticaì Area tecnica Area motoria

Gli 11 indirizzi a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; b) Pesca commerciale e produzioni ittiche; c) Industria e artigianato per il Made in Italy; d) Manutenzione e assistenza tecnica; e) Gestione delle acque e risanamento ambientale; f) Servizi commerciali; g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera; h) Servizi culturali e dello spettacolo; i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale; j) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; k) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Il biennio Monte ore totale 2112 (32/sett), di cui: 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori Le istituzioni scolastiche possono: organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici che possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici (art. 4 comma 2) articolare le classi in livelli di apprendimento (allegato A punto 2 Strumenti organizzativi e metodologici)

Il triennio Per ciascun anno del triennio, l orario scolastico è di 1056 ore, articolate in: 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente Le funzioni relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici.

Il decreto MIUR Da emanare entro 90 gg per determinare: 1. Il profilo in uscita e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici 2. il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO (Codici di classificazione attività economiche) adottati dall'istituto nazionale di statistica 3. le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento 4. le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi

La flessibilità Le istituzioni scolastiche possono declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni, utilizzando gli spazi di flessibilità entro il 40 per cento dell orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno. Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione è altresì riferita alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP) adottate dall'istat. L utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.

Flessibilità e strumenti Biennio: quota autonomia del 20% Triennio: quota autonomia 20% + spazi di flessibilità del 40% Le scuole possono, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente: stipulare contratti d opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni costituire i dipartimenti dotarsi di un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di proposta per l organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

La rete nazionale delle scuole professionali Ne fanno parte le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate. Finalità della Rete sono: rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato. La Rete si raccorda con la "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Il raccordo e i passaggi lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, tra: a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali; b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni

il raccordo e i passaggi le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale Il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e percorsi di istruzione e formazione professionale è effettuato esclusivamente a domanda dello studente.

Decorrenza I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti a partire dalle classi prime funzionanti nell anno scolastico 2018/2019 A decorrere dall entrata in vigore del decreto legislativo è abrogato l art. 13, comma 1- quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 1 quinquies. Sono adottate apposite linee-guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.