EY NDoD «NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT» Giugno 2019
Premessa Evoluzioni normative In data 28 settembre 2016, l Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la versione definitiva delle: Premessa normativa Linee guida per la definizione di default «EBA/GL/2016/07 - Guidelines on the application of the definition of default» Norme tecniche di regolamentazione sulla soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato «EBA/RTS/2016/06 - Regulatory Technical Standard on the materiality threshold for credit obligations past due» Applicabilità Sia le Linee Guida che gli RTS si applicano sia alle banche che utilizzano l Approccio Standardizzato («SA») sia a quelle che utilizzano l Approccio del Metodo basato sui Rating Interni («AIRB») Le Linee Guida troveranno applicazione dal 1 Gennaio 2021 (1) Le autorità competenti stabiliscono il termine entro il quale le banche AIRB dovranno implementare le soglie di rilevanza. Gli RTS stabiliscono invece che le banche SA dovranno applicare la soglia di rilevanza entro il 31 Dicembre 2020. Tale processo vede la pubblicazione dei GL e RTS che vanno ad inserirsi in un più ampio framework normativo: CRD IV Dir. UE n.36/2013 26 Giu. 2013 CRR Reg UE n.575/2013 27 Giu. 2013 IFRS 9 1 Gen. 2018 Nuova definizione Default 1 Gen. 2021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RTS * GL ** 28 sett. 2016 Page 2
Un nuovo paradigma in materia di Credit Risk L evoluzione regolamentare realizzata a livello europeo negli ultimi anni (Basilea 3, CRR, etc.) mirata alla creazione del cd. «levelplaying field» ha determinato per tutte le banche europee straordinari effort in termini di (i) implementazioni IT e (ii) adeguamento dei processi amministrativi e manageriali interni ai dipartimenti di Risk Management, Accounting e Regulatory Reporting. Con specifico riferimento al Credit Risk, l armonizzazione - sinora realizzata soprattutto a livello di reporting - nei prossimi anni verrà estesa (i) alle regole di classificazione, gestione e monitoraggio e (ii) a metodologia / modelli di valutazione e rappresentazione delle esposizioni creditizie. L obiettivo delle autorità europee è infatti quello di accrescere la comparabilità della qualità degli attivi degli istituti bancari, nonché delle tecniche di misurazione dei rischi e dei requisiti di capitale. Impatto sulla classificazione in Stage 3: 1 Nuovi Requisiti EBA CRR L EBA ha fissato per il 1 gennaio 2021 la deadline di compliance con i nuovi requisiti (RTS+GLs) per definizione e materialità di default a fini di compliance con la CRR anticipazione della classificazione in Stage 3 feedback da inclusione «SCRA» nei trigger del default CRR 5 Stage 3 Definizione di Default 2 NPL Disposizione da parte delle banche di strumenti e riferimenti prudenziali per la gestione degli NPL: ECB NPL Guidance & Addendum EBA/GL/2018/06 sulla gestione delle esposizioni non-performing e forborne con deadline 30 June 2019 Adeguamento dei Modelli per staging e calcolo ECL in relazione ai nuovi requisiti: 4 ricalibrazione di PD e LGD Lifetime Modelli Stage 3 ECL framework impatti aggiuntivi per le banche IRB, i.e. da per IFRS9 GLs su PD/LGD Estimation Impairment 3 Modelli AIRB Approcci e calibrazioni AIRB da evolvere con deadline 1 gennaio 2021: in sintonia con le GLs su PD/LGD Estimation e RTS/GLs su Downturn LGD previsto un percorso più graduale per le banche AIRB per ottimizzare il «model change» Page 3
Linee Guida e RTS: Overview dei contenuti Non esaustivo Di seguito vengono presentati i concetti principali afferenti alla definizione di Default come rappresentato dalla struttura del Documento «Guidelines on the application of the definition of default», STRUTTURA DEL DOCUMENTO Criterio dello scaduto (Past Due) per l identificazione dei default Indicatori di inadempienza probabile (Unlikeness to pay) Applicazione della definizione di default Criteri per il ritorno in bonis Applicazione della definizione di default per le esposizioni retail Documentazione, policy interne e processi di gestione del rischio Conteggio dei giorni di scaduto Situazioni di scaduto tecnico Esp. vs Amministrazioni Centrali, Autorità locali ed entità del settore pubblico Factoring e crediti acquistati Soglia di rilevanza Sofferenze e incagli SCRA (Specific Credit Risk Adjustment) Ristrutturazioni del debito (Distressed Restructuring) Vendita di obbligazioni creditizie Fallimento Altre indicazioni di inadempienze Probabili ITEMS Processi di governance sulle inadempienze probabili Applicazione della definizione di default nei dati esterni Coerenza nell applicazione della definizione di default Condizioni minime per la riclassificazione in bonis Monitoraggio dell efficacia della Policy Livello di applicazione della definizione di default per le esposizioni retail Applicazione della definizione di default per le esposizioni retail per singola transazione Applicazione della definizione di default per le esposizioni retail per singolo debitore Tempistica nell identificazione del default Documentazione Governance interna per le Banche IRB Per le soglie di rilevanza si fa rifermento al documento «RTS on the materiality threshold for credit obligations past due» Page 4
Criteri Quantitativi e Qualitativi Legenda: DPD trigger Default Situazione AS IS Italia (attuale Circ. 272) UTP triggers Area in cui possono attivarsi UTP triggers View Banca di Italia Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate Inadempienze probabili ( unlikely to pay ) Qualità del credito VS* View EBA / ECB Unlikely to pay Past Due Soglia > 5% a partire dal primo giorno di scaduto 0 DPD Counter Bonis > 90 giorni Situazione TO BE (new «DoD») Scaduto non deteriorato Default Scaduto deteriorato Inadempienza probabile Sofferenza Sofferenze Le attuali classi Banca d Italia (i.e. Circ. 272) esprimono una logica di sequenziale peggioramento dello status creditizio del debitore. Lo status «inadempienza probabile» evidenzia in generale un grado di deterioramento superiore rispetto a quello di «scaduto deteriorato». Nella view EBA/ECB il concetto di «Unlikely-To-Pay» descrive unicamente i diversi trigger (indipendenti tra di loro) di classificazione a default, anteriori, paralleli e posteriori (1) alla rilevazione in Past-Due EBA 90 days. L abbassamento delle soglie di materialità dei Past-Due costituisce un ulteriore driver di anticipazione della classificazione Soglia > 1 2,5% 0 DPD Counter Attivazione solo al momento del superamento di entrambe le soglie (assoluta e relativa) 90 giorni Potenziale diversa sequenzialità nell attivazione dei default triggers event (gli UTP triggers si attivano prima del DPD trigger?) L implementazione della nuova definizione di default determinerà progressivamente l abbandono di una logica di classificazione «sequenziale» (Banca di Italia Circ. 272) in favore di una logica per classi «parallele», con conseguenti impatti su: Tempistiche di classificazione in default Modelli di provisioning e reportistica manageriale Reportistica regolamentare CFO/CRO (e.g. NPE Strategy / Stocktake) e disclosure di bilancio (e.g. Parte E Asset Quality) (1) E.g. per i Distressed Restructurings. Page 5
Novità classificazione Past due Sulla base della nostra comprensione dei needs della Banca, illustriamo di seguito le principali novità con impatti su tutto il portafoglio della Banca, con riferimento al calcolo dei giorni di Past Due e per la definizione di Unlikeliness-to-pay. Soglie di rilevanza Conteggio dei giorni di scaduto Compensazione dei margini Default tecnici Amministrazioni pubbliche Attuale framework (circ. 272) > 5 % in termini di (i) media giornaliera del trimestre o (ii) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione del debitore (1) A partire dal primo giorno di sconfino / scaduto (esclusi solamente importi immateriali / insignificant) Consentita compensazione con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore Diverse casistiche ammesse (e.g. ritardi imputabili ai tempi di delibera della banca, imputazione degli incassi, classificazioni intragiornaliere o per brevi periodi) Trattamento «privilegiato» (e.g. interruzione del conteggio a fronte di qualsiasi pagamento effettuato, etc.) What s new Soglia relativa: > 1 % dell esposizione lorda Soglia assoluta: Retail > 100 Non-Retail > 500 dell esposizione lorda Conteggio dei giorni a partire dal momento del superamento di entrambe le soglie di rilevanza (i.e. relativa ed assoluta) Nessun tipo di compensazione consentito Atteso impatto rilevante su portafoglio corporate Casistica riconducibile esclusivamente ad errori di tipo informatico Nessun tipo di trattamento ad hoc nel conteggio dei giorni di scaduto (1) Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità (90 giorni); non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito, né soglie di rilevanza (pertanto l intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante, qualunque sia l ammontare scaduto) Page 6
Novità classificazione Unlikeliness-to-pay = Impatto alto in termini di classificazione Le principali introduzioni delle Guidelines e dei Regulatory Technical Standards (RTS) sulla classificazione delle esposizioni a default «Unlikely to pay (UTP)» riguardano: 1. 1 La possibilità di determinare soglie di materialità inferiori a quelle previste per il Past-due per la classificazione delle esposizioni a UTP 2. 2 Indicazioni quantitative precise per la classificazione a default delle esposizioni forborne «distressed» Soglie di rilevanza Vendita di Credit Obligation Distressed restructuring Gruppi di clienti connessi Altri aspetti Attuale framework (circ. 272) Non previste soglie di rilevanza per classificazione a UTP Nessun requirement specifico in termini di classificazione per i crediti ceduti Nessuna specifica previsione regolamentare Ai fini di rilevazione contabile della perdita, linee guida generali definite dallo IAS 39 - AG 8 CRR art. 172: determinazione omogenea dei parametri credit per i cd. "Group of connected clients" Non Accrued Status Specific Credit Risk Adjustment Bancarotta What s new Possibilità di classificare esposizioni come UTP sulla base di soglie di rilevanza inferiori rispetto a quelle previste per la classificazione a Past Due (1) In caso di cessione di crediti con perdita > 5 %: rilevazione del default event da considerare nell aggiornamento dei parametri creditizi (serie storiche) Classificazione a default dell eventuale remaining exposures Classificazione a default in caso di Delta NPV (ante / post misura) > 1 % Specifico assessment per le esposizioni il cui Δ NPV risulta minore di 1 o negativo (i.e. flussi di cassa attesi post FBE > flussi di cassa attesi pre FBE) Inclusione nelle policy di classificazione NPE delle casistiche standard che determinano il "contagio" Atteso impatto rilevante anche alla luce della recente normativa EBA sui cd. «Connected Clients» Nessuna novità significativa rispetto al Framework Italiano (1) Le soglie interne possono essere definite dalla banca, purchè si dimostri che tali soglie sono indicazioni pertinenti di UTP e non portano a un numero eccessivo d ritorni in bonis Page 7
Principali impatti Overview La nuova definizione di default, oltre a rappresentare una novità a livello regolamentare/normativo, genererà effetti su una molteplicità di aree all interno delle banche, quali: Bilancio e Regulatory Reporting Risk Management Organizzazione Stima impatti SP e CE Revisione processi di monitoraggio e sistemi di early warning Stima impatti IFRS 9 Stima impatti CoRep e FinRep Politiche e qualità del credito Revisione reportistica interna Definizione di default Ricostruzione storica e calibrazione modelli Riconciliazione IFRS 9 Individuazione dei perimetri di applicazione e predisposizione di studi metodologici e di impatto della nuova definizione di default sui sistemi, processi e modelli Implementazione, se necessario, di nuovi modelli Riconciliazione in ambito accountant e modeling con gli Standard IFRS 9 e relativi rettifiche di valore Framework IT-Data Data Quality e Data Governace Parallel Running Aggiornamento sistemi informatici per nuova classificazione default Aggiornamento e armonizzazione delle fonti e dei dati storici Page 8
EY Assurance Tax Transactions Advisory EY EY è leader globale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo. Contatti Giuseppe Quaglia Partner giuseppe.quaglia@it.ey.com +39 3351230554 EY indica l organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una Private Company Limited by Guarantee di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com. 2019 EY Advisory S.p.A. All Rights Reserved. ED None Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia. ey.com/it