S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Gli enti religiosi nell ordinamento italiano: implicazioni giuridiche e fiscali INTESA E RICONOSCIMENTO GIURIDICO: PREMESSE PER OPERARE IN AMBITO CIVILE Dott. Matteo Zagaria 12 ottobre 2011 - Sala Convegni - Corso Europa, 11 - Milano
I principi costituzionali La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce il diritto di professare le proprie convinzioni religiose. In particolare, l articolo 3 prevede la non discriminazione in base a ragioni legate al sesso alla razza, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e, appunto, alla religione, e l articolo 21 il diritto per tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero. La libertà religiosa è garantita dall articolo 19 che stabilisce il diritto per tutti di professare liberamente la propria fede religiosa e dall articolo 20 che vieta l introduzione di speciali limitazioni legislative o fiscali per le associazioni religiose. I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono disciplinati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, relativi ai rapporti tra Stato e, rispettivamente, Chiesa Cattolica e confessioni non cattoliche. 2
I principi costituzionali Costituzione Italiana Art.7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 3
Gli enti religiosi nell'ordinamento giuridico italiano Chiesa Cattolica Concordato (L. n. 121 del 25/03/1985) (L. n. 222 del 20/05/1985) Confessioni religiose con intesa Tavola Valdese (L. 449/84) Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 giorno (L.516/88) Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988) Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (L. 101/1989) Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia (U.C.E.B.I.) (L. 116/1995) Chiesa Evangelica Luterana in Italia (C.E.L.I.) (L. 520/1995) Confessioni religiose senza intese (culti "ammessi") L. n. 1159 24/06/1929 r.d. n. 289 28/02/1930 4
Gli enti religiosi nell'ordinamento giuridico italiano A seconda della posizione occupata all'interno di questa piramide muta il grado di privilegi e di vantaggi delle organizzazioni religiose 5
Chiesa Cattolica Chiesa Cattolica Concordato (L. n. 121 del 25/03/1985) (L. n. 222 del 20/05/1985) il concordato è un accordo bilaterale fra due soggetti sovrani, considerati tali nel diritto internazionale, frutto di negoziati attraverso i quali essi delimitano le rispettive sfere di competenza nonché i diritti e gli obblighi dell uno verso l altro. 6
Confessioni religiose con intesa Le intese costituiscono sì dei tipici atti bilaterali, ma essi non sono stipulati tra due ordinamenti indipendenti e sovrani, come è il caso degli accordi tra Stati o tra Stato e Chiesa cattolica, bensì intervengono tra lo Stato (ordinamento primario) ed una società intermedia sottoposta alla sovranità dello Stato (la confessione religiosa non cattolica). Ampia discrezionalità del potere esecutivo nel definire il livello a cui ciascuna confessione può accedere: discreto ma penetrante controllo su tutti i gruppi religiosi controllo preventivo dell effettivo rispetto dei principi costituzionali Lo Stato può regolare con propria legge i rapporti con le confessioni senza il pericolo di possibili contestazioni e conflitti successivi. 7
Confessioni religiose con intesa L'intesa nasce quindi da una specifica necessità di raccordo tra la struttura organizzativa della confessione e l'ordinamento civile con lo scopo di preservare gli elementi più qualificanti e peculiari dell'identità di una confessione religiosa L'intesa non ha pretese di attribuire qualifiche di religiosità, ma di disciplinare i rapporti interni a tali organismi. In particolare che si rispettino i criteri raccomandati dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 22 maggio 1984 che considera leciti i gruppi religiosi quando non condizionano i minori, non impediscono agli adepti di mantenere rapporti con l'esterno, non ostacolano il libero abbandono dell'organizzazione. 8
Confessioni religiose con intesa Ciascuna intesa contiene disposizioni dirette a disciplinare i rapporti tra lo Stato e quella confessione religiosa che ha stipulato l intesa. Si tratta, pertanto, di norme specifiche, spesso finalizzate a tutelare aspetti particolari, peculiari della confessione interessata. 9
Confessioni religiose con intesa Si possono tuttavia individuare alcuni elementi ricorrenti nelle intese sinora stipulate: disposizioni per l assistenza individuale nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, per l insegnamento della religione nelle scuole, per il matrimonio, per il riconoscimento di enti con fini di culto, istruzione e beneficenza, per il regime degli edifici di culto, per le festività e per i rapporti finanziari con lo Stato nella ripartizione dell 8 per mille del gettito IRPEF e della deducibilità delle oblazioni. 10
Confessioni religiose con intesa Per le confessioni che hanno stipulato un intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme relative ai "culti ammessi", che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese. In generale, tali disposizioni concorrono a definire un regime più indipendente rispetto a quello valido per le confessioni prive di intesa. Un esempio per tutte sono le disposizioni relative ai ministri del culto: per le confessioni che hanno stipulato le intese cessano di avere efficacia le norme sui culti ammessi, che prevedono l approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto; le confessioni nominano pertanto i propri ministri senza condizioni, salvo l obbligo di registrazione in appositi elenchi. Inoltre, diversa è la procedura relativa al riconoscimento della personalità giuridica degli istituti di culto 11
Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") L. n. 1159 24/06/1929 r.d. n. 289 28/02/1930 Per tali enti la normativa fondamentale è ancora rappresentata dalla L. 24 giugno 1929, n. 1159 la quale prevede la possibilità per gli istituti di culto diversi dalla cattolica di essere eretti in ente morale (riconoscimento giuridico) 12
Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") È facoltà discrezionale dello Stato italiano conferire o meno la personalità giuridica agli istituti delle confessioni, disponendo l'art. 2 della legge n. 1159/1929, che detti istituti "possono essere eretti in ente morale". Il riconoscimento della personalità giuridica di istituti di tali confessioni è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. 13
Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Il riconoscimento comporta la possibilità per l'ente di culto di acquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi delle agevolazioni tributarie previste per gli enti di beneficenza e di istruzione (art. 12 r.d. n. 289 28/02/1930) applicazione riduzione IRES del 50% per espressa previsione dell art. 6 c.1 DPR 29/09/1973 n. 601 Relativamente alla procedura di riconoscimento ed agli adempimenti successivi, diversi artt. del r.d. 289/1930 sono stati soppressi o sostituiti: Artt. 16-17-18 (autorizzazione agli acquisti, alienazioni di immobili, accettazioni di eredità ) abrogati dagli dall art. 13 L. 15/05/1997 n. 127 e dall art. 2 c. 26 L 16/06/1998 n. 191 14
Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti. In particolare, sono previste le seguenti misure: l approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto con la precisazione che nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto l approvazione governativa ; l autorizzazione dell ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con effetti civili davanti ad un ministro di culto non cattolico la vigilanza sull attività dell ente, al fine di accertare che tale attività non sia contraria all ordinamento giuridico e alle finalità dell ente medesimo. La vigilanza include la facoltà di ordinare ispezioni e, in caso di gravi irregolarità, di sciogliere l ente e di nominare un commissario governativo per la gestione temporanea. 15
Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Il R.D. 289/1930 non si era limitato a dettare norme per l attuazione della legge, ma aveva stabilito princìpi più restrittivi : (Art. 1) è prevista la necessaria autorizzazione con decreto per l apertura di templi o oratori, subordinatamente all accertamento, da parte dell autorità amministrativa, della necessità di essi per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed della sussistenza di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione ; (Art. 2) i fedeli di un culto ammesso possono tenere riunioni pubbliche, senza autorizzazione preventiva, solo negli edifici aperti al culto ed a condizione che la riunione sia presieduta o autorizzata da un ministro di culto nominato con la prevista autorizzazione. In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche Entrambi gli artt. Sono stati dichiarati illeggittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 18-24 novembre 1958 n. 59 16
Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Il R.D. 289/1930 prevede anche disposizioni di favore, quali: la facoltà di prestare assistenza religiosa nei luoghi di cura e di ritiro, presso le Forze armate, gli istituti penitenziari; le esenzioni dal servizio militare; (previsione oramai superata) la possibilità, per i genitori di famiglia professante un culto non cattolico, di chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e di ottenere che sia messo a loro disposizione un locale scolastico per l insegnamento religioso dei loro figli. (cfr. Art. 9 c. 2 L. 25/03/85 n. 121) 17
Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Controllo dello Stato è previsto in linea generale in un modo abbastanza penetrante, estendendosi alla possibilità non solo di visite o ispezioni, ma addirittura al potere di sciogliere l'ente per gravi irregolarità nell'amministrazione (art. 14 r.d. n. 289/1930) o di dichiarare nulli atti o deliberazioni contrari a leggi o regolamenti dello Stato (art. 15 r.d. n. 289/1930). 18
Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Si tratta di una normativa oggi carente ed inadeguata rispetto ai principi fondamentali (uguaglianza, indipendenza, pluralismo confessionale, autonomia delle confessioni religiose e bilateralità pattizia). Sentenza Corte Costituzionale n. 59/1958 normativa, vigente, solo se regolatrice degli effetti civili e non lesiva della libertà di culto. Ad es. l'art. 1 della L. 24 giugno 1929, n. 1159 prevede la possibilità di ammettere culti diversi dalla religione cattolica, purchè non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico ed al buon costume. La norma è in evidente contrasto con l'art. 19 della Costituzione nel quale l'unico limite previsto è quello di riti contrari al buon costume. Infatti la norma è ritenuta dalla dottrina tacitamente abrogata. Obbligo di statuti che si conformino ai principi dell'ordinamento italiano 19
Confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") Palesemente discriminatoria rispetto a situazioni giuridiche come: non accessibilità all 8 per mille, indeducibilità oblazioni (cfr. anche art. 100 c.2 lett. H TUIR) esclusione dalla normativa ONLUS (cfr. art. 10 c. 9 dlgs 460/97 in cui si ammettono al beneficio esclusivamente le confessioni che hanno stipulato patti, accordi o intese) e quindi, ad esempio, esclusione dal 5 per mille (art. 100 c.2 lett. i TUIR) Non applicabilità art. 148 c.9 TUIR (che richiama esclusivamente le confessioni che hanno stipulato patti, accordi o intese) Violazione del principio della parità di trattamento e della eguale libertà di culto (art. 8 Costituzione). Concreto pregiudizio dell'esercizio del diritto fondamentale ed inviolabile di professare la propria fede religiosa stabilito dall'art. 19 della Costituzione. Violazione del dettato dell art. 20 della Cost. che fa espresso divieto di applicare speciali limitazioni legislative, speciali gravami fiscali per la costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività dell ente che ha finalità di religione. 20
Il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (attribuzione della personalità giuridica) L'ordinamento civile dello stato italiano riconosce, a certe condizioni, gli enti delle confessioni religiose (con intesa o non), denominandoli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: ciò permette di fare salve le caratteristiche proprie dell'ente, come definite dall'ordinamento canonico di cui esso originariamente fa parte, e nello stesso tempo di dare rilevanza civile alla sua soggettività, particolarmente sotto il profilo della capacità di essere titolare di rapporti giuridici e di compiere atti e negozi. Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti, associazioni o fondazioni di confessioni religiose presuppone come condizione ineludibile che si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l ordinamento giuridico dello Stato. 21
Il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (attribuzione della personalità giuridica) Il riconoscimento giuridico oltre che a dare validità civile (ai sensi degli artt. 14-35 del c.c.) all'ente (e quindi le conseguenze sui negozi giuridici), permette di qualificare l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nell'ordinamento tributario dello Stato quale ente non commerciale (cfr. art. 73 TUIR) per effetto della equiparazione delle finalità di religione e culto alla beneficenza ed istruzione ad esso quindi non si applica l'art.149 Tuir, per cui il riconoscimento permette di non perdere la qualifica di ente non commerciale 22
Riconoscimento giuridico Chiesa Cattolica e confessioni con intesa Nell'ambito della L. n. 222 del 20/05/1985 (riferita alla religione Cattolica) il legislatore ha introdotto tre elementi costitutivi che devono coesistere alla nascita dell'ente ecclesiastico in base al proprio diritto di origine (diritto canonico) e permettere l'esistenza stessa dell'ente nell'ordinamento statale, attraverso l ottenimento della personalità giuridica agli effetti civili nello Stato italiano: 1. la costituzione e l'approvazione dell'autorità ecclesiastica 2. il fine di religione e di culto 3. la sede nel territorio italiano 23
Riconoscimento giuridico Chiesa Cattolica e confessioni con intesa Con riferimento agli enti di culto acattolico, con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, si può affermare che la disciplina è analoga a quella della L.222/85. Come regola generale, l'ente che ha ottenuto il riconoscimento come ente di culto all'interno del suo ordinamento originario, in virtù dell'accordo, patto o intesa con lo Stato italiano matura il diritto al riconoscimento anche agli effetti civili. In alcuni casi è la legge stessa a riconoscere all'ente la personalità giuridica, in altri casi è l'ente che ha, invece, facoltà di ottenere il riconoscimento su domanda (proprio come in linea di massima accade per la religione Cattolica) 24
Riconoscimento giuridico Chiesa Cattolica e confessioni con intesa Sempre con riferimento alla L.222/85 occorre verificare l'effettiva sussistenza (art. 2) in forma costitutiva ed essenziale delle finalità di religione o di culto (Art. 16 lett. a L.222/85) Sono attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; (Art. 16 lett. b L.222/85) Sono attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. L'attività di religione e di culto deve essere prevalente rispetto alle attività diverse. Analogamente lo stesso principio è stato recepito, per gli enti di culto acattolico, anche nelle rispettive normative (intese) di riferimento. 25
Riconoscimento giuridico Chiesa Cattolica e confessioni con intesa Viene richiesto inoltre un collegamento di tipo strumentale con le attività di religione o di culto. Cioè le attività diverse da quelle di religione o di culto vanno distinte a seconda che siano strumentali o non strumentali rispetto alle prime. Nel primo caso non sono tenute distinte, agli effetti tributari, dall'attività di religione o di culto; nel secondo caso, invece, comportano l'obbligo di tenere scritture contabili separate e sono soggette al regime tributario loro proprio, previsto dalle leggi dello Stato. 26
Riconoscimento giuridico Chiesa Cattolica e confessioni con intesa Nell'ambito degli enti di culto cattolico e delle confessioni con intese lo scopo di religione o di culto è presunto, con presunzione assoluta, per gli enti che facciano parte della costituzione gerarchica della Confessione. Nei riguardi degli enti di culto diversi da quelli indicati, che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Confessione, l'accertamento dello scopo di religione o di culto è oggetto di esame specifico caso per caso. La sua esistenza è determinante affinché l'ente possa ottenere il riconoscimento come ente ecclesiastico agli effetti civili. 27
Riconoscimento giuridico Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche (DPR 361 del 2000) Domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell ente. Ottenuto il riconoscimento, questo è immediatamente operativo con l iscrizione nel registro delle persone giuridiche (ora tenuto dalle Prefetture), con il conseguente assoggettamento alle norme dettate dall'ordinamento giuridico italiano per le persone giuridiche private (art. 12 e ss. c.c.). Autonomia patrimoniale perfetta. Il patrimonio dell ente è distinto e autonomo rispetto a quello di coloro che hanno agito in nome e per conto dell ente. 28
Effetti del riconoscimento giuridico Secondo parte della dottrina, l equiparazione agli effetti fiscali del fine di religione e di culto ai fini di beneficenza e di istruzione opera soltanto per gli enti ecclesiastici che siano regolamentati in base a leggi negoziate tra Stato e confessioni religiose o che abbiano almeno ottenuto il riconoscimento agli effetti civili. Secondo una diversa opinione, invece, la suddetta equiparazione ai fini fiscali opera per tutti gli enti religiosi, anche se privi del riconoscimento dello Stato 29
Effetti del riconoscimento giuridico La differenza tra enti ecclesiastici (di culto cattolico ed enti di culto diverso, riconosciuti o privi di riconoscimento) assume pertanto un notevole rilievo quanto alla disciplina giuridica di riferimento. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono regolati da una normativa speciale che analiticamente prende in considerazione le diverse fasi della vita dell'ente (cfr. per tutte la citata l. n. 222/1985), mentre per gli enti ecclesiastici che non possono o non vogliono ottenere il riconoscimento si pongono notevoli problemi di individuazione della normativa applicabile, essendo, come noto, non esaustive le sole norme di diritto comune dettate dal codice civile per gli enti di fatto. 30
Effetti del riconoscimento giuridico Ai fini fiscali, per quanto riguarda gli enti religiosi senza riconoscimento giuridico, si deve fare riferimento alla L. 460/97 sugli enti non commerciali, riprendendo quindi i criteri dell'art. 149 TUIR della perdita della qualifica di ente non commerciale. Mentre gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili rientrano sicuramente nella categoria degli enti non commerciali (anzi ai sensi dell art. 149 TUIR come modificato dall art. 6 del dlgs 460/97, possono qualificarsi enti non commerciali di diritto) cfr anche Interpello n. 954-477/2005 Agenzia delle Entrate 31
Effetti del riconoscimento giuridico Ulteriore elemento chiarificatore rispetto all individuazione dell ente religioso, privo di riconoscimento giuridico in una delle tipologie associative previste dall'art. 148 c. 3 del TUIR, è l indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza 5-19 novembre 1992 n. 467, in cui si afferma l'insufficienza della autoqualificazione dell'ente (come associazione politica, sindacale, religiosa, ecc.) sulla base della sola definizione statutaria. La Corte ribadisce la necessità di una valutazione della reale natura dell'ente. Pertanto al fine di evitare che l'associazione sia arbitra della propria tassabilità va verificata la natura e la caratteristica della stessa, in mancanza di specifici e manifesti riconoscimenti, sulla base di criteri obiettivi che qualificano nell'ordinamento le finalità politiche, sindacali, religiose, ecc. Ad esempio le associazioni a carattere religioso che non siano state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina della Legge 24 giugno 1929, n. 1159) devono comprovare la natura e le caratteristiche dell'organizzazione secondo i criteri che qualificano nell'ordinamento dello Stato, le finalità di religione o culto, desumibili dal Concordato tra Stato e Chiesa cattolica e dalle intese stipulate con altre confessioni religiose. 32