REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO



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Transcript:

COMUNE DI FLERO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.U.G. (COMITATO UNICO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI APPROVATO CON VERBALE DEL CUG IN DATA 12/3/2012 PUBBLICATO ALL'ALBO ON LINE IL 15.3.2012

Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, del Comune di Flero (Bs), istituito con delibera Giunta Comunale n. 53 del 14/3/2011 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell 11 giugno 2011). Art. 2 Composizione e sede Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (di seguito Comitato) è composto: da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001; da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente. II Comitato del Comune di Flero ha sede presso il Municipio in Piazza IV Novembre n. 4, a Flero. Art. 3 Durata in carica Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato. Art.4 Compiti del Presidente Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori. Il Presidente provvede affinché l attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi del Comune di Flero. Art. 5 Convocazioni II Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta all anno. Le riunioni del comitato dovranno svolgersi in orario compatibile con quello di servizio dei componenti il comitato stesso e il tempo dedicato al Comitato è a tutti gli effetti considerato orario di servizio. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno il 50 % dei suoi componenti effettivi. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 3 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 1 giorno, prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 6 Deliberazioni Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente. Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente il Comitato. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati. Le deliberazioni approvate sono inoltrate alla Giunta Comunale per le successive valutazioni dell Amministrazione. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata alla Giunta Comunale. Art. 7 Dimissioni dei componenti Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione alla Giunta Comunale per consentirne la sostituzione. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e alla Giunta Comunale. Art. 8 Compiti del Comitato Il C.U.G. esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell ambito delle competenze allo stesse demandate dall art. 57 c. 1 del D.Lgs. 165/2001 (così come introdotto dall art. 21 della Legge 183/2010). I compiti propositivi sono i seguenti: predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità; trattazione dei temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;

iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo; analisi e programmazioni di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere); diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera parità del territorio di riferimento; azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza. I Compiti Consultivi vengono esercitati formulando pareri su : progetti di riorganizzazione dell amministrazione di appartenenza; piani di formazione del personale; orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; criteri di valutazione del personale; contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenza. I compiti di verifica vengono espletati nei riguardi di: risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e della prevenzione del disagio lavorativo; esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro mobbing; assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all età, all orientamento sessuale, alla razza, all origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. L Amministrazione fornisce al C.U.G. le risorse, i dati e le informazioni necessari a garantirne l effettiva operatività.

Art. 9 Relazione annuale Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell Amministrazione di appartenenza riferita all anno precedente, riguardante l attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti : dalla Giunta Comunale ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche ; dal servizio di prevenzione e sicurezza del Comune di Flero ai sensi Legge 81/2008. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi del Comune di Flero. Art.10 Rapporti tra il Comitato e la Giunta Comunale I rapporti tra il Comitato e la Giunta comunale sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB del comune www.comune.flero.bs.it Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici del Comune di Flero, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso. Art. 11 Trattamento dei dati personali Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196., Art. 12 Validità e modifiche del Regolamento Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Flero ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato. Le modifiche sono pubblicate anch esse sul sito istituzionale dell Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.