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Transcript:

Pagina 1 di 6 N. 00021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00431/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 431 del 2005, proposto da: Campese Nadia, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Trevisan, con domicilio eletto presso Maurizio Trevisan in Venezia, Cannaregio, 5677; contro Comune di Cavallino - Treporti -(Ve), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Zuccolo, con domicilio eletto presso Andrea Zuccolo in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45; per l'annullamento del diniego di permesso di costruire in sanatoria prot. 41757 del 16.12.2004. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cavallino - Treporti -(Ve);

Pagina 2 di 6 Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con domanda del 27.6.1986, la signora Campese Nadia chiedeva la concessione della sanatoria, ai sensi della legge n. 47/85, per una serie di interventi abusivi eseguiti nel fabbricato adibito ad uso turistico - agrituristico, sito in Cà Savio n. 72, foglio 59, particella n. 323, consistenti nella costruzione di un magazzino e di un garage. In realtà la domanda risultava più articolata, comprendendo una serie di ulteriori abusi eseguiti nel medesimo fabbricato: tuttavia, il diniego opposto dall amministrazione con il provvedimento del 16 dicembre 2004 oggetto del presente gravame riguarda specificatamente il magazzino ed il garage, non suscettibili di sanatoria in quanto, così come ritenuto dalla Commissione Edilizia Integrata di cui all art. 6 della L.r. n. 63/94 nel parere espresso al riguardo,..l uso di materiali impropri altera negativamente il sito tutelato. Con un unico articolato motivo di doglianza, parte istante ha quindi denunciato l illegittimità del diniego opposto, relativamente alle opere non suscettibili di sanatoria, in quanto viziato per eccesso di potere stante il difetto di motivazione.

Pagina 3 di 6 Il mero riferimento all uso improprio dei materiali risulta infatti motivazione del tutto insufficiente a sostenere il diniego di sanatoria, non risultando comprensibile perché i materiali impiegati risultino impropri ed in che modo il loro impiego sia in contrasto con l ambito tutelato. A dette considerazioni si aggiunge l ulteriore osservazione per cui il lungo tempo trascorso dall esecuzione degli abusi, stante l inerzia dell amministrazione, ha ingenerato in capo alla ricorrente l affidamento circa l accoglimento della richiesta di sanatoria presentata. Si è costituito in giudizio il Comune di Cavallino Treporti, che ha ribadito la legittimità del diniego opposto, la cui motivazione, sebbene succinta, è supportata dalla documentazione che rappresenta lo stato dei luoghi e delle opere realizzate (in modo particolare dei materiali impiegati), in modo tale da risultare idonea a giustificare il diniego di sanatoria. All udienza del 18 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. DIRITTO Oggetto del ricorso in esame è il provvedimento con il quale l amministrazione comunale di Cavallino Treporti ha denegato il condono richiesto dall odierna istante per due abusi, consistenti in un garage ed un magazzino. L opposto diniego, così come risulta dall istruttoria compiuta dall ufficio tecnico comunale, non è stato ritenuto suscettibile di sanatoria in quanto, come osservato dalla Commissione edilizia integrata, l uso di materiali impropri altera negativamente il sito tutelato.

Pagina 4 di 6 La motivazione del diniego, ad avviso della ricorrente, è del tutto insufficiente ed inidonea a sostenere il diniego, da cui il denunciato vizio di difetto di motivazione. Ritiene tuttavia il Collegio che, nella specifica fattispecie, le doglianze dedotte da parte ricorrente non siano meritevoli di accoglimento. Invero, esaminati gli atti di causa e rilevate le caratteristiche dei due manufatti abusivi, risulta agevole comprendere le ragioni che hanno indotto l amministrazione a non concedere la sanatoria. Infatti, tenuto conto dell espresso riferimento all uso di materiali impropri, la rilevabile presenza di lastre ondulate in plastica e di una tettoia in lamiera, consentono di comprendere in maniera adeguata le motivazioni, seppure succintamente espresse, che hanno determinato l amministrazione a non concedere la sanatoria. Come già affermato da questa Sezione, in materia di dinieghi di condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento: ed in tal senso va intesa la decisione (T.A.R. Veneto, II, 24 gennaio 2009, n. 151) in cui la Sezione ha rammentato che l'obbligo di motivazione, ex art. 3 l. 241/90, può essere assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino dal contesto evidenti (cfr. anche T.A.R. Veneto, II, n. 6427/2010) La fattispecie all'esame del Collegio rientra in quest'ultima ipotesi.

Pagina 5 di 6 Come già osservato, infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dall amministrazione, emerge che i due manufatti hanno caratteristiche tali, proprio con riferimento ai materiali utilizzati, da porsi in contrasto con l ambito tutelato nel quale insistono, da cui la ritenuta in suscettibilità alla sanatoria. Esclusa ogni rilevanza dell invocato affidamento, stante la permanenza dell illecito derivante dalla realizzazione di opere abusive, e ritenuto quindi che il diniego, seppure sinteticamente motivato, abbia adeguatamente focalizzato le problematiche ostative al rilascio del condono, il ricorso non può trovare accoglimento e va pertanto respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Oria Settesoldi, Presidente Alessandra Farina, Consigliere, Estensore Giovanni Ricchiuto, Referendario

Pagina 6 di 6 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/01/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)